COMUNE DI VEDELAGO Provincia di Treviso Settore Economico Finanziario Servizio Personale DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO (Determinazione R.G. n. 379 in data 8 novembre 2013)
INDICE Art. 1 Definizioni Art. 2 Articolazione dell orario di lavoro Art. 3 Deroghe all orario di lavoro Art. 4 Orario di lavoro flessibile Art. 5 Rilevazione delle presenze Art. 6 - Pausa pranzo Art. 7 - Buoni pasto Art. 8 - Obbligo di controllo e vigilanza Art. 9 Lavoro straordinario e recupero Art. 10 Banca delle ore Art. 11 Ferie Art. 12 Entrata in vigore
Art. 1 Definizioni 1. Ai fini dell applicazione della presente disciplina, si intende per: Orario di servizio: periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità della struttura comunale e l erogazione dei servizi ai cittadini; Orario di lavoro: periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell ambito dell orario di servizio; Orario di apertura al pubblico: periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dei cittadini; Periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell orario di lavoro; Lavoro straordinario: lavoro prestato oltre l orario normale di lavoro.- Art. 2 Articolazione dell orario di lavoro 1. L orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e mercoledì. Fa eccezione il personale del Corpo di Polizia Locale per il quale l orario di lavoro si articola su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, mediante turnazione, nonché il personale della biblioteca comunale per il quale l orario di servizio, nell ambito dell orario di lavoro, si articola su sei giorni settimanali. 2. I dipendenti comunali rispettano il seguente orario di lavoro: Personale dell Area Amministrativa e Tecnica: Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30; Martedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; Giovedì e Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30; Personale dell Area Tecnico Manutentiva: Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00; Giovedì e Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30; Personale dell Area di Vigilanza: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.30 secondo il programma di turnazioni stabilito dal Comandante del Corpo di Polizia Locale; Personale dell Area Socio Assistenziale: operatori domiciliari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.30; assistenti sociali, istruttore educatore e responsabile amministrativo dell area: secondo quanto stabilito dal Responsabile del settore ed in funzione dell orario di servizio settimanale. L orario di lavoro del personale dell area culturale è stabilito dal Responsabile del settore ed è funzionale all orario di servizio che va dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 19.15 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 3. L amministrazione, per esigenze di miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, potrà prevedere una diversa articolazione degli orari previsti dal presente articolo previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Art. 3 - Deroghe all orario di lavoro 1. Il Responsabile del settore competente, su formale e motivata richiesta del dipendente, può autorizzare una diversa articolazione dell orario di lavoro rispetto a quello previsto dal precedente art. 2. 2. Ai fini del rilascio dell autorizzazione il Responsabile tiene conto dei seguenti elementi: incidenza sul servizio; orario di apertura al pubblico; compatibilità con l attività di altri dipendenti assegnati al servizio; motivazione della richiesta. Art. 4 Orario di lavoro flessibile 1. E prevista una fascia oraria all interno della quale il dipendente può gestire, nell ambito di limiti predeterminati, l orario di ingresso e di uscita al lavoro (cosiddetto orario flessibile). 2. La fascia oraria di flessibilità è pari a trenta minuti giornalieri e può essere utilizzata anticipando o posticipando l orario di ingresso o di uscita dal lavoro di cui al precedente art. 2.2 3. E, invece, prevista una fascia oraria di flessibilità pari a cinque minuti giornalieri per il personale dipendente che: a) è impiegato in servizi che richiedono orari fissi (es. polizia locale); b) presta servizi di assistenza domiciliare; c) effettua lavoro di squadra (es. personale operaio); d) usufruisce di una deroga temporanea all orario di lavoro stabilito dall art. 2. 4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono usufruire della flessibilità nell ambito della fascia oraria di cui al precedente comma 2. 1 5. La flessibilità in entrata, mediante posticipo dell orario di ingresso, deve essere comunque recuperata nella stessa giornata lavorativa e non può essere compensata con eventuali permessi retribuiti. 6. L orario flessibile è predeterminato e tassativo e, pertanto, la presenza in servizio prima delle ore 7.30 non viene registrata e considerata come prestazione lavorativa. Sono comunque fatti salvi i casi eccezionali debitamente autorizzati dal Responsabile del settore. 7. Ogni entrata posticipata ed ogni uscita anticipata al di fuori della fascia oraria di flessibilità costituisce un eccezione e deve essere debitamente autorizzata dal Responsabile del settore nonché recuperata attingendo dalla banca delle ore o detratta dal monte ore dei permessi brevi. 1 Esempio: il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che osservi il seguente orario: entrata ore 8.30, uscita ore 12.30, può anticipare l entrata a non prima delle ore 8.00 ma non posticiparla, così come non può anticipare o posticipare l uscita usufruendo della flessibilità. Lo stesso dipendente che osservi, invece, il seguente orario: entrata ore 9.00 e uscita ore 13.30 non può anticipare o posticipare l entrata né anticipare o posticipare l uscita in quanto nello stesso giorno non avrebbe la possibilità di recuperare il tempo non lavorato; deve, pertanto, chiedere l autorizzazione di cui al comma 7.
Art. 5 - Rilevazione delle presenze 1. Il rispetto dell orario di lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata delle presenze; l ingresso e l uscita dal lavoro devono essere registrati personalmente dal dipendente mediante il tesserino magnetico assegnato (cd. badge) o modalità informatica equivalente; 2. Analogamente, il dipendente deve registrare ogni uscita temporanea (e la corrispondente entrata) dal lavoro per motivi personali, che comunque dovrà essere espressamente autorizzata dal Responsabile del settore. In occasione dello svolgimento di attività tipizzate quali lo straordinario elettorale, progetti vari, rilevazioni statistiche ed assimilati, il dipendente dovrà digitare, prima della timbratura in entrata o su cartellino on-line, il corrispondente codice previsto per la tipologia di attività che andrà a svolgere. 3. E richiesta la registrazione oraria anche per la partecipazione del dipendente ad assemblee sindacali retribuite o per l utilizzo di permessi sindacali retribuiti. 4. Le registrazioni orarie hanno carattere di obbligatorietà anche in considerazione di eventuali accertamenti disposti dalle autorità competenti sull effettiva presenza dei dipendenti in servizio o sulle cause che giustificano la loro assenza. 5. In caso di mancato funzionamento del sistema automatizzato di rilevazione delle presenze o in caso di attività prestata nell ambito del servizio di reperibilità, il dipendente è tenuto ad annotare su apposita scheda o su apposito registro l orario di entrata e di uscita dal lavoro; l annotazione dovrà essere confermata dal Responsabile del settore e trasmessa al servizio personale. 6. Nel caso di smarrimento, malfunzionamento o rottura del tesserino magnetico il dipendente ne da comunicazione al Responsabile del settore e al servizio personale che provvederà alla sostituzione. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro il dipendente deve restituire il tesserino magnetico al servizio personale. 7. Il dipendente che debba partecipare a corsi, convegni e simili nell interesse del Comune, qualora si rechi direttamente presso la sede ove si tiene il corso o il convegno, può essere autorizzato dal proprio Responsabile di Settore a non registrare la presenza in servizio tramite il sistema automatizzato di rilevazione Art-. 6 Pausa pranzo 1. Il dipendente che, dopo aver prestato servizio nelle ore mattutine deve proseguire l attività lavorativa in orario pomeridiano, effettua una pausa minima di trenta minuti tra il mattino e il pomeriggio al fine di recuperare le energie psicofisiche (cosiddetta pausa pranzo). 2. Il dipendente deve registrare l uscita per la pausa pranzo e il successivo rientro al lavoro salvo il caso in cui si trovi in trasferta. La mancata registrazione oraria della pausa pranzo non sarà mai considerata come tempo lavorato. 3. In caso di comprovate esigenze di servizio il dipendente, debitamente e preventivamente autorizzato dal Responsabile del settore, può anticipare l uscita per la pausa pranzo a non prima delle ore 12.00 o posticiparla a non dopo le ore 15.00, con l obbligo comunque di garantire l orario di lavoro stabilito per quel giorno.
Art. 7 Buoni pasto 1. Ha diritto al buono pasto il dipendente che presti attività lavorativa al mattino per almeno tre ore consecutive, con rientro pomeridiano per almeno due ore e che effettui la pausa pranzo per un tempo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore. 2. La disciplina di cui sopra si applica anche in caso di prestazioni di lavoro straordinario o di recupero di debito orario. 3. Il pasto va consumato fuori dall orario di lavoro. Art. 8 Obbligo di controllo e vigilanza 1. Ogni Responsabile di settore controlla telematicamente, in sola lettura, le registrazioni in ingresso ed in uscita dei dipendenti assegnati al settore medesimo. Il controllo, reso possibile dal software di gestione delle presenze, consente al Responsabile di settore di adottare i necessari provvedimenti per regolarizzare eventuali anomalie orarie dei dipendenti assegnati. 2. Al fine di liquidare il trattamento accessorio spettante al personale dipendente (es. lavoro straordinario, indennità di reperibilità o di turno ecc..) il servizio personale chiede a ciascun Responsabile di settore di attestare la regolarità delle registrazioni orarie mensili riportate sulla scheda di rilevazione delle presenze che gli sarà sottoposta nei primi giorni del mese successivo. 3. L attestazione verrà rilasciata mediante vidimazione della scheda di rilevazione della presenza di ciascun dipendente assegnato al settore, entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento. Art. 9 Lavoro straordinario, permessi e debito orario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e pertanto non possono essere usate come strumento ordinario di programmazione del lavoro. 2. Il lavoro straordinario deve essere espressamente e preventivamente autorizzato per iscritto da ciascun Responsabile di settore per esigenze di servizio cui non si possa far fronte con prestazioni ordinarie di lavoro. Le prestazioni lavorative inferiori a 15 minuti continuativi non saranno retribuite. 3. Annualmente, con determinazione del Responsabile del servizio personale, sentita la conferenza dei Responsabili di settore, è stabilito, nel rispetto del limite di spesa relativo al lavoro straordinario e secondo le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, il monte ore di lavoro straordinario da assegnare ai singoli settori. I budget assegnati ai singoli settori, previa intesa fra i responsabili di settore, potranno subire una diversa distribuzione per far fronte a diversi carichi di lavoro sopravvenuti nel corso dell anno, fatto salvo l ammontare complessivo del budget a disposizione. 4. Non è considerato lavoro straordinario quello prestato nella mezz ora precedente l inizio di ogni giornata (o di rientro pomeridiano) o turno di lavoro e durante la pausa pranzo, salvo comprovate, saltuarie ed eccezionali esigenze di servizio debitamente autorizzate dal Responsabile del settore. 5. Al personale che abbia effettuato prestazioni straordinarie debitamente e preventivamente autorizzate, previa specifica richiesta mensile vistata dal
responsabile del servizio competente, sarà erogato il relativo compenso nei limiti della disponibilità di spesa assegnata ai vari settori; a richiesta del dipendente il Responsabile del settore potrà autorizzare il recupero del credito orario. 6. Ai sensi dell art. 20 del CCNL 06.07.1995, al dipendente può essere concesso di assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo non superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero, purché quest ultimo sia costituito da almeno quattro ore consecutive. Le ore di assenza non potranno eccedere le 36 ore annue e potranno essere fruite previa autorizzazione da parte del Responsabile di settore. Il recupero delle ore non lavorate dovrà avvenire entro il mese successivo. 7. Ogni debito orario sarà ripianato attingendo dalla banca delle ore o mediante prestazioni lavorative concordate tra il dipendente e il Responsabile di settore da effettuarsi entro il mese successivo a quello in cui si è concretizzato il debito. Art. 10 Banca delle ore e riposo compensativo 1. E istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, ove confluiscono le ore di lavoro straordinario effettuate e debitamente autorizzate. 2. Al termine di ogni mese il dipendente comunica al servizio personale il numero di ore di lavoro straordinario che intende recuperare mediante riposo compensativo; l eventuale eccedenza oraria è soggetta al pagamento del relativo compenso. 3. L eventuale permesso compensativo delle prestazioni effettuate dovrà essere usufruito dal dipendente entro l anno successivo. 4. Il riposo compensativo, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione, è autorizzato dal Responsabile del settore tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizio, nel rispetto dell art. 24 del CCNL 14.09.2000 e successive modifiche. 5. In nessun caso le ore di lavoro straordinario derivanti da consultazioni elettorali, rilevazioni statistiche o eventi straordinari con oneri non a carico del bilancio comunale confluiscono nella banca delle ore. Art. 11 Ferie 1. Le ferie non possono essere usufruite a mezza giornata salvo nei giorni in cui la prestazione lavorativa si svolge sia al mattino che al pomeriggio. 2. Ciascun Responsabile di settore, nell esercizio dei propri poteri datoriali, predispone entro il quindici aprile di ogni anno il piano di massima delle ferie proprie e del personale a lui assegnato e lo trasmette al servizio personale. 3. Non è ammesso il pagamento sostitutivo di ferie non godute, salvo nei casi eccezionali previsti dalla legge. Art. 12 Entrata in vigore 1. La presente disciplina, avendo carattere ricognitivo di istituti contrattuali e normativi vigenti, entra in vigore immediatamente e si applica fino a nuove e/o diverse disposizioni.