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Transcript:

VIII ROBERTO FORMIGONI GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente DAVIDE BONI GIULIO BOSCAGLI LUCIANO BRESCIANI MASSIMO BUSCEMI RAFFAELE CATTANEO ROMANO COLOZZI LUCA DANIEL FERRAZZI ROMANO LA RUSSA STEFANO MAULLU FRANCO NICOLI CRISTIANI MASSIMO PONZONI PIER GIANNI PROSPERINI MARIO SCOTTI DOMENICO ZAMBETTI MASSIMO ZANELLO dell'assessore Luca Daniel Ferrazzi ISTITUZIONE DELL ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE (ART. 19, L.R. 27/2004) Il Dirigente dell'unità Organizzativa Il Direttore Generale dr. Giorgio Bonalume dr. Paolo Lassini

VISTO l articolo 7 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 che, al fine di promuovere la crescita delle imprese forestali e qualificarne la professionalità, prevede che le Regioni istituiscano elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale; VISTO che con deliberazione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 1897 è stato istituito l Albo delle imprese boschive abilitate ad effettuare utilizzazioni di boschi di proprietà della regione, dei comuni e degli enti pubblici e sono state definite le norme per l iscrizione, la sospensione e la cancellazione e con circolare n. 139 del 6 dicembre 1991 sono stati precisati i criteri e le modalità d iscrizione all Albo; VISTO il decreto n. 22704 del 22 dicembre 2003 di revisione dell Albo e i successi decreti di aggiornamento; VISTO l art. 19 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell economia forestale che prevede: - al comma 1 l istituzione di un Albo delle imprese boschive a cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell esecuzione delle attività selvicolturali ai sensi dell art. 11 o interventi di manutenzione delle superfici pascolive sensi dell art. 12 - al comma 2 che la Giunta Regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l aggiornamento dell Albo nonché i criteri, tempi e modalità per l iscrizione nello stesso ; VISTO l art. 20 della l.r. n. 27/2004 che prevede che la Regione promuova la formazione e l aggiornamento professionale degli operatori del settore silvo-pastorale, avvalendosi dell ERSAF e dell IREALP; VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e sentita la DG Istruzione, Formazione e Lavoro per le parti di propria competenza; CONSIDERATO - alla luce della nuova normativa, la necessità di istituire un nuovo Albo delle imprese boschive volto a qualificare la professionalità e a promuovere la crescita delle imprese che eseguono lavori, realizzano opere o assicurano servizi in ambito forestale e di stabilire le modalità e i criteri di iscrizione; - che le imprese boschive che verranno iscritte all Albo, per dimostrare idonee capacità tecnico-professionali, dovranno avere nel proprio organico almeno un addetto, legato stabilmente all impresa, in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali acquisite con corsi di formazione professionale; 1

- la necessità di organizzare corsi di formazione per gli operatori forestali e di stabilire le procedure per la valutazione delle capacità tecnico-professionali; - di prevedere una fase transitoria e uno specifico percorso per le Imprese boschive iscritte all Albo regionale, istituito con d.c.r. n. 1897/1990, affinché almeno un operatore forestale, legato stabilmente all impresa, possa ottenere i requisiti richiesti per l iscrizione nel nuovo Albo ; PRESO ATTO che con il supporto di IREALP (a seguito di incarico derivante da d.g.r n. VIII/2299 del 05 aprile 2006) sono state formulate delle proposte per i criteri per l istituzione e la gestione dell Albo Regionale delle Imprese Boschive; PRESO ATTO che a seguito di riunioni, organizzate presso gli uffici della DG Agricoltura, tra cui l ultima in data 30 ottobre 2008, i rappresentanti dell Associazione Regionale delle Imprese Boschive Lombarde (ARIBL) hanno condiviso e accolto favorevolmente i nuovi criteri proposti per l iscrizione nel nuovo Albo regionale delle imprese boschive; RITENUTO dal dirigente dell U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano di proporre: - di istituire, ai sensi dell articolo 19, comma 1, della l.r. n. 27/2004, presso la Direzione Generale Agricoltura a partire dal 01 giugno 2009, l Albo regionale delle imprese boschive; - di stabilire che l Albo regionale delle imprese boschive, istituito con deliberazione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 1897, mantiene validità a tutti gli effetti fino al 31 maggio 2009, per consentire una fase transitoria; - di stabilire di iscrivere nel nuovo Albo regionale le imprese boschive con idonee capacità tecnico-professionali nell esecuzione delle attività selvicolturali che svolgono tali attività in via continuativa e prevalente e che contano nel proprio organico almeno un addetto, legato stabilmente all impresa, in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali acquisite con percorsi di formazione professionale; - di stabilire che la formazione di tali operatori è da ricondursi al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla legge regionale n.19/2007 sia per quanto concerne il profilo professionale nell ambito del Quadro Regionale degli Standard Professionali, sia per quanto concerne l erogazione dell offerta - di stabilire che le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell Albo regionale saranno definite con successivo decreto dirigenziale; - di prevedere l organizzazione, entro la fine dell anno, avvalendosi di ERSAF, di un corso di aggiornamento per i titolari o gli addetti alle imprese boschive già iscritte all Albo regionale che permetterà il riconoscimento di corrispondenti crediti formativi all interno del percorso che verrà disciplinato ai sensi della l.r. 19/2007; - 2

- di stabilire che l iscrizione all Albo costituisce titolo prioritario per concorrere alle aste per l acquisto di lotti boschivi posti in vendita da enti pubblici e per effettuare utilizzazioni di boschi di proprietà pubblica. A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA Recepite le motivazioni di cui alle premesse : 1. di istituire, ai sensi dell articolo 19, comma 1, della l.r. n. 27/2004, presso la Direzione Generale Agricoltura a partire dal 01 giugno 2009, l Albo regionale delle imprese boschive; 2. di stabilire che l Albo regionale delle imprese boschive, istituito con deliberazione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 1897, mantiene validità a tutti gli effetti fino al 31 maggio 2009, per consentire una fase transitoria; 3. di stabilire di iscrivere nel nuovo Albo regionale le imprese boschive con idonee capacità tecnico-professionali nell esecuzione delle attività selvicolturali che svolgono tali attività in via continuativa e prevalente e che contano nel proprio organico almeno un addetto, legato stabilmente all impresa, in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali acquisite con percorsi di formazione professionale; 4. di stabilire che la formazione di tali operatori è da ricondursi al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla legge regionale n.19/2007 sia per quanto concerne il profilo professionale nell ambito del Quadro Regionale degli Standard Professionali, sia per quanto concerne l erogazione dell offerta; 5. di stabilire che le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell Albo regionale saranno definite con successivo decreto dirigenziale; 6. di prevedere l organizzazione, entro la fine dell anno, avvalendosi di ERSAF, di un corso di aggiornamento per i titolari o gli addetti alle imprese boschive già iscritte all Albo regionale che permetterà il riconoscimento di corrispondenti crediti formativi all interno del percorso che verrà disciplinato ai sensi della l.r. 19/2007; 7. di stabilire che l iscrizione all Albo costituisce titolo prioritario per concorrere alle aste per l acquisto di lotti boschivi posti in vendita da enti pubblici e per 3

effettuare utilizzazioni di boschi di proprietà pubblica; 8. di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della DG Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it). IL SEGRETARIO 4