STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. FRANCIACORTA SKI ART. 1 È costituita una Associazione a carattere prevalentemente ambientalista con finalità sportive, culturali, ricreative e del tempo libero senza fini di lucro, con la seguente denominazione A.S.D. FRANCIACORTA SKI. ART. 2 L Associazione ha sede legale a Rovato in via San Francesco d Assisi n. 15/17 ART. 3 L Associazione potrà aderire ad Enti e/o Organizzazioni locali, Nazionali e/o Internazionali che saranno ritenute utili per il raggiungimento dei fini sociali. ART. 4 L Associazione si prefigge i seguenti scopi: a) la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività sportiva anche a livello agonistico a carattere sciistico, ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero; b) l organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni a carattere sportivo e/o ricreativo, di spettacoli di qualsiasi genere, sia in ambiente pubblici che privati, sia all aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati; c) istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero; d) aderire in Italia ed all estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali; e) organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, musicale e del tempo libero; f) editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all attività sportiva, educativa e ricreativa; g) svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero; h) esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della Associazione. ART. 5 L Associazione ha durata illimitata, salvo anticipo scioglimento, deliberato a norma di Statuto. ART. 6 Possono far parte dell Associazione le persone fisiche che siano interessate all attività stessa dopo l acquisizione e l esame di tutte le informazioni che il Consiglio Direttivo riterrà necessarie per valutarne l ammissibilità. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo dell Associazione e che dovrà essere versata in un unica soluzione. Tale quota non può essere trasmessa ad altro socio, se non in caso di morte o in altri casi espressamente previsti dalla legge. Possono altresì aderire all Associazione Club, Circoli, Associazioni in cui Statuto Sociale preveda tale possibilità e le cui attività istituzionali siano compatibili con quelle previste dal presente Statuto, facendone espressa domanda, la cui approvazione sarà demandata al parere del Consiglio Direttivo.
ART. 7 I soci si suddividono in Fondatori ed ordinari. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell Associazione e coloro ai quali successivamente l Assemblea dei soci, sentito il parere favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica. Sono Soci Ordinari coloro che abbiano chiesto di far parte dell Associazione per svolgere un attività contemplata negli scopi del presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione da parte di nuovo socio, nella quale devono essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, nonché l accettazione integrale ed incondizionata dell atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni dell Associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente dell Associazione. ART. 8 I soci sono tenuti all osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere regolarmente prese dall Associazione, contribuendo alle attività prescelte e partecipando alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dalla Associazione, senza peraltro nulla pretendere in termini di utili o dividendi. ART. 9 I Soci cessano di far parte dell Associazione per: a) recesso volontario, si verifica quando l associato presenti formale dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Ha effetto immediato dopo la sua accettazione; b) morosità dovuta al mancato pagamento delle quote associative e/o dei contributi sociali; c) esclusione quando il socio, con il suo comportamento, si pone in contrasto con le finalità e gli scopi ai quali l Associazione si ispira. L esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è inappellabile. ART. 10 I soci che rifiutano o si astengono, dopo un esplicito invito scritto a versare le quote sociali, saranno dichiarati morosi e come tali decadranno da ogni diritto sociale di appartenenza all Associazione e saranno dimessi. CONTROVERSIE ART. 11 Ogni controversia tra gli associati e l Associazione è sottoposta al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE ART. 12 Organi dell Associazione sono: a) l Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente dell Associazione d) il Vice Presidente; e) il Segretario; f) il Direttore Tecnico; g) il Collegio dei Revisori dei Conti; Tutte le cariche sono onorarie.
L ASSEMBLEA DEI SOCI ART. 13 L assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, in prima e seconda convocazione, mediante avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l ora e il luogo dell Assemblea e gli argomenti posti all Ordine del Giorno, e deve essere affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione o inviato ai soci per lettera. ART. 14 L Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio consuntivo dell anno precedente e preventivo per quello futuro. L Assemblea straordinaria che si riunirà quando ciò è necessario, è convocata, su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci che possano validamente costituirsi e deliberare in assemblea, almeno trenta giorni prima della data fissata come previsto dall art. 13. ART. 15 Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto. Possono intervenire nell assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali dell anno in corso, risultanti dal libro dei soci alla data stabilita dall assemblea. Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega. ART. 16 L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione; l Assemblea medesima elegge il Segretario dell assemblea e, ove necessario, due scrutatori. ART. 17 Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci maggiorenni che hanno diritto al voto. Trascorsa un ora da quella fissata per la prima convocazione, l assemblea si intenderà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti maggiorenni aventi il diritto al voto. Le deliberazioni relative a persone si devono adottare con scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito prima di ogni votazione dal Presidente dell Assemblea. ART. 18 Di ogni riunione il segretario dell Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente e dagli scrutatori se eletti. ART. 19 L Assemblea in sede ordinaria delibera: a) sulla relazione del Presidente circa l attività svolta dalla Associazione nell esercizio precedente; b) sui criteri ai quali l Associazione dovrà ispirare in avvenire la sua attività e in merito ai problemi generali che interessano l Associazione stessa; c) sull approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo secondo quanto è previsto in seguito; d) sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi associativi dovuti dai soci; e) sull elezione dei membri del Consiglio Direttivo; f) sull elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; g) su ogni altro argomento posto all ordine del giorno.
ART. 20 L Assemblea in sede straordinaria delibera: a) sulle modifiche dello statuto dell associazione; b) sullo scioglimento anticipato dall associazione. L Assemblea straordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione solo se sono presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Le proposte di variazione allo statuto devono essere sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo, mentre la proposta di scioglimento dell associazione dovrà ottenere il parere favorevole della maggioranza dei soci fondatori. IL CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 21 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri, compreso il Presidente, eletti tra i soci, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Presidente, il Vice Presidente. Elegge altresì il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Tecnico. Il Consiglio Direttivo è eletto dall assemblea. Se nel corso del mandato, per dimissioni o per altri motivi, dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, subentreranno in ordine di voti, i primi non eletti all ultima assemblea. I nuovi consiglieri eletti rimangono in carica fino alla scadenza della durata originaria dell organo direttivo. Le dimissioni di un consigliere potranno pervenire al C.D. anche verbalmente. ART. 22 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a) adotta deliberazioni, propone voti e manifesta pareri su tutti i problemi che intessano l Associazione; b) provvede, previa ratifica dell Assemblea, alla nomina e designazione dei propri rappresentanti, nell ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita; c) costituisce eventuali Commissioni Tecniche, in base a designazione di cui sopra ai punti a) e b); d) formula le proposte da sottoporre alla Assemblea dei Soci, per determinazione di altri contributi oltre quello base e le relative modalità di riscossione. Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto. Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo. Tutte le decisioni in seno al Consiglio sono prese con la maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. IL PRESIDENTE - IL SEGRETARIO - IL TESORIERE ART. 23 Il Presidente rappresenta l Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale, la firma degli atti e provvedimenti con facoltà di delega, può aprire c/c bancari intestati all associazione e predisporre sui fondi liquidi, rilasciare procure ed operare sugli stessi nei limiti della giacenza liquida. Coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d urgenza
con obbligo di ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione, pena la decadenza. Convoca le assemblee. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. ART. 24 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue mansioni sono svolte dal Vice Presidente. Ogni Vice Presidente potrà farsi affiancare da uno o più collaboratori, anche estranei al Consiglio Direttivo. ART. 25 Il Segretario controfirma con il Presidente tutti gli atti concernenti l amministrazione dell Associazione, tiene i libri dell Associazione e ne cura i relativi adempimenti. ART. 26 Il Tesoriere tiene la cassa dell Associazione ed i libri sociali, cura gli incassi dei contributi e delle sovvenzioni, provvede ai pagamenti dietro mandato del Presidente e del Segretario ed infine redige l inventario dei beni dell Associazione ART. 27 Il Direttore Tecnico sportivo, su delega del Consiglio Direttivo è incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare e sottopone al C.D. l organizzazione di manifestazioni. Egli ha alle sue dirette dipendenze gli allenatori sociali. Data l importanza del ruolo che ricopre all interno dello Sci Club, gli è riconosciuta la carica di Vice Presidente. IL RENDICONTO ART. 28 a) Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all approvazione Assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell Associazione, con separata indicazione dell eventuale attività commerciale posta in essere accanto all attività istituzionale: ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. b) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto le situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. c) Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati in uno con la convocazione dell Assemblea che ne ha all ordine del giorno l approvazione. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART. 29 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall assemblea dei Soci. La carica ha durata triennale. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la correttezza del bilancio consuntivo annuale e la corrispondenza di questo con la documentazione contabile ed extra contabile, il libro cassa e gli estratti conto bancari. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, rimane in carica sino alla nuova assemblea.
PATRIMONIO DELL ASSOCIAZIONE ART. 30 Il patrimonio dell Associazione è costituito: a) dalle somme versate periodicamente dai soci nella misura stabilita per ogni esercizio dall assemblea a titolo di quote associative e/o contributi associativi; b) dagli eventuali contributi o donazioni di terzi; c) dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento delle attività dell Associazione; d) dalle somme ricavate dall organizzazione dell attività istituzionale, spettacoli o manifestazioni, da eventuali proventi derivanti dall utilizzo o dalla vendita dei beni mobili e immobili. ART. 31 Le entrate annuali sono costituite dalle quote e dai contributi dei soci, dai contributi degli enti pubblici e privati e da proventi di gestione o iniziative stabiliti o occasionali. Le quote e i contributi dei soci devono essere versati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO ART. 32 Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 ottobre e terminano il 30 settembre di ciascun anno. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ART. 33 In caso di scioglimento dell Associazione l Assemblea degli Associati stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone altresì i relativi poteri. Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre Associazioni che abbiano lo stesso fine o fine di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Durante la vita dell Associazione, peraltro, nessun utile sarà corrisposto ai Soci Fondatori né a chiunque altro svolga mansioni all interno dell Associazione, quali far parte del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti, fatta eccezione per i rimborsi spese di cui all art. 1 comma 1 della Legge n. 80 del 25/03/1986: pertanto è fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. DISPOSIZIONI FINALI ART. 34 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia di associazioni.