ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI AOSTA, LA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA E L AZIENDA REGIONALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D AOSTA (A.R.E.R.) PER L AFFIDAMENTO ALL A.R.E.R DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI AOSTA Ai sensi del combinato disposto degli articoli 105, della l.r. n. 54/1998 e degli artt. 24, 25, 26, 27, 28 e 29 della l.r. n. 19/2007, al fine di definire i prioritari adempimenti per la presentazione e la redazione del programma di affidamento all A.R.E.R della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Aosta TRA - il Comune di Aosta, C.F. 00120680079 e P.I. 00040890071, con sede in piazza E. Chanoux n. 1, rappresentato che nel prosieguo sarà denominato, per brevità, Comune, nella persona del Sindaco pro tempore, signor Bruno Giordano - la Regione Autonoma Valle d Aosta, con sede in Aosta, piazza Deffeyes, 1, C.F. 80002270076 he nel prosieguo sarà denominata, per brevità, Regione, nella persona del Presidente della Regione pro tempore, signor Augusto Rollandin, - l Azienda Regionale Edilizia Residenziale con sede in Aosta (AO) Corso XXVI Febbraio n. 23 - C.F. e P.I.: 00061400073, che nel prosieguo sarà denominata, per brevità, A.R.E.R., nella persona del Presidente dell Azienda pro tempore, signora Patrizia Diemoz, PREMESSO, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, - che è intenzione delle parti ottimizzare la gestione del patrimonio ERP oggi in capo al Comune di Aosta costituito da oltre 800 alloggi realizzati dal 1919 in poi per una superficie di approssimativi 50.000 mq, abitato da circa 1500 persone di cui 500 circa ultrasessantacinquenni; - che l A.R.E.R. per legge, è un ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio statuto approvato dalla Regione, e che ha, tra i possibili compiti previsti dalla l.r. n. 30/1999, all art. 3, comma 1, lettera b), quello di gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se richiesto, degli enti locali o di altri enti pubblici ;
- che la Regione Autonoma Valle d Aosta, nell ambito delle proprie competenze, intende promuovere il coordinamento delle politiche in materia di edilizia residenziale pubblica nell ottica di uniformare la gestione del patrimonio immobiliare a ciò destinato su tutto il territorio regionale - che in data 10 novembre 2014 è stata convocata la conferenza di programma per l avvio di un procedimento finalizzato ad affidare all A.R.E.R la gestione del patrimonio ERP di proprietà del Comune di Aosta; - che in data 25 novembre 2014 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di servizi per la predisposizione e la redazione dell accordo di programma per l affidamento all A.R.E.R della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Aosta; - che i lavori della Conferenza dei Servizi si sono conclusi in data.. marzo 2015 con la definizione del sotto esteso testo di Accordo di Programma che è stato approvato, rispettivamente: a) in data con deliberazione n... del Consiglio Comunale di Aosta; b) in data.. con deliberazione n... della Giunta Regionale; c) in data con deliberazione n. del Consiglio di Amministrazione dell A.R.E.R.; si stipula e conviene quanto segue Il Comune si impegna a: Art. 1 - Impegni del Comune di Aosta a) cedere la proprietà superficiaria del proprio patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica meglio individuato e determinato nell elenco descrittivo che, previa sottoscrizione si allega al presente Accordo sotto la lettera A a formarne parte integrante e sostanziale, alla Regione Autonoma Valle d Aosta per il tramite dell A.R.E.R. per la durata di anni 50; b) acconsentire al cambio di destinazione d uso ed alla cessione della proprietà superficiaria dei beni immobili meglio individuati nell allegato B che si allega al presente Accordo a formarne parte integrante e sostanziale, per la durata di anni 50 affinché l A.R.E.R. possa trasferirvi la propria sede con spese a carico A.R.E.R.; c) porre in essere ogni atto utile a modificare l Accordo di Programma avente ad oggetto il contratto di Quartiere 1 nel senso sopraindicato alla lettera b); d) porre in essere ogni azione preordinata ad assicurare la continuità della gestione del trasferendo patrimonio collaborando e coordinandosi con l Azienda Pubblici Servizi (A.P.S. s.p.a.) della Città di Aosta attuale gestore dei beni cedendi impegnandosi a mettere in atto ogni azione utile alla tutela degli aspetti occupazionali di APS spa nel rispetto delle norme vigenti;
e) rilasciare celermente tutte le autorizzazioni, permessi e concessioni che si rendessero necessari al fine di dare attuazione al presente accordo di programma; f) a porre in essere ogni necessaria modifica al contratto di gestione attualmente vigente tra il comune di Aosta e APS s.p.a.; g) garantire per gli immobili cedendi, laddove possibile in base alla normativa vigente, per tutta la durata della cessione del diritto di superficie di cui alle lettere a) e b) del presente articolo agevolazioni e/o esenzioni per quel che concerne le tasse e le imposte sugli immobili di competenza comunale; La Regione si impegna a: Art. 2 - Impegni della Regione a) acquisire per il tramite dell A.R.E.R., proprio ente strumentale cui conferisce con la stipula del presente accordo apposito mandato, la proprietà superficiaria del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Aosta meglio individuato e determinato nell elenco descrittivo allegato al presente Accordo sotto la lettera A, per la durata di anni 50; b) gestire, per il tramite dell A.R.E.R., il patrimonio immobiliare di cui all allegato A, curando che sia reinvestito il ricavato netto della gestione degli immobili cedendi per la riqualificazione del patrimonio stesso o per la realizzazione di nuove unità abitative di edilizia residenziale pubblica nella città di Aosta; c) garantire e promuovere il coordinamento delle politiche in materia di edilizia residenziale pubblica nell ottica di uniformare la gestione del patrimonio immobiliare a ciò destinato su tutto il territorio regionale. L A.R.E.R. si impegna a: Art. 3 Impegni dell A.R.E.R. a) acquisire la proprietà superficiaria del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Aosta meglio individuato e determinato nell elenco descrittivo allegato al presente Accordo sotto la lettera A, per la durata di anni 50; b) gestire il patrimonio immobiliare di cui all allegato A uniformandolo alle modalità di conduzione e gestione usualmente adottate per il restante patrimonio presente sul territorio regionale e reinvestirne il ricavato della gestione, al netto delle spese ed eventuali imposte, degli immobili cedendi per la riqualificazione del patrimonio o per la realizzazione di nuove unità abitative di edilizia residenziale pubblica nella città di Aosta; c) acconsentire al cambio di destinazione d uso ed all acquisto della proprietà superficiaria dei beni immobili meglio individuati nell allegato B che si allega al presente Accordo a formarne parte integrante e sostanziale, per la durata di anni 50 al fine di potervi trasferire la propria sede con spese a proprio carico che saranno ammortizzate con una quota del 2% annuo che confluirà nell ambito dei costi di gestione degli immobili cedendi;
d) porre in essere ogni atto utile a modificare l Accordo di Programma avente ad oggetto il contratto di Quartiere 1 nel senso sopraindicato alla lettera c); Art. 4 Modifica atti che disciplinano il Contratto di Quartiere 1 Il Comune e l A.R.E.R. si impegnano a porre in essere ogni modifica degli atti che disciplinano il Contratto di Quartiere 1 qualora necessaria a rendere gli stessi compatibili con gli impegni assunti con il presente accordo. Art. 5 Cessione e durata della proprietà superficiaria degli immobili E.R.P. di proprietà del Comune La cessione della proprietà superficiaria del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Aosta meglio individuato e determinato nell elenco descrittivo allegato al presente Accordo sotto la lettera A, dal Comune di Aosta a favore di A.R.E.R. avverrà con atto a rogito del Segretario generale in qualità di ufficiale rogante. Il trasferimento della proprietà superficiaria dei singoli immobili potrà avvenire anche non in unica soluzione a seconda dell esigenza di ultimare sia le necessarie pratiche amministrative o catastali, utili a rendere formalmente possibili i trasferimenti medesimi, sia gli interventi di manutenzione straordinaria in corso. Il termine di 50 anni di durata del diritto di superficie decorrerà per tutti gli immobili dalla sottoscrizione del primo atto di trasferimento. Alla scadenza del termine di cui all art 1 lett. a) e b) l A.R.E.R. provvederà alla riconsegna degli immobili già in proprietà superficiaria fatte salve le unità immobiliari vendute in forza dei procedimenti di cui all art. 7 ed in esecuzione della normativa di settore. La proprietà delle unità immobiliari eventualmente realizzate ex novo dall A.R.E.R., utilizzando le somme ricavate dai piani vendita, sarà trasferita al Comune di Aosta, a titolo gratuito, allo scadere del medesimo termine. Art. 6 Cessione proprietà superficiaria per realizzazione sede A.R.E.R. La cessione della proprietà superficiaria per la realizzazione della sede A.R.E.R., dal Comune di Aosta a favore della medesima Azienda, avverrà con atto a rogito del Segretario generale in qualità di ufficiale rogante. Le parti concordano che la destinazione dei beni trasferiti non potrà essere modificata.
Art. 7 - Vendita del patrimonio ceduto e relativi adempimenti Le vendite del patrimonio in attuazione del Piano di vendita del patrimonio di ERP approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2014 saranno gestite dall A.R.E.R. previo specifico atto di delega, integrativo del presente Accordo. Una volta favorevolmente terminato il procedimento amministrativo concernente la richieste di acquisto l A.R.E.R e il Comune si impegnano a partecipare, per quanto di competenza, all atto di vendita dell intera proprietà delle unità immobiliari stesse. Il Comune di Aosta nell ottica di adempiere al disposto del comma 2 dell art. 46 della l.r. n. 3/2013 trasferirà semestralmente, le risorse ricavate dalla realizzazione dei piani di vendita all Azienda che ne curerà il reinvestimento per la riqualificazione del patrimonio o per la realizzazione di nuove unità abitative di edilizia residenziale pubblica. Art. 8 - Modalità di gestione del patrimonio ceduto e relativi adempimenti A seguito della cessione della proprietà superficiaria di cui agli articoli precedenti l A.R.E.R. subentrerà nella realizzazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari e ristrutturerà gli alloggi attualmente liberi, meglio individuati nell elenco che previa sottoscrizione si allega al presente Accordo sotto la lettera C a formarne parte integrante e sostanziale al fine di reimmetterli, entro 24 mesi dal trasferimento della proprietà superficiaria sugli stessi, in disponibilità al patrimonio di E.R.P. Il Comune e l A.R.E.R., ai sensi del comma 2 dell art 46 della l.r. n. 3 /2013, dovranno rendicontare annualmente alla struttura competente in ordine all attuazione del piano di vendita e al relativo utilizzo delle risorse ricavate. Art. 9 Pattuizioni accessorie Le parti si impegnano, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, a promuovere ogni azione necessaria ad attivare gli istituti contrattuali e normativi utili a permettere il trasferimento, anche solo temporaneo, di personale già in forza ad APS spa all A.R.E.R. nell ottica di assicurare la continuità della gestione del trasferendo patrimonio collaborando e coordinandosi con l Azienda Pubblici Servizi (A.P.S. s.p.a.) della Città di Aosta attuale gestore dei beni cedendi. Art. 10 Collegio/commissione vigilanza La vigilanza sull esatta e corretta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente accordo di programma, ivi compresa la possibilità di apportare allo stesso quelle modifiche e/o integrazioni utili e/o necessarie a dare piena attuazione al medesimo, anche derivanti da modifiche normative, nonché di porre rimedio in ordine a possibili contrasti interpretativi tra le parti, è demandata ad un Collegio composto dai seguenti membri:
a) Sindaco del Comune, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) Presidente della Regione Autonoma Valle d Aosta o suo delegato; c) Presidente dell A.R.E.R o suo delegato. Il Collegio verrà convocato su istanza di uno dei tre enti ad opera del Presidente e delle riunioni dello stesso verrà redatto processo verbale che costituirà titolo per poter procedere anche esecutivamente. Aosta, lì. COMUNE R.A.V.A. A.R.E.R. Il Sindaco Il Presidente Il Presidente ELENCO ALLEGATI: A Elenco patrimonio di ERP del Comune di Aosta in cessione all A.R.E.R.; B Contratto di Quartiere 1 - Progetto di variante per realizzazione sede dell A.R.E.R.; C Elenco alloggi oggetto di ristrutturazione ed interventi manutentivi ordinari e straordinari di cui all art. 8 dell accordo di programma.