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Transcript:

BOZZA DI ACCORDO PREVIDENZA INTEGRATIVA Il giorno 22 Febbraio 2010 in Firenze, tra Equitalia Cerit S.p.A., rappresentata dall Amministratore Delegato, Carlo Mignolli e dal Direttore Indirizzo e Controllo, Alessandro Boni Le Organizzazioni Sindacali di Equitalia Cerit S.p.A. -FISAC/CGIL -FIBA/CISL -UILCA -FABI -SILCEA -UGL e PREMESSO - quanto espresso nell accordo 8 agosto 2008 sottoscritto al momento della fusione del ramo d Azienda di Equitalia Polis in Equitalia Get poi incorporata in Equitalia Cerit a far tempo dal 1 gennaio 2009; - preso atto di quanto previsto nell accordo di fusione di Equitalia Get 9 dicembre 2008 e della volontà aziendale di proseguire con le modalità previste dal suddetto accordo; - preso altresì atto della volontà di consentire, nelle forme e nelle modalità previste dalla Legge di trasferire eventuali posizioni in essere presso altri Fondi presso il Fondo pensione Aperto di cui sotto; - preso atto della disdetta operata da Banca CR Firenze spa del Fondo Integrativo Pensioni- (FIP) sezione ordinaria con comunicazione agli iscritti datata 27 luglio 2009 a far tempo dal 31 ottobre 2009 con invito ad esercitare l opzione di riscatto o trasferimento posizione ad altro Fondo pensione entro il 30 giugno 2010; - preso atto dell accordo tra le Fonti istitutive del FIP in data 4 novembre 2009; - preso altresì atto della comunicazione inviata in esito a detto accordo da Banca CR Firenze a ciascun iscritto al Fondo Integrativo Pensioni (FIP) - Sezione speciale con invito ad esercitare l opzione di riscatto o trasferimento posizione ad altro Fondo pensione su quanto nel frattempo maturato entro il 30 giugno 2010; - preso atto che al suddetto FIP sezione ordinaria risultavano iscritti n. 62 dipendenti in servizio e n. 14 dipendenti in Fondo Esuberi (v.allegato); - preso atto che il verbale di accordo 30 giugno 2005 istitutivo del Fipsezione speciale a contributi definiti fu sottoscritto da Cerit e con

Equitalia Cerit e che è adesso necessario aprire un confronto riguardo al proseguimento della attuale contribuzione degli attuali iscritti verso un altro Fondo Pensione; - preso atto che al suddetto FIP sezione speciale risultano iscritti n. 65 dipendenti in servizio (v.allegato); - preso atto della comune volontà di addivenire ad un accordo che salvaguardi le aspettative di contributo aziendale a favore di suddetto personale, sia iscritto al FIP-Sezione ordinaria che al FIP-Sezione speciale; si conviene quanto segue: - la premessa forma parte integrante del presente accordo Art.1 - Destinatari A favore dei lavoratori dipendenti dell Azienda di cui in Premessa già iscritti al FIP-sezione ordinaria e di quelli attualmente iscritti al FIP-sezione speciale è istituita una forma pensionistica complementare in regime di contribuzione definita con capitalizzazione individuale ai sensi del Decreto Legislativo 21/4/1993, n. 124 e sue successive modificazioni ed integrazioni, mediante adesione collettiva al Fondo Pensione Aperto. Possono aderire al Fondo Pensione Aperto tutti i suddetti lavoratori subordinati a tempo indeterminato sia full-time che part-time, di cui sopra alla data di sottoscrizione del presente accordo dipendenti dell Azienda o in essere presso il Fondo Esuberi di categoria sino al compimento del diritto alla pensione. Art.2 Modalità di adesione L adesione al Fondo Pensione Aperto è libera ed ha luogo su base individuale volontaria di ciascun lavoratore interessato, ed è preceduta dalla consegna del Prospetto Informativo e del Regolamento del Fondo, nonché di copia del presente accordo. L adesione si perfeziona tramite la corretta compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo, da inoltrare al Fondo Pensione Aperto per il tramite del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni, il quale provvederà a controfirmarle al fine di attestarne l esatta compilazione e l identificazione personale del sottoscrittore; Tale adesione dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla ricezione della predetta modulistica. Le adesioni che perverranno oltre il citato termine 2

daranno diritto alle contribuzioni aziendali di cui ai punti 1 e 2 dell art. 3, solo a decorrere dalla data di adesione stessa. L adesione al Fondo Pensione Aperto, che comporta l integrale accettazione del Regolamento, decorre dal 1 giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui viene formulata la richiesta, a condizione che l adesione venga perfezionata entro il decimo giorno lavorativo antecedente la fine del mese. Contestualmente all adesione al Fondo Pensione Aperto, il lavoratore è tenuto a conferire ad EQUITALIA CERIT S.p.A. delega a trattenere dallo stipendio la contribuzione in caso di contributo facoltativo di cui al successivo art. 3 punto 3. Art.3 Contribuzioni Le posizioni individuali di cui all art. 1 vengono finanziate per i lavoratori aderenti al Fondo Pensione Aperto con le seguenti modalità: a) per le Aree Professionali, per i Quadri Direttivi, precedentemente iscritti al FIP sezione ordinaria, che non chiedano il riscatto della posizione individuale ai sensi dell accordo 4/11/2009 siglato in Banca CR Firenze, un contributo a carico dell Azienda del 4,79% per gli iscritti al 31.12.1990 ed un contributo del 3,30% a favore degli iscritti tra il 1.1.1991 ed il 27.4.1993 da calcolare sulla retribuzione annua lorda utile ai fini del FPLD di ciascun dipendente a far tempo dal 1 novembre 2009; b) i dipendenti sub a) che non hanno optato per il riscatto della posizione individuale, potranno far trasferire sulla propria nuova posizione individuale quanto sarà loro liquidato dal FIP sezione ordinaria nonchè quanto accantonato dall Azienda sulle posizioni individuali a far tempo dal 1 novembre 2009 e fino alla data di iscrizione al nuovo Fondo pensione aperto; c) un contributo facoltativo a carico del lavoratore aderente. d) per le Aree Professionali, per i Quadri Direttivi, precedentemente iscritti al FIP sezione speciale, un contributo a carico dell Azienda, di cui all accordo 30 giugno 2005 della retribuzione annua lorda utile ai fini del FPLD di ciascun dipendente a far tempo dalla data di cessazione del contributo aziendale al FIP sezione speciale ed in ogni caso successivamente al 30 giugno 2010; e) i dipendenti sub d) potranno far trasferire sulla propria nuova posizione individuale quanto sarà loro liquidato dal FIP sezione speciale in base al citato accordo sindacale; f) un contributo facoltativo a carico del lavoratore aderente. I versamenti contributivi al Fondo Pensione Aperto verranno effettuati dall Azienda entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la trattenuta. 3

Le eventuali trattenute sulle retribuzioni del dipendente iscritto al Fondo Pensione Aperto e la quota a carico dell Azienda verranno versate al Fondo Pensione Aperto con cadenza mensile per dodici mensilità, ivi compreso la tredicesima mensilità e tutte le mensilità aggiuntive ai sensi dei vigenti contratti collettivi. L obbligo contributivo al Fondo Pensione Aperto a carico dell Azienda cessa, in ogni caso, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ed a prescindere dalla causa, titolo o ragione della risoluzione stessa, fatta eccezione per il Personale iscritto al Fondo Esuberi di categoria per il quale sarà versato il contributo a carico dell Azienda al Fondo Pensione Aperto fino alla maturazione dei requisiti pensionistici. Art.4 Sospensione o variazione della contribuzione E fatta salva per il lavoratore che abbia optato per il contributo facoltativo purché in costanza del rapporto di lavoro la facoltà di sospendere la contribuzione o di variare la percentuale di contribuzione destinata al Fondo Pensione Aperto, precedentemente selezionata. La richiesta, scritta, di sospensione o variazione della contribuzione individuale, dovrà pervenire al Fondo Pensione Aperto entro il 31 marzo di ogni anno; tali richieste avranno decorrenza dal 1 maggio successivo. Il lavoratore può richiedere in qualsiasi momento il ripristino del versamento contributivo. Art.5 Linee di investimento All atto dell adesione il lavoratore sceglie la linea di investimento in cui far confluire la propria posizione individuale tra quelle previste dal Regolamento del Fondo Pensione Aperto. Le richieste di trasferimento ad altra linea dovranno ogni anno pervenire al Fondo Pensione Aperto entro il 31 marzo; tali richieste avranno decorrenza dal 1 maggio successivo. Art.6 Posizioni previdenziali pregresse Le posizioni previdenziali integrative in essere saranno mantenute ed aggiornate secondo le modalità attualmente stabilite, dagli accordi pregressi e dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. 4

Eventuali diverse posizioni previdenziali pregresse, costituitesi in forza di precedenti accordi aziendali e non rientranti nella fattispecie di cui sopra, potranno, a richiesta del lavoratore, confluire nel Fondo Pensione Aperto secondo le condizioni previste dai ridetti accordi, dallo Statuto del fondo pensione di appartenenza e dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Art.7 Disposizioni finali Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo Pensione Aperto che disciplina ogni altro onere, diritto o facoltà discendente dalla iscrizione, nonché alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. Le parti si impegnano a divulgare al personale dipendente di cui all art. 1 il contenuto del presente accordo, unitamente al Prospetto Informativo comprensivo del modulo di adesione e al Regolamento del Fondo Pensione Aperto. Art. 8 Fondi individuati tra le parti Le parti concordano che i Fondi individuati per l afflusso delle contribuzioni complementari dei lavoratori di cui al presente accordo sono, a scelta dei lavoratori: - Fondo Aperto Eurizon (ex Get) - Fondo Aperto Gestielle (ex SRT) - Eventuali altri Fondi che saranno individuati dalle parti anche successivamente EQUITALIA CERIT S.p.A. FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SILCEA UGL UILCA 5