ALIQUOTE 2010. Aliquota 4



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Transcript:

QUANTO SI DEVE PAGARE ALIQUOTE 2010 Aliquota 4 a. per l abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso, abitazione delle persone fisiche che risiedono nel Comune, anche nel caso di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili categoria A; b. per tutte le unità immobiliari accatastate con categoria C e D; c. per tutti i terreni fabbricabili ricadenti nel Comune di Transacqua. a. abitazioni a disposizione solo categoria A. Aliquota 6 VALORE DEGLI IMMOBILI Per i fabbricati: il riferimento è la rendita catastale. Nel caso in cui l immobile non abbia ancora la rendita catastale definitiva, il contribuente deve utilizzare la rendita catastale presunta cioè quella di immobili similari posti nella stessa zona o prendere a base i parametri indicati nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige di data 29.03.1994 n. 13, nel quale sono indicate le categorie, le classi e le tariffe che vengono utilizzate dall Ufficio del catasto urbano per determinare la rendita catastale definitiva. La rendita va poi rivalutata del 5 per cento, e moltiplicata per: 50 per immobili in categoria catastale A/10 e D 34 per immobili in categoria catastale C/1 100 per gli altri immobili. Per le aree fabbricabili: il riferimento è il valore venale in commercio al 1 gennaio 2010. Il Consiglio comunale ha adottato con propria deliberazione n. 45 di data 22 dicembre 2005 il nuovo Regolamento ICI modificato con deliberazione n. 33 di data 21 dicembre 2007 e ha così determinato, all art. 3, il valore venale per le aree fabbricabili in tutto il territorio comunale: 1. aree di edilizia mista rada Euro 220,00 al mq; 2. aree di edilizia mista compatta Euro 310,00 al mq; 3. aree artigianali e miste Euro 150,00 al mq; 4. per le particelle fondiarie pertinenziali non autonomamente utilizzabili detti valori sono ridotti del 50. Art. 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 1. Ai sensi dell art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92 la base imponibile I.C.I. delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l attività di controllo dell ufficio la

Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 2. I valori di cui al precedente comma non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono, quindi, validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. 3. Detti valori hanno effetto per l anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, permangono i valori fissati in precedenza 1. (1) Attualmente sono in vigore i valori stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 22 dicembre 2005: Il valore delle aree fabbricabili viene stabilito in tutto il territorio comunale nel seguente modo: 1. aree di edilizia mista rada Euro 220,00 al mq; 2. aree di edilizia mista compatta Euro 310,00 al mq; 3. aree artigianali e miste Euro 150,00 al mq; 4. per le particelle fondiarie pertinenziali non autonomamente utilizzabili detti valori sono ridotti del 50. Per i fabbricati oggetto di interventi di recupero (demolizione, ricostruzione), a norma dell articolo 31 comma 1 lettere c), d) ed e) Legge 05.08.1978 n. 457, la base di calcolo è costituita dal valore dell area fabbricabile. Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati e attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. Per: DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: CORRISPONDENTE ALL IMPOSTA DOVUTA. la casa destinata ad abitazione principale di residenza per l intero anno; se la si usa come abitazione principale per periodi inferiori all anno si detrae la relativa frazione di imposta dovuta; l abitazione principale di residenza dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; l abitazione che ha come proprietario o usufruttuario una persona anziana o disabile che ha trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. In questo caso la detrazione può essere applicata solo se l abitazione non risulta data in affitto; le abitazioni regolarmente assegnate in locazione semplice dagli Istituti Autonomi Case Popolari (I.T.E.A.); l abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all estero, a condizione che la stessa non risulti locata; le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; la detrazione può essere utilizzata anche per diminuzione dell imposta relativa ad una pertinenza classificata in categoria catastale C/2, C/6 o C/7, destinata e effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell abitazione principale;

se a seguito dell applicazione della detrazione per l abitazione principale non è dovuto imposta e/o l importo complessivamente dovuto per ciascun contribuente è uguale o inferiore a Euro 10,00 non deve essere fornita alcuna informazione al Servizio Tributi e non deve essere compilato alcun bollettino di versamento. Alcuni esempi di applicazione della detrazione! " #$#! & " " '! ' " ' (! ( ( " (# '! ) " *+ '!

# MODALITÀ DI CALCOLO (rendita catastale + 5) x moltiplicatore (50 o 34 o 100) x aliquota -eventuale detrazione in caso di abitazione principale e pertinenza) La somma da pagare deve tener conto della quota di possesso e dei mesi dell anno in cui si è posseduto l immobile. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero. Nel caso in cui l imposta complessiva dovuta da ciascun contribuente sia uguale o inferiore a Euro 12,00 non deve essere effettuato alcun versamento, non deve essere fatta alcuna comunicazione e tanto meno compilato alcun bollettino di versamento. ESEMPIO: 2 unità immobiliari di categoria A e 2 unità immobiliari categoria C; posseduti da due coniugi al 50 ciascuno; Entrambi sono residenti in una delle due unità immobiliari per l intero anno; Una unità immobiliare categoria C è considerata pertinenza dell abitazione principale; Rendita abitazione principale 464,81 Rendita dell abitazione rivalutata 488,05 Rendita abitazione a disposizione 278,89 Rendita dell abitazione rivalutata 292,83 Rendita unità immobiliare cat. C 59,39 Rendita rivalutata 62,36 Rendita unità immobiliare cat. C 11,88 Rendita rivalutata 12,47 Calcolo dell imposta per ciascuno dei coniugi: Abitazione principale residenza di entrambi i coniugi 488,05x100= 48805,00x4/1000x50= 97,61 - detrazione 97,61 = 00,00 imposta annua Abitazione a disposizione 292,83x100= 29283,00x6/1000x50= 87,85 - detrazione 00,00 = 87,85 imposta annua Unità immobiliare cat. C: rendita più alta - pertinenza 62,36x100=6236,00x4/1000x50= 12,47 - detrazione 12,47 = 00,00 imposta annua Unità immobiliare cat. C: rendita più bassa 12,47x100=1247,00x4/1000x50= 2,50 - detrazione 00,00 = 2,50 imposta annua Totale imposta annua 90,35. CASI PARTICOLARI: ACQUISTO O VENDITA DELL IMMOBILE IN CORSO D ANNO

Chi ha acquistato o venduto l immobile nel corso dell anno, deve pagare la quota relativa ai mesi per i quali è stato proprietario. Chi invece ha acquistato o venduto nello stesso anno, ad esempio ha venduto un immobile per comprarne un altro, deve pagare l I.C.I. sia per il vecchio immobile che per il nuovo immobile, per i relativi periodi di possesso. DECESSO DEL PROPRIETARIO Se il proprietario dell immobile è deceduto nel corso dell anno, il pagamento dell I.C.I. va fatto nel modo seguente: per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto con il bollettino intestato al deceduto; per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dagli eredi, a loro nome, ciascuno per la propria quota di possesso; in caso di usufrutto o di diritto di abitazione il pagamento deve essere fatto dal titolare di tale diritto (es.: coniuge superstite). RIDUZIONI PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI L imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni. L inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L inabitabilità o inagibilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la contemporanea presenza di: a. gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti; b. gravi carenze igienico sanitarie: tale requisito non ricorre se per l eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia (art. 77 bis della L.P. 5.9.91 n. 22). Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato: a. da parte dell Ufficio Comunale competente, con spese a carico del possessore; b. da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da presentare prima del pagamento ordinario, nella quale dichiarare: - che l immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale stato è stato accertato secondo i criteri sopra esposti; - che l immobile non è di fatto utilizzato. La riduzione dell imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l Ufficio Comunale competente entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione la riduzione d imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.