STATUTO AIBIEC Agenzia Italo-Brasiliana di Industria e Commercio



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STATUTO AIBIEC Agenzia Italo-Brasiliana di Industria e Commercio Articolo 1 E' costituita un Associazione di diritto italiano, denominata Agenzia Italo-Brasiliana di industria e commercio, ovvero in sigla AIBIEC, d ora in avanti più semplicemente Associazione, che sarà identificata nei confronti dei terzi con il nome di fantasia Brazil Planet. Articolo 2 L'Associazione ha sede a Milano, con sede di rappresentanza a San Paolo (Stato di San Paolo Brasile). Essa potrà, inoltre, istituire ulteriori sedi secondarie, tra cui una a Roma, o sedi di rappresentanza in Brasile, Italia, od in qualunque altro Paese dell'unione Europea. Articolo 3 L'Associazione ha durata illimitata. Articolo 4 L Associazione ha lo scopo di sviluppare ed intensificare le relazioni economiche e culturali tra il Brasile, l Italia e qualunque altro Paese dell'unione Europea, potendo e dovendo in particolare: 1. Facilitare la creazione di rapporti economici, scambi commerciali e flussi di investimenti tra il Brasile, l Italia ed i Paesi dell Unione Europea; 2. Contribuire a sensibilizzare gli investitori brasiliani, italiani ed europei sulle opportunità offerte dai rispettivi mercati; 3. Mettere in contatto le imprese brasiliane, italiane ed europee (di seguito Imprese ); 4. Fornire assistenza alle Imprese per avviare proficui rapporti di cooperazione; diffondere informazioni sui mercati affinché le Imprese possano trarre profitto dalle opportunità emergenti; 5. Stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità ed organi competenti brasiliani, italiani e comunitari, potendo assistere enti ed operatori di tali paesi, mettendo altresì, a loro disposizione, esperti di specifiche materie d esame; 6. Garantire la rappresentanza degli Associati presso Autorità, Enti e Istituzioni tutelando gli interessi sia individuali sia collettivi; 7. Promuovere la tutela dei diritti di libera impresa contro ogni genere di monopolio; 8. Facilitare l incontro di uomini di affari e di cultura, per rafforzare i rapporti economici, sociali e culturali fra i due continenti; 9. Collaborare e promuovere l ideazione di iniziative culturali per una più intensa conoscenza reciproca; 10. Organizzare servizi di arbitrato, conciliazione, perizia contrattuale e arbitraggio riguardo a rapporti economici sia nazionali sia internazionali; 11. Organizzare altri servizi volti alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie mediante forme alternative di giustizia, anche settoriali; 12. Promuovere la diffusione delle normative riguardanti il commercio, l industria, l artigianato e l agricoltura che possano interessare gli investitori dei paesi coinvolti, collocando, a disposizione degli Associati, esperti in materia giuridica e commerciale che possano prestare un efficace attività di consulenza; 13. Portare a conoscenza della comunità brasiliana ed italiana il diritto comune europeo ed il diritto dei paesi membri dell Unione Europea, nonché il diritto brasiliano ai Paesi membri dell Unione Europea. 14. Organizzare la promozione di convegni, interscambi, pubblicazioni, commissioni di studio, ricerche, conferenze, seminari e corsi di formazione; 15. Pubblicizzare e diffondere notizie legate alle attività commerciali, industriali, artigianali ed agricole che coinvolgano gli interessi del Brasile, dell Italia e dell Unione Europea;

16. Organizzare, pubblicare, divulgare e distribuire cataloghi, elenchi e liste delle persone fisiche ed enti associati, contenenti informazioni sui relativi prodotti commercializzati e sui servizi prestati, affinché possano essere consultati dalle entità economiche ed imprenditoriali interessate; 17. Mantenere relazioni con entità italiane, brasiliane ed europee affini, con gli organi dell Unione Europea, con le rappresentanze diplomatiche e le Camere di Commercio ed Industria dei paesi dell Unione Europea in Brasile; 18. Promuovere la realizzazione di accordi di collaborazione e la stipula di contratti con istituzioni nazionali ed internazionali, governative e non, con l esclusiva finalità di sviluppare le attività indicate nel presente statuto; 19. Promuovere e sviluppare attività che incentivino la crescita delle attività turistiche nonché lo scambio culturale tra Brasile, Italia ed i paesi dell Unione Europea. 20. Stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, necessarie, utili od opportune per il raggiungimento degli scopi associativi; 21. Costituire, concorrere alla costituzione ovvero partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente ed indirettamente, al perseguimento di finalità funzionali a quelle dell Associazione; 22. Costituire, concorrere alla costituzione ovvero partecipare, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi associativi, a società di persone, esclusivamente in qualità di socio limitatamente responsabile o a società di capitali, nei limiti consentiti dalla legge, anche quale socio unico; 23. Partecipare ai bandi pubblicati periodicamente dallo Stato e dagli Enti Locali in Brasile, Italia ed altri Paesi dell Unione Europea. 24. Produrre in proprio materiale divulgativo e didattico. L Associazione potrà svolgere qualsiasi attività connessa ed affine agli scopi associativi determinati nel presente statuto (e comunque non in via prevalente), nonché compiere qualunque operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile e necessaria per il perseguimento degli scopi associativi, fatte salve le riserve di Legge e in particolare quelle di cui al D. Lgs. 24/02/1998 n. 58, e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 106 del D. Lgs. 01/09/1993 nº. 385. Articolo 5 L'Associazione non ha fini di lucro, non potendo, tra l altro, occuparsi di attività di tipo religioso, politico e comunque estranee agli scopi associativi. I proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette; l'associazione inoltre non potrà distribuire utili né direttamente né indirettamente. L'eventuale avanzo di gestione, quando non portato a nuovo, costituirà il Fondo Comune destinato esclusivamente agli scopi associativi. Esso non potrà essere ripartito tra gli Associati e pertanto gli Associati che, per qualsiasi motivo, non partecipino più dell Associazione, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a. quote e contributi degli Associati; b. eredità, donazioni e legati; c. contributi dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d. contributi dell'unione Europea e di organismi internazionali; e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g. erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;

Articolo 6 h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo; j. beni di qualsiasi natura acquistati dall Associazione a qualsiasi titolo mediante il reimpiego delle risorse economiche di cui alle lett. a.-i. che precedono. I servizi di arbitrato, conciliazione, perizia contrattuale e arbitraggio sono disciplinati da appositi regolamenti e procedure, deliberate dal Consiglio Direttivo in conformità alla legge. Articolo 7 Non vi sono limiti al numero degli associati. Possono essere Associati persone fisiche e giuridiche, tra cui cittadini italiani, brasiliani od in possesso di cittadinanza di uno dei paesi facenti parte dell Unione Europea, o qualsiasi ente avente sede legale in Brasile, Italia od altro Paese dell Unione Europea, i quali condividano gli scopi dell'associazione, a seguito di specifica richiesta e successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Gli Associati saranno suddivisi nelle seguenti distinte categorie: 1) Associati Sostenitori: quelli che partecipano alla costituzione dell'associazione o comunque tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione come tali; 2) Associati Ordinari Persone Fisiche ed Enti: quelli che ne facciano richiesta. Gli Associati Persone Giuridiche dovranno indicare il rispettivo rappresentante innanzi all Associazione. 3) Associati Onorari: quelle personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale o culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini associativi. Essi sono dispensati dal pagamento dei contributi ed hanno compiti consultivi e di promozione dell Associazione mediante l intervento ad eventi istituzionali, organizzati anche da terzi, inerenti agli scopi associativi. Gli Associati Onorari non hanno diritto di voto. Articolo 8 L'ammissione degli Associati Sostenitori ed Ordinari avviene mediante invio, con lettera raccomandata, del questionario di ammissione predisposto dall Associazione e contenente, fra l altro, le seguenti dichiarazioni del richiedente: 1. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal successivo Articolo 12, con verifica da parte del Consiglio Direttivo pro tempore della eventuale sopravvenuta insorgenza in capo all Associato di una delle causa di incompatibilità; 2. di conoscenza dello Statuto dell Associazione; 3. di impegno ad osservare lo Statuto dell Associazione ed i suoi regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibera, a suo insindacabile giudizio, sulla domanda di ammissione all Associazione, a maggioranza assoluta dei presenti, e comunica il suo accoglimento o reiezione, a mezzo lettera raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. La scelta degli Associati Onorari avviene su delibera unanime del Consiglio Direttivo. La relativa proposta di ingresso nell Associazione contenente fra l altro, la motivazione della proposta è trasmessa a mezzo lettera raccomandata al destinatario, che potrà accettarla entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, decorso inutilmente il quale la proposta medesima perderà ogni efficacia. L Associato Onorario sarà nominato per un periodo di tempo limitato ad un triennio e la sua associazione potrà essere rinnovata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 L Associato potrà sempre recedere dall Associazione, se non ha assunto l obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, ed avrà effetto con lo scadere dell anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza. Gli Associati receduti sono comunque tenuti a corrispondere tutti i contributi relativi all anno in cui sono receduti dall Associazione. Articolo 10 L esclusione dell Associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti gravi motivi: a. morosità nel pagamento dei contributi che si protragga per più di 12 mesi; b. sopravvenuta insorgenza di una (o più) cause di incompatibilità previste dal successivo Articolo 12; c. violazione dell obbligo di sottoporre al tentativo di conciliazione del Comitato Arbitrale le controversie che derivano dal rapporto associativo; d. comportamenti che abbiano quale conseguenza un grave pregiudizio economico e/o di immagine per l Associazione; e. violazione di una o più disposizioni del presente Statuto. L Associato escluso potrà ricorrere all autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione. Articolo 11 In ogni caso, gli Associati che abbiano esercitato il diritto di recesso o che siano stati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell Associazione. Articolo 12 Non possono associarsi all Associazione: 1) Coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato a pena superiore a due anni; 2) Le persone fisiche che non siano nel pieno esercizio della capacità di agire, in quanto di minore età, interdetti, inabilitati, nonché le persone fisiche e gli enti giuridici, anche privi della personalità giuridica dichiarati falliti; 3) Coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, non possano contribuire al raggiungimento dei fini statutari; 4) Gli enti, che, da sentenza passata in giudicato, risultino essere incorsi nella responsabilità amministrativa per illeciti dipendenti da reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati. Articolo 13 L Associato ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Consiglio Direttivo indicante l accettazione della domanda di ammissione, che verrà comunicata all'aspirante Associato tramite lettera raccomandata o fax. Entro gli stessi termini, i nuovi Associati devono versare una quota di ammissione che viene determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ciascun anno sociale, anche in modo differenziato per le varie categorie di Associati. Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno, saranno considerati Associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale. Nessun compenso è dovuto per l esercizio delle cariche sociali, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 14 Sono Organi dell'associazione: 1) L'Assemblea; 2) Il Consiglio Direttivo; 3) Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo; 4) Il Tesoriere; 5) Il Collegio dei Revisori di Conti. Articolo 15 L Assemblea è costituita dagli Associati che non siano receduti e che non siano stati esclusi dall Associazione. Hanno diritto di partecipare all Assemblea soltanto gli Associati che hanno versato regolarmente i contributi. Articolo 16 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, che è il Presidente dell Associazione, su deliberazione del Consiglio stesso o, nei casi di motivata urgenza, dal Presidente del Consiglio Direttivo senza preventiva deliberazione consiliare, sia per la prima sia per la seconda convocazione, presso la sede legale di Milano o quella di rappresentanza a San Paolo (Stato di San Paolo Brasile), secondo il caso, od altrove purché nel territorio italiano o brasiliano. L avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, delle materie all'ordine del giorno e, se del caso, della data di seconda convocazione è comunicato per lettera ordinaria o per fax o per posta elettronica o pubblicato su documentazione ufficiale dell'associazione. Tale comunicazione dovrà essere ricevuta almeno entro 15 (quindici) giorni ovvero, nei casi di motivata urgenza, entro 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la riunione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un giorno. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il primo semestre per l approvazione del bilancio, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o ne faccia richiesta scritta almeno un decimo degli Associati dell'associazione con diritto di voto. In caso di richiesta di convocazione degli Associati, quest ultima non può essere avanzata da Associati morosi nel pagamento dei contributi e deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata AR, contenente le materie di cui si richiede la trattazione da parte dell Assemblea; in tal caso il Consiglio Direttivo convoca l Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di detta raccomandata. Nelle deliberazioni relative all approvazione del bilancio ed in quelle che riguarda la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto, anche nella qualità di delegati di altri Associati. Articolo 17 L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza, l Assemblea sceglie a maggioranza dei voti il proprio Presidente. Quest ultimo nomina il Segretario dell'assemblea, che redige il verbale della riunione dell'assemblea sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà (1/2) degli Associati Sostenitori ed Ordinari in regola con il versamento delle quote. In seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia la presenza degli Associati Sostenitori ed Ordinari

intervenuti. Le deliberazioni sono valide sia in prima sia in seconda convocazione qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo debba deliberare sulle seguenti materie: a. modifica dello Statuto, in cui si richiede la presenza dei ¾ (tre quarti) degli Associati Sostenitori ed Ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. b. scioglimento dell associazione e devoluzione del patrimonio, in cui si richiede il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli Associati Sostenitori ed Ordinari. Ogni Associato Sostenitore ed Ordinario esprime un voto e sono ammesse deleghe, ma in numero non superiore a 5 (cinque) per delegato. Non sono ammesse deleghe ai dipendenti dell'associazione. Le deliberazioni dell Assemblea obbligano tutti gli Associati, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti. E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Articolo 18 L'Assemblea: a. determina le direttive dell attività associativa; b. approva il bilancio, chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, da presentarsi entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo; c. approva il budget di spesa dell'anno in corso e dell'anno successivo; d. definisce il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo; e. delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo; f. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti; e. nomina il Comitato Arbitrale; f. delibera eventuali contribuzioni straordinarie degli Associati; i. delibera su quanto il presente Statuto riserva all Assemblea; l. modifica le norme del presente Statuto; g. scioglie anticipatamente l Associazione, nomina uno o più liquidatori e devolve il patrimonio dell Associazione. Articolo 19 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dagli Associati, in un numero compreso tra tre e quindici componenti. Articolo 20 Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'assemblea e i suoi componenti uscenti sono rieleggibili. Il numero di componenti sarà deliberato dall Assemblea, prima dell elezione ed i candidati potranno essere scelti soltanto tra gli Associati Sostenitori. Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito le seguenti cariche e le relative deleghe: il Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario. Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo ovvero uno o più soggetti nominati componenti del Consiglio Direttivo non abbia accettato la carica, lo stesso potrà procedere alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione, su proposta del Presidente.

I componenti così eletti durano in carica fino alla scadenza dei componenti già in seno al Consiglio Direttivo. Nel caso invece in cui venisse a mancare per qualsiasi motivo (ovvero non accettasse la carica) la maggioranza dei componenti (ovvero la maggioranza dei nominati), anche se in momenti diversi, il Consiglio si intenderà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio potrà altresì nominare su proposta del Presidente, per essere coadiuvato nella gestione delle iniziative dell'associazione, Consiglieri Tecnici, senza diritto di voto, per un numero massimo pari al doppio dei membri eletti o cooptati, la cui nomina decade all atto dell elezione del successivo Consiglio Direttivo, o di Comitati Scientifici per la valorizzazione dell'associazione e per attività specifiche da essa gestite. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire una delega speciale ad uno dei suoi membri affinché questi gestisca le relazioni con le autorità brasiliane. Articolo 21 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell Associazione. Tra l altro, il Consiglio Direttivo, in particolare: a. provvede, nel quadro delle direttive impartite dall Assemblea, alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'associazione; b. elegge, tra i suoi membri, in occasione della prima riunione, il Presidente dell Associazione, il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario. c. delibera la convocazione dell'assemblea, redigendo l avviso di convocazione, salva la concorrente competenza del Presidente nei casi di motivata urgenza; d. delibera in merito all accoglimento o reiezione delle domande di iscrizione all'associazione, vigilando sulla conservazione pro tempore dei requisiti di ammissione; e. determina le quote associative ordinarie per le varie categorie di contribuzione degli Associati, nonché la quota di ammissione. f. conferisce la qualifica di Associato Ordinario ed Onorario; g. delibera sulla proposta di ingresso nell Associazione degli Associati Onorari. La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Articolo 22 Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta ogni sei mesi nonché ogniqualvolta ne facciano richiesta due dei suoi componenti. Salvo quanto previsto per la proposta di nomina degli Associati Onorari, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Se nel presente statuto non diversamente previsto le deliberazioni sono prese con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: a. sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; b. dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; c. siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori che per tale modalità di assunzione delle decisioni dovrà essere all uopo vidimato e sia conservata agli atti della associazione la relativa documentazione; d. sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale. Articolo 23 Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni, cura le scritture contabili dell'associazione e ne fa relazione al Consiglio Direttivo; gestisce la cassa ottemperando alle richieste vagliate dal Consiglio Direttivo; redige il bilancio di esercizio e il budget preventivo di spesa; presenta al Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio precedente e il budget di spesa per l'esercizio in corso e quello successivo, affinché questi, a seguito del parere del Collegio dei Revisori, lo presenti all Assemblea degli Associati. Articolo 24 L'Assemblea, può nominare uno o tre revisori contabili, anche tra i non Associati, che restano in carica 3 (tre) anni. L organo di revisione controlla l osservanza della legge o dello statuto riguardo alla gestione da parte del Consiglio Direttivo, nonché l esattezza dei documenti contabili. Esso, inoltre, accerta che i fatti di gestione siano stati esattamente rilevati dal Tesoriere nelle scritture contabili e che il bilancio corrisponda alle risultanze delle suddette scritture e sia conforme alle norme in materia. Emette ed invia un parere sul bilancio al Consiglio Direttivo che successivamente lo presenterà per approvazione all Assemblea. Articolo 25 Gli Associati e l Associazione hanno l obbligo di sottoporre al tentativo di conciliazione del Comitato Arbitrale le controversie derivanti dal rapporto associativo. Articolo 26 Il Comitato Arbitrale è costituito da 3 (tre) membri, scelti anche fra i non Associati, nominati dall Assemblea, che provvede a nominare anche il suo Presidente. Esso dura in carica 3 (tre) anni. Il Comitato Arbitrale: a) esperisce il tentativo di conciliazione delle controversie che riguardano la materia ed il rapporto associativo tra gli associati; b) esperisce il tentativo di conciliazione delle controversie che riguardano la materia ed il rapporto associativo tra gli associati e l Associazione. Il Comitato Arbitrale approva il regolamento della procedura per il tentativo di conciliazione e può a sua volta delegare il

tentativo di conciliazione ad uno o due dei suoi componenti. Articolo 27 Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti associativi per il quale il tentativo di conciliazione esperito dal Comitato Arbitrale non abbia avuto esito positivo, promosse da o contro associati, da o contro l Associazione, da o contro gli organi dell Associazione saranno risolte mediante arbitrato, in conformità al Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. L arbitrato sarà irrituale, cosicché il lodo avrà la stessa forza di un nuovo contratto tra le parti, e gli arbitri si pronunceranno secondo equità. L arbitrato avrà sede presso la sede dell Associazione. Articolo 28 L'Associazione sarà disponibile a convenzionarsi o a gestire per conto terzi e/o in congiunzione con Enti Pubblici, Agenzie di servizi ed altre Associazioni, progetti o iniziative in linea con il suo scopo associativo. L Associazione potrà, altresì, stringere accordi e convenzioni con studi privati professionali al fine di garantire, ai propri iscritti, servizi su qualsiasi ambito. Articolo 29 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile italiano e alle vigenti leggi in materia.