LA TRASFERTA ART 42 CCNL (ANCHE TRATTAMENTO FISCALE IN BUSTA PAGA)



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Trattamento della trasferta art 40 Pag. 1 di 4 testo non condiviso NOVITA LA TRASFERTA ART 42 CCNL (ANCHE TRATTAMENTO FISCALE IN BUSTA PAGA) Redatta Verificata Approvata Distribuita In vigore da HRO/RI/NS HRO/RI HRO HRO 11 luglio 2007 Elaborazione e riproduzione SLC/CGIL Area Servizi

LA TRASFERTA art 40 Pag. 2 di 6 TRATTAMENTO FISCALE IN BUSTA PAGA DELLA TRASFERTA L indennità di trasferta fuori dal territorio comunale non costituisce reddito nelle seguenti misure e casi: 1) Pagamento della sola indennità di trasferta senza alcun rimborso di vitto o alloggio: esente fino a 46,48; 2) Pagamento dell indennità di trasferta + vitto o alloggio: esente fino a 30,99; 3) Pagamento dell indennità di trasferta + vitto e alloggio: esente fino a 15,99. Non concorrono a formare reddito i rimborsi di spese documentate relative al viaggio e al trasporto. Le spese di vitto e alloggio non costituiscono reddito per un importo di 180,76; per le trasferte all estero l importo è di 258,23. In caso di uso dell auto la spesa deducibile è pari alla tariffe di noleggio di autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali con motore a benzina o a 20 cavalli fiscali se con motore diesel. In caso di uso di auto propria è deducibile il costo di percorrenza. RIEPILOGANDO SI HANNO LE SEGUENTI TRÉ (3) CASISTICHE: 1. PAGAMENTO DELLA SOLA INDENNITA DI TRASFERTA SENZA ALCUN RIMBORSO DI VITTO O DI ALLOGGIO - ESENTE NEL LIMITE DI 46,48 2. PAGAMENTO DELLA INDENNITA DI TRASFERTA + VITTO O ALLOGGIO ESENTE NEL LIMITE DI 30,99 3. PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ' DI TRASFERTA + VITTO E ALLOGGIO ESENTE NEL LIMITE DI 15,99 SlC/CGIL Nazionale

LA TRASFERTA art 40 Pag. 3 di 6 Policy- Quando spetta il rimborso? Il rimborso dei pasti spetta a fronte di documenti giustificativi e prevedono il tetto di 35 a pasto e nel caso sia consumato un solo pasto, ma con diritto di due pasti, il massimale per il singolo pasto è elevato a 45 euro. Per assicurare il rispetto della policy al superamento del limite comparirà un messaggio bloccante. Il rimborso del pranzo spetta se la trasferta è iniziata prima delle 13:00 ed il rimborso della cena spetta se la trasferta termina dopo le ore 21:00. Il rimborso delle spese di pernottamento spetta a fronte di documenti giustificativi, se il pernottamento avviene presso un albergo non convenzionato per una loro indisponibilità, il limite di rimborso ammonta a 125 a notte. In caso di pagamento con carta di credito aziendale l'eccedenza è detratta nel cedolino. Questa eccedenza può essere rimborsata se autorizzata dal Responsabile della struttura di applicazione. Non è rimborsata nessun'altra spesa alberghiera diversa dal pernottamento. L'elenco degli alberghi convenzionati comunicato annualmente dalla UVET sarà riportato in una tabella di cui sarà resa disponibile la consultazione agli utenti. Sono rimborsate le seguenti altre spese diverse dal vitto e alloggio, si rimborsa: parcheggi, da tassare in ambito comunale. Pedaggi autostradali, Commissioni di cambio. Altre spese di natura diversa saranno gestite e liquidate al di fuori della procedura SAP Travel. Le spese di rappresentanza sono gestite fuori dal processo di liquidazione delle trasferte e rimborsate direttamente per cassa o accredito bancario/postale. Missioni/trasferta nel comune Per le missioni nel comune sono rimborsate solamente le spese di viaggio, le spese di parcheggio e le indennità chilometri che eventualmente riconosciute sono soggette a tassazione. Se il dipendente rimane in missione oltre le 7 ore giornaliere e tra le 13 e le 15 è corrisposto un rimborso per il vitto pari a 3,10 non considerato imponibile fiscalmente. AI personale appartenente al livello A si corrispondono le indennità previste dal contratto assoggettandole in questo caso interamente all'imposizione fiscale e previdenziale. Missione/trasferta entro i 10 km Nel caso della trasferta fuori comune ma ad una distanza inferiore di 10 km si deve considerare questa trasfertacome missione nel comune, quindi senza diritto alle indennità orarie e soggetta al pagamento come sopra. SLC/CGIL Nazionale

LA TRASFERTA art 40 Pag. 4 di 6 NOVITA CCNL 11-07-2007 Viene riconosciuta con decorrenza immediata per trasferte superiori a 10 giorni continuativi la possibilità di optare per un indennità forfetaria pari a 70 euro giornalieri. Con decorrenza 1 gennaio 2008 viene inoltre definita una maggiorazione dell indennità di trasferta lorda del + 9 % e una maggiorazione del 95% dell indennità stessa, qualora la trasferta senza pernottamento sia superiore a 6 giorni nello stesso mese.(maggiorazione per disincentivare il distacco). Decorrenza immediata Trasferta per un numero > 10 giorni continuativi con pernottamento Opzione forfetaria pari a 70 euro giornalieri Decorrenza dal 1-1 2008-04-29 Maggiorazione lorda di trasferta +9% Maggiorazione trasferta per un numero di giorni >6 nello stesso mese senza +95% pernottamento Le indennità a decorrere dal 01/01/2008 sono le seguenti: Livello F Euro 0,71 per le ore diurne Euro 1,05 per le ore notturne per complessivi euro 20,26 giornalieri. Livello E,D,C,B euro 0,96 per le ore diurne euro 1,41 per le ore notturne per complessivi euro 27,46 giornalieri Livello A1/A2 euro 1,32 per le ore diurne euro 1,97 per le ore notturne SLC/CGIL Area Servizi Nazionale SLC/CGIL Nazionale

LA TRASFERTA art 40 Pag. 5 di 6 *Ancora dal nuovo CCNL I. L indennità di trasferta è inoltre concessa: - al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita medico-legale in località diversa da quella della sede di lavoro; - al personale inviato in località diversa da quella della sede di lavoro, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all esercizio delle proprie funzioni, spetta l indennità di trasferta di cui ai commi che precedono, detratta la somma eventualmente liquidata dall Autorità Giudiziaria; - al personale inviato in località diversa da quella della sede di lavoro per la partecipazione ad iniziative formative previste dall Azienda. II. Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono detratte dal periodo di trasferta e non devono comportare oneri per la Società. III. IV. Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere inviato in trasferta, la durata della stessa si computa dall ora di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di lavoro. Al dipendente infortunatosi nel luogo di trasferta nell esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per il trattamento dell infortunio, l indennità di trasferta fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nell impossibilità di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale dimora. DICHIARAZIONI A VERBALE I. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 40 e 42 in materia di trasferimenti e trasferte si precisa quanto segue: a) Con l espressione sede di lavoro si intende la struttura immobiliare nella quale è situato il posto di lavoro in cui viene resa la prestazione. b) Con il termine località e l espressione luogo di lavoro si intende l ambito territoriale di un Comune SLC/CGIL Nazionale. c) Con l espressione dimora abituale e stabile dimora si intende la dimora effettivamente utilizzata, in modo non occasionale, dal lavoratore e dai componenti il proprio nucleo familiare conviventi ed a carico. SLC/CGIL Nazionale

LA TRASFERTA art 40 Pag. 6 di 6 d) Con l espressione effettivo cambio di domicilio si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, non debba necessariamente risultare agli effetti anagrafici, potendo essere diversamente certificato. II. Impegno tra le parti Con riferimento ai fenomeni di mobilità temporanea individuale al di fuori dell abituale luogo di lavoro derivanti soprattutto dalle attività di presidio del business e da quelle di monitoraggio e controllo degli impianti e della qualità dei prodotti/servizi, le Parti si impegnano ad attivare, con cadenza semestrale a livello nazionale e territoriale, appositi momenti di monitoraggio e verifica sui profili quantitativi e qualitativi del suddetto fenomeno riepilogati in una specifica tabella e sull equilibrato utilizzo dello strumento. Copia non condivisa riproduzione in proprio a cura della SLC/CGIL Area Nazionale. SLC/CGIL Nazionale 30-aprile 2008 Elaborato e riprodotto in proprio Area Servizi SLC/CGIL Roma