COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO



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COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 16.09.2013.

INDICE Art. 1 Ambito di applicazione... pag. 1 Art. 2 Obblighi al momento dell assunzione della carica. pag. 1 Art. 3 Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge, dei figli e dei parenti dei soggetti obbligati.. pag. 2 Art. 4 Obblighi annuali durante la carica... pag. 2 Art. 5 Obblighi successivi alla cessazione della carica pag. 2 Art. 6 Moduli delle dichiarazioni.. pag. 3 Art. 7 Diffida ad adempiere e sanzioni. pag. 3 Art. 8 Regolarizzazione delle dichiarazioni.. pag. 4 Art. 9 Obblighi di pubblicazione. pag. 4 Art. 10 Norme finali. pag. 5

Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune di Frosinone sono tenuti all osservanza delle disposizioni di cui alla L. 5 luglio 1982 n. 441 e al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, secondo le norme del presente Regolamento. Art. 2 Obblighi al momento dell assunzione della carica 1. Il Sindaco e i Consiglieri, entro due mesi dalla assunzione della carica e gli Assessori entro due mesi dalla nomina, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale del Comune: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e si beni mobili, iscritti in pubblici esercizi, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento o intestazioni fiduciarie, la titolarità di imprese, con l apposizione della formula sul mio onore affermo che la dichiarazione risponde al vero ; 2) una dichiarazione attestante i dati di reddito soggetti all imposta sui redditi delle persone fisiche dichiarati nell anno precedente con l apposizione della formula sul mio onore affermo che la dichiarazione risponde al vero ; 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l apposizione della formula sul mio onore affermo che la dichiarazione risponde al vero. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. 1

Art. 3 Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge, dei figli e dei parenti dei soggetti obbligati 1. I soggetti obbligati, all atto del deposito di cui al precedente art. 2, sono tenuti a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e i dati di reddito del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. 2. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e con l apposizione della stessa formula di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 2. 3. I soggetti obbligati sono esonerati dall adempimento di cui al presente articolo ove il coniuge non separato e i figli e i parenti entro il secondo grado di parentela non vi consentano espressamente; in questo caso il soggetto obbligato dovrà dare evidenza, nella dichiarazione di cui ai commi precedenti, del mancato consenso. Art. 4 Obblighi annuali durante la carica 1. I soggetti obbligati dovranno ogni anno, entro il 31 ottobre, depositare presso la Segreteria Generale un attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1) dell art. 2 determinata nell anno precedente e una dichiarazione attestante i dati di reddito dichiarati nell anno precedente. 2. Tale obbligo è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti dall art. 3. Art. 5 Obblighi successivi alla cessazione della carica 1. I soggetti obbligati, entro due mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1) dell art. 2 intervenute dopo l ultima attestazione. 2. Entro lo stesso termine i soggetti obbligati sono tenuti a depositare la dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. 3. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti all art. 3. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio. 2

Art. 6 Moduli delle dichiarazioni 1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate su appositi moduli predisposti dal Segretario Generale del Comune. Art. 7 Diffida ad adempiere e sanzioni 1. Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli il Segretario Generale diffida gli inadempienti a provvedere entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa. 2. Al soggetto obbligato cessato dalla carica, che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 5, sono applicabili i provvedimenti previsti nel presente articolo, previa diffida e con facoltà di presentare le proprie giustificazioni per iscritto. 3. In caso di inutile decorso del termine di cui all art. 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro cinquecento ad un massimo di euro diecimila, ai sensi dell art. 47 del D.Lgs. 33/2013. 4. Il soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato nel Segretario Generale. Il procedimento è soggetto alla disciplina di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni. 5. Il provvedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato nel sito istituzionale dell ente, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 3

Art. 8 Regolarizzazione delle dichiarazioni 1. Se i soggetti obbligati hanno adempiuto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, depositando tuttavia dichiarazioni incomplete o irregolari, il Segretario Generale assegna il termine di trenta giorni per la regolarizzazione. 2. La comunicazione della concessione del termine per la regolarizzazione viene notificata al Consigliere. 3. Qualora il soggetto obbligato non provveda alla regolarizzazione delle dichiarazioni entro il termine stabilito ai sensi del 1 comma, s i applicano le disposizioni di cui all art. 7. Art. 9 Obblighi di pubblicazione 1. Le informazioni relative alle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento sono pubblicate entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina nel sito istituzionale dell ente, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Per i soggetti obbligati, le informazioni restano pubblicate per i tre anni successivi alla cessazione del mandato, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3. 2. Le informazioni relative alle attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento sono pubblicate entro il 31 dicembre di ciascun anno. 3. Le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sono pubblicate fino alla cessazione dell incarico o del mandato dei soggetti obbligati. 4. Della pubblicazione relativa alle dichiarazioni e alle variazioni della situazione patrimoniale e ai provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Regolamento, è responsabile il Segretario Generale. 4

Art. 10 Norme finali 1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il 15 giorno dalla sua pubblicazione ed avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione. 2. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate, in particolare è abrogato il comma 2 dell art. 43 del vigente Regolamento del Consiglio comunale. 5