gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza



Documenti analoghi
ESAME PER ISTRUTTORE CINOFILO

Giornalista. Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del. diploma cantonale di. Stato al 28 maggio Repubblica e Cantone Ticino

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

Regolamento della Scuola Specializzata Superiore di Economia Aziendale (SSEA) (del 16 dicembre 2008)

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

il certificato dell Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina 1

CORSO GESTORE AZIENDALE nel campo delle professioni agricole con diploma cantonale

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport. Scuola superiore medico-tecnica 6952 Trevano-Canobbio

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo.

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

CORSO GESTORE AZIENDALE nel campo delle professioni agricole con diploma cantonale

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

del 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

L ESAME PROFESSIONALE DI AGENTE DI CUSTODIA CON ATTESTATO PROFESSIONALE FEDERALE

Diploma per formatori di apprendisti in azienda

Regolamento d esame Nuovo modello del ciclo di formazione

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (in seguito: Ufficio federale),

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche del 22 luglio 2016

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano del 22 luglio 2016

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano del 22 luglio 2016

Regolamento di studi del CAS Compliance in Financial Services (dal 1 gennaio 2018)

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza della SEFRI sull esame federale di maturità professionale

Regolamento d esame Attuario ASA

Regolamento degli studi della Scuola medico-tecnica di Locarno del 17 giugno 2016

Regolamento della maturità professionale (del 1 luglio 2015)

Regolamento degli Studi

Regolamento d esame Vecchio modello del ciclo di formazione

Disposizioni concernenti gli esami e il rilascio delle certificazioni dei moduli nell'ambito della formazione alla conduzione SVF-ASFC

Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica

Regolamento per l ottenimento del certificato d abilitazione alla caccia (del 13 gennaio 1993)

Regolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del 23 novembre 2012

Regolamento per l ottenimento del certificato d abilitazione alla caccia (del 13 gennaio 1993)

Disposizioni generali per la formazione di Educatore/trice dell infanzia dipl. SSS

Bollettino ufficiale delle leggi

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre sulle derrate alimentari ; 2 ordina:

dell esame professionale federale di Fiduciaria / Fiduciario

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda del 9 maggio 2016

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

SCUOLA SPECIALIZZATA PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI, CANOBBIO

Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti

Ordinanza dell Ufficio federale della protezione civile sull istruzione del personale insegnante

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

dell Esame professionale per Specialisti in Marketing

Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM

Regolamento d esame per il conseguimento del certificato di fine modulo M2

Esame professionale superiore per capi di marketing con diploma federale

REGOLAMENTO dell esame d ammissione MarKom

del 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002)

Regolamento. per. istruttori e ispettori degli arbitri (RIIA)

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Le denominazioni personali e professionali usate nel presente documento si intendono al maschile e al femminile.

Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1

Regolamento degli studi delle scuole d arti e mestieri della sartoria del 14 marzo 2016

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendistato per agricoltore (del 14 gennaio 1998)

Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendistato per agricoltore (del 14 gennaio 1998)

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza

L istituto offre inoltre un sito internet di riferimento a cui si accede digitando:

Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente. con sistema modulare ed esame finale

al CPC di Le denominazioni personali e professionali usate nel presente documento si intendono al maschile e al femminile.

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

ASSOCIAZIONE PROMOTRICE SVIZZERA PER L ESAME PROFESSIONALE SUPERIORE DI CAPO DEL MARKETING

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di arte applicata del 23 maggio 2016

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza del DFI

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Norme per gli Esami. Approvate dal Consiglio Direttivo il 24 Maggio 2016

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Direttive relative per l esame per il conseguimento

1 Foglio ufficiale 11/2014 Venerdì 7 febbraio 1107

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002

Norme per gli Esami. Approvate dal Consiglio Direttivo il 24 Maggio 2016

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Locarno del 22 luglio 2016

Transcript:

ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza In base agli articoli: -, 0 e della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del dicembre 00; -, 7, 9, 0 e della Legge sull orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 998, - 49, 7 e 7 del Regolamento di applicazione della Lorform del. aprile 008, la Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, in collaborazione con le imprese di sicurezza Securitas e Prosegur SA organizzano gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza.. DISPOSIZIONI GENERALI Art. Organo responsabile Gli esami sono organizzati dalla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, in collaborazione con le imprese di sicurezza Securitas SA e Prosegur SA. Art. Scopo degli esami Gli esami hanno lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati quali collaboratori nel settore della sicurezza di oggetti e persone.. RESPONSABILITA E COMMISSIONE D ESAME Art. Composizione della Commissione d esame L organizzazione degli esami è affidata a una Commissione d esame composta da a 9 membri nominati dalla Divisione della formazione professionale (DFP) che designa pure il presidente. La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività e delle materie di formazione: essi sono scelti tra le personalità competenti nella professione e tra i docenti dei corsi di preparazione agli esami. In particolare possono far parte della commissione d esame: a) un rappresentante di un ente pubblico o privato attivi nel campo della sicurezza; b) un rappresentante dell ente che promuove il corso; c) uno o più docenti del corso di preparazione agli esami. Art. 4 Compiti della Commissione d esame La Commissione d esame: a) emana le modalità d attuazione del regolamento d esame; b) fissa la data e il luogo d esame;

c) definisce il programma d esame; d) ratifica i compiti d esame e organizza l esame stesso; e) designa gli esaminatori; f) decide sull ammissione all esame; g) decide sulle richieste di esonero; g) decide sul rilascio del diploma; h) tratta le domande e i ricorsi. La Commissione d esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla segreteria del corso di preparazione agli esami organizzato dalla DFP e può ricorrere a consulenze esterne. Art. 5 Vigilanza degli esami Gli esami hanno luogo sotto la vigilanza dell Ufficio della formazione commerciale e dei servizi della DFP e non sono pubblici; in casi particolari, la Commissione d esame può concedere delle deroghe.. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE Art. 6 Pubblicazione Il bando d esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino almeno mesi prima del suo inizio. La pubblicazione deve perlomeno indicare: a) le date degli esami; b) la tassa d esame; c) il recapito per l iscrizione; d) il luogo; e) la durata. Art. 7 Iscrizione agli esami finali L iscrizione agli esami avviene d ufficio per chi frequenta il corso specifico organizzato dalla DFP, salvo rinuncia scritta dell interessato, e ha superato le verifiche delle competenze al termine dei moduli indicati all art. 8 del presente Regolamento. Chi si ripresenta agli esami deve iscriversi nei termini fissati. I privatisti possono iscriversi nei termini fissati allegando un riepilogo della formazione compiuta e della pratica professionale svolta e le copie dei titoli e dei certificati di lavoro. Art. 8 Valutazione degli altri moduli Per i moduli seguenti:. Lingue. Conoscenze amministrative. Psicologia 4. Primi soccorsi è prevista la verifica dell acquisizione delle competenze acquisite al termine di ogni modulo. La verifica viene gestita dagli insegnanti con la supervisione della direzione del corso. L acquisizione delle competenze viene certificata con la menzione acquisito. Il modulo ha la validità di due anni. 4 Chi non supera la verifica delle competenze acquisite ha la possibilità di ripeterla una seconda volta, entro un mese. 5 Chi non dovesse superare la seconda verifica deve iscriversi e frequentare nuovamente il relativo modulo organizzato dalla DFP oppure dimostrare, al più presto sei mesi dopo il secondo insuccesso, di aver acquisito le competenze richieste in altro modo. 6 In caso di dubbio la direzione del corso può decidere di sottoporre il candidato a una nuova verifica.

Art. 9 Ammissione agli esami I candidati iscritti che ottemperano ai requisiti indicati dall art. 7 cpv. e cpv. e dall art. 8 sono ammessi di diritto agli esami. I privatisti sono ammessi all esame se possono dimostrare una formazione equivalente a quella prevista all interno del corso specifico organizzato dalla DFP. Il candidato ammesso riceve comunicazione scritta e riconosce il regolamento d esame. 4. ORGANIZZAZIONE DELL ESAME Art. 0 Convocazione Il programma della sessione degli esami è trasmesso all esaminando almeno 0 giorni prima della data assegnata. Art. Ritiro del candidato Con la decisione di ammissione all esame, il candidato riceve anche la richiesta del pagamento della tassa di esame. La tassa viene rimborsata solamente se il candidato deve ritirarsi dagli esami per motivi di forza maggiore quali malattia, infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o di protezione civile. Art. Esclusione Vengono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che si rendono responsabili di uno dei seguenti atti: a) infrazione grave della disciplina degli esami; b) tentativo di ingannare gli esaminatori; c) mancato pagamento della tassa di iscrizione agli esami. 5. SVOLGIMENTO DELL ESAME Art. Conduzione degli esami, esaminatori Gli esami sono condotti da due o più esaminatori che esprimono la loro valutazione; uno di essi prende nota in dettaglio delle valutazioni e delle osservazioni sull esame. Il primo esaminatore è il docente della materia esaminata, il secondo è un membro della Commissione d esame. Gli esaminatori sono ricusabili nei casi di parentela stretta e se sono, o sono stati, superiori o colleghi del candidato. Art. 4 Modalità di svolgimento ed argomenti degli esami Gli esami possono svolgersi in forma scritta e/o orale, nelle seguenti materie:. Comunicazione. Cultura generale. Diritto 4. Conoscenze professionali La Commissione d esame può decidere che alcuni esami siano svolti in forma interdisciplinare. Art. 5 Criteri di valutazione Gli esaminatori danno il loro giudizio basandosi sulla valutazione della parte scritta e/o della parte orale. Per ogni parte deve essere espressa una nota, secondo quanto previsto dall art. 9.

Art. 6 Attribuzione delle note La Commissione d esame si riunisce immediatamente dopo gli esami; l esito finale degli esami di ogni candidato viene comunicato in forma scritta in seguito alla riunione di valutazione. Art. 7 Valore delle note Le prestazioni sono valutate con le note da a 6; è ammesso l uso di mezzi punti. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. 6. SUPERAMENTO O RIPETIZIONE DELL ESAME Art. 8 Condizione per il superamento dell esame L esame è superato se la media di tutte le note è uguale o superiore a 4 e se la nota della materia Conoscenze professionali è uguale o superiore a 4. Sono ammesse al massimo due insufficienze (su tutte le note assegnate) non inferiori a. La nota della materia Conoscenze professionali vale doppio. 4 La valutazione complessiva è la media delle note conseguite nelle materie d esame. Art. 9 Ripetizione dell esame Chi non ha superato l esame può ripresentarsi a un secondo esame al più presto trascorso un anno; chi non supera il secondo esame, può ripresentarsi per la terza e ultima volta a un nuovo esame, al più presto dopo due anni dal primo esame. La prima ripetizione avviene soltanto per le materie di cui all art. 4 (o per la parte di esse) in cui è stata ottenuta una nota insufficiente. In occasione di una seconda ripetizione tutti gli esami devono essere ripetuti. 7. DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Art. 0 Diploma cantonale di Agente ausiliario di sicurezza Chi supera gli esami ottiene un attestato delle note ottenute. Il diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza" viene rilasciato quando il candidato può presentare un certificato di attività pratica nel settore della sicurezza della durata minima di un mese. Il titolare del diploma ha il diritto di valersi del titolo cantonale di agente ausiliario di sicurezza diplomato 4 I nomi dei diplomati vengono pubblicati sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. Art. Diritto di ricorso Contro le decisioni della Commissione d esame può essere inoltrato reclamo alla DFP entro il termine di 5 giorni. Contro la decisione su reclamo è dato ricorso entro 5 giorni al Consiglio di Stato ed in seguito al Tribunale cantonale amministrativo entro 5 giorni dall intimazione. 8. DISPOSIZIONI FINALI Art. Diritto applicabile Per tutti gli aspetti non contemplati nel regolamento, è vincolante il riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino. Per i candidati ripetenti vale il regolamento in vigore al momento dell iscrizione alla nuova sessione di esami. 9. EMANAZIONE Il presente regolamento è approvato dal Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport con ris. N. xxx del xxx. Bellinzona, Il Consigliere di Stato Gabriele Gendotti Il direttore della Divisione della formazione professionale Paolo Colombo