Subentro in agricoltura



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Subentro in agricoltura Descrizione dell'agevolazione L'obiettivo del decreto legislativo n.185/2000 è quello di favorire la nuova imprenditorialità ed il ricambio generazionale in agricoltura. A CHI SI RIVOLGE Beneficiano della misura, gli imprenditori agricoli organizzati sotto forma di ditta individuale oppure in forma di società (di persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), intenzionati a subentrare, o già subentrati da non più di 12 mesi dalla data di ricevimento della domanda, a un parente entro il terzo grado (genitori, nonni, fratelli/sorelle, zii) nella conduzione dell azienda agricola. La domanda può essere presentata anche nel caso di subentro mortis causa ad un parente entro il terzo grado, purché il progetto sia inoltrato nei 6 mesi successivi al decesso. Più nel dettaglio, i settori ammessi sono: Produzione agricola primaria Trasformazione di prodotti in agricoltura Commercializzazione di prodotti in agricoltura L imprenditore agricolo subentrante in caso di ditta individuale, oppure tutti i soci in caso di società devono possedere i seguenti requisiti: Essere giovani fra i 18 e i 39 anni alla data di ricevimento della domanda da parte di ISMEA Avere almeno una unità operativa nei territori agevolati alla data di presentazione della domanda Avere la qualifica di Imprenditore Agricolo a titolo Professionale (IAP) (in capo al singolo imprenditore nel caso di ditta individuale; in capo alla stessa società subentrante nell altro caso), al momento dell ammissione alle agevolazioni

Se non è ancora avvenuto il subentro al momento di presentazione della domanda, esso deve avvenire entro 3 mesi dalla data di ammissione. Lo statuto della società ammessa deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età e residenza dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione Il cedente deve avere: partita IVA legittimo possesso dell azienda da almeno 2 anni o nei 2 anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda La misura è applicabile nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 185/2000: territori obiettivo 1 e obiettivo 2 dei programmi comunitari, aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni. ATTIVITA FINANZIABILI L investimento non può superare il valore di 1.032.000 Euro IVA esclusa e deve essere realizzato entro 5 anni dall'insediamento dei giovani agricoltori. I progetti devono porsi almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, migliorare la qualità, migliorare l ambiente, l'igiene e il benessere degli animali. Non sono ammessi i progetti di mera sostituzione di beni preesistenti. L'attività d'impresa deve essere svolta per un periodo minimo di 5 anni in territorio agevolato.

Le spese d'investimento finanziabili sono: lo studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato opere agronomiche e di miglioramento fondiario opere edilizie da acquistare o da eseguire oneri per il rilascio della concessione edilizia allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature servizi di progettazione brevetti e licenze (solo per la produzione primaria) acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili (solo per attività di agriturismo) spese indicate sopra nel rispetto delle condizioni indicate al reg. CE 1998/2006 e con massimale non superiore a 200.000 euro per beneficiario per un periodo di 3 esercizi finanziari I beni d'investimento devono essere nuovi di fabbrica e acquistati dopo la ricezione della domanda da parte di ISMEA N.B. Sono spese non ammissibili: Acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali impianto di piante annuali fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattierocaseari spese per semplici investimenti di sostituzione spese per l'iva LE AGEVOLAZIONI Le agevolazioni consistono in: contributi a fondo perduto combinati con un mutuo a tasso agevolato Il mutuo agevolato ha una durata variabile dai 5 ai 10 anni (15 anni per i progetti di produzione agricola) ed è rimborsabile in rate costanti semestrali posticipate. Il tasso d'interesse applicato è pari al 36% del tasso di riferimento UE.

Il mutuo agevolato deve essere assistito da: privilegio speciale, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare ipoteca di primo grado da acquisire sui beni oggetto di finanziamento (in caso di mancata capienza, parziale o totale, deve essere prevista l'ipoteca su altri beni della società o di terzi, o la prestazione di fidejussione bancaria). Il valore cauzionale prestato deve essere pari al 120% del mutuo agevolato concesso. MODALITA DI EROGAZIONE Le agevolazioni per gli investimenti nel settore agricolo non possono superare: 1. il 60% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'art. 36 lett. a) punti i), ii), iii) del reg. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità agli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento: i) zone montane; ii) zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane; iii) zone Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE; 2. il 50% dei costi ammissibili nelle altre zone. L importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di 3 esercizi (NUOVO DE MINIMIS) o 500.000 Euro se l'azienda si trova in zona svantaggiata secondo il precedente punto 1. Le agevolazioni per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non possono superare: 1. il 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse al regime dell'art. 87.3 a) del Trattato CE; 2. il 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni. Il contributo a fondo perduto per l'assistenza tecnica finanzia: Istruzione e formazione Prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari (solo produzione primaria) Organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere (solo produzione primaria) Per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le spese del punto 1

saranno concesse secondo quanto previsto dal reg. CE 1998/2006 e fino ad un massimo di 200.000 Euro per beneficiario in 3 esercizi finanziari (NUOVO DE MINIMIS). Il finanziamento finalizzato all'assistenza tecnica sarà erogato sotto forma di servizi agevolati e non comporterà pagamenti diretti ai produttori. In conformità con l'art. 22 del reg. 1698/2005, è previsto un premio di primo insediamento a fondo perduto, per un valore di 25.000 Euro. L'erogazione avviene a completamento del programma di investimenti a condizione che nessuno dei soci abbia precedentemente ottenuto altro premio di primo insediamento. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Non sono previste scadenze: i progetti sono esaminati da ISMEA in ordine cronologico di arrivo. Le domande vanno inviate a ISMEA (Roma) comprensive dello studio di fattibilità. MAGGIORI INFORMAZIONI www.soprip.it/fin_incentivi_settori_dt.asp?id=149&idtema=198&nome=(obiettivo)%20cre azione%20di%20una%20nuova%20impresa www.ismea.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/2841