CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Похожие документы
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA. Articolo 1 Formazione ed aggiornamento professionale

La Formazione professionale continua

Regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista

Regolamento di attuazione del Regolamento uniforme della formazione continua Unione Triveneta

Incontri territoriali con gli iscrittianno. Relatore Simona Giovagnoni Presidente Formazione Continua

. IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Genova,

UNIONE LOMBARDA DEI CONSIGLI DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria

Camera Penale Franco Bricola di Bologna

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

VADEMECUM PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Ordine degli Avvocati di Perugia

Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell Ordine

Articolo 1 Formazione professionale continua

Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA PER IL TRIENNIO 2011/2013 (aggiornato nell'adunanza del 14 febbraio 2013)

REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

In convenzione con DELLA TOSCANA $ $ 5 ( *2 / $ 0(172

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DELIBERA PER L ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA IL CONSIGLIO DELL ORDINE DI TORINO

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MANTOVA REGOLAMENTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi

5 per mille al volontariato 2007

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Regolamento per la formazione continua

Linee guida sulla Formazione Continua

SEMINARIO. Come cambia la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro dopo i recenti accordi Stato-Regioni

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PARMA

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL MINISTRO DELLA SALUTE

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Nomina a RSPP e ASPP e obblighi di Formazione dopo il 14 febbraio 2008

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE

Regolamento per la Formazione e l Aggiornamento professionale permanente

REGOLAMENTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

Regolamento delle Scuole UCPI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO

IL REGOLAMENTO PER L AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E LINEE DI INDIRIZZO

REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA

Prima Iscrizione Reiscrizione Passaggio da sez. B a sez. A

ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE DEI NOTAI. Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato l 11 luglio 2013

Scuola di Lettere e Beni culturali

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (BOZZA)

Il Consiglio Direttivo dell Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI

FORMAZIONE CONTINUA Offerta Formativa; Consultazione CFP; Autocertificazione per: riconoscimento CFP, esoneri

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA

CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI

BOZZA DI CONVENZIONE. Tra. Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore, prof. Enrico Decleva

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN FLAUTO (DCPL27)

REGOLAMENTO INDICE. Art.1 Scopo e ambito di applicazione dell associazione..pag.2. Art.2 Formazione e aggiornamento pag.2

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Транскрипт:

Commissione per l assegnazione dei crediti formativi PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE SERIALI O ESTERE Unità operativa della Commissione per l assegnazione dei crediti formativi Roma - via del Governo Vecchio, 3 tel. 0039-06-977488 fax 0039.06.68210177 info.formazionecontinua@consiglionazionaleforense.it

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE SERIALI O ESTERE... 1 1. INIZIATIVE FORMATIVE OGGETTO DI ACCREDITAMENTO... 3 2. MISURA DEL CREDITO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE.... 4 3. COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE... 6 4. MODALITA DI INOLTRO DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER INIZIATIVE DI COMPETENZA DEL CNF... 7 2

1. INIZIATIVE FORMATIVE OGGETTO DI ACCREDITAMENTO Le iniziative formative previste dagli artt. 3 e 4, comma 1 lett. e) del Regolamento per la formazione professionale continua (13 luglio 2007), ossia gli eventi formativi e le attività formative utili ai fini della formazione professionale continua per le quali il Regolamento prescrive il preventivo accreditamento da parte del Consiglio nazionale forense o del Consiglio territoriale dell ordine secondo le rispettive competenze. La partecipazione ad eventi non preventivamente accreditati può essere considerata idonea ai fini dell assolvimento dell obbligo formativo esclusivamente nell ipotesi prevista dall art. 3, comma 1, lett. c). In questo caso sarà necessario inoltrare al Consiglio dell ordine o al Consiglio Nazionale forense, secondo le rispettive competenze, apposita richiesta di riconoscimento, preventiva o successiva, corredata di adeguata documentazione attestante l effettiva partecipazione e l utilità dell evento ai fini dell aggiornamento e del miglioramento delle capacità professionali della generalità degli iscritti agli albi forensi. 3

2. MISURA DEL CREDITO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE. Ogni ora di effettiva partecipazione ad un iniziativa formativa accreditata o riconosciuta attribuisce al partecipante n 1 credito formativo. Ogni evento o attività formativa può attribuire crediti formativi nei limiti previsti dagli art. 3, comma 3, e 4, comma 2 del Regolamento. In ogni caso, poiché la vigilanza sull adempimento dell obbligo formativo compete, ai sensi dell art. 8 del Regolamento, ai Consigli locali dell Ordine degli avvocati, in ragione del Foro di appartenenza di ogni avvocato partecipante all iniziativa, l'attribuzione materiale dei crediti formativi spetta al Consiglio dell'ordine di appartenenza del singolo professionista. EVENTI FORMATIVI Art. 3 Regolamento CREDITI FORMATIVI Corsi Aggiornamento Masters Seminari Convegni Giornate di studio 1 credito per ogni ora, con un massimo di 24 crediti per ciascun evento Tavole rotonde Commissioni studio, gruppi lavoro, Commissioni consiliari 1 Altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale o da Consiglio dell ordine 1 Istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale. 4

ATTIVITÀ FORMATIVE Art. 4 del Regolamento per la formazione professionale continua Svolgimento di relazioni o lezioni in: - corsi aggiornamento - masters - seminari - convegni - giornate di studio - tavole rotonde - commissioni studio 2 - gruppi lavoro 2 - commissioni consiliari 2 - scuole forensi - scuole di specializzazione per le professioni legali Pubblicazioni: - in materia giuridica, su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on-line; - libri, saggi, monografie o trattati, anche opere collettanee, su argomenti giuridici Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso Università o enti equiparati Commissioni per gli esami di stato di avvocato CREDITI FORMATIVI massimo 12 crediti nel triennio massimo 12 crediti nel triennio massimo 24 crediti nel triennio massimo 24 crediti nel triennio Attività svolte nella propria organizzazione professionale 3 massimo 12 crediti in un anno 2 Istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale. 3 Preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell ordine competenti. 5

3. COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE L accreditamento è concesso dal Consiglio nazionale forense quando si tratta di eventi seriali, destinati, cioè, ad essere replicati più volte nello stesso modo in più circondari, o distretti, o da svolgersi all estero. Per poter essere considerato seriale e, dunque, di competenza del Consiglio nazionale forense, l iniziativa formativa, oltre a doversi svolgere in almeno due realtà territoriali, deve mantenere invariato il programma e non modificare, se non marginalmente, i relatori, assicurando uniformità scientifica, qualità e continuità formative. In tutti gli altri casi l accreditamento dell iniziativa è di competenza del Consiglio dell Ordine territoriale dove questa ha svolgimento. I commi 4 e 5 dell art. 2 del Regolamento prevedono che il professionista possa liberamente scegliere le iniziative formative alle quali partecipare purché rientranti tra quelle attributive di crediti formativi. Tale libertà non è solo relativa al tipo e contenuto dell iniziativa ma anche geografica, poiché l iscritto può partecipare a qualsiasi iniziativa sull intero territorio nazionale o all estero, organizzata o accreditata dal Consiglio dell Ordine del luogo in cui svolge o dal Consiglio Nazionale Forense secondo le rispettive competenze. 6

4. MODALITA DI INOLTRO DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER INIZIATIVE DI COMPETENZA DEL CNF. Ai sensi dell art. 3, comma 4, L accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell ordine locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente Regolamento. L accreditamento degli eventi e delle attività formative previste dagli artt. 3 e 4, comma 1 lett. e) del Regolamento deve essere preventivo, salvo l ipotesi prevista all art. 3, comma 4 4. Per valutare l istanza di accreditamento è necessario allegare: una presentazione dell ente formatore e delle attività che svolge, con ogni documentazione ritenuta utile il programma formativo che comprenda: o le date e sedi di svolgimento effettive dell iniziativa; o l esatta articolazione del programma per ogni iniziativa formativa proposta, indicando, inoltre, l esatta ripartizione dei relatori e lo specifico argomento trattato da questi; o eventuali costi di partecipazione richiesti; il nominativo del relatore/i ed i loro curricula vitae (ovvero sintesi per i docenti universitari ed i magistrati di ruolo); l assunzione dell onere di informare tempestivamente i consigli dell ordine dei luoghi in cui avrà svolgimento l iniziativa formativa; gli strumenti apprestati per il controllo dell effettiva partecipazione e per la relativa attestazione, corredata da adeguata ed esaustiva relazione tecnico-illustrativa nel caso d iniziative da svolgersi in modalità telematica; per gli eventi formativi FAD è opportuno un previo contatto diretto con l Unità operativa. 4 Art. 3, comma 4 del Regolamento per la formazione professionale continua: Il Consiglio dell ordine competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l accreditamento si intenderà concesso. 7

E possibile inviare le proprie istanze, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle iniziative accreditande, all attenzione della Commissione per l assegnazione dei crediti formativi ai seguenti recapiti: via del Governo vecchio, 3 00186 Roma fax 06 68210177; e-mail: formazionecontinua@cnf.it 8