CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FARA OLIVANA CON SOLA, ISSO E BARBATA CON LA SCUOLA DELL INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA MARIA IMMACOLATA L anno DUEMILADIECI addì VENTIDUE del mese di SETTEMBRE nella sede della Scuola dell Infanzia Parrocchiale Paritaria Maria Immacolata di Fara Olivana con Sola (BG), ai sensi dell art. 5 della Legge Regione Lombardia del 20 marzo 1980 n. 31 Diritto allo Studio Norme di attuazione ; TRA L Amministrazione comunale di Fara Olivana con Sola, rappresentata dal signor Recanati Diego sindaco protempore--------------------------------------------------------------------------------------- L Amministrazione comunale di Isso, rappresentata dal signor Boieri Gianpietro sindaco protempore---------------------------------------------------------------------------------------------------------- L Amministrazione comunale di Barbata, rappresentata dal signor Fratus Aurelio sindaco protempore---------------------------------------------------------------------------------------------------------- E La Parrocchia S. Lorenzo per la Scuola dell Infanzia Parrocchiale Paritaria Maria Immacolata con sede in Sola di Fara Olivana in via Alla Chiesa al civico 5, rappresentata dal Legale Rappresentante Baduini don Bruno, a ciò autorizzato con decreto dell Ordinario Diocesano P.G. nr.2016 in data 15.04.2010--------------------------------------------------------- PREMESSO CHE - la Parrocchia S. Lorenzo, C.F. 92001320164, nella sua qualità di Scuola dell Infanzia parrocchiale Maria Immacolata dal 1954 gestisce l unica scuola materna attualmente esistente nei Comuni di Fara Olivana con Sola, Isso e Barbata; - La Scuola dell Infanzia svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro, con governo partecipato delle diverse componenti interessate; - La Scuola dell Infanzia avendone i requisiti, ha ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell art. 1, comma 4 della Legge 62/2000 con Decreto del Min. Pub. Istr. in data 28/02/2001 prot. 488/1957; - La Scuola dell Infanzia è aperta a tutti i bambini in età prescolare con precedenza per quelli residenti nei Comuni di Fara Olivana con Sola, Isso e Barbata; - La Scuola dell Infanzia opera in collaborazione con le altre strutture del territorio, fatta salva l autonomia educativa e gestionale disciplinata dal proprio regolamento interno e dallo Statuto che la regge; Pagina 1 di 5
CONSIDERATO CHE 1. ai sensi della Legge Regionale 20 marzo 1980 nr. 31 (Diritto allo Studio) tutti gli alunni delle scuole materne statali e non statali fruiscono dei servizi previsti dalla legge medesima; 2. ai sensi della Legge Regionale 06.08.2007 nr. 19 Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l attività mediante un proprio intervento finanziario; 3. l intervento finanziario previsto dalla succitata Legge Regionale nr. 19/2007 è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statali, regionali o da ulteriori convenzioni; 4. il contributo regionale ai sensi della succitata Legge è indirizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie; PRECISATO CHE Per l attuazione delle citate leggi a favore degli alunni delle scuole dell infanzia autonome sono stipulate apposite convenzioni con gli Enti gestori, le parti intendono stabilire forme di collaborazione al fine di garantire la fruizione dei servizi e dei contributi predetti, con il rispetto delle condizioni previste dalle richiamate Leggi Regionali nr. 31/80 e nr. 19/97; TANTO RITENUTO E PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art.1 Quanto precede fa parte integrante, sostanziale e contestuale della presente convenzione. Art. 2 I comuni di Fara Olivana con Sola, Isso e Barbata riconoscono la funzione pubblico-sociale della Scuola dell Infanzia parrocchiale paritaria Maria Immacolata che, a sua volta, riconosce gli obbiettivi fissati dalla Legge 18 marzo 1968 nr. 444, art. 1, in specie per quanto concerne la personalità dell alunno nel superamento di ogni emarginazione legata alle condizioni personali, sociali, religiose o etniche, salva restando, in tale ambito, l autonomia degli indirizzi e progetti educativi della scuola stessa, come previsto dalla Legge 62/2000, art. 1, comma 3. Ciò premesso, le Amministrazioni comunali di Fara Olivana con Sola, Isso e Barbata: 1. corrispondono alla Parrocchia S. Lorenzo, ente gestore della Scuola dell infanzia un contributo annuo da inserirsi nei titoli di spesa del bilancio comunale e nel Piano per l attuazione del diritto allo studio. Tale contributo annuo, a decorrere dall esercizio in corso, Pagina 2 di 5
determinato con provvedimento deliberativo delle rispettive giunte comunali, è così ripartito: - Comune di Fara Olivana con Sola 13.000,00 (tredicimila/00) - Comune di Isso 10.000,00 (diecimila/00) - Comune di Barbata 6.000,00 (seimila/00) 2. effettuano la corresponsione dell intervento economico a carico delle Amministrazioni comunali, come sopra stabilito e quantificato, entro il mese di novembre di ogni anno e comunque dopo aver preso visione del rendiconto consuntivo annuale dell anno precedente (esercizio solare) ove si evidenzi l assenza di finalità di lucro, a tale scopo presentato dalla scuola dell infanzia entro il 30 di giugno di ogni anno; 3. si fanno carico dell organizzazione, nonché del finanziamento, in concorso con l utenza, del servizio di trasporto alunni nel caso se ne verifichi la necessità; 4. diverse nuove esigenze finanziarie, che dovessero evidenziarsi nel corso dell anno saranno valutate in contradditorio con le Amministrazioni Comunali e la Scuola dell Infanzia. Art. 3 Il comune di Fara Olivana con Sola, garantisce e si impegna a garantire un adeguato trattamento regolamentare relativamente alla raccolta R.S.U. e alla relativa tassazione, impegnando la stessa scuola dell infanzia ha istituire radicalmente la raccolta differenziata per il resto del materiale. Art. 4 La Scuola dell Infanzia parrocchiale paritaria Maria Immacolata si impegna a garantire: a) di operare nell autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi con riferimento agli orientamenti didattici vigenti e in armonia con i principi della Costituzione; b) la costituzione degli organi collegiali che garantiscano la partecipazione democratica al processo di attuazione e sviluppo dell autonomia e alla elaborazione del piano dell offerta formativa ai sensi della C.M. 163/2000 e del D.P.R. 275/99; c) l impiego di personale insegnante ed assistente in possesso di regolare titolo di studio e dei necessari requisiti: a tale personale è riservato il trattamento giuridico ed economico previsto a favore del personale della scuola dell infanzia non statale, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro FISM/CISL/CGIL/UIL/SNALS; d) l accettazione di alunni disabili, previo accordo con le competenti strutture pubbliche circa la copertura della spesa per l eventuale assistente educatore; e) l assenza di qualunque discriminazione nell accettazione degli alunni, che devono essere in età prescolare, con priorità per i residenti nel comune di Fara Olivana con Sola, Isso e Barbata. L ammissibilità degli alunni avverrà secondo i seguenti criteri: - precedenza ai residenti nei comuni di Fara Olivana con Sola, Isso e Barbata; - superato il numero massimo degli alunni ammissibili verrà applicata la cronologia dell iscrizione, garantendo un rapporto di presenza dato dalla percentuale degli alunni in età prescolare residenti nei due comuni convenzionati; f) l iscrizione ad ogni sezione di un numero non superiore, di norma, a 27 alunni e non inferiori a 15; Pagina 3 di 5
g) l apertura della scuola dell infanzia per un minimo di sette ore di ogni giorno feriale escluso il sabato, assicurando comunque una durata e un orario non inferiore a quelli stabiliti per le scuole dell infanzia statali, fatta salva la facoltà per la scuola di offrire maggiori prestazioni agli alunni e alle loro famiglie; h) la presentazione alle Amministrazioni Comunali convenzionate, entro il mese di settembre di copia della bozza del bilancio di previsione dell anno scolastico successivo e di copia del Piano dell Offerta Formativa della Scuola dell Infanzia, affinché lo si possa inserire nel Piano per l attuazione del Diritto allo Studio del medesimo anno scolastico, previa valutazione da parte delle Amministrazioni Comunali per la copertura finanziaria; i) la costituzione di una commissione paritetica tra rappresentanti della scuola dell infanzia, dei genitori e dei Comuni per l esame del rendiconto annuale e per il controllo sull applicazione della presente convenzione. Art. 5 L importo dell iscrizione, le rette e il corrispettivo della refezione quotidiana o di ulteriori prestazioni vengono stabiliti annualmente dal consiglio di gestione della scuola dell infanzia entro il 31 dicembre dell anno precedente l a.s. oggetto di determinazione. Nella determinazione delle rette si terrà conto della differenziazione applicabile ad eventuali alunni iscritti e residenti in Comuni non convenzionati. La determinazione delle tariffe relative al precedente comma, effettuate dalla direzione senza la collegialità del consiglio di amministrazione saranno ritenute nulle. In tale sede vengono determinate le riduzioni per le famiglie in situazioni economiche disagiate, previo accertamento reddituale, nonché gli accorgimenti atti alle inadempienze economiche valutate singolarmente. L assunzione del personale verrà effettuata con delibera del consiglio di amministrazione dell ente, su illustrazione della direzione della scuola, nel rispetto delle norme e disposizioni di legge previste. Art. 6 La presente convenzione entra in vigore con l approvazione da parte degli organi competenti ed ha validità sino al 31 dicembre 2012 Ala scadenza si potrà prorogare, previa adozione di apposito atto deliberativo, sino al 31 dicembre 2015, salvo disdetta da comunicarsi entro il 01 giugno 2012, previo apposito provvedimento. Art. 7 Gli enti contraenti si impegnano comunque ad assicurare la continuità del servizio fino alla chiusura dell anno scolastico. Art. 8 La presente convenzione annulla e sostituisce le precedenti. Art. 9 Pagina 4 di 5
Per quanto non previsto dal presente atto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge. Art. 10 Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione, inerenti e conseguenti fino alla sua completa esecuzione, sono a carico del Comuni di Fara Olivana con Sola, Isso e Barbata., Il Legale Rappresentante della Scuola dell Infanzia. del Comune di Fara Olivana con Sola del Comune di Isso del Comune di Barbata Pagina 5 di 5