Bando per l'erogazione dei contributi regionali " Per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura". Legge Regionale n. 23 dei 24.08.



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Bando per l'erogazione dei contributi regionali " Per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura". Legge Regionale n. 23 dei 24.08.01 Aree interessate: Tutto il territorio regionale del Lazio. Obiettivo: Consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali e promuovere interventi dì solidarietà volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura. Articolo 1 (Fondo) Per l'attuazione delle finalità indicate nell'obiettivo, la Regione Lazio, con propria L.R. 23/01, ha costituito un fondo con dotazione annua di euro 1.032.913,18 per gli anni 2003 e 2004. Articolo 2 (Destinatari del fondo) Sono destinatari del fondo di Cui all'art.3, comma 2 e 3 della L.R. 23/01: A) i Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15 comma 2, della Legge del 07.03 1996 n. 108 e successive modificazioni. B) Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione. del fenomeno dell'usura, disciplinate dall'art. 15 comma 6 della L. 108/96 e successive modificazioni. C) Le associazioni ed organizzazioni di assistenza e solidarietà in favore di soggetti danneggiati da attività estorsive disciplinate dai D.M. n. 614 del 07/09/1994 e n. 451 del 21/10/1999 emanati dal Ministro degli Interni di concerto con il Ministro della Giustizia. Tali soggetti possono accedere al fondo con le modalità previste dall'art. 4. L.R. 23/01 Articolo 3

(Requisiti di ammissibilità) I destinatari del fondo: devono avere sede legale nel territorio della Regione Lazio da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda relativa al presente bando, avere previsto nei propri statuti la possibilità di effettuare gli intervenuti di cui all'art. 3 della L.R. 23/01. I beneficiari del fondo (art. 5 L.R. 23/01) devono essere residenti nel territorio della Regione Lazio. Articolo 4 (Interventi finanziabili) Gli interventi assistiti dal fondo concernono: 1. Una quota destinata a finanziare i seguenti interventi: a) le attività di prestazione di garanzia alle banche, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti per la prevenzione dei fenomeno dell'usura a copertura: 1) della parte dei finanziamento non garantita a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modificazioni, 2) dei finanziamento non garantito in tutto o in parte, a norma dell'art. 15, comma 6, della L 108/1996 e successive modificazioni; b) l'anticipazione entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento non superiore al 50 per cento, dell'importo erogabile a titolo dì finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione dei fenomeno dell'usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificatamente documentate; c) l'integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesso dal commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ai sensi dell'art.14, comma 3, della L. 108/1996 e successive modificazioni fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo stesso. 2. Una seconda quota è destinata a finanziare i seguenti interventi:

a) le prestazioni di assistenza legale finalizzata a sostenere i soggetti vittime del delitto di usura, nonché, di specifica consulenza professionale finalizzata a sostenere i soggetti potenziali vittime dell'usura; b) il potenziamento dell'organizzazione dell'attività degli enti di cui all'art.4, la formazione di personale specializzato e l'attività informativa sugli interventi mediante utilizzazione di una somma non superiore al 10 per cento di quella concessa ai sensi della lettera a). Articolo 5 (Criteri per la ripartizione del fondo) In sede dì prima applicazione della L.R. 23/01, il 40 per cento del fondo è destinato a finanziare gli Interventi dì cui al comma 1, dell'art. 4 dei presente bando, il restante 60 per cento è destinato agli interventi di cui al comma 2 dell'art. 4 dei presente bando. Il fondo di cui all'articolo 2, della L.R. 23/01, è ripartito tra i destinatari indicati dall'articolo 4, della stessa legge, nel rispetto dei seguenti criteri: a) in sede di prima applicazione della legge regionale 23/01, le quote dì cui all'articolo 3 sono concesse in parti uguali; b) a decorrere dai secondo anno di applicazione della legge regionale 23/01 le quote di cui all'articolo 3 sono concesse in proporzione delle somme utilizzate nell'anno precedente. Articolo 6 (Contenuto della domanda) La domanda deve contenere i seguenti elementi a. Nome dell' Associazione e/o Fondazione e/o Confidi; b. Data e luogo di costituzione; e. Nome del Legale rappresentante; d. indirizzo della sede legale; e. indicazione dell'intervento cui si intende accedere; f. Possesso della residenza nella Regione Lazio dei beneficiari. g. Esperienza sul territorio, adeguatamente documentata, con l'indicazione del tipo di intervento, Articolo 7 (Presentazione delle domande)

La domanda va redatta su carta libera attenendosi alle indicazioni contenute nel modello allegato al presente bando. Il modello allegato è disponibile nella sezione bandi di gara sull indirizzo internet della Regione Lazio: www.regionelazio.it e/o su quello di Unionfidi Lazio -S.p.A.: www.unionfidi.it La domanda deve recare la firma autografa del legale rappresentante e deve essere presentata a mezzo raccomandata postale e/o agenzia recapiti autorizzata con avviso di ricevimento e indirizzata a Unionfidi Lazio S.p.A., Via Bellini n. 22-00198 Roma. La domanda va spedita entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente bando. La data di spedizione e' comprovata dal timbro dell'ufficio postale e/o da ricevuta di spedizione prodotta dall'agenzia di recapito autorizzata. Possono essere ammesse le domande presentate con raccomandata a mano, regolarmente affrancate e con timbro postale di annullo. Qualora il termine di presentazione scada in giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno feriale immediatamente successivo. Il legale rappresentante è tenuto a comunicare a mezzo raccomandata ogni variazione dell indirizzo al quale intende ricevere comunicazioni. L'Unionfidi Lazio non è responsabile della mancata ricezione della domanda dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei destinatari del fondo, di comunicazioni a loro dirette per inesatta o non chiara indicazione, nella domanda dei dati anagrafici o dell'indirizzo. Articolo 8 (Documentazione) Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 1) Statuto e/o atto costitutivo conformi, e/o la dichiarazione di aver consegnato i citati documenti all'autorità che ha provveduto al riconoscimento. 2) Documentazione comprovante il riconoscimento e/o l'iscrizione all'albo previsto dalla legge. 3) Documentazione comprovante l'istituzione dei fondo speciale antiusura ex L. 108/96 (per i Confidi). 4) Copia del bilancio chiuso prima della data di presentazione della domanda (per i Confidi) e copia di rendiconto patrimoniale aggiornato (per le Fondazioni e Associazioni). 5) Programma di utilizzo del, contributo con indicazione delle iniziative già realizzate.

6) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (per i Confidi). 7) Elenco aggiornato associati (per le Associazioni). Articolo 9 (Modalità di attuazione e gestione) Unionfidi curerà la registrazione delle domande e le predisporrà alla valutazione del Comitato Tecnico, previsto dalla convenzione tra Regione Lazio e la stessa Unionfidi. Il Comitato Tecnico verificherà la conformità delle richieste, predisporrà l'elenco dei destinatari ammessi indicando le quote assegnate. Unionfidi convocherà i destinatari ammessi per la stipula della convenzione prevista dall'art. 8 comma 2 della L.R.23/01. Articolo 10 (Cause di esclusione) Sono cause di esclusione: 1) omissione nella domanda degli elementi richiesti; 2) la spedizione della domanda oltre il 60 giorno successivo a quello di pubblicazione del bando. 3) La mancata sottoscrizione della convenzione UNIONFIDI LAZIO S.P.A., di cui all'art.8 comma 2 L.R. 23/01. Articolo 11 (Informazioni) Rivolgersi per informazioni e chiarimenti alla Unionfidi S.p.A. -Tel. 06/853391 Fax 06/85300728. Articolo 12 (Disposizioni generali) Per tutto quanto non previsto nel presente bando, farà fede quanto Contenuto nella L.R. 23701 e nella convenzione tra Regione Lazio e Unionfidi Lazio S.p.A. (deliberazione della regione Lazio n. 1044, pubblicata il 30/09/02 nel supplemento ordinario n. 8 al B.U.R.L. n, 27).