SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL CONSORZIO FIDI/LA COOPERATIVA DI GARANZIA TRA IMPRESE AGRICOLE DENOMINATO/A
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1 ALLEGATO C SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL CONSORZIO FIDI/LA COOPERATIVA DI GARANZIA TRA IMPRESE AGRICOLE DENOMINATO/A PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), B) E C) DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 2006, N. 17. L'anno 2007, addì del mese di in Bologna TRA La Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 52, codice fiscale (di seguito per brevità Regione) rappresentata dal, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna, come da deliberazione della Giunta regionale n. del 2007, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per le sue funzioni presso la Direzione Generale Agricoltura, Viale Silvani, 6, Bologna E Il Consorzio fidi/la Cooperativa di garanzia tra imprese agricole (di seguito denominato Organismo di garanzia (C.F./Partita IVA ) con sede in nella persona del legale rappresentante sig
2 PREMESSO CHE - la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo degli Organismi di garanzia nel settore agricolo, interviene con le modalità e nelle forme previste dalla L.R. 43/1997, quale risulta modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, e dai criteri attuativi della legge stessa approvati all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. del 2007, concedendo agli stessi: - contributi per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia; - contributi per il pagamento, in forma attualizzata, del concorso sul pagamento degli interessi sui prestiti erogati alle imprese agricole socie dagli Istituti di credito; - contributi per l'attuazione di programmi di assistenza e consulenza tecnico/finanziaria prestata a favore delle imprese socie. - l'organismo di garanzia: - è stato costituito in data ; - è regolato da uno statuto; - è iscritto all'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario ed in particolare nell'apposita sezione prevista dall'art. 113 del D.Lgs n. 385/93, ed è quindi autorizzato ad effettuare le operazioni previste dalla L.R. 43/1997; - ha sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna, con articolazione (provinciale o interprovinciale o regionale); - ha una base associativa costituita da n. imprenditori di cui all'art del c.c.; - svolge le attività disciplinate dall'art. 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella Legge n. 326 del 24 novembre 2003;
3 - persegue un fine mutualistico e non ha scopo di lucro; - concede le garanzie e le agevolazioni creditizie senza tener conto dell'entità della sottoscrizione dei singoli soci; - ha il Consiglio di Amministrazione formato, per almeno due terzi, da titolari di aziende agricole socie e loro rappresentanti, così come previsto dallo statuto; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 L'Organismo di garanzia si impegna ad utilizzare le risorse assegnate dalla Regione nel rispetto delle norme recate dalla L.R. 43/1997, dai criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. /2007 e dai contenuti dei singoli programmi regionali. In particolare, l'organismo di garanzia si impegna a tenere una contabilità separata per ogni tipologia di aiuto (credito a medio-lungo termine, garanzia fidejussoria) attivata con l'intervento finanziario della Regione. L'Organismo indicherà nel proprio bilancio la consistenza dell'intervento finanziario della Regione e di quello di altri Enti pubblici finanziatori. ART. 2 L'Organismo di garanzia si impegna a destinare le assegnazioni regionali a titolo dell'art. 1, secondo comma, lett. a) e b) della L.R. 43/1997, nonché gli interessi maturati sulle somme erogate dalla Regione, alle finalità previste dai Programmi regionali. E' escluso l'utilizzo delle somme di cui al precedente comma per spese di gestione o di funzionamento dell'organismo di garanzia
4 ART. 3 L'Organismo di garanzia si impegna ad utilizzare le assegnazioni regionali per la concessione di garanzie e il pagamento, in forma attualizzata, del concorso sugli interessi a favore degli imprenditori soci che ottengano dagli istituti di credito finanziamenti a medio-lungo termine nel rispetto delle azioni ammissibili, della loro intensità, del tasso massimo dell'aiuto stabiliti nei criteri attuativi della L.R. 43/1997 e nei Programmi regionali di attuazione. L'intervento dell'organismo di garanzia è consentito nei confronti delle aziende socie secondo i requisiti, le condizioni, le priorità, le limitazioni e le esclusioni ugualmente indicati nei predetti atti regionali. ART. 4 L'Organismo di garanzia fornirà annualmente alla Regione: a) l'elenco dei beneficiari delle garanzie messe in atto; b) l'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche convenzionate; c) l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi attualizzati con l'indicazione, per ciascuna tipologia di aiuto, dell'ammontare del prestito erogato dall'istituto di credito, della sua durata e del contributo concesso dall'organismo di garanzia; d) la documentazione bancaria relativa alle operazioni rendicontate; e) le altre informazioni previste dai Programmi regionali attuativi degli interventi. ART. 5 L'Organismo di garanzia, nel caso in cui acceda ai contributi per programmi di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria
5 a favore delle imprese associate, si impegna alla puntuale ed esatta realizzazione del Programma ammesso a contributo nonché alla sua rendicontazione con le modalità indicate dal Programma regionale di attuazione della L.R. 43/1997. ART. 6 La Regione, per il tramite del competente Servizio Aiuti alle imprese, si riserva il diritto di verificare, attraverso controlli periodici, che l'organismo di garanzia operi nel rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate dalla L.R. 43/1997 e dai successivi provvedimenti attuativi nonché dalle disposizioni comunitarie in materia. La violazione di tali vincoli e condizioni comporta: a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione; b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui alla L.R. 43/1997. ART. 7 In caso di scioglimento anticipato o di liquidazione, l'organismo di garanzia si impegna a comunicare immediatamente alla Regione i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione nonché a restituire le quote dei contributi riscossi e non ancora utilizzati. ART. 8 La Regione e l'organismo di garanzia si impegnano, ciascuno per l'ambito di rispettiva operatività, a trattare i dati nel rispetto delle norma recate dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". ART. 9 Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione, che non potessero essere definite per
6 via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente il Foro di Bologna. ART. 10 Tutte le spese derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente convenzione saranno a carico dell'organismo di garanzia. Letto, approvato e sottoscritto Per la REGIONE EMILIA-ROMAGNA Per l'organismo DI GARANZIA Il Direttore Generale Agricoltura Il Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, le parti approvano espressamente le clausole di cui all'art. 9. Per la REGIONE EMILIA-ROMAGNA Per l'organismo DI GARANZIA Il Direttore Generale Agricoltura Il
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