ALLEGATOB alla Dgr n. 864 del 15 marzo 2010 pag. 1/7
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1 giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 864 del 15 marzo 2010 pag. 1/7 CONVENZIONE per lo svolgimento dell attività di coordinamento intercomunale nell ambito del 6 Censimento generale dell agricoltura TRA la Regione Veneto rappresentata dalla dr.ssa Maria Teresa Coronella nata a il, domiciliata per la carica come in appresso, la quale agisce in quest atto in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale: , nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione Sistema Statistico Regionale, a quant infra autorizzata in forza della legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 e della D.G.R. n., esecutiva ai sensi di legge e l Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), rappresentata da Fausto Luciani, nato a il, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del suddetto Ente, codice fiscale , con sede in Padova Via N. Tommaseo 67, nella sua qualità di Direttore, secondo la nomina effettuata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 4006/2006 e ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 31/2001, i quali convengono e stipulano quanto segue: Premesso - che con Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 la Comunità europea ha previsto lo svolgimento presso gli Stati membri di indagini sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola; - che con l articolo 17, comma 1, del D.L. n. 135 del 25 settembre 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 20 novembre 2009, il Governo ha dato esecuzione a tale obbligo comunitario, statuendo per l anno 2010 un finanziamento a favore di ISTAT di un importo pari a Euro, a copertura delle spese per l esecuzione del 6 Censimento generale dell agricoltura; - che il citato articolo 17, al comma 3, esclude espressamente dal Patto di stabilità interno le spese di
2 ALLEGATOB alla Dgr n. 864 del 15 marzo 2010 pag. 2/7 progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite da ISTAT; - che nella seduta del 26 novembre 2009 la Conferenza Unificata, ai sensi dell art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 281/97, ha approvato il Protocollo d intesa tra l ISTAT e le Regioni e le Province Autonome per la realizzazione del VI Censimento generale dell agricoltura ; - che la Regione, con D.G.R. n. 92 del 26 gennaio 2010, nel recepire il citato Protocollo d intesa ISTAT-Regioni, ha optato per il modello a partecipazione integrativa; - che il regolamento di esecuzione è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009 ed è in corso di emanazione; - che in data 19 febbraio 2010 l ISTAT ha approvato il Piano Integrato di Censimento della Regione Veneto con il quale vengono definiti gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici della rilevazione nonché l intero assetto organizzativo della rete censuaria; - che l art. 17, comma 2, del citato regolamento prevede espressamente la possibilità per le Regioni che aderiscono al modello a partecipazione integrativa di affidare a ente od organismo pubblico o privato l esercizio delle funzioni di coordinamento intercomunale; - che l art. 6, comma 2, del citato Protocollo d intesa statuisce che il Piano regionale possa prevedere forme di utilizzo o collaborazione con soggetti privati o pubblici presenti in ambito regionale e provinciale; - che con la D.G.R. n. 92/2010 la Regione si è avvalsa di tale facoltà, prospettando l intenzione di avvalersi della collaborazione tecnica di AVEPA per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento intercomunale; - che, in relazione alla specifica professionalità richiesta per l esercizio delle funzioni di Coordinatore intercomunale di censimento e di Responsabile, si ritiene debbano essere impiegate specifiche figure professionali esperte nel settore primario e/o in rilevazioni statistiche; - che tali figure risultano alle dipendenze di AVEPA e delle Strutture della Segreteria Regionale Settore Primario, salvo la possibilità di affidare incarichi esterni in caso di situazioni di criticità; - che tra la Regione Veneto e AVEPA, istituita con L.R. 9 novembre 2001, n. 31, possono intervenire ai sensi della stessa legge convenzioni per lo svolgimento di specifici incarichi; - che con deliberazione n. in data sono state attribuite le funzioni di Ufficio
3 ALLEGATOB alla Dgr n. 864 del 15 marzo 2010 pag. 3/7 Regionale di Censimento alla Direzione Sistema Statistico Regionale, in qualità di Ufficio di Statistica della Regione Veneto costituito ai sensi dell art. 5 del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322; - che con deliberazione n. in data è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere ai fini della collaborazione tra la Regione Veneto e AVEPA per l attività di coordinamento intercomunale nell ambito del 6 Censimento generale dell agricoltura; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto della convenzione La Regione Veneto e AVEPA attivano, in conformità alle disposizioni della presente convenzione e nel rispetto della leale collaborazione istituzionale, una specifica collaborazione avente ad oggetto la disciplina dell organizzazione e dell esercizio delle funzioni di coordinamento intercomunale previste per l esecuzione del 6 Censimento generale dell agricoltura. Art. 2 Compiti di AVEPA Nell ambito della presente convenzione AVEPA s impegna a: selezionare un numero massimo di n. 110 Coordinatori intercomunali di censimento (di seguito Coordinatori ) e di n. 14 Responsabili dei Coordinatori intercomunali di censimento (di seguito Responsabili ), in via prioritaria tra i propri dipendenti e tra i dipendenti delle Strutture afferenti alla Segreteria Regionale Settore Primario della Giunta regionale del Veneto in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all art. 4; effettuare, ad integrazione di alcune eventuali situazioni di criticità che dovessero manifestarsi, un ulteriore selezione per il reclutamento di personale a titolo occasionale e temporaneo, in conformità ai requisiti di cui all art. 4. Le attività comportanti utilizzo di personale a titolo occasionale e temporaneo sono escluse dal computo della spesa del personale di AVEPA e non costituiscono elemento da considerare nella determinazione dei parametri sul contenimento della spesa del personale secondo le disposizioni delle leggi finanziarie e/o disposizioni attuative;
4 ALLEGATOB alla Dgr n. 864 del 15 marzo 2010 pag. 4/7 comunicare all Ufficio Regionale di Censimento, entro il termine di 10 giorni dalla data di chiusura delle operazioni di selezione e comunque entro e non oltre il 20 maggio 2010, i nominativi dei soggetti selezionati, al fine di consentire all Ufficio stesso di provvedere alla loro nomina; conferire gli incarichi di Coordinatore e di Responsabile, in seguito alla nomina da parte della dell Ufficio Regionale di Censimento, eventualmente stipulando i relativi contratti di collaborazione e attribuendo loro i compiti previsti dal Piano Integrato, dal regolamento di esecuzione e dal Piano Generale; attribuire a ciascun Coordinatore un area territoriale di competenza, coincidente con una delle aree subprovinciali definite dal Piano Integrato; proporre all Ufficio Regionale di Censimento, in caso di sopravvenute esigenze organizzative, l adozione di modifiche della distribuzione territoriale dei Coordinatori e dei Responsabili nonché della ripartizione delle zone di rispettiva competenza; svolgere i compiti previsti in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 5 della presente convenzione; trasmettere all Ufficio Regionale di Censimento con cadenza bisettimanale uno specifico rapporto sull andamento dell attività svolta dai Coordinatori e dai Responsabili; provvedere alla retribuzione spettante ai Coordinatori e ai Responsabili, nonché agli adempimenti connessi alla copertura assicurativa degli stessi, nel rispetto delle determinazioni regionali di considerare la spesa fuori del patto di stabilità interno (art. 6 L.R. 1/2009) e la spesa del personale/collaboratori fuori dal calcolo della spesa del personale sia ai sensi dell art. 1 comma 557 della L.296/2006 sia dal parametro di cui all art. 76 comma 5 del D.l. 112/2008 e successivo DPCM attuativo; fornire idonea documentazione sull attività svolta e sulle spese sostenute, ai fini della liquidazione degli importi spettanti ai sensi dell art. 6; rispettare in ogni caso i contenuti previsti dalle disposizioni comunque adottate da ISTAT e dalla Regione per la disciplina delle attività previste dalla presente convenzione, ivi comprese la dotazione e l organizzazione del personale addetto al coordinamento intercomunale e la tempistica delle procedure;
5 ALLEGATOB alla Dgr n. 864 del 15 marzo 2010 pag. 5/7 garantire l adozione di tutte le misure accessorie che si rendano necessarie per un efficace ed efficiente svolgimento delle attività assegnate ai sensi della presente convenzione; individuare tra i propri dipendenti, presso gli uffici della sede centrale di AVEPA in Padova, un referente unico per l attuazione dei compiti previsti dal presente articolo. La Regione s impegna a svolgere i seguenti compiti: Art. 3 Compiti della Regione comunicare ad AVEPA l avvenuta nomina dei Coordinatori e dei loro Responsabili; trasferire ad AVEPA, in base al Piano di riparto dei fondi per il censimento, i contributi ricevuti da ISTAT per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, ai sensi dell articolo 6; nominare AVEPA quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 5 della presente convenzione; garantire ad AVEPA ogni forma di supporto e consulenza ai fini della soluzione delle criticità emerse nell attuazione della presente convenzione. Art. 4 Requisiti dei Coordinatori e dei Responsabili I Coordinatori e i loro Responsabili devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche, ai sensi delle disposizioni statali in materia. Art. 5 Nomina a Responsabile esterno del trattamento AVEPA, nell esecuzione dei compiti ad essa assegnati in base alla presente convenzione, s impegna ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare AVEPA, per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, assume la qualità di Responsabile esterno del trattamento di dati personali in parola ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 8/00, approvata con D.G.R. n. 917/00. A tal fine AVEPA dovrà attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di sicurezza del trattamento oggetto della presente convenzione che verranno indicate in sede di affidamento dell attività e dovrà altresì
6 ALLEGATOB alla Dgr n. 864 del 15 marzo 2010 pag. 6/7 comunicare all Ufficio Regionale di Statistica i nominativi dei propri dipendenti e degli altri soggetti selezionati aventi la qualità di incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 30 del D.Lgs. 196/03. AVEPA si impegna inoltre a non trattenere copie o elaborazioni cartacee, elettroniche o in altra forma, anche parziali, delle informazioni acquisite in qualunque modo nell'ambito della rilevazione. Art. 6 Finanziamento dell attività Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, la Regione Veneto corrisponderà ad AVEPA, a titolo di contributo finalizzato ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2009, una somma massima pari a , secondo quanto stabilito dal Piano di riparto dei fondi per le funzioni di coordinamento intercomunale. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a seguito della presentazione di richiesta di liquidazione allegata a una dettagliata relazione accompagnatoria sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. In ogni caso il contributo verrà erogato solo dal momento in cui le relative somme trasferite da ISTAT saranno nella disponibilità della Regione. Art. 7 Operatività della Convenzione La Regione assicurerà per tutto il periodo della rilevazione censuaria adeguate forme di appoggio e collaborazione, al fine di garantire l esecuzione dell attività oggetto della presente convenzione. La Regione e AVEPA si impegnano altresì ad affrontare le eventuali difficoltà operative riscontrate nel corso delle operazioni censuarie in modo coordinato e secondo i principi della leale collaborazione. Art. 8 Controversie Le controversie non risolvibili in via amministrativa verranno devolute al Foro di Venezia. Art. 9 Rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme dettate in materia dal codice civile in quanto applicabili.
7 ALLEGATOB alla Dgr n. 864 del 15 marzo 2010 pag. 7/7 Art. 10 Registrazione La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n La presente convenzione è altresì esente dall imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell art. 16 all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n La presente convenzione, dattiloscritta in n. 7 fogli, è composta di n. 10 articoli, e viene sottoscritta in doppio originale. Letto, confermato e sottoscritto per approvazione. Venezia, addì
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