DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89



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DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 Premessa In data 18/01/2010 tra i Comuni di Conversano, Monopoli e Polignano a Mare, è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona. Con detta Convenzione i tre Comuni associati assicurano l unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari. La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2009, n. 812, ha disposto il finanziamento di piccoli interventi finalizzati all abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni di residenza di nuclei familiari di cittadini diversamente abili, dando facoltà agli Ambiti Territoriali ed ai singoli Comuni, di determinare la misura del finanziamento nei limiti delle risorse disponibili su base triennale dei rispettivi Piani di Zona e/o nei propri Bilanci Comunali. In Conferenza di Servizi del 29/01/2010, considerato che, in riferimento agli interventi di finanziamento per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, la programmazione finanziaria del II Piano Sociale di Zona non prevede alcuna risorsa, in quanto si è ritenuto che, in prima battuta, si attingerà ai residui dell ultimo trasferimento di fondi regionali ai Comuni, avvenuto nell ultimo scorcio del 2009, e, ove necessario, a fondi comunali da prevedere nei Bilanci di previsione 2010, i Comuni associati si sono impegnati, nella programmazione finanziaria del FNPS 2010/11 e del FGSA 2010/11, ad istituire un fondo d Ambito, demandando all Ufficio di Piano la regolamentazione con un unico bando, al fine di uniformare i criteri di accesso ai contributi di cui alla legge succitata e l iter procedimentale. Art. 1 - Oggetto - finalità - riferimenti legislativi Il presente disciplinare è strumento per la regolamentazione dell esercizio della funzione di concessione dei contributi per l abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, esercitata nel territorio dell Ambito di Conversano (Distretto sociosanitario n. 12). Il presente disciplinare riguarda tutti gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio, di o- stacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale (barriere architettoniche), al fine di garantire, nella misura più ampia possibile, l autonomia del richiedente disabile nello svolgimento delle attività residenziali, nonché a valorizzare le capacità residue del richiedente. Le disposizioni contenute nel presente disciplinare sono correlate alla Legge 13/89, nonché alla Circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 esplicativa della su citata Legge. Art. 2 - I soggetti che possono presentare la domanda Possono presentare istanza per il beneficio: i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà, che hanno la residenza abituale nell immobile per il quale richiedono il contributo (Legge 13/89, Legge 62/89, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n.1669/u.l.- Punti 4.8, 4.19). Nel caso in cui più disabili usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un unica domanda con l indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo (Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n.1669/u.l.-punto 4.2). Art. 3 - Soggetti che non possono presentare la domanda I soggetti che: presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee; non hanno la residenza nell alloggio per il quale si richiede il contributo 1 ovvero risiedono in una dimora solo saltuaria o stagionale; 1

sono residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica (Comuni - IACP). (Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n.1669/u.l.- Punto 4.1, 4.2, 4.8). 1 Nel caso in cui il disabile, che ne ha già fatto richiesta, non ha ancora la residenza nell immobile su cui intende realizzare i lavori, può presentare ugualmente la domanda di contributo a condizione che entro un anno dalla data della domanda, si perfezioni l effettiva residenza, da riscontrarsi da parte del Comune, e ciò a pena di decadenza del contributo assegnato. Art. 4 - Soggetti che hanno diritto al contributo Il soggetto onerato dalle spese per la realizzazione dell opera, che può pertanto essere il disabile presentatore della domanda qualora provveda a proprie spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al disabile (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il disabile, il condominio o il proprietario dell immobile ove risiede il disabile). Nel caso in cui la spese siano eseguite dal condominio, nella domanda deve indicarsi il nominativo dell amministratore. (Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n.1669/ U.L.-Punto 4.3). Art. 5 - Soggetti che non hanno diritto al contributo Quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune; quando il disabile cambia residenza o decede dopo aver presentato la domanda di contributo, ma prima di aver realizzato i lavori (se l intervento viene eseguito prima del decesso del disabile, il contributo spetta agli eredi); quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo. (Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n.1669/u.l.- Punti 4.5,4.8) Art. 6 - Per quali edifici può essere richiesto il contributo Per edifici privati (Legge 13/89 - art. 9, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n.1669/u.l.- punto 4.19). Art. 7 - Tipologie d interventi per i quali può essere richiesto il contributo È possibile richiedere un contributo per opere interne all alloggio ed un secondo contributo per opere esterne e meccanismi di sollevamento, facendo due domande separate; nel caso in cui le opere siano funzionalmente connesse dovrà essere presentata un unica domanda (Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n.1669/u.l.-punto 4.10). Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio: adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell edificio e adeguamento dell ascensore). Sono finanziabili gli interventi che sono strettamente connessi al tipo di disabilità comprovata da apposita certificazione medica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano le tipologie ritenute ammissibili. (Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n.1669/u.l.- Punti 4.6-4.10). OPERE INTERNE ALL ALLOGGIO (cfr. DM 14 giugno 1989, n. 236) Tipologie Interventi finanziabili Interventi non finanziabili Porte interne/infissi Adeguamento con eventuale sostituzione della por- con porta/infisso delle ta/infisso medesime Pavimenti Adeguamento con materiali idonei con pavimento delle medesime Tapparelle Motorizzazione Note 2

Arredi e cucine Terminale degli impianti Servizi igienici Balconi e terrazze Percorsi orizzontali interni (corridoi) Altro Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina Spostamento del terminale alla quota prevista Sostituzioni sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle Solo l adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione con materiali idonei Allargamento con relativo adeguamento murario, installazione di corrimano Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono con meccanismo delle medesime con arredo delle medesime o il solo spostamento su altra parete con sanitari e/o accessori delle medesime con pavimento delle medesime e tutto ciò che non è adeguamento dei dislivelli con soluzioni delle medesime. Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio OPERE ESTERNE ALL ALLOGGIO E MECCANISMI DI SOLLEVAMENTO (cfr. DM 14 giugno 1989, n. 236) Tipologie Interventi finanziabili Interventi non finanziabili Porte esterne Adeguamento murario ed eventuale sostituzione portme con porta delle medesi- Scale Rampe Ascensore 1 Servoscala 1 Montascale Piattaforma elevatrice Carrozzelle elettriche montascale (scoiattolo) Adeguamento ai contenuti tecnici normativi Adeguamento ai contenuti tecnici normativi Opere connesse all installazione di ascensore secondo i requisiti tecnici normativi La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l impossibilità tecnica d installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui la ASL dichiari di non La semplice manutenzione La semplice manutenzione dell ascensore o sue parti, conformi ai requisiti tecnici normativi con impianto o ausilio conforme ai requisiti tecnici normative e/o delle medesime Note In relazione all intervento potrà rendersi necessaria la dichiarazione di un tecnico che attesti la non compromissione della struttura portante. Questi meccanismi dovranno avere la relativa certificazione ed il finanziamento sarà condizionato ad una dichiarazione del progettista o del tecnico incaricato che dimostri l impossibilità tecnica 3

poterla fornire Autorimesse Automazione della porta con meccanismo delle medesime Percorsi esterni di pertinenza dell edificio Parcheggi di pertinenza dell edificio Adeguamento con l utilizzo di materiali in conformità ai contenuti tecnici normativi Adeguamento degli spazi carrabili, copertura solo se lo spazio del parcheggio è a norma con materiali delle medesime con materiali delle medesime Altro Automazione cancelli con meccanismo delle medesime d installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche 1 Nel caso in cui l assemblea condominiale non autorizzi l installazione dell ascensore, l interessato può installare, senza necessità di ulteriori approvazioni condominiali, meccanismi alternativi, quali, ad e- sempio, servoscala o montascale. L assemblea condominiale può limitarsi a consentire alla persona disabile di installare, a sue spese, l ascensore. In questo caso il contributo sarà a totale ed esclusivo beneficio di quest ultimo; nel caso in cui l assemblea invece voglia partecipare alla spesa, il contributo sarà ripartito fra tutti i condomini favorevoli. In entrambi i casi la domanda dovrà essere firmata dalla persona disabile e controfirmata dall amministratore del condominio. Copia del verbale dell assemblea condominiale dovrà essere allegata alla richiesta di contributo, unitamente a tutti gli altri documenti necessari. In relazione al contenuto definito nella tabella sopraccitata si evidenzia che: non sono finanziabili le migliorie per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche; non possono essere finanziate le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria; non sono ammissibili gli interventi di manutenzione. Se l immobile è soggetto a vincoli storico-artistici o ambientali, l interessato dovrà acquisire nulla osta per la realizzazione dell intervento dalle autorità competenti. Ai Comuni compete verificare la conformità di tutti gli interventi richiesti, ai contenuti tecnici normativi. (Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989 n.1669/u.l.- Punto 4.3). Art. 8 - Come viene calcolato il contributo Il contributo massimo erogabile è pari ad 7.101,28 per opere interne all alloggio e a 7.101,28 per opere esterne e meccanismi di sollevamento (Legge 13/89, art. 9 comma 3 e Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n.1669/u.l.- punto 4.11). Pertanto, raggiunto il contributo massimo di 7.101,28 per ciascuna tipologia di intervento sopra individuata, non potranno essere erogati ulteriori contributi alla stessa persona e per lo stesso alloggio. Considerato che i contributi possono essere richiesti in momenti diversi, più volte, anche a distanza di anni l uno dall altro, si rende necessario che i Comuni tengano costantemente aggiornato l elenco dei soggetti che si avvalgono della L. 13/89, al fine di evitare di erogare somme in misura maggiore rispetto a quelle nel massimo consentite. (Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.- Punto 4.10) Per costi fino ad 2.582,28 il contributo concesso è in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta. 4

Per costi da 2.582,28 ad 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (ad es.: per una spesa di 7.746,85 il contributo è pari ad 2.582,28 più il 25% di 5.164,57, cioè complessivamente 3.873,43); Per costi da 12.911,42 ad 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (ad es.: per una spesa di 41.316,55 il contributo è pari ad 2.582,28 più il 25% di 10.329,14, pari ad 2.582,28, più il 5% di 28.405,13 pari ad 1.420,26, per un totale complessivo 6.584,82); Se la spesa supera 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e cioè 7.101,28. L entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa. Qualora la spesa effettiva risulti, invece, superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata. I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile e al condominio. Tuttavia, qualora questi ultimi contributi siano stati concessi per la realizzazione della stessa opera, l erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari alla spesa residua non coperta da altri contributi specifici. Si ricorda che l IVA è rimborsabile solo al 4% (D.P.R. 663/72) per l acquisto dei materiali, degli ausili e per le opere murarie. Si procederà all erogazione del contributo previa presentazione di fatture debitamente quietanzate e a seguito di parere dell Ufficio Tecnico del Comune di residenza, attestante l avvenuta esecuzione dei lavori. Il beneficiario è tenuto ad eseguire i lavori, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla comunicazione dell ammissione al contributo. (Circolare Ministero lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.- Punto 4.18, Delibera di G.R. n.1704 del 28/11/2001) Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda La richiesta di contributo in bollo deve essere presentata dal disabile al Sindaco del Comune in cui è sito l immobile. Le domande possono essere presentate al Comune in qualsiasi giorno dell anno e comunque non oltre il primo marzo. Per l anno 2010 tale termine è fissato al 30 novembre. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni raccolgono le domande pervenute e ne verificano la sussistenza dei requisiti. In particolare: l esistenza delle barriere; l inesistenza dell opera richiesta; il mancato inizio dei lavori; la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare. Il richiedente può eseguire l intervento a proprio rischio anche prima di essere ammesso a contributo (dopo la presentazione della domanda). Alla domanda si allegano i seguenti documenti: 1) certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da un medico, che deve attestare la disabilità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che la disabilità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il richiedente si trovi nella condizione di disabile riconosciuto dalla competente Unità Sanitaria Locale invalido totale con difficoltà di deambulazione, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell art. 10 della legge 13/89, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL (in copia autenticata); 2) dichiarazione sostitutiva dell atto notorio che deve specificare l ubicazione dell immobile ove risiede il richiedente (o ove si trasferirà) e su cui si vuole intervenire, con l indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano dell interno qualora si tratti di 5

appartamento che occupi una porzione dell immobile. Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni. L interessato deve inoltre dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve altresì dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi. 3) preventivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta del contributo. (Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n.1669/u.l.- Punti 4.1, 4.2, 4.5, 4.6 e 4.7) Entro trenta giorni dal 1 marzo, termine per la presentazione delle domande, vale a dire il 31 marzo, i Comuni, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabiliscono il proprio fabbisogno e ne danno comunicazione all Ufficio di Piano, che determina il fabbisogno complessivo e provvede all erogazione dei contributi. Si provvederà all affissione agli albi comunali dell elenco dei beneficiari (ai sensi dell art. 13 del D.Lgs n.196/2003- Codice sulla privacy). Art. 10 - Fondi Per l anno 2010 ogni singolo Comune provvede, con propri fondi stanziati sui rispettivi Bilanci, a garantire l erogazione dei contributi. Dall anno 2011, e in ogni caso dal momento in cui la Regione Puglia trasferirà le risorse finanziarie relative al FNPS 2010/11 e del FGSA 2010/11, si provvederà a costituire un fondo d Ambito, alimentato sia da risorse regionali che da risorse comunali. Lo stanziamento previsto annualmente rappresenterà il tetto massimo dei contributi erogabili. Nell ipotesi in cui le somme attribuite non siano sufficienti a coprire l intero fabbisogno, le stesse sono ripartite con precedenza per le domande presentate da cittadini disabili riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti Commissioni Sanitarie locali, in subordine, tenuto conto dell ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi ( Legge 13/89, art. 10, comma 4). Art. 11 - Norma transitoria Con Deliberazione n. 812 del 13 maggio 2009 la Regione determina in maniera definitiva che a partire dal 2009 le competenze in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati sono attribuite in maniera esclusiva ai Comuni che, in maniera autonoma, determinano la misura del finanziamento e le relative procedure. Ne consegue che solo per l anno 2010 il bando sarà aperto anche per i cittadini che hanno e- seguito i lavori nell anno 2009. 6