Autoveicoli con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate. Motocicli e ciclomotori



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DIRETTIVE ANTINQUINAMENTO Per ottenere l'omologazione e la successiva immatricolazione negli stati della comunità europea, i veicoli di nuova costruzione devono rispettare severe direttive antinquinamento Autoveicoli con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate EURO1 EURO2 EURO3 EURO4 immatricolati dopo il 31.12.1992 immatricolati dopo il 1.1.1997 immatricolati dopo il 1.1.2001 immatricolati dopo il 1.1.2006 91/441 CEE 91/542 CE B 98/69 CE 98/69 CE-B 91/542 CEE 93/59 CEE 94/12 CEE 96/1 CE 96/44 CE 96/69 CE 98/77 CE rif. 98/69 99/96 CE 99/102 CE rif 98/69 2001/1 CE 99/102 CE-B rif 98/69 2001/1 CE-B 2002/80 CE-B 98/77 CE 2002/80 CE 1999/102 CE rif 96/69 Motocicli e ciclomotori EURO1 EURO2 EURO3 omologati dopo il 17.6.1999 97/24 CE cap. 5 ciclomotori omologati dopo il 17.6.2002 motocicli immatricolati dal 1.1.2003 97/24 CE fase II cap. 5 2002/51 CE fase A omologati o immatricolati dopo il 1.1.2006 2002/51 CE fase B Si distinguono, per le autovetture, diverse situazioni: "pre-euro 1" indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel"; "Euro 1" indica i veicoli "ecologici" conformi alla direttiva 91/441. Il rispetto dei limiti di emissione stabiliti da questa direttiva impose l'adozione della "marmitta catalitica" sulle vetture nuove; "Euro 2" indica i veicoli "ecologici" conformi alla direttiva 94/12. I veicoli omologati secondo questa direttiva non possono più essere immatricolati come nuovi a partire dall'1/1/2001, a meno che non si tratti di "veicoli di fine serie"; "Euro 3" indica i veicoli "ecologici" conformi alla direttiva 98/69. A partire dall'1/1/2001 possono essere immatricolate come nuove solo autovetture omologate secondo questa direttiva, a parte il caso di "veicoli di fine serie". "Euro 4" è costituita dalla seconda parte della tabella dei limiti di emissione compresa nella direttiva 98/69, che sarà obbligatoria per le autovetture immatricolate come nuove a partire dall'1/1/2006.

A partire dal 1996 le carte di circolazione riportano gli estremi anche delle direttive riguardanti le emissioni, nella parte dedicata alla descrizione delle caratteristiche tecniche del veicolo. Inoltre dal novembre 1999 le carte di circolazione stampate sul "modello unificato europeo" (con in alto a sinistra la sigla I circondata da 12 stelle) reca chiaramente indicata al rigo V.9 della "parte tecnica" la sigla della direttiva secondo la quale, per quanto riguarda le emissioni, è stato omologato il veicolo. Per quelle antecedenti nel 2 riquadro in alto a destra Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati tra il 1993 e il 1996, seppure in casi rari, può accadere che sulla carta di circolazione non sia riportata l'annotazione relativa alla direttiva europea di riferimento: in questo caso il veicolo è sicuramente EURO 1, cioè conforme alla direttiva 91/441, perché dal 1 gennaio 1993 potevano essere immatricolati come nuovi solo veicoli omologati secondo questa direttiva. Rimane però da verificare l'eventuale conformità ad una direttiva successiva che fa rientrare il veicolo nella categoria EURO 2 o EURO 3: si consiglia a tale riguardo di contattare l'ufficio della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti. Per i veicoli nuovi immatricolati anteriormente all'anno 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441", che comporta l'appartenenza del veicolo alla fascia EURO 1, occorre ugualmente prendere contatto con la Motorizzazione Civile Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-euro1". Il fatto che siano contemporaneamente in vendita vetture omologate secondo direttive diverse è ammesso come "fenomeno di transizione" da una direttiva a quella successiva. Questo implica anche che, se si acquista un veicolo usato, non è sufficiente la data di immatricolazione per desumerne la direttiva di omologazione e, se lo si considera importante ai fini della decisione di acquisto, occorre comunque controllare la carta di circolazione per essere certi che si tratti di un modello "aggiornato" per quanto riguarda le emissioni. Veicoli di fine serie L'entrata in vigore obbligatoria di una direttiva comporta, da una certa data, l'impossibilità di immatricolare veicoli nuovi omologati secondo la direttiva precedente. Tuttavia, per circa un anno, in base ad esplicita autorizzazione della Motorizzazione, trasmessa anche all'ue, le Case produttrici hanno la possibilità di immatricolare veicoli "di vecchia omologazione", pari al 10% dei veicoli venduti nell'anno precedente (30% nel caso dei veicoli trasporto merci fino a 1.350 kg). Quando si acquista un veicolo nuovo di vecchia omologazione (spesso "a chilometri zero"), è ovvio attendersi e richiedere condizioni di vendita ben più favorevoli. Il fatto che siano contemporaneamente in vendita vetture omologate secondo direttive diverse è ammesso come "fenomeno di transizione" da una direttiva a quella successiva, consentendo l'acquisto a prezzo notevolmente scontato. Questo implica anche che, se si acquista un veicolo usato, non è sufficiente la data di immatricolazione per desumerne la direttiva di omologazione e, se lo si considera importante ai fini della decisione di acquisto, occorre comunque controllare la carta di circolazione per essere certi che si tratti di un modello "aggiornato" per quanto riguarda le emissioni, in modo da avere maggiori probabilità di sfuggire ai "blocchi". E' opportuno, in caso di dubbio, far inserire nel contratto o nella "commissione di acquisto" la clausola che il rispetto di una certa "norma" (attualmente, Euro 3 o 4) è requisito indispensabile. GPL/Metano

Se l'installazione è avvenuta dopo l'immatricolazione, la variazione di alimentazione deve essere collaudata ed annotata dalla Motorizzazione sulla carta di circolazione. Se si tratta di veicoli già all'origine "bimodali", sono soggetti alla direttiva 98/77/CE, che non modifica i valori limite della direttiva 98/69 ma stabilisce che, nella prova eseguita con i carburanti gassosi, le emissioni devono rispettare quegli stessi limiti. Il decreto del Ministero dell'interno 01/02/1986 stabiliva che il parcheggio "dei veicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria" dovesse avvenire solo "nei piani fuori terra". Poiché il metano ha densità inferiore a quella dell'aria, i veicoli con esso alimentati possono essere parcheggiati in tutte le autorimesse. Con il decreto 22/11/2002, invece, sono state stabilite misure relative al parcamento degli autoveicoli alimentati con GPL all'interno delle autorimesse. In particolare, il parcheggio dei suddetti veicoli può avvenire: nei piani fuori terra, cioè con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento; al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani intermedi. Si considerano rientranti nella disposizione su indicata tutti i veicoli, alimentati a GPL, che soddisfino i requisiti tecnici e siano dotati dei dispositivi di sicurezza fissati nell'ambito del Regolamento ECE/ONU 67/01. Per i veicoli GPL non omologati a norma di tale Regolamento, valgono invece le preesistenti limitazioni che ne vietano il parcheggio in tutti piani interrati. "Retrofit" I veicoli dotati di "retrofit" (una marmitta catalitica cosiddetta "a due vie", applicata fino a qualche tempo fa su veicoli non catalizzati all'origine) ricadono interamente nella classe "pre-euro1. Motocicli e ciclomotori Per i veicoli omologati secondo la direttiva 97/24 (EURO1-moto), è chiaramente indicata nella documentazione che accompagna il veicolo la dicitura "rispetta la direttiva 97/24/CE cap. 5". Non è significativa l'assenza di un catalizzatore allo scarico, dato che i valori di emissione richiesti da quella direttiva possono essere ottenuti, secondo la tecnologia di produzione, anche senza quel dispositivo Alcuni modelli tra i più recenti, omologati in periodi precedenti a quella direttiva, possono essere resi conformi ad essa applicando particolari dispositivi, che li rendono analoghi a quelli omologati successivamente; in altri casi, può essere sufficiente una dichiarazione della Casa costruttrice. In entrambe le ipotesi, informazioni certe - anche riguardo alla eventuale necessità di apportare aggiornamenti nei documenti di circolazione - potranno essere fornite solo dalla Casa costruttrice o dalla sua rete di assistenza. È da notare che, in Italia, a causa del tardivo recepimento della direttiva, i veicoli di modelli non omologati EURO1-moto e che non possono usufruire della procedura di adeguamento sopra descritta, possono ugualmente essere stati immatricolati come nuovi fino al 17 giugno 2003.