STATUTO del "CIRCOLO DI TRENTO di LEGAMBIENTE. Art. 1



Documenti analoghi
STATUTO CIRCOLO LEGAMBIENTE

CIRCOLO CANOAVERDE STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

Il Fondaco per Feltre

Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

Associazione Amici delle / Freunde der

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

Popsophia associazione culturale

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

STATUTO LA QUARTA ERA 1

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Gruppo Escursionistico Malegno

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

ASSOCIAZIONE FARMACISTI NON TITOLARI PROVINCIA DI VENEZIA " Cristina Brasi "

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

Associazione Comuni della Marca Trevigiana STATUTO. Art. 1 - COSTITUZIONE

STATUTO dell' ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. F-cube Associazione Fotografica Feltrina TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI.

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8 della legge 11/08/1991 n 266)

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

STATUTO ART.1 ART.2 ART.3 BANDA MUSICALE COMUNALE MOENA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS CIRCOLO DI LEGAMBIENTE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINQUE DITA. (come approvato dalla Assemblea dei Soci del 13 maggio 2012)

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVERA Articolo 1 Denominazione e sede. E costituito il Comitato dei Genitori della

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

INFORMAZIONI COSTITUZIONE NUOVI CIRCOLI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO Associazione di volontariato G.A.O.M.

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

REGOLAMENTO del GRUPPO ETA' d'oro.

Statuto dell Associazione SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia)

IRIS NETWORK STATUTO

ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (ASABERG) STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

Statuto. Art. 1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Art.

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

Statuto I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

Allegato -A- STATUTO PROGRAMMA

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

ASSOCIAZIONE CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE, TURISTICA E DI RICERCA PRIMOLA

STATUTO Art. 1 Denominazione e sede - Art. 2 Scopi e determinazioni

Statuto associazione culturale Photocompetition

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

Associazione sa n Filippo STATUTO. Articolo 1 DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI E PREADOTTIVI DI TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MOVIMENTA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

Statuto associazione. Contributo di unicondor mercoledì 07 luglio :54 ALLEGATO A STATUTO. Denominazione-Sede

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ORA.AZIONE

Associazione Romana di Teoria dei Numeri ONLUS STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

Statuto di Canoaverde e successive modifiche

SI si propone inoltre, con le sue attività e il suo programma, a contribuire ad un senso di appartenenza tra gli italiani in Svezia.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE TRADE UP. Titolo I Costituzione e scopi

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

Transcript:

STATUTO del "CIRCOLO DI TRENTO di LEGAMBIENTE Art. 1 Ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, e delle norme del codice civile che disciplinano le associazioni, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata «Circolo di Trento di Legambiente» con sede in Trento, via Oss Mazzurana, 54, 38100 Trento. I suoi fini sono, in generale, promuovere e seguire con azioni di tipo culturale, divulgativo,informativo, didattico, formativo, politico, gestionale, legale, con la partecipazione a gruppi di lavoro e studio istituzionali e non e azioni affini le seguenti tematiche: ambiente: la sostenibilità ambientale, le politiche ambientali, territoriali, agricole, la conservazione e gestione della natura e del paesaggio, degli ecosistemi e della biodiversità, l'urbanistica e l'architettura, la tutela, il monitoraggio e la gestione della fauna selvatica e degli animali, le aree protette, le energie rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetica, la gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il risparmio delle materie prime e secondarie, dell'acqua e delle risorse naturali, la pianificazione urbanistica, territoriale ed economica, il turismo con particolare attenzione al turismo naturalistico, culturale, di villaggio e altre forme analoghe. Diritti civili e politici, cooperazione: ooperazione locale e internazionale con particolare attenzione alla qualità del modello di consumo e produzione, i diritti civili e politici anche dei popoli tribali e delle minoranze, i diritti genetici, i diritti dei consumatori, la qualità della democrazia. Art. 2 I1 circolo non persegue scopi di lucro; ha durata illimitata ed ispira le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi di Legambiente che, attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa. I1 circolo costituisce una base associativa territoriale della Legambiente con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, aderisce alla federazione Nazionale Legambiente Volontariato. Art. 3 I1 circolo svolge le seguenti attività di volontariato ed iniziative e persegue le seguenti finalità solidaristiche: A promuovere ed organizzare varie forme di volontariato dei cittadini, soci e non, secondo le finalità di cui all'art. 1 B svolgere attività di gestione, monitoraggio, studio, valorizzazione, tutela, ripristino, pulizia di spazi pubblici urbani e non (anche spiagge, coste, boschi, pascoli, alpeggi, malghe, rifugi e simili), di aree verdi e boschi, di beni monumentali e/o culturali, di parchi giochi ed ambienti naturali e seminaturali o a carattere etnografico; C organizzare campi e seminari e simili di lavoro, volontariato, ricerca, studio, turismo di vario genere nell'ambito delle finalità sopra descritte; D organizzare riunioni, seminari, corsi di formazione, incontri con i media, manifestazioni, dibattiti, convegni; redigere e diffondere documenti e studi tramite pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati e informali; E promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento del fine sociale;

F effettuare attività economiche e mmerciali accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini insituzionali quali ad esempio la vendita di prodotti agricoli, biologici ovvero gadget e/o materiale informativo, viveri o bibite; assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione con organizzazioni e/o Enti italiani ed esteri ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della proprie finalità. Art.4 Per raggiungere le proprie finalità, il circolo: si avvale delle sue risorse specifiche e della rete di servizi e di organi della Legambiente. promuove le opportune azioni giudiziali in sede civile, amministrativa e penale per la tutela e la promozione dell'ecosistema, della biodiversità, del paesaggio, della salute dei cittadini, dei consumatori e degli animali selvatici e non. Art. 5 Fanno parte del circolo sia cittadini italiani che cittadini di altri paesi in possesso della residenza in territorio italiano, che condividono i principi fondamentali del presente statuto e si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente la loro competenza e professionalità e a rispettare le decisioni democraticamente assunte. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati a norme di legge. Art. 6 La domanda di adesione al circolo deve essere inoltrata al presidente dello stesso. In caso di mancato accoglimento, entro sessanta giorni dallapresentazione, ci si potrà rivolgere all'assemblea degli aderenti. Non possono essere iscritti come soci i cittadini italiani e stranieri riconosciuti colpevoli in Italia o in altro paese, con sentenza passata in giudicato, di reati contro l'ambiente. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Art. 7 Sono organi del circolo A l'assemblea dei soci; B il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da almeno altri tre soci, fra i quali il Direttivo nominerà il Tesoriere e/o Segretario; C i Revisori dei Conti (designati del Consiglio Direttivo). I suddetti incarichi sono svolti gratuitamente; è possibile riconoscere il rimborso delle spese sostenute e documentate nello svolgimento degli incarichi istituzionali. Art.8 Tutti gli aderenti al circolo hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali quando hanno raggiunto la maggiore età secondo le leggi italiane vigenti.

Art.9 L'assemblea è l'organo deliberativo del circolo; essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto. L'assemblea è convocata inoltre quando ritenuto necessario dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri o anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o da un componente del Direttivo a ciò delegato. Il Presidente dell'assemblea redige un Verbale che dovrà essere sottoscritto da almeno un secondo membro del Direttivo. Art. 10 L'assemblea ha i compiti di: A eleggere o revocare la Presidenza e il Consiglio Direttivo; B definire le linee di attività del gruppo; C esaminare le principali iniziative da sviluppare, D esaminare i ricorsi per mancato accoglimento delle domande; E approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo; F approvare le modifiche statutarie. Art. 11 L'assemblea è valida: in prima convocazione se presente la maggioranza degli aderenti (la m età più uno); in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere resa nota con almeno dieci giorni di calendario di anticipo. L'assemblea per modificare lo statuto è valida con la presenza di almeno un quarto dei soci (contando i soli soci dell'anno precedente) con adesione per l'anno in corso rinnovata regolarmente alla data dell'assemblea, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art.12 Le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo possono avvenire con voto segreto o per alzata di mano, su decisione della maggioranza dell'assemblea. Per l'elezione della Presidenza e del Direttivo è richiesta in prima votazione la maggioranza assoluta, in seconda votazione la maggioranza semplice. Art. 13 La Presidenza e il Consiglio Direttivo dirigono l'attività del gruppo e restano in carica due anni. Il Presidente (o in sua vece il Vice Presidente) rappresenta legalmente il gruppo nei confronti dei terzi e ha il potere di firmare accordi, documenti e ricorsi di tipo legale e amministrativo che abbiano valore giuridico. La Presidenza può delegare la firma di singoli atti a membri del Direttivo, fra i quali il Tesoriere. Dalla regola sopra descritta resta esclusa la gestione diretta della cassa con una liquidità massima di euro trecento e del conto bancario e/o postale (o altri strumenti di deposito affini), che sarà affidata al Tesoriere dal Consiglio Direttivo.

Art 14 Il collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da almeno due membri effettivi eletti dall'assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità non necessariamente aderenti all'associazione. Il collegio dei revisori resta in carica due anni ed è rieleggibile; esso nomina al proprio interno un presidente. Il collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle strutture contabili e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea. Art.15 La Presidenza e/o il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza,possono assumere provvedimenti di competenza dell'assemblea con l'obbligo di sottoporli a ratifica alla prima riunione dell'assemblea. Resta escluso da questo l'ambito dello Statuto, fatti salvi gli obblighi di legge. Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi specifici ai suoi componenti e ad altri aderenti. Art.16 Il patrimonio sociale del gruppo è costituito da i contributi dei soci, lasciti o da elargizioni di privati, contributi di enti pubblici proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale ed agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale E' vietata tra gli associati la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere al gruppo la divisione del fondo comune o pretendere quota alcuna finché il gruppo è in essere né dopo il suo eventuale scioglimento. Art.17 I beni patrimoniali del circolo devono essere inventariati. Nel caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione di promozione sociale (struttura regionale della Federazione Nazionale di Legambiente Volontariato o in assenza di questa alla Direzione di Roma di Legambiente), e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Art.18 Il Consiglio Direttivo decide gli eventuali provvedimenti di sospensione od esclusione nei confronti degli aderenti che contravvengono alle norme e alle finalità del presente statuto o che offendano o pregiudichino la credibilità e la reputazione dell'associazione, con atti e parole. Il socio sospeso o escluso può ricorrere all'assemblea degli aderenti, nella data della sua convocazione annuale, previa raccomandata con ricevuta di ritorno ove chiedere al Consiglio Direttivo di inserire all'ordine del Giorno la richiesta di discussione in merito. La richiesta deve essere spedita entro 5 giorni di calendario prima dell'assemblea. Art.19 Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal primo gennaio. Il bilancio consuntivo comprende tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesee di entrate per l'esercizio annuale successivo. Art.20 Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati dal Tesoriere e firmati dalla Presidenza e dai Revisori dei Conti. Art.21 Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea dei Soci con voto palese dalla maggioranza dei presenti l'ultimo giorno di Aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni dalla data della sua approvazione in Assemblea. Art.22 Le Convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario e/o della Presidenza, nella sede dell'organizzazione. I1 Presidente stipula la convenzione e ne decide le modalità di applicazione. Art 23 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n.383, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.