CITTÀ DI PESCARA. AREA TECNICA E LL. PP. Settore Lavori Pubblici AVVISO PUBBLICO



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CITTÀ DI PESCARA AREA TECNICA E LL. PP. Settore Lavori Pubblici AVVISO PUBBLICO Oggetto: Completamento lavori raddoppio Ponte Villa Fabio e rotatoria di connessione alla Strada Pendolo. Affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ai sensi dell art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. Determinazione dirigenziale n. 207/BR del 05.03.2008 C.I.G. n. 0136346446 Questa Stazione Appaltante deve affidare l incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori denominati: Completamento lavori raddoppio Ponte Villa Fabio e rotatoria di connessione alla Strada Pendolo. A tale scopo è indetta una gara di progettazione nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, mediante la pubblicazione del presente avviso all Albo Pretorio e sul sito internet dell Ente per 26 (ventisei) giorni naturali e consecutivi. L affidamento della predetta progettazione avverrà mediante una procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del successivo art. 83 dello stesso Decreto. Possono prendere parte alla gara i soggetti di cui all art. 90, comma 1 lett. d), e), f), g), h), del D.Lgs. 163/2006, in possesso della laurea in ingegneria o architettura ed abilitati. I soggetti interessati devono far pervenire allo scrivente Dirigente del Settore Lavori Pubblici Comune di Pescara Piazza Italia n. 1 65121 Pescara, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno mercoledì 02.04.2008, plico contenente: 1. A pena esclusione, istanza di partecipazione alla procedura aperta per l affidamento dell incarico indicato in oggetto debitamente sottoscritta, recante tutti i dati personali, tenendo conto delle sottoriportate prescrizioni: 1

1.1 in caso di liberi professionisti: - indicare titolo di studio, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all albo/collegio/ordine, 1.2 in caso di liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n 1815 e s.m.i.: - indicare tutti gli estremi degli associati (denominazione e tipo di associazione, sede, codice fiscale/partita IVA, ecc..), - indicare i professionisti che ne fanno parte (titolo di studio, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all albo/collegio/ordine), - l istanza deve essere sottoscritta da tutti gli associati; 1.3 in caso di società: - indicare tutti gli estremi della società (denominazione e tipo di società, sede, partita IVA, ecc..) ed il relativo legale rappresentante, - indicare i professionisti che ne fanno parte, compreso il legale rappresentante (titolo di studio, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all albo/collegio/ordine), - l istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società; 1.4 in caso di raggruppamenti temporanei: - indicare i professionisti raggruppati (titolo di studio, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all albo/collegio/ordine, indirizzo dello studio), - indicare il professionista capogruppo ed il recapito unico di riferimento dell intero raggruppamento (indirizzo, telefono, ecc..), - l inserimento di giovane professionista abilitato da meno di 5 anni, - l istanza deve essere sottoscritta da tutti i professionisti in caso di raggruppamento costituendo, solo dal capogruppo in caso di raggruppamento costituito; 1.5 in caso di consorzi: - indicare i professionisti consorziati (titolo di studio, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all albo/collegio/ordine, indirizzo dello studio), - indicare il professionista legale rappresentante ed il recapito unico di riferimento dell intero consorzio (indirizzo, telefono, ecc..). Si precisa che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o i direttori tecnici devono sottoscrivere la dichiarazione di cui all art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, mentre i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell avviso devono presentare la dichiarazione di cui all art. 38, comma 1 lett. c), dello stesso Decreto. In ogni caso gli operatori economici devono indicare il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgono i servizi con l indicazione delle rispettive qualifiche professionali e del soggetto eventualmente incaricato dell integrazione delle prestazioni specialistiche. 2

2 A pena esclusione, dichiarazioni rese in conformità degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell art. 76 dello stesso Decreto: 2.1 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall art. 38 del D.Lgs. 163/2006, 2.2 di essere abilitato all esercizio della professione e relativa vigenza e dichiarazione che non sussistono provvedimenti disciplinari di impedimento all esercizio dell attività professionale, di non aver commesso errori od omissioni risultanti da una sentenza passata in giudicato e di rispettare i limiti previsti dall art. 51 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, 2.3 di impegnarsi a prestare idonea cauzione nei limiti stabiliti dall art. 111 del D.Lgs. 163/2006, 2.4 di essere a conoscenza del divieto di cui all art. 90, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. 3 A pena esclusione, offerta tecnico-economica per la redazione della progettazione richiamata in oggetto secondo i seguenti dati: Importo complessivo dell opera a base d asta 1.480.000,00, oltre 44.400,00 per gli oneri della sicurezza, Importo spese tecniche a base d asta 72.000,00 (settantaduemila), al lordo degli oneri esclusa IVA, Importo rimborso spese a base d asta 4.000,00 (quattromila) escluso IVA, Tempi di consegna a base d asta giorni 60 (sessanta). 4 Per la formulazione dell offerta tecnico-economica si dovrà tener conto delle indicazioni contenute nella tabella A che segue, ovvero tener conto degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali come di fianco riportati: Offerta tecnico-qualitativa: punteggio max 20 punto 4 tabella A Offerta temporale: punteggio max 10 punto 3 tabella A Offerta economica: punteggio max 70 punti 1 e 2 tabella A 1 2 3 Tabella A contenente le indicazioni necessarie per la formulazione dell offerta Percentuale di riduzione rispetto alla tariffa professionale di riferimento, ovvero dell importo a base d asta (max 30%) Percentuale di rimborso spese, ovvero dell importo a base d asta (max 30%) Percentuale di riduzione dei tempi di consegna per l espletamento dell incarico, ovvero dei tempi a base d asta (max 30%) max punti 35 max punti 35 max punti 10 3

4 Valutazione di incarichi professionali analoghi e/o similari eseguiti negli ultimi cinque anni Totale max punti 20 max punti 100 I punteggi, in sede di valutazione delle offerte, verranno attributi come segue: a. per gli elementi di valutazione di natura quantitativa mediante la seguente formula: P offerta X = x F P max dove: X = punteggio da attribuire P offerta = percentuale di riduzione offerta P max = percentuale di riduzione massima F = fattore ponderale (punti massimi) b. per gli elementi di valutazione di natura tecnico-qualitativa determinando per ciascuno di essi un coefficiente variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari, dove 0 corrisponde alla preferenza minima e 1 a quella massima, in base ai seguenti parametri di giudizio: 1^ fascia: riferito nella totalità ad opere similari e/o di analoga complessità da 0,81 a 1,00 2^ fascia: riferito nella totalità ad opere similari e/o di discreta complessità da 0,51 a 0,80 3^ fascia: riferito parzialmente ad opere similari e/o di analoga complessità da 0,31 a 0,50 4^ fascia: riferito parzialmente ad opere similari e/o di discreta complessità da 0,10 a 0,30 5^ fascia: riferito ad opere diverse non valutabili secondo i canoni richiesti 0,00 il punteggio verrà attribuito per ogni offerta applicando la seguente formula: P x punti max dove: P = coefficiente assegnato punti max = punteggio massimo attribuibile. 4

5 L istanza di partecipazione e l offerta tecnico-economica, pena esclusione, dovranno essere formulate come segue: 5.1 l istanza di partecipazione e le dichiarazioni, come indicate ai precedenti punti 1. e 2., inserite in una busta denominata Busta A, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 5.2 l offerta tecnico-qualitativa, di cui al punto 4 della tabella A, inserita in una busta denominata Busta B debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 5.3 l offerta temporale, di cui al punto 3 della tabella A, inserita in una busta denominata Busta C debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 5.4 l offerta economica, di cui ai punti 1 e 2 della tabella A, inserita in una busta denominata Busta D debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Le predette buste A B C e D a loro volta, pena esclusione, saranno inserite in un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante oltre al mittente ed al destinatario, la seguente dicitura: Contiene offerta per la redazione del progetto definitivoesecutivo e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori di completamento del raddoppio del Ponte Villa Fabio. L aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere con questa Stazione Appaltante apposita convenzione di incarico professionale, non prima di aver dimostrato la propria regolarità contributiva, nonché a stipulare polizza assicurativa secondo la vigente normativa in materia di cui all art. 111 del D.Lgs. 163/2006. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione del servizio in oggetto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso deve farsi riferimento alle vigenti norme in materia e nello specifico al Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, al D.P.R. 554/99 ed al Codice Civile. Responsabile Unico del Procedimento è l Arch. Pierpaolo Pescara tel. 085-4283398 fax 085-4283655 presso il quale è visionabile il progetto preliminare dell opera in argomento. Pescara, 05.03.2008 IL DIRIGENTE del Settore Lavori Pubblici Arch. Pierpaolo Pescara GARE DI PROGETTAZIONE/PROCEDURE APERTE/RADDOPPIO DEL PONTE VILLA FABIO/VARIE/AVVISO PUBBLICO.DOC/S. DI PIETRANTONIO 5

CITTÀ DI PESCARA AREA TECNICA E LL. PP. Settore Lavori Pubblici SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione del progetto definitivo-esecutivo e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 relativamente ai lavori di: - COMPLETAMENTO LAVORI RADDOPPIO PONTE VILLA FABIO E ROTATORIA DI CONNESSIONE ALLA STRADA PENDOLO - Art. 1. (Oggetto dell incarico) 1. Il Sig. iscritto all Ordine degli della Provincia di al n., nato il a e residente a in via n. (c.f. - partita IVA ), si impegna ad assumere l incarico, affidato dall Amministrazione Comunale di Pescara, relativo alla redazione del progetto definitivo-esecutivo e del coordinamento della sicurezza nella fase progettuale, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, relativamente ai lavori indicati in epigrafe. 2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al coma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 Art. 2. (Obblighi legali) 1. Il tecnico incaricato è obbligato all osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss. mm. ed integrazioni della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all oggetto dell incarico. 2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. Art. 3. (Descrizione delle prestazioni) 1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono nella: - 1. PROGETTAZIONE - 1.1 Progettazione definitiva - 1.2 Progettazione esecutiva - 2. DIREZIONE DEI LAVORI E ACCESSORIE - 2.1 Direzione dei lavori - 2.2 Contabilità dei lavori - 2.3 Accertamento della regolare esecuzione 6

- 3. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - 3.1 Coordinamento in fase progettuale - 3.2 Coordinamento in fase di esecuzione 2. Il tecnico incaricato si impegna a produrre tutti gli elaborati progettuali così come previsti dagli artt. n. 25 e seguenti, n. 35 e seguenti, nonché n. 41 del D.P.R. 554/99. 3. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche. 3. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare. Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 494 del 1996) 1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare: a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del predetto decreto e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 4, comma 1, lettera b), il tutto da predisporre unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo; b) //. 2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti. 3. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è comunque subordinato all'accettazione espressa da parte dell'amministrazione, alla quale è data la più ampia e discrezionale facoltà di nominare ed incaricare quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 3, 4, del decreto, un soggetto diverso. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti e non è dovuta alcuna indennità aggiuntiva. 4. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore. 5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al primo comma, lettera a) sono i medesimi previsti per il progetto esecutivo, quanto al primo comma, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori. Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico) 1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio. a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali dell immobile oggetto dell intervento; b) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l aggiornamento degli elaborati grafici; c)...... Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l incarico) 1. Il tecnico rinuncia sin d ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. 2. L Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all inizio dell incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso. 3. Il tecnico incaricato si impegna a: 7

a) produrre tutte le copie previste dallo stesso Capitolato, di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.); b) a produrre, a lavori ultimati, una planimetria quotata e aggiornata degli immobili sui quali è stato effettuato l intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento; c) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, un esemplare su supporto lucido eliocopiabile di ogni elaborato tecnico con carattere definitivo ed esecutivo, per gli elaborati redatti a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, anche una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo DXF o DWG. 4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione. Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali) 1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto. 2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato. 3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. 4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento. Art. 8. (Durata dell incarico) 1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell incarico specifico ad eseguire la singola prestazione. 2. I termini per l espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell Amministrazione affidante, come segue: a1) progetto definitivo: giorni.. (.) a2) progetto esecutivo: giorni.. ( ) Art. 9. (Penali) 1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 2 per mille dell importo dei compensi di cui all articolo 11, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall Amministrazione. 2. Le penali non possono superare il 10% dell importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. 3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari al 2% dell importo dei corrispettivi di cui all articolo 11, stabiliti per la direzione dei lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d appalto. Art. 10. (Risoluzione del contratto) 1. E facoltà dell Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all articolo 9 abbia raggiunto il 10% dell importo dei compensi sui quali è stata calcolata. 2. E facoltà dell Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o 8

aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. 3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. Art. 11. (Determinazione dei compensi) 1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, a solo titolo indicativo e non vincolante, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, di.. (.) IVA ed oneri compresi ed a lordo della ritenuta d acconto. 2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi di tutti gli oneri, essi sono stati determinati anche in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori, come da quadro dimostrativo allegato; l eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all articolo 2233 del codice civile. 3. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell equo compenso dovuto ai sensi dell articolo 2578 del Codice civile. 4. L Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi. Art. 12. (Modalità di corresponsione dei compensi) 1. Il compenso, così come stabiliti all articolo 11, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte: a) entro 30 giorni dall approvazione del progetto definitivo; b) entro 30 giorni dall approvazione del progetto esecutivo così pure il coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione. 2. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, lettera c), proporzionalmente agli stati d avanzamento dei lavori. 3. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi all ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti. 4. In deroga a quanto previsto al comma precedente, qualora il lavoro sia finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l Amministrazione. 5. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della fattura, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Art. 13. (Conferimenti verbali) 1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell Amministrazione comunale. E inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione. 2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall Amministrazione affidante anche in orari serali, per l illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell Amministrazione. Art. 14. (Definizione delle controversie) 1. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Pescara con espressa rinuncia al foro facoltativo di cui all art. 20 del codice di procedura civile. Per quanto non espresso si fa riferimento alle leggi vigenti. Art. 15. (Assicurazione) 9

1. Ai sensi dell articolo 111 del D.Lgs. 163/2006 e dell articolo 105 del D.P.R. n. 554 del 1999, il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti. 2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell importo dei lavori a base d asta. 4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell approvazione del progetto esecutivo esonera l Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali. 5. L Amministrazione può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. Art. 16. (Disposizioni transitorie) 1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l Amministrazione affidante, solo dopo l intervenuta eseguibilità dell atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2. 2. Anche dopo l approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per l Amministrazione affidante per i progetti definitivo ed esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (lettera b), nonché per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (lettera c), solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dell art. 130 del D.Lgs. 163/2006. 3. E sempre facoltà discrezionale dell Amministrazione non procedere all affidamento della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Pescara, lì Il Tecnico incaricato Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Arch. Pierpaolo Pescara 10