L implementazione del CRS e della DAC2 in Italia



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L implementazione del CRS e della DAC2 in Italia David Pitaro

Agenda Il contesto internazionale delle iniziative multilaterali di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari: dal Pilot Group G-5 alla DAC2 Le tempistiche degli adempimenti per gli intermediari italiani AEOI: il quadro normativo in Italia L approccio nei confronti delle Participating Jurisdiction Gli elenchi delle Non-reporting Financial Institutions e degli Excluded Accounts

Il contesto: dal Pilot Group G-5 alla DAC2 9 aprile 2013: i Ministri delle Finanze dei G-5 (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna), con lettera indirizzata al Commissario UE per la Fiscalità, comunicano l intenzione di costituire un Pilot Group per lo scambio multilaterale reciproco di informazioni sui conti finanziari. Febbraio 2014: l OCSE pubblica lo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information («Purple Book»: 21 luglio 2014). Marzo 2014: l iniziativa pilota dei G-5 viene condivisa da un gruppo di 44 Paesi che danno vita al cosiddetto Early Adopters Group: e si impegnano ad avviare un sistema multilaterale di scambio basato sullo Standard OCSE secondo la seguente tempistica: primo scambio basato sul CRS entro settembre 2017; cut-off date: 1 gennaio 2016 (Pre-existing Accounts: conti intrattenuti al 31 dicembre 2015). 14 ottobre 2014, ECOFIN: accordo politico sulle modifiche alla Direttiva 2011/16/UE («DAC2») elaborate dalla Presidenza italiana per incorporare il CRS nella normativa comunitaria. Obiettivo: un unico Standard globale. 29 ottobre 2014 (G.F. Berlino): un totale di 51 Giurisdizioni sottoscrivono il primo Accordo Multilaterale tra Autorità Competenti («MCAA») basato sul CRS. Al 30 ottobre 2015 (G.F. Barbados): a) il numero totale di giurisdizioni che hanno sottoscritto il MCAA è pari a 74; b) 96 giurisdizioni si sono impegnate all AEOI entro il 2017 (56 giurisdizioni) o entro il 2018 (40 giurisdizioni).

Giurisdizioni impegnate all AEOI sulla base del CRS al 30 ottobre 2015 Intended timelines for first automatic exchanges under the new standard JURISDICTIONS UNDERTAKING FIRST EXCHANGES BY 2017 (56 Jurisdictions) Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Estonia, Faroe Islands,* Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland,* Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Montserrat, Netherlands, Niue, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom JURISDICTIONS UNDERTAKING FIRST EXCHANGES BY 2018 (40 Jurisdictions) Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China (People s Republic of), Cook Islands, Costa Rica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Monaco, New Zealand, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay FINANCIAL CENTRE JURISDICTIONS THAT HAVE NOT INDICATED A TIMELINE OR THAT HAVE NOT YET COMMITTED Bahrain, Nauru, Vanuatu

Timeline Early Adopters (CRS e DAC2) Reporting anno 2016 30/04/2017 (?) Reporting anno 2017 30/04/2018 (?) New Accounts Due diligence e on-boarding 1/01/2016 Due diligence High-value Pre-existing Individual Accounts 31/12/2016 Due diligence per tutti gli altri Pre-existing Accounts 31/12/2017 31/12/2015 Preexisting Accounts

AEOI: quadro normativo in Italia Obiettivo: fornire agli operatori un quadro normativo completo e sistematico che contenga disposizioni applicabili a tutte le iniziative di AEOI (FATCA, CRS e DAC2). Il quadro normativo ricomprende: l accordo con gli Stati Uniti (IGA), MAC/DTAs/TIEAs, MCAA e la DAC2; la Legge 18 giugno 2015, n. 95, normativa primaria che definisce il quadro generale degli intermediari coinvolti e degli obblighi strumentali (e.g. due diligence, reporting, acquisizione e conservazione della documentazione) necessari per il funzionamento delle diverse iniziative di scambio automatico; normative secondarie (i.e. Decreti Ministeriali), che disciplinano in dettaglio l ambito soggettivo («istituzioni finanziarie»), oggettivo («conti finanziari») e procedurale («due diligence» e «reporting») rispetto alle diverse intese di scambio automatico di informazioni che coinvolgono l Italia (CRS, DAC2 e FATCA).

La Legge 18 giugno 2015, n. 95 La normativa primaria italiana prevede che dal 1 gennaio 2016 le Istituzioni Finanziarie acquisiscono un autocertificazione valida ai fini CRS/DAC2 per tutti i clienti non fiscalmente residenti in Italia. La disposizione si applica anche a soggetti che, pur avendo la propria residenza fiscale in Italia, sono fiscalmente residenti anche in una o più giurisdizioni estere nonché a tutte le entità non finanziarie passive, ovunque residenti (anche in Italia). Le autocertificazioni contengono tutti i dati del titolare del conto che saranno successivamente scambiati dall Agenzia delle entrate con le Autorità estere competenti: - per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale estero e indicazione della residenza estera; - per le entità: denominazione, sede legale, codice fiscale estero e indicazione della residenza estera; - per le entità non finanziarie passive: dati dell entità titolare del conto e dati delle Controlling Persons.

Il D.M. CRS/DAC2 Approccio omnicomprensivo: un unico D.M. contenente disposizioni riferite sia allo scambio con gli altri Stati membri dell Unione Europea sia con gli altri Paesi che hanno sottoscritto il MCAA. La presenza di un unico D.M. è possibile perché la DAC2 è basata sullo Standard OCSE e presenta solamente alcune specificità europee (es. non è prevista l esclusione dalla due diligence per taluni conti preesistenti di persone fisiche che sono Cash Value Insurance Contracts e Annuity Contracts dato che, in ambito europeo, tali contratti possono essere sempre venduti a residenti di un altra Reportable Jurisdiction). Inoltre, il testo della DAC2 definito e approvato sotto la Presidenza italiana del Consiglio dell Unione Europea, integra nella normativa comunitaria alcune previsioni del Commentario sul CRS che agevolano gli intermediari senza inficiare la validità delle procedure e la qualità delle informazioni oggetto di scambio (es. definizione ampliata di «Related Entity» che permette di includere anche i fondi, procedure di due diligence agevolate per i «New Accounts» aperti da «Pre-existing Customers»).

L approccio nei confronti delle Participating Jurisdiction (1) CRS/DAC2 prevedono che le «professionally managed Investment Entity» (es. trust gestiti da altre FIs) residenti o localizzate in Non-Participating Jurisdiction, pur essendo Istituzioni Finanziarie, siano equiparate, ai fini della due diligence alle Passive-NFE. Pertanto, gli intermediari italiani sono tenuti ad effettuare il look-through approach nei confronti di tali Investment Entity per individuarne le Controlling Persons. La lista delle Participating Jurisdiction è quindi richiesta non solo per lo scambio tra Amministrazioni fiscali ma anche per effettuare le procedure di due diligence. Participating Jurisdiction per l Italia ai fini CRS/DAC2: (i) qualsiasi altro Stato membro; (ii) qualsiasi altra Giurisdizione che ha concluso un Accordo con l UE in base al quale si impegna a fornire le informazioni (e.g. Svizzera, Liechtenstein); (iii) qualsiasi altra Giurisdizione che ha concluso un Accordo con l Italia in base al quale si impegna all AEOI sulla base del CRS (es. Paesi non-ue che hanno sottoscritto l MCAA).

L approccio nei confronti delle Participating Jurisdiction (2) Questioni aperte: 1) le Giurisdizioni che si sono impegnate a effettuare il primo scambio nel 2018 potrebbero essere considerate Non-Participating per il primo anno di applicazione di CRS/DAC2 in Italia; 2) l MCAA prevede che una Giurisdizione sia considerata Participating solo dopo che siano state completate una serie di procedure che potrebbero non essere ancora del tutto concluse entro il 31 dicembre 2015. CRS Implementation Handbook: prevede una possibile soluzione a tali questioni stabilendo che possono essere considerate Participating Jurisdiction le Giurisdizioni che si sono impegnate pubblicamente e a livello governativo nel contesto del processo del Global Forum («Committed Jurisdiction») ovvero quelle Committed Jurisdiction che hanno sottoscritto l MCAA o un altro equivalente strumento di scambio. Tale disposizione consente di verificare in una data futura (es. 1 luglio 2017) che le Committed Jurisdiction abbiano acquisito lo status effettivo di Participating Jurisdiction e di sospendere per un periodo limitato di tempo l applicazione del look-through nei confronti delle professionally managed Investment Entity residenti o localizzate in tali Giurisdizioni.

Gli elenchi delle Non-Reporting FIs e degli Excluded Accounts (1) CRS e DAC2 individuano le Istituzioni Finanziarie Non-Reporting e i Conti Esclusi mediante riferimento a categorie generali e omogenee di intermediari e conti considerati a «basso rischio» (es. Entità Governative, taluni Fondi Pensione, taluni Conti pensionistici, escrow accounts). Tale approccio è diverso da quello seguito dagli USA nelle prime negoziazioni bilaterali sul FATCA che ha portato alla redazione di un Annex 2 all IGA che tiene conto delle specificità della giurisdizione partner ed esclude dall ambito di applicazione dell Accordo soggetti e conti che sono considerati a basso rischio per gli Stati Uniti. Tuttavia, anche CRS e DAC2 consentono ai Paesi che aderiscono al sistema di scambio di individuare, a determinate condizioni, soggetti e conti che, pur non possedendo tutti i requisiti per rientrare nelle categorie generali e omogenee «bassa rischiosità» sono espressione di specificità domestiche e non si prestano ad essere utilizzati come veicoli di evasione fiscale.

Gli elenchi delle Non-Reporting FIs e degli Excluded Accounts (2) Nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea C 362 del 31 ottobre 2015 sono pubblicati gli elenchi delle Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e dei Conti Esclusi che gli Stati membri hanno inviato alla Commissione in base a quanto previsto dalla DAC2. Tali elenchi, che avranno valore anche al fine dello scambio CRS con Paesi non-ue, contengono l indicazione delle Istituzioni Finanziarie e dei Conti che ciascuno Stato membro ha escluso, a livello domestico, dall ambito di applicazione della Direttiva. La reale assenza di «pericolosità» dei soggetti e dei conti inclusi negli elenchi sarà oggetto si specifica revisione da parte del Global Forum. Inoltre, CRS e DAC2 prevedono che ciascuna Giurisdizione si impegni a monitorare i propri elenchi per aggiornarli (anche con integrazioni e aggiunte) e verificare che soggetti e conti ivi indicati continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale.

Le Non-Reporting FIs e gli Excluded Accounts italiani Non-Reporting Financial Institutions Cassa Depositi e Prestiti SpA. Enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali). Forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Excluded Accounts Polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale. Piani pensionistici individuali.