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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso in appello n. 5017/03, proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro ANFEMA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; per l annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione terza, 4 aprile 2002, n. 1299; visto il ricorso in appello; visti tutti gli atti della causa; relatore all udienza pubblica dell 11 gennaio 2008 il Carmine Volpe e udito l avv. dello Stato Bruni per l appellante; premesso che: FF

2 - il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha accolto il ricorso proposto da Anfema s.r.l. avverso: a) l atto dell Ufficio provinciale di Milano 16 maggio 1996, n. 1261, recante diniego di immatricolazione ad uso di terzi per noleggio con conducente dell autovettura con telaio WDB2100041A148427; b) la nota ministeriale 15 febbraio 1996, n. 251, recante istruzioni all Ufficio provinciale M.C.T.C; c) la nota del detto Ufficio provinciale 27 marzo 1996, n. 615; d) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; - il diniego veniva disposto in quanto alle persone giuridiche non è consentito ottenere il rilascio dell autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente, ai sensi della l. 15 gennaio 1992, n. 21, come da istruzioni ricevute dalla direzione generale del Ministero ed emanate in applicazione del parere reso dal Consiglio di Stato, sezione seconda, 5 maggio 1993, n. 382; considerato che: - il primo giudice ha affermato che: a) l art. 8 della l. n. 21/1992 demanda al Comune la valutazione circa la sussistenza dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività di noleggio con conducente; b) l immatricolazione ai sensi dell art. 75 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è invece subordinata a verifiche di diversa natura, in quanto riguarda solo l accertamento dell idoneità tecnica del veicolo per l uso cui è destinato;

3 c) in sede di verifica dei presupposti per l immatricolazione del veicolo non si può indagare la validità dell autorizzazione al servizio di autonoleggio, di cui sia titolare la persona giuridica richiedente; d) non rappresenta ostacolo l art. 85 del nuovo codice della strada, che non abilita gli uffici tecnici della motorizzazione a rifiutare l immatricolazione in ragione della ritenuta invalidità dell autorizzazione comunale; e) una volta intervenuta l autorizzazione comunale all esercizio dell attività di autonoleggio, l ufficio è tenuto a procedere all immatricolazione del veicolo; f) nella specie, la società ricorrente è titolare di autorizzazione all esercizio (con dieci autovetture) del servizio di autonoleggio con conducente, rilasciatale dal Comune di Milano; ritenuto che: - alle persone giuridiche non è consentito conseguire autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, in quanto l art. 8, comma 1, della l. n. 21/1992 - secondo cui La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata considera solo i singoli e quindi esclude le società di capitali (in tal senso il citato parere della sezione II del Consiglio di Stato n. 382/1993 e la nota del Ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale della

4 motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, n. 251 in data 15 febbraio 1996); - la circostanza per cui, nella specie, l autorizzazione era stata rilasciata dal Comune competente è ininfluente in quanto, non potendo una società di capitali svolgere il servizio di noleggio con conducente, alla stessa non è comunque consentito conseguire l immatricolazione di un autovettura per il medesimo servizio; ciò a prescindere dai contenuti dell accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione previsti dall art. 75 del d.lgs. n. 285/1992; - conseguentemente, il provvedimento impugnato in primo grado è esente dalle censure dedotte; - il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto; - le spese del doppio grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate; per questi motivi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta: a) accoglie il ricorso in appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado; b) compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio; c) ordina che la presente decisione sia eseguita dall autorità amministrativa. Così deciso in Roma l 11 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l intervento dei signori:

5 Claudio Varrone Carmine Volpe Paolo Buonvino Aldo Scola Bruno Rosario Polito presidente, estensore Presidente Claudio Varrone Consigliere Carmine Volpe Segretario Stefania Martines DEPOSITATA IN SEGRETERIA il...14/04/2008 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione Maria Rita Oliva CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria