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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA Settore Economico Finanziario Servizio Entrate INFORMATIVA IMU ANNO 2014 1

INFORMATIVA - IMU 2014 Imposta Municipale Unica ( Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 e successive modificazioni ed integrazioni) - VERSAMENTO 1^ rata 16 giugno 2014; - VERSAMENTO 2^ rata 16 dicembre 2014; - versamento rata unica : 16 giugno 2014. SCADENZE DI VERSAMENTO 2

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2014 (delibera di Consiglio Comunale nr. 82 del 23/12/2013, così come integrata dalla Delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 14/03/2014) Comune Aliquota di Base Aliquota immobili cat. D (escluso D/10 esente) Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8- A/9 Detrazione di base per Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A/1-A/8- A/9 SAN FERDINANDO DI PUGLIA 10,60/1000 10,60/1000 5/1000 0 3

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - IMU CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo fabbricati, compresa abitazione principale (classificata in cat. A1 A/8 A/9), ed aree edificabili e terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP PRESUPPOSTO IMPOSITIVO (art. 17 Regolamento I.U.C.) 1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Sono assoggettati all imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica. 3. Il fabbricato è soggetto all imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l acqua potabile. 4

DETTAGLIO APPLICAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 ALIQUOTA DI BASE 10,60/1000 1) L IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI E INTERAMENTE VERSATA AL COMUNE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI CENSITI NEL GRUPPO CATASTALE D (IMMOBILI PRODUTTIVI). 2) PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D : a) 7,6/1000 quota fissa riservata allo stato con codice tributo 3925 b) 3,0/1000, quale quota a favore del comune, con codice tributo 3930 N.B. : gli immobili in categoria D/10 esenti dal 2014 QUOTA COMUNE - codice tributo comune 3914 (terreni) - codice tributo comune 3916 (aree fabbricabili) - codice tributo comune 3918 (altri immobili) - codice tributo comune 3930 (solo per categoria D ) QUOTA STATO - codice tributo stato 3925 (solo per categoria D ) Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili, diversi da abitazione principale e pertinenze. (fabbricati strumentali agricoli esenti ) versamento in acconto pari al 50% dell imposta dovuta entro il 16/06/2014, saldo/conguaglio entro il 16/12/2014 Rata Unica entro il 16 giugno ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 A/8 A/9 Aliquota 5/1000 INTERA SOMMA AL COMUNE - codice tributo comune 3912 versamento in acconto pari al 50% dell imposta dovuta entro il 16/06/2014, saldo/conguaglio entro il 16/12/2014 Rata Unica entro il 16 giugno 5

DICHIARAZIONI IMU e PERTINENZE DICHIARAZIONI IMU Entro il 30 GIUGNO DELL ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. 6

SAN FERDINANDO DI PUGLIA COMUNE CODICE COMUNE VERSAMENTO MODELLO F24 IMU 2014 CODICE COMUNE F24 H839 DESCRIZIONE CODICI TRIBUTO VERSAMENTO MODELLO F24 IMU 2014 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 per categorie catastali A/1 A/8 A/9 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale QUOTA COMUNE CODICE TRIBUTO QUOTA STATO 3912-3913 ESENTI DAL 2014 IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918 IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE D 3930 3925 Per il versamento dell Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione IMU e altri tributi locali. 7

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI AI FINI IMU Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE TUTTI ESENTI DAL 2014 Pertanto possono essere considerati strumentali all attività agricola sia gli immobili in categoria D/10 che in categoria C/2 o C/6 o altra categoria catastale, purchè in possesso dei requisiti di ruralità, da attestare con dichiarazione sostitutiva presso l ufficio tributi Comunale, che effettuerà il riscontro dei requisiti dichiarati. AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO ALIQUOTA DI BASE Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l utilizzazione agro-silvopastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori 8

ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP ora ATER) (art. 22, comma 5 lett. A) Regolamento Comunale) ALIQUOTA DI BASE DETRAZIONE 200 agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. - se assimilati : in comuni NON montani codice tributo comune 3914 - se aree fabbricabili non assimilate codice tributo comune 3916 aliquota di base e sola detrazione di 200 - codice tributo comune 3918 ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L UNITA IMMOBILIARE NON RISULTI LOCATA E/O COMUNQUE OCCUPATA (art. 22, comma 6 lett. A) Regolamento Comunale) Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato AIRE (art. 22, comma 6 lett. B) Regolamento Comunale) ESENTI DAL 2014 PER ASSIMILAZIONE ESENTI DAL 2014 PER ASSIMILAZIONE 9

COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA (art. 24, comma 1 lett. A) Regolamento Comunale) AI FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE, (art. 24, comma 1 lett. B) Regolamento Comunale) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE (art. 24, comma 1 lett. C) Regolamento Comunale) IMMOBILE ISCRITTO O ISCRIVIBILE NEL CATASTO EDILIZIO URBANO COME UNICA UNITÀ IMMOBILIARE, POSSEDUTO, E NON CONCESSO IN LOCAZIONE, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA (art. 24, comma 1 lett. D) Regolamento Comunale) UNITA IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI ESENTI DAL 2014 PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO PER GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE CON (art. 24, comma 1 lett. E) Regolamento LIMITAZIONI Comunale) FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO (art. 24, comma 2 lett. A) Regolamento Comunale) ALIQUOTA DI BASE RIDUZIONE DEL 50% ESENTI DAL 2014 ESENTI DAL 2014 ESENTI DAL 2014 ESENTI DAL 2014 ESENTE LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI RENDITA RISULTANTE IN CATASTO NON ECCEDENTE IL VALORE DI 500,00; IN CASO DI PIU UNITA IMMOBILIARI L AGEVOLAZIONE PUO ESSERE APPLICATA AD UNA SOLA UNITA IMMOBILIARE fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - codice tributo comune 3918 FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI (art. 24, comma 2 lett. b) ALIQUOTA DI RIDUZIONE DEL 50% fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno 10

Regolamento Comunale) BASE durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (vedi caratteristiche di fatiscenza stabilite da regolamento) - codice tributo comune 3918 (immobili in categoria diversa dalla cat. D - codice tributo 3925 (solo immobili categoria catastale D quota stato) FABBRICATI SENZA RENDITA CATASTALE (valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile) ALIQUOTA DI BASE - codice tributo 3930 (solo immobili categoria catastale D quota comune) per le categorie catastali F/2, F/3 F/4 in zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona omogenea del PRG, e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità Ente 11

Urbano per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, il valore venale in comune commercio, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito in /mq., da utilizzare ai fini del calcolo dell Imposta Municipale Propria IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell area di sedime (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani. pertanto tutti i potenziali edificatori di fatto, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale. Corte di Cassazione - Sentenza 4308/2010 Consiglio di Stato - Sentenza 1731/2010 Corte di Cassazione - Sentenza 1 marzo 2013 n.5166 - codice tributo comune 3916 TERRENI AGRICOLI ALIQUOTA BASE - codice tributo comune 3914 12

TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI O IAP ALIQUOTA BASE - codice tributo comune 3914 - Esente fino a 6.000,00 - Da 6.000,00 a 15.500,00 il 70% - Da 15.500,00 a 25.500 il 50% - Da 25.500,00 a 32.000,00 il 25% 13

MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO TASI/IMU Gruppo A (escluso A/10) e Cat. C/2 C/6 C/7 Gruppo B e Cat. C/3 C/4 C/5 Cat. A/10 Cat. C/1 Gruppo D escluso D/5 Cat. D/5 TERRENI AGRICOLI NO COLTIVATORI DIRETTI TERRENI AGRICOLI DI COLTIVATORI DIRETTI O IAP X 160 X 140 X 80 X 55 X 65 X 80 X 135 X 75 14

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE E DICHIARAZIONE TASI E IMU ART. 22 E 38 Regolamento IUC Articolo 22 -Abitazione principale - definizione 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 2. All imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. 3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione 4. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione: a. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari: a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque 15

occupata; b. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata ; 7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1 rata; 8. L imposta municipale propria non si applica al possesso dell abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, determinate nei modi e nei termini di cui all art. 8 del presente regolamento. Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7 Articolo 23 - Pertinenze dell'abitazione principale 1. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle ubicate nel territorio comunale, classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In questo ultimo caso, l ufficio competente verifica periodicamente le risultanze catastali, al fine di censire le pertinenze eccedenti il quantitativo indicato nel presente comma. 2. Qualora il soggetto passivo sia proprietario di più unità immobiliari appartenenti alla medesima categoria catastali C/2, C/6, C/7, si considerano pertinenze quelle posizionate a minor distanza dall abitazione principale, indipendentemente dalla rendita catastale attribuita. 16