TUTELA DEL SOFTWARE Avv. Giacomo Ciammaglichella Roma 21 maggio 2013



Documenti analoghi
DIRITTO D AUTORE: BANCHE DATI, DESIGN, SOFTWARE. Camera di Commercio Verona Mercoledì 16/05/2012 BANCHE DATI / 1

I PRINCIPI DEL DIRITTO D AUTORE E LE SUE APPLICAZIONI. Ferrara, 9 febbraio 2016

Ufficio di Modena: via L. C. Farini, 53 Tel: Fax: www. slglaw.eu PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Introduzione al diritto d autore. Lezione n. 1

La tutela autoriale del so-ware.

IL TRADUTTORE DI FUMETTI NEL TERZO MILLENNIO

6. Il breve(o per invenzione industriale. L ogge(o della breve(o, nozione di invenzione breve(abile e lineamen9 del diri(o esclusivo. breve(abilità.

" è tenuto ad informare il committente."

LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI BREVETTI: RECENTI SVILUPPI E PROSPETTIVE

IL DIRITTO D AUTORE NELLA RICERCA

Meeting Nazionale ACEF 2017 La passione trasforma le cose 1

Software proprietario, open source, freeware, shareware: regole, licensing, tutela Il regime giuridico di base

Introduzione al diritto d autore. Dott.ssa Michela Rossi Corso di laurea Giurisprudenza Informatica giuridica 2012/2013

Introduzione al diritto d autore. Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

letteraria, per esempio, si presume autore il soggetto il cui nome sia indicato nella

passeggiando nel diritto d autore

LEZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE

Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

INDICE. Avvertenza ai lettori... Introduzione... Introduzione alla seconda edizione...

Riferimento normativo:

UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE di MASSA CARRARA

BREVETTO DI SOFTWARE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

SOMMARIO. Opera dell ingegno o brevetto? L individuazione della tutela applicabile. Evoluzione normativa. I soggetti del diritto d autore

LA TUTELA DELLE IDEE a cura di ELENA MENOTTI

Sui requisiti per l ottenimento dei titoli e dei diritti: il caso dei disegni e modelli vs il caso dei brevetti

Brevetto come informazione: le fonti accessibili

Algoritmo tra privative e innovazione Valeria Falce -

TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.

Occhio al download e upload! Il PC: Hardware e Software. Diritto d autore o Brevetto?

SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.p.A. Gestione dell innovazione e strategie brevettuali

LE INVENZIONI PROFILI GENERALI

Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri)o Commerciale

Tutela del Software UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA DIRITTO PRIVATO DELL INFORMATICA A.A. 2006/2007

LA PROTEZIONE DELLE INVENZIONI INDUSTRIALI IN ITALIA

1) CLAUSOLA STANDARD PER ARBITRALE RITUALE DI DIRITTO COMUNE (TRA DUE PARTI) COLLEGIO ARBITRALE

ARCHITETTURA E PROPRIETA INDUSTRIALE II caso del design registrato e non registrato AVV. MARCO BIANCHI

INDICE. pag. CAPITOLO I L EVOLUZIONE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DI ALCUNI DIRITTI STATALI. 1. Introduzione 2

I BREVETTI E LA TUTELA DELL INNOVAZIONE

Intellectual Property

Eleonora Trigari Il diritto nella fotografia. Diritto d autore, privacy e altri diritti

IL PROGRAMMA MODULO I - IL DIRITTO DEI MARCHI 1 27 gennaio

La violazione dei diritti di proprietà industriale: contraffazione e concorrenza sleale. Torino, 24 novembre 2014

SI TRATTA DELLE INVENZIONI, DEI MODELLI (DI UTILITA E DISEGNI ORNAMENTALI C.D. PICCOLA PRIVATIVA) E DEI DIRITTI D AUTORE.

Diritto commerciale l. Lezione del 7/12/2016

Brevetti, disegni e modelli nel settore alimentare

La tutela della proprietà industriale

IL PROGRAMMA 2018 Il calendario è confermato, il programma è in revisione e potrebbe subire variazioni

Avv. Rossella Masetti

LA TUTELA DELLA FORMA DEI PRODOTTI E DELLE LORO CONFEZIONI: DESIGN, UTILITY, COPYRIGHT E CONCORRENZA

Sviluppare e distribuire app: fare business con il mobile senza rischi legali Tavagnacco, 22 gennaio 2015 Avv. David D'Agostini

La tutela del copyright sulle creazioni orafe elaborate: alcuni casi trattati

Il diritto d autore nei beni informatici

TECNOLOGIA E GESTIONE DELL INNOVAZIONE

INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS

Proposte per superare gli aspetti critici della dematerializzazione

5 La tutela della creatività

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA

Diritto Industriale e del Commercio Internazionale. aa. 2008/2009 Docente: Alessandra Zanardo

Il Diritto d autore. Lineamenti generali e opere di architettura (Risposta alle domande)

Brevetto europeo: ultime sentenze. Brevetto europeo: quando prevale su quello italiano? Autore : Redazione. Data: 26/10/2019

Marchi e Brevetti Idee fuori dal cassetto. Ing. Corrado Modugno

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Attività di licensing: la prospettiva del licenziante

Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d autore

Scritto da Redazione Giovedì 15 Dicembre :41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Dicembre :54

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI OPERATIVE

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO

Come tutelare un'idea tecnologica: riflessioni su know-how, copyright, brevetto e concorrenza sleale

Chi Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, può depositare una domanda di brevetto per invenzione industriale.

DISCIPLINA DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Corso di Laurea Ingegneria Informatica

Sul contributory infringement: il caso dei disegni e modelli vs il caso dei brevetti

PREMIO START CUP 2015

INDICE. Art (Oggetto del diritto) SEZIONE I 1. LE FONTI... 3

Quantum Leap è ideas for sale. Quantum Leap è pearl hunter. Quantum Leap è reality lab. Quantum Leap

Di seguito si segnalano i paragrafi di maggiore interesse notarile. Paragrafo 3.1 ordinante del bonifico diverso dal beneficiario

Diritto d Autore Fonti, Principi di tutela, amministrazione e difesa

ATTIVITÀ DI RICERCA E USO DI MATERIALI REPERITI IN INTERNET

DIRITTI D AUTORE E LORO GESTIONE. Paola Galimberti

La nuova era della comunicazione digitale

- novità: 1 un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica; lo

Il Codice Civile, Libro V Del Lavoro, Titolo IX Diritti sulle opere dell ingegno e sulle invenzioni

Employability. Come presentarsi nel mondo del lavoro. La proprietà intellettuale

PROF. AVV. LORENZO PICOTTI

IL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

La tutela dei marchi e brevetti in prospettiva europea procedure e pratiche operative

COMUNE DI BESOZZO Provincia di Varese

Diritto d autore e banche di dati

Fare affari in Marocco

LA TUTELA DEL SOFTWARE

I fumetti secondo la legge sul diritto d autore del 22 aprile 1941, n. 633

Comune di Fano Assessorato alle Politiche Giovanili e del Tempo libero CONCORSO DI IDEE UN LOGO PER LE POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI FANO

Titolarità e contratti sulle pubblicazioni scientifiche

Gestione e Valorizzazione dei diritti di Proprietà Industriale

Il brevetto: rischio o opportunità? La gestione strategicamente di un brevetto

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: Strumento indispensabile per l impresa

IL PATENT BOX IN ITALIA

Il brevetto unitario 1

Transcript:

TUTELA DEL SOFTWARE Avv. Giacomo Ciammaglichella Roma 21 maggio 2013

La tutela del software: come avviene affrontata la tutela in Italia e in Europa? Un confronto con l approccio seguito da altre nazioni: il caso USA Roma.2011

I programmi (software) costituenti il contenuto operativo della macchina chiamata elaboratore (computer) che i contiene sono innanzitutto oggetto di un diritto che li tutela. La protezione del programma per elaboratore dopo ampia discussione in dottrina, pronunce giurisprudenziali e in base alla normativa comunitaria è oggi inquadrata fra i diritti d autore (artt.64 bis e ss. della l.d.a.). E esclusa la brevettabilità dall art.45 CPI.

NON sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni Quindi come si tutela il Software? Ci viene in aiuto il comma 3 dell art.45

3. Le disposizioni dell art.45 comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali..in quanto tali => ossia fine a se stesso o meglio che non raggiunge un risultato tecnico ben preciso.

Vantaggi Protezione automatica NON richiede deposito l oggetto protetto è identificato da se stesso. (Non bisogna redigere rivendicazioni) NON richiede pubblicazione. (Si ha protezione senza la necessità di divulgarlo ad altri)

Svantaggi l opera protetta deve risultare dallo sforzo creativo e originale dell autore. (La creatività consta nel NON aver copiato parti essenziali) NON si è assistiti da alcun titolo di validità del diritto. NON viene protetta l idea alla base del programma.

I programmi (software) costituenti il contenuto operativo della macchina chiamata elaboratore (computer) che i contiene sono innanzitutto oggetto di un diritto che li tutela. La protezione del programma per elaboratore dopo ampia discussione in dottrina, pronunce giurisprudenziali e in base alla normativa comunitaria è oggi inquadrata fra i diritti d autore come opera dell ingegno tutelata ai sensi dell art. 2575 c.c. e artt.1, 2, 64 bis e ss. della l.d.a.

Per programma si intende la somma di istruzioni introdotte nella macchina sia per farla funzionare (software di base od operativo) sia perché esegua specifiche operazioni che permettano di conseguire determinati risultati (software applicativo); Il riconoscimento della tutela si fonda sulla considerazione che il programma regola il funzionamento e le applicazioni della macchina e può prevedere una serie di varianti la cui determinazione nasce dalla creatività del programmatore.

Dalla creatività della scelta del programmatore nasce la tutela della forma espressiva del programma, che attiene al modo in cui le istruzioni sono concepite e ordinate, senza investirne il contenuto, equivalente alla funzione. Sono esclusi dalla protezione le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma compresi quelli alla base delle sue interfacce che sono indispensabili per la realizzazione della funzione.

La legge riconosce all autore del programma le facoltà esclusive di riproduzione, elaborazione e distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma originale e sue copie. Limiti a tali facoltà: elaborazione e riproduzione possono essere esercitate dall utente se necessarie ai fini dell uso del programma conformemente alla sua destinazione. Utente può fare copia di riserva. Può effettuare decompilazione (art.64ter) e interoperabilità (art.64quater).

Software viene quindi considerato come bene «immateriale». Parte della dottrina ha ritenuto che il software dovrebbe invece essere considerato bene materiale nel caso in cui venga fornito come package sia per l utilizzo del computer sia nel caso in cui serva per effettuare operazioni semplici o meccanicamente ripetibili. In tal caso sarebbe considerato un prodotto industriale potendo essere riprodotto in serie. Considerandolo prodotto industriale si uscirebbe dalla tutela del diritto d autore.

La giurisprudenza maggioritaria (a partire dal tribunale di Torino del 15.7.1983) ha optato per applicare al software quanto stabilito in tema di diritto d autore. La decisione citata ha ritenuto applicabile ad alcuni videogiochi la normativa prevista in materia di diritto d autore per le opere cinematografiche.

La legge del 1992 ha definitivamente sciolto qualsiasi dubbio stabilendo che: I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell autore. Restano esclusi dalla tutela i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma compresi quelli alla base della sua interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso

In Giurisprudenza si è inoltre deciso che: Ai fini della verifica positiva dei presupposti della tutelabilità del software è rilevante il fatto che esso non rappresenta una mera soluzione standard conosciuta nel settore, non è articolata su scelte necessitate e si configura come risultato di un apporto personale del suo autore.

La protezione del diritto d autore riguardante un software richiede quindi al pari di qualsiasi altra opera dell ingegno il requisito dell originalità. Si pone quindi il problema di accertare se gli stessi siano frutto di un elaborazione creativa originale rispetto a precedenti opere. E necessario che ci sia almeno un organizzazione autonoma e personale rispetto a informazioni precedentemente note.

In tema di diritto d autore l elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto mentre quest ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, mentre la prima si caratterizza per un elaborazione dell opera originale con un riconoscibile apporto creativo.

Per quanto riguarda la tutela dei programmi per elaboratori l accesso alla tutela stessa avviene ad un gradino inferiore per quel che riguarda il requisito dell originalità, rispetto a quanto avviene per le altre opere dell ingegno in genere, anche perché la risoluzione di un problema tecnico-operativo alla base di ogni programma per elaboratore comporta l impossibilità di creare prodotti del tutto originali rispetto a quanto già in circolazione.

Il software è brevettabile in Europa? E in caso affermativo, quali sono le modalità di tutela? La Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) esclude la brevettabilità dei programmi per elaboratore ma solo se considerati in quanto tali art. 52 (3), interpretato dalla giurisprudenza dell EPO come mancanza di carattere tecnico e di applicazione industriale.

USA - Inversione di tendenza. Se in Europa la spinta è stata quella di innovare estendendo la tutela del Copyright ai programmi per elaboratore, negli USA la tendenza è stata quella di ampliare la tutela del software dal punto di vista brevettuale.

La situazione cominciò a mutare negli anni 90 quando anche grazie a delle prime pronunce giurisprudenziali si giunse ad ammettere la brevettabilità di un software incorporato in uno strumento a se stante. Tale ripensamento è dovuto anche a motivi di carattere economico tendente ad una maggiore valorizzazione economica degli Intellectual Property Rights al di la del diritto d autore.

In seguito a tale inversione di tendenza si è registrata una vera e propria proliferazioni di privative industriali in una specie di corsa al brevetto (definiti in USA come «patent ticket» che non era tanto mirata a tutelare un effettiva innovazione quanto a predisporre delle difese strategiche contro i propri concorrenti. Strategia di avere una pluralità di brevetti difensivi. Possibile anche grazie allo scarso controllo del USPTO nel rilascio dei brevetti.

Giappone. Anche in Giappone nel 2002 si è aperta una strada ad una maggiore protezione per i programmi per elaboratore. Interpretazione estensiva dell art.29 legge brevetti giapponese ammette il brevetto di software nonché quello avente ad oggetto i businnes methods.

Registro per i programmi per elaboratore Per accordare una forma di protezione al software, il dpcm 244 del 1994 ha indicato le modalità di tenuta del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, il cui compito è quello di dare pubblicità legale al software.

La tenuta del Registro è affidata alla SIAE e la registrazione si effettua attraverso il semplice deposito di una copia del programma su CD ROM (che preveda anche il codice sorgente del programma) assieme ad un istanza compilata su apposito modulo. Nel registro possono essere registrati tutti i programmi per elaboratore pubblicati per i quali sia già iniziato l esercizio dei diritti di utilizzazione economica

Per l iscrizione nel registro si richiede che il programma dimostri i requisiti minimi di originalità e creatività richiesti dalla normativa in tema di diritto d autore. Vanno inoltre indicati tutti gli autori del programma. Registrazione è facoltativa e onerosa. E utile soprattutto in caso di controversia per dimostrare l anteriorità rispetto alla controparte.

Deposito software inedito La SIAE anche prima del 1994 offriva la possibilità di depositare i programmi inediti. Già dal 1985 chiunque aveva interesse a tutelare i propri programmi poteva procedere alla registrazione presso SIAE che accetta qualsiasi programma senza verificarne i contenuti. Vengono accettare solo realizzazioni concrete di programmi per elaboratori presentati su supporto magnetico.

Tale deposito ha validità quinquennale e può essere rinnovato per un periodo di ulteriori cinque anni. E ben diverso dalla registrazione di cui si parlava prima infatti con l accettazione del deposito la SIAE non effettua alcun riconoscimento in merito all originalità del software ne esamina in alcun modo i caratteri della creatività.