BREVETTO DI SOFTWARE

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1 BREVETTO DI SOFTWARE CIRSFID, Università di Bologna Bologna, 24 novembre 2003 Carlo Gattei Fonti della Tutela Brevettuale in Europa Convenzione sul rilascio del Brevetto Europeo (CBE) firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata in Italia con L.260/1978 ed introdotta con il D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 che ha modificato l art. 12 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127

2 Requisiti di brevettabilità Articolo 52, n. 2 della Convenzione sul rilascio del Brevetto Europeo (CBE) firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 ed adottata il 7 ottobre 1977, Punto 1: l invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici è brevettabile, a condizione che sia adeguata ad un applicazione industriale, presenti il carattere di novità, ovvero implichi un attivit attività inventiva Industrialità Definita all art. art del Codice Civile già prima delle modifiche del 1979: Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l applicazione tecnica di un principio scientifico purché esso dia immediati risultati industriali. In quest ultimo ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall inventore inventore

3 Novità L oggetto della domanda di brevetto (1) non deve essere già disponibile allo stato dell arte (2) per una persona esperta nel ramo, essa non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica Non presente in maniera esplicita o implicita allo stato dell arte Attività Inventiva Corte di Cassazione (n del 1976)... un progresso o miglioramento,... alla tecnica preesistente, in una realizzazione idonea a soddisfare interessi industriali e commerciali prima insoddisfatti... un coordinamento originale ed ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti,... ( INVENZIONE DI COMBINAZIONE )...risoluzione in modo diverso e più conveniente di un problema tecnico già risolto da precedente invenzione ( INVENZIONE DI PERFEZIONAMENTO )...trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione ad un risultato finale diverso (INVENZIONE DI TRASLAZIONE)

4 Invenzioni non Brevettabili Art. 52, n. 2: sono esclusi dalla tutela brevettuale: - (a) le scoperte scientifiche e le teorie ed i metodi matematici; - (b) le creazioni estetiche; - (c) gli schemi, le regole ed i metodi per lo svolgimento di attività intellettuali, per i giochi e per le attività commerciali e i PROGRAMMI PER ELABORATORE; - (d) le presentazioni di informazioni Art. 52, n. 3:...nella misura in cui la domanda di brevetto europeo... concerne detti oggetti o attività, considerati come tali Esclusione da brevettabilità La lista della CBE include scoperte o teorie e metodi matematici che vanno considerate come pure entità astratte non adatte a produrre alcun effetto pratico richiesto ad un invenzione brevettabile I programmi per elaboratore condividerebbero con questi ultimi le caratteristiche di astrattezza, e vanno equiparati a strutture logiche-astratte astratte (algoritmi matematici)

5 Fonti della Tutela Brevettuale in Europa Linee Guida pubblicate dall Ufficio Brevetti Europeo il 1 giugno 1978, ed in seguito modificate nel 1985 Regole applicate dall Ufficio Brevetti Europeo L Ufficio Brevetti ha pubblicato nel 1985 un documento di revisione della linee guida da seguire durante l analisi l e la valutazione di una domanda di brevetto L esaminatore della domanda deve verificare se l invenzione affronta un determinato problema tecnico e se nella domanda vengono utilizzati strumenti tecnici per risolvere questo problema Problema e soluzione tecnici (Contributo Tecnico) Definito anche come Requisito di MATERIALITA

6 Il Caso VICOM Caso VICOM, 15 luglio 1987 metodo per l elaborazione l digitale di immagini differenza tra un metodo matematico non brevettabile ed un processo tecnico brevettabile contenente un metodo matematico un processo tecnico brevettabile contenente un metodo matematico applica questo metodo su valori che rappresentano entità fisiche, che possono essere oggetti materiali od anche immagini Il risultato finale di questo processo non è un puro valore numerico, ma una trasformazione dell entit entità fisica che il valore rappresenta Fonti della Tutela Brevettuale in Europa Accordo TRIPS,, concluso nell ambito dell Uruguay Round dei negoziati GATT adottato il 15 aprile 1994, ratificato con legge 747/1994 Green Paper on the Community patent system in Europe, pubblicato dalla Commissione Europea nel 1997 Proposta di direttiva europea (2002/0047) in materia di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, pubblicata il 20 febbraio 2002

7 Proposta di Direttiva Europea sul brevetto per le invenzioni di software Definizione di invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici (Art. 1) Un invenzione la cui esecuzione implica l uso l di un elaboratore,, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore. Definizione di Contributo Tecnico Il CONTRIBUTO TECNICO, viene definito all art. 2, punto (b), nel modo seguente: Il contributo allo stato dell arte in un Settore Tecnico,, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia La soluzione dalla proposta di direttiva è quella di definire il concetto di contributo tecnico come il requisito di ATTIVITA INVENTIVA (Art. 56, CBE) + il SETTORE TECNICO di applicazione

8 Requisiti per il brevetto di software I requisiti per la brevettabilità del software secondo la proposta di direttiva sarebbero: Industrialità Novità, ovvero l attività inventiva Attività Inventiva SETTORE TECNICO di applicazione (introdotto con la proposta di direttiva) Requisiti per il brevetto di software Il contributo tecnico consiste non più in un risultato concreto e tangibile dell invenzione, bensì in un contributo allo stato dell arte in un settore tecnico Il contributo tecnico fornito dall invenzione coincide quindi con l elemento di novità/attività inventiva e l elemento tecnico del contributo sarà valutato, non più sul risultato concreto prodotto dall invenzione, bensì nel settore tecnico di applicazione dell invenzione stessa

9 Il brevetto di software negli USA La normativa moderna sul brevetto statunitense si basa sul Patent Act adottato nel 1952 che ha modificato lo United States Code del 1926: chiunque inventi o scopra un processo, una macchina, un manufatto o una loro combinazione che risponda ai requisiti di NOVITA e di UTILITA, oppure che inventi o scopra un estensione di tale processo, macchina, manufatto o combinazione, può ottenere un brevetto su tale invenzione o scoperta Brevetto e diritto d autore negli USA La National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works nel 1976 definisce la differenza tra brevetto e diritto d autore: Un programma per elaboratore può essere suddiviso in tre differenti entità: (1) una descrizione della attività del programma, (o il processo), (2) l attività (o il processo) stessa, ed infine (3) i risultati dell attività (o del processo)

10 Brevetto e diritto d autore negli USA Secondo la Commissione: (1) La descrizione di un processo è tutelabile attraverso il diritto d autore,, a prescindere che questa sia fornita in forma di narrazione, o come una lista di istruzioni (2) I processi o i principi su cui l elaborazione si basa sono tutelabili attraverso il brevetto o il segreto industriale Le Linee Guida in USA Le Guidelines identificano quattro categorie di brevetti di software: (1) i PROCESSI (2) le macchine (3) i manufatti (4) la combinazione di questi (2), (3) e (4) si riferiscono a beni tangibili, mentre (1) fa riferimento ad invenzioni che costituiscono azioni,, definibili come una sequenza di passi o di attività che devono essere eseguite. Ulteriore requisito è quello dell UTILITA UTILITA PRATICA.

11 Le Linee Guida in USA Sono esclusi dalla brevettabilità quei trovati che consistono esclusivamente in: idee astratte leggi di natura fenomeni naturali sulla base della mancanza di una loro applicazione pratica ed in particolare di una loro utilità pratica Brevetto e Metodi di Business in Europa Caso SOHEI (T769/92) sistema in grado di gestire dati contabili inseriti mediante un modulo elettronico sistema hardware e software in grado di leggere dati forniti in un modulo elettronico, di compiere calcoli e di registrare i dati elaborati un invenzione con caratteristiche tecniche,, piuttosto che ad un metodo di business,, e fu ammessa la brevettabilità

12 Brevetto e Metodi di Business in Europa Controlling Pension Benefits System dell 8 settembre 2000 dell Ufficio Brevetti Europeo: qualsiasi programma per elaboratore, qualora possa essere applicato ad un settore tecnico e sia in grado di produrre in questo settore un contributo innovativo,, potrà essere oggetto di tutela brevettuale Posizione dell Ufficio Brevetti Europeo L Ufficio Brevetti Europeo ha dichiarato in una nota del 26 marzo 2002, che : l Ufficio Brevetti Europeo non completerà nessuna ricerca su domande di brevetto il cui oggetto farà riferimento non più che ad un metodo di business,, in mancanza di un qualche evidente carattere tecnico

13 Emendamenti alla Proposta di Direttiva sui Brevetti di Software Emendamenti McCarthy (Considerando 13 quater): Un algoritmo è intrinsecamente non tecnico e, pertanto, non può costituire un invenzione tecnica Tuttavia, un metodo che comporti l utilizzazione di un algoritmo può essere brevettabile purché venga usato per risolvere un problema tecnico Emendamenti alla Proposta di Direttiva sui Brevetti di Software Definizione di Settore Tecnico: Articolo 2, lettera b) bis: «Un settore industriale... Tecnico significa appartenente a un settore della tecnologia» Articolo 2, lettera b) tes: «Industria,, ai sensi della normativa sui brevetti, una produzione automatizzata di beni materiali»

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