NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA.

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Sede Legale: via A.Canossi, 33-25010 Montirone(BS) Sede Operativa: via L.Einaudi, 11-25086 Rezzato (BS) P.IVA 02520240983 PEC masterfire@pec.it Web:www.masterfire.it E.mail: info@masterfire.it Tel.0302594495 r.a. -Fax 0302490950 NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA. D.M. Interno del 14/12/93 Vista la legge 27 dicembre 1941. n. 1570. recante nuove norme per l organizzazione dei servizi antincendi; Vista la legge 13 maggio 1961. n. 469. concernente l ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo. nazionale dei vigili del Fuoco; Vista la legge 26 luglio 1965. n. 966. concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982. n. 577; Vista la legge 7dicembre 1984. n. 818. concernente, tra l altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l autorizzazione e l iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell interno: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1953. n. 547; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982, recante modifiche alla struttura organizzativa del Servizio tecnico centrale della D.G.P.C. e S.A. nonché delle Scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze; Vista la norma UNI-VVF 9723. concernente la resistenza al Fuoco di porte ed altri elementi di chiusura -prove e criteri di classificazione: Ritenuta la necessità di provvedere all emanazione di norme, criteri e procedure per la classificazione di resistenza al Fuoco di porte ed altri elementi di chiusura ai tini della prevenzione incendi: Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986. n. 317; Art. 1. Classificazione La classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI-CNVVF 9723. Il laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Ministero dell interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1. comma 2. e 5, del decreto ministeriale 26 marzo 1985 stabilendo, in particolare. i criteri per l approntamento della campionatura di prova e predisponendo a modulistica occorrente per il rilascio del

certificato di prova per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI-CNVVF 9723. Art. 2. Utilizzazione Le porte ed altri elementi di chiusura da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologate. La dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3. quinto comma, sarà tenuta, a cura del responsabile dell attività, a disposizione dei competenti organi di controllo. Art, 3, Definizioni a) Per omologazione si intende la procedura tecnico- amministrativa con la quale sono effettuate le prove sul prototipo del prodotto, è certificata la classe di resistenza al fuoco del medesimo ed è emesso, da parte del Ministero dell interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso, prima della immissione del prodotto sul mercato, per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi. b) Per laboratorio si intende il laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi cd esperienze del Ministero dell interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985. che provvede alla esecuzione delle prove e all emissione del certificato di prova ai tini dell omologazione del prodotto. c) Per certificato di prova si intende il rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto ad esame. d) Per produttore si intende il fabbricante del prodotto nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione. e) Per dichiarazione di conformità si intende la dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l altro, i dati del Marchio di conformità di cui all art. 3.6. f) Per marchio di conformità si intende l indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto conforme a quanto stabilito al punto 16 della norma UN! 9723 e riportante altresì gli estremi dell atto di omologazione. g) Per prototipo omologato si intende il campione, parte del campione medesimo e/o documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione del prodotto, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova. Art. 4. Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell omologazione Per l ottenimento del certificato di prova ai fini dell omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura: Il produttore inoltra al laboratorio la domanda corredata della documentazione tecnica occorrente:

verificata la correttezza della documentazione di cui sopra, il laboratorio richiede entro trenta giorni l invio della campionatura di prova nonché il pagamento degli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l esecuzione delle prove medesime; l interessato deve inviare la campionatura richiesta e la ricevuta del versamento di cui sopra entro Sessanta giorni dalla data della comunicazione del Laboratorio che, ricevuto quanto specificato. iscriverà la pratica, entro i successivi quindici giorni. nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente; decorsi sessanta giorni senta che l interessato abbia provveduto in merito. la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini; entro centoventi giorni dai l iscrizione della pratica, il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova. 2. Per ottenere l omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell interno apposita domanda corredata del certificato di prova. Valutata la documentazione presentata. il Ministero dell interno provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell istanza, a rilasciare all interessato l atto di omologazione del prodotto. Semestralmente. il Ministero dell interno renderà noto l elenco aggiornato dei prodotti omologati. Indipendentemente da ciò, al fine di permettere anche l effettuazione dei controlli di cui all art. 7 del presente decreto, il Ministero dell interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni. gli aggiornamenti. nonché ì provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse, 3. Invio della documentazione. Le domande con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 5. Commercializzazione CEE Le porte e altri elementi di chiusura legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea, sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti. possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. A tal fine, per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell Interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi. che provvederà al rilascio dell atto di omologazione di cui all ari. 3. nel rispetto delle procedure di cui all art. 4. comma 2. motivando l eventuale diniego. L istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certifica ti di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello stato membro.

Art. 6. Obblighi e responsabilità per il produttore Il produttore é tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti, sotto la personale responsabilità civile e penale : - garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo della produzione; - emettere per ogni prodotto la dichiarazione di conformità; - apporre sul prodotto il marchio di conformità. Art. 7. Controlli Il Ministero dell interno ha facoltà di sottoporre a controllo, anche con metodi a campione. i prodotti. Gli, accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore. i depositi sussidiari del produttore. i grossisti. gli importatori. i commercianti e gli utilizzatori. A tal fine. con l ottenimento di atti di omologazione dei prodotto. il produttore si impegna a consentire l accesso ai locali di produzione e deposito. a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi. ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri. modalità e tariffe per i servizi resi dall amministrazione. Art. 8. Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell omologazione L omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile, su istanza del produttore ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1 qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche. salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione Negli altri casi, il rinnovo comporterà l effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all art, 1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto. L omologazione decade se il prodotto subisce una qualsiasi modifica o, ai soli fini della produzione. con l entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all atto del rilascio dell omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera. se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività. I tempi necessari per l adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività

Il Ministero dell interno ha facoltà di annullare l omologazione se: - viene rilevata la non conformità di esemplare di prodotto al prototipo omologato: - il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 6 o 7. L annullamento o la decadenza dell omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell annullamento o della decadenza. Art. 9. Ricorsi Avverso i provvedimenti di annullamento dell omologazione o di diniego sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971. n. 1199. ed alla legge 6 dicembre 1971. n. 1034, e successive modificazioni. Art. 10. Norme transitorie 1. Ai fini dell art. 2 del presente decreto. a decorrere dalla data del 10 gennaio 1995 potranno essere costruite, commercializzate e installate solo porte o elementi di chiusura i cui prototipi siano omologati. 2. Per l ottenimento dell omologazione potranno essere utilizzati anche i certificati emessi da laboratori autorizzati, in conformità alla norma UNI - CNVVF 9723 dai 1 gennaio 1990 alla data di emanazione del presente decreto. RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA. PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE. D.M. Interno del 27/01/99 VISTA la legge 27 dicembre 1941, n 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; VISTA la legge 26 luglio 1965, n 966, recante disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi; VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1993, recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n 59; VISTO il parere favorevole espresso nella riunione n 208 del 14 ottobre 1997 dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,n 577;

ESPERITA, con notifica 98/0051/I, la procedura d informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la prassi istituita dalla direttiva 83/189/CEE e successive modifiche; VISTO il parere favorevole espresso, con comunicazione SG (98) D/52848, dalla Commissione Europea che ha prescritto di modificare il primo comma dell art.5 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993; DECRETA Art.1 Classificazione La classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI - CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI - CNVVF 9723: 1990/A1. Art. 2 Omologazione Devono essere omologate, secondo la procedura tecnicoamministrativa di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1993, le porte ed altri elementi di chiusura, per le quali é richiesto il requisito di resistenza al fuoco ed aventi le dimensioni compatibili con i seguenti limiti massimi: a) per porte di qualsiasi tipologia (con esclusione di quelle scorrevoli): a.1. fino al 15 % in larghezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova; a.2. fino al 10 % in altezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova; b) per porte scorrevoli: b.1. fino al 50 % in larghezza o altezza o area oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova. Art. 3 Benestare all installazione 1. In attesa dell'emanazione di norme sulle porte di grandi dimensioni, per quelle aventi misure superiori a quanto indicato all articolo precedente, il produttore deve presentare al Centro Studi ed Esperienze dei Vigili del Fuoco apposita istanza, corredata della documentazione indicata al comma 2, intesa ad ottenere il parere tecnico sulla resistenza al fuoco. Acquisito tale parere favorevole, il Ministero dell'interno rilascerà: 1.1. un benestare di tipo per l'installazione di porte fino ai seguenti limiti massimi :

a) chiusure scorrevoli con larghezza non superiore a 8 metri, altezza non superiore a 4,5 metri ed area non superiore a 28 m 2.; b) chiusure ad anta a rotazione verticale con larghezza non superiore a 6 metri, larghezza della singola anta non superiore a 3 metri, altezza non superiore a 4 metri ed area non superiore a 16 m 2 ; c) chiusure complesse con larghezza non superiore a 6 metri, altezza non superiore a 4 metri ed area non superiore a 18 m 2. 1.2. un benestare a singola installazione per porte con dimensioni maggiori rispetto a quelle riportate al punto 1.1. 2. In allegato all istanza di cui al comma 1, il produttore dovrà presentare la seguente documentazione tecnica: a) relazione descrittiva della porta e di tutte le sue componenti; b) elaborati grafici dettagliati; c) rapporti delle prove di resistenza al fuoco delle porte alle quali si fa riferimento; d) descrizione degli ulteriori accorgimenti previsti per garantire la resistenza al fuoco di porte di grandi dimensioni; e) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta di grandi dimensioni: tale valutazione sarà basata anche su eventuali relazioni di calcolo. 3. Il parere tecnico del Centro Studi ed Esperienze di cui al comma 1 rientra tra i servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco previsti dall'art.l della legge 26/7/1965, n 966. Art.4 Responsabilità per il produttore Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e sotto la propria responsabilità civile e penale, a garantire la rispondenza della porta a quanto riportato nell atto di omologazione o nel benestare, nonché le prestazioni di resistenza al fuoco della classe di appartenenza dichiarata. Art.5 Tolleranze delle misure In sede di verifica e controllo, rispetto a quanto indicato dal laboratorio di prova (nel caso dell omologazione) o dal Centro Studi ed Esperienze (nel caso del benestare), sono accettabili le seguenti tolleranze:

misure lineari + - 5% massa volumica dei materiali + - 10% isolanti peso dell intero serramento e + - 6% delle componenti requisito E e requisito I - 8 % (rispetto al valore della classe di appartenenza) Art.6 Commercializzazione Il primo comma dell articolo 5 del decreto del Ministero dell Interno 14 dicembre 1993 Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura é sostituito dal seguente: Le porte ed altri elementi di chiusura legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell Unione Europea od originari degli Stati firmatari dell accordo SEE, sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. UTILIZZAZIONE DI PORTE RESISTENTI AL FUOCO DI GRANDI DIMENSIONI. D.M. Interno del 28/02/00 VISTO il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura"; VISTO il proprio decreto 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n 59; VISTO il proprio decreto 27 gennaio 1999 recante "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura"; VISTO il proprio decreto 17 maggio 1999 recante "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni"; CONSIDERATO che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a

quando non saranno attivate le procedure tecnico - amministrative previste dall art.3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile - garantendo i necessari requisiti di sicurezza - tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni; RITENUTI congrui, a tale scopo, i termini del 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il benestare alla singola installazione ", con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e del 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare di tipo"; Art. 1 DECRETA Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni L installazione di porte resistenti al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all art.3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, alle condizioni riportate nel seguente articolo 2, é consentita : 1. fino al 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il benestare alla singola installazione con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri; 2. fino al 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il benestare di tipo. Art. 2 Condizioni per l utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni L installazione delle porte resistenti al fuoco, di cui all articolo 1, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione: a) estensione dell omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall art.2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999; b) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità, indica le dimensioni della porta e garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI o RE indicata nell atto di omologazione di cui al punto a); c) relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore.

Art. 3 Sipari di sicurezza dei teatri I sipari di sicurezza per i teatri devono essere muniti del "benestare alla singola installazione" previsto dall art.3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 ed avere le caratteristiche e specifiche tecniche previste dall articolo 5.2.4 del decreto ministeriale 19 agosto 1996. UTILIZZAZIONE DI PORTE RESISTENTI AL FUOCO DI GRANDI DIMENSIONI. Circolare n.23 MI. SA. del 17/11/00 OGGETTO: SIPARI DI SICUREZZA DEI TEATRI. Nei teatri con capienza superiore a mille spettatori, ai sensi dell articolo 5.2.1. del D.M. 19 agosto 1996, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza allo scopo di proteggere il pubblico presente nella sala da un eventuale incendio nella scena. I sipari esistenti, pertanto, devono essere rispondenti alle caratteristiche e specifiche tecniche previste all articolo 5.2.4. del D.M. 19 agosto 1996 tenendo presente che la richiesta resistenza al fuoco (REI 60) deve essere assicurata prescindendo dal contributo dell impianto di raffreddamento ad acqua. I nuovi sipari (e quelli esistenti se soggetti a modifiche o adeguamenti), ai sensi dell articolo 3 del D.M. 28 febbraio 2000, oltre a possedere le caratteristiche e specifiche suddette, devono essere muniti anche del benestare alla singola installazione previsto all articolo 3 del D.M. 27 gennaio 1999. Per il rilascio di tale benestare alla singola installazione, dovrà essere attuata la seguente procedura amministrativa uniformata a quella vigente per l omologazione dei prodotti antincendio: a) il produttore deve presentare al Centro Studi ed Esperienze di Roma-Capannelle apposita istanza in bollo (corredata dalla documentazione tecnica prevista all articolo 3, comma 2, del D.M. 27 gennaio 1999 e del rapporto sulla prova di resistenza al fuoco effettuata su un campione rappresentativo del sipario secondo quanto stabilito dallo stesso Centro Studi ed Esperienze) intesa ad ottenere il parere tecnico sulla resistenza al fuoco del sipario che si intende installare; l espressione del parere tecnico in argomento rientra tra i servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco previsti all art.1 della legge 966/1965; b) il produttore, acquisito tale parere tecnico (se favorevole), presenta apposita istanza in bollo (corredata dal parere, in copia conforme, rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze) a questo Ministero (Servizio Tecnico Centrale - Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi) intesa ad ottenere il rilascio del benestare alla singola installazione.

UTILIZZAZIONE DI PORTE RESISTENTI AL FUOCO DI GRANDI DIMENSIONI. D.M. Interno del 20/04/01 VISTO il proprio decreto 14 dicembre 1993 (in G.U. n 303 del 28.12.93) recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura"; VISTO il proprio decreto 27 gennaio 1999 (in G.U. n 45 del 24.02.99) recante "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura"; VISTO il proprio decreto 28 febbraio 2000 (in G.U. n 55 del 07.03.2000) recante "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni"; CONSIDERATO che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico - amministrative previste dall art.3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile - garantendo i necessari requisiti di sicurezza - tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni; Art. 1 DECRETA Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni L installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all art.3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, é consentita, fino all emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell articolo 2 del presente decreto. Art. 2 Condizioni per l utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni L installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all articolo 1 del presente decreto, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, é consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione : a) Estensione dell omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall articolo 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 ; b) Relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore ; c) Dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità:

c1) indica le dimensioni della porta; c2) garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell atto di omologazione di cui al punto a); c3) attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore ; d) Dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico che dovrà contenere almeno la seguente documentazione : d1) Elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti; d2) Manuale delle istruzioni per l installazione, uso e manutenzione della porta; d3) Valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo; d4) Relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta. Il suddetto fascicolo tecnico dovrà essere conservato dallo stesso produttore ed esibito per i controlli con le modalità previste dall articolo 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993. UTILIZZAZIONE DI PORTE RESISTENTI AL FUOCO. Lettera-Circolare Prot. n. NS 7014 / 4101 sott. 140 / 1 del 22/10/01 La presente lettera circolare riporta alcuni chiarimenti per l utilizzazione delle porte resistenti al fuoco nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e per la presentazione della relativa documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura. 1 ) PORTE RESISTENTI AL FUOCO OMOLOGATE Il produttore di una porta resistente al fuoco omologata ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n. 303 del 28.12.93) e 27 gennaio 1999 (in G.U. n. 45 del 24.02.99), deve allegare copia della seguente documentazione : - atto di omologazione del prototipo (all. II, comma 2.1, del decreto ministeriale 4 maggio 1998); - dichiarazione di conformità al prototipo omologato (all. II, comma 2.1, del decreto ministeriale 4 maggio 1998); - atto di estensione dell omologazione per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato (art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999); Libretto di installazione, uso e manutenzione con i relativi disegni esplicativi (art.4 del decreto ministeriale 10 marzo 1998); L installatore, a propria firma, deve rilasciare dichiarazione di corretta posa in opera (all. II, comma 2.1, del decreto ministeriale 4 maggio 1998)

secondo quanto indicato nel suddetto libretto di installazione, uso e manutenzione. 2 ) Porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni non omologate Le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni non omologate (decreto ministeriale 20 aprile 2001) possono essere installate nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione in copia : a) Estensione dell omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall articolo 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 (porte di qualsiasi tipologia escluse le scorrevoli - : + 15 % larghezza, + 10 % altezza ; porte scorrevoli : + 50 % larghezza o altezza o area) ; b) Relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore ; c) Dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità: - indica le dimensioni della porta; - garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell atto di omologazione di cui al punto a); - attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore ; d) Dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico contenente : - Elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti; - Manuale delle istruzioni per l installazione, uso e manutenzione della porta; - Valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo; - Relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta. Si precisa che la predisposizione del suddetto fascicolo tecnico é obbligatoria anche per le porte marcate CE che ricadono nel campo di applicazione della direttiva macchine 98/37/CE del 22 giugno 1998 e per i sipari di sicurezza dei teatri muniti di benestare alla singola installazione (art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2000 e circolare n 23 MI.SA. del 17 novembre 2000). Tale fascicolo tecnico dovrà essere conservato dal produttore ed esibito per i controlli disposti da questo Ministero con le modalità previste dall articolo 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993.