UFFICIO SUPPORTO AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E AL CONTROLLO DI GESTIONE Premessa: REGOLAMENTO MOROSITA I Servizi dell ATERP provvedono all applicazione delle norme del presente regolamento secondo le competenze individuate in base alla natura del rapporto concernente il credito da recuperare. Ai sensi dell art. 51 comma 1 L.R. 32/1996 la morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell assegnazione. Ai sensi dell art. 51, comma 2, L.R. 32/1996 la morosità può essere sanata per non più di una volta nel corso dell anno, mediante il pagamento dei canoni scaduti, degli interessi legali, e delle ventuali spese sostenute dall Aterp anche per l attivazione delle procedure legali Art. 1 PROCEDIMENTO CAPO PRIMO LOCAZIONI IN ESSERE 1) L Ufficio Contabilità, nei trenta giorni successivi alla chiusura contabile di ciascun mese, in presenza di situazioni di morosità sollecita, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i debitori al pagamento delle somme dovute all ATERP nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata. 2) Se il sollecito rimane senza effetto e la morosità riguarda un periodo superiore a tre mesi il Servizio competente trasmette la pratica all Ufficio Morosità. L Ufficio Morosità, entro 10 giorni dalla trasmissione della pratica, invia al debitore una diffida, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale ingiunge allo stesso l immediato pagamento dei canoni scaduti e non pagati sotto pena di 1
procedere, nei successivi quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata, all attivazione delle procedure previste dal presente regolamento per lo sfratto, il recupero coattivo della morosità e la decadenza dell assegnazione. 3) Persistendo la morosità l Ufficio Morosità attiva immediatamente le procedure di cui al successivo art. 7, previa acquisizione dai seguenti documenti: - dichiarazione di morosità sottoscritta dal Direttore Generale ai sensi dell art. 32 del R.D. 28.4.1938 n. 1165; - copia del contratto di locazione registrato; - copia della diffida inviata al debitore dall Ufficio Contabilità; - copia degli estratti conto dettagliati. 4) Contestualmente l Ufficio Morosità trasmetterà all Ufficio Inquilinato la pratica per la risoluzione del contratto ex art. 51 L. 32/96. Art. 2 PAGAMENTO RATEALE 1) Il Direttore può autorizzare, in qualsiasi momento e su proposta dell Ufficio Morosità, il pagamento delle somme dovute in rate costanti, comprensive di capitali ed interessi, nonché eventuali spese legali: - con scadenza non superiore a trentasei mesi, e previo pagamento di un acconto pari ad almeno un terzo del debito, se si tratta di rapporti disciplinati dalla legislazione regionale in materia di edilizia sovvenzionata; - con scadenza non superiore a dodici mesi, e previo pagamento di un acconto pari ad almeno la metà del debito, se si tratta di rapporti disciplinati dalle norme generali in materia di locazioni. 2) Previa relazione motivata del Servizio morosità, il Direttore può autorizzare rateazioni in deroga ai limiti sopra indicati. 3) In caso di autorizzazione al pagamento rateale, l Ufficio Morosità verifica il puntuale pagamento delle singole rate. 4) Se il debitore non rispetta il puntuale pagamento delle rate stabilite l Ufficio Morosità gli invierà una formale diffida, a mezzo raccomandata con a.r., con la quale assegna un termine non superiore a quindici giorni per il pagamento delle rate scadute e non pagate, e delle eventuali spese, con la formale comunicazione che, in mancanza, si intenderà automaticamente revocata l autorizzazione al pagamento rateizzato. 2
5) Trascorso inutilmente il suindicato termine l Ufficio Morosità attiverà le procedure di cui al successivo art. 7 6) A seguito dell applicazione della L.R 8/05, art. 11, che deroga all art. 51 della L.R. 32/96, gli assegnatari morosi alla data del 31.12.2004 possono sanare la propria posizione debitoria, entro il 9.3.2006, versando l importo dovuto in un unica soluzione o con rateizzazioni da concordare con l Azienda. Sulle somme dovute per il periodo 1.1.1997 31.12.2004 non saranno applicati interessi legali o moratori. Per il periodo antecedente all 1.1.1997 le somme dovute sono al netto degli interessi legali o di mora che si applicano al canone rapportato alla sola quota da riversare nella contabilità speciale. Art. 3 RIDETERMINAZIONE DEL CANONE MENSILE DI LOCAZIONE RELATIVO AD ALLOGGI REGOLATI DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA 1) Qualora, su richiesta dell interessato, dei Comuni o dei competenti Uffici di altri Enti o Istituzioni pubbliche e private, o a seguito di verifiche dirette, si accerta che la morosità comprende anche canoni calcolati in assenza della dichiarazione dei redditi, il Servizio competente, acquisita la necessaria documentazione, previa autorizzazione del Direttore, provvede a ricalcolare il canone e il conseguente debito dell utente. 2) Gli utenti che, ai sensi dell art. 11 della L.R. 8/05, abbiano presentato la domanda di cui al punto entro il 9.6.2005 hanno diritto alla rideterminazione retroattiva del canone. CAPO SECONDO LOCAZIONI CESSATE Art. 4 ATTIVITA IN CASO DI CESSAZIONE PER SFRATTO o RESTITUZIONE ALLOGGIO DA PARTE DI UTENTI MOROSI 1) All inizio di ogni anno solare il Direttore, mediante apposito decreto, quantificherà il costo minimo per ogni pratica concernente l attività che deve svolgere l Azienda ( spese postali, di gestione, cancelleria, etc.). 3
I Servizi interessati al recupero del credito non svolgono alcuna attività fino alla concorrenza della somma del costo minimo e, contestualmente, propongono l annullamento contabile del credito stesso al Direttore che, con proprio decreto, provvede sulla proposta. 2) Per morosità superiori all importo del costo minimo l Ufficio Morosità, previa individuazione della nuova residenza del debitore, provvederà all invio al debitore di una richiesta di pagamento, a mezzo lettera raccomandata con a.r., assegnando allo stesso il termine di giorni trenta per il pagamento della morosità accertata, oltre interessi ed eventuali spese. 3) Se il debitore provvede a sanare la morosità la pratica sarà archiviata. Art. 5 PAGAMENTO RATEALE 1) Il Direttore può autorizzare il debitore, in qualsiasi momento e su proposta dei Servizi competenti, al pagamento delle somme dovute all Azienda in rate costanti, comprensive di capitale, interessi e spese. 2) In questo caso si applica l art. 2 del presente Regolamento. Art. 6 RIDETERMINAZIONE DEL CANONE MENSILE 1) Anche per le posizioni cessate si applica l art. 3 del presente Regolamento. Art. 7 FASE DI RECUPERO DEL CREDITO 1) L ufficio Morosità a conclusione del procedimento di cui all art. 2 del presente Regolamento: - se il debitore ha pagato l importo dovuto all Azienda, comprensivo di interessi ed eventuali spese, archivia la pratica informando tempestivamente i Servizi competenti; - se il debitore chiede la rateizzazione del debito, e previa autorizzazione del Direttore, sospende l attività ed applica l art. 5 del presente Regolamento; 4
- se il debitore non paga, e il credito non è esigibile, propone l annullamento contabile del credito al Direttore che provvede in merito con proprio decreto; - se il debitore non paga, e il credito risulta esigibile, trasmette gli atti necessari per la riscossione coattiva all Ufficio Contenzioso, per l avvio delle procedure esecutive più idonee al soddisfacimento del credito dell Azienda; 3) Anche nelle more del procedimento esecutivo il debitore può proporre di sanare ratealmente la morosità alle condizioni di cui all art. 5 del presente Regolamento. 4) All esito dell attività esecutiva, qualora la medesima abbia consentito un recupero solo parziale del credito, l Ufficio Contenzioso valuta l opportunità di formulare proposta motivata al Direttore per l annullamento contabile della morosità residua. 5