Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Delibera n del 28/12/2016
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1 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Delibera n del 28/12/2016 Proposta n del 2016 Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECUPERO CREDITI Responsabile del Procedimento: Di Luigi Carmela Dirigente: Di Luigi Carmela Struttura competente: U.O. GESTIONI ECONOMICHE FINANZIARIE Delibera n firmata digitalmente il 28/12/2016
2 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA (Istituita con L.R.T , n.40) Deliberazione del Direttore Generale Struttura organizzativa proponente: U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie Responsabile del procedimento: Dr.ssa Carmela Di Luigi Il Direttore U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie Dr.ssa Carmela Di Luigi OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECUPERO CREDITI IL DIRETTORE U.O. GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE Visto il D. Lgs. n. 502 del 20/12/92 concernente il Riordino della disciplina in materia sanitaria come modificato dal D. Lgs. n. 517 del 07/12/93. Vista la Legge Regionale n. 40 del 24/05/05 Disciplina del servizio sanitario regionale e successive modifiche e integrazioni. Atteso che con la DGR n del 20/12/04 Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana e con i successivi decreti dirigenziali che ne sono scaturiti sono stati individuati ed approvati i principi contabili e la casistica per l applicazione dei principi contabili per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. Ravvisata la necessità di dotare AOUP di un regolamento che disciplini le modalità di recupero crediti derivanti dalla erogazione di prestazioni a soggetti pubblici o privati a totale carico dei richiedenti e pertanto non rientranti nella compartecipazione alla spesa sanitaria. Ravvisata la necessità di conferire mandato alla UO GEF di effettuare una ricognizione dei crediti non incassati al 31/12/2016 e di procedere con un successivo atto, con la collaborazione delle strutture responsabili delle richieste di fatturazione, alla definizione dei rapporti creditori aperti al 31/12/2016. Ritenuto di fissare al 1 gennaio 2017 la data di entrata in vigore del regolamento Recupero crediti allegato alla presente delibera. PROPONE 1) di approvare il Regolamento Recupero crediti allegato alla presente delibera, come all. 1), 2) di trasmettere il presente provvedimento alla U.O. Legale, U.O. Libera Professione, U.O. GAPAO, U.O. Affari Generali, U.O. Marketing, U.O. Direzione Medica, 3) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale come da normativa vigente. 1
3 IL DIRETTORE GENERALE Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell U.O. in frontespizio indicata. Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo attestanti il parere positivo. DELIBERA 1) di approvare il Regolamento Recupero crediti allegato alla presente delibera, come all. 1), 2) di trasmettere il presente provvedimento alla U.O. Legale, U.O. Libera Professione, U.O. GAPAO, U.O. Affari Generali, U.O. Marketing, U.O. Direzione Medica, 3) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale come da normativa vigente. Il Direttore Sanitario Dr. Fabrizio Gemmi IL DIRETTORE GENERALE Dr. Carlo Rinaldo Tomassini Il Direttore Amministrativo Dr. Carlo Milli 2
4 REGOLAMENTO RECUPERO DEI CREDITI 1. FINALITÁ Il presente regolamento disciplina la gestione dei crediti cosiddetti contrattuali e le azioni da porre in essere nel caso di insolvenza degli stessi. Non sono comprese le azioni di riscossione della compartecipazione alla spesa sanitaria per le quali si rimanda alla delibera R.T. n. 39 del e alla procedura aziendale P.A TIPOLOGIA DEI CREDITI I crediti oggetto della presente procedura sono suddivisi in: 1. Crediti verso privati per attività istituzionale; 2. Crediti verso privati per attività commerciale; 3. Crediti verso aziende sanitarie regionali; 4. Altri crediti. Si tratta di crediti derivanti da prestazioni libero-professionali, prestazioni ambulatoriali e di ricovero, contratti di fornitura di beni e servizi e contratti di opere pubbliche, contratti di sperimentazione clinica, crediti derivanti da contratti di lavoro ed eventuali altri crediti. 3. RECUPERO CREDITI Il recupero dei crediti oggetto della presente procedura si articola nelle seguenti due fasi: - Recupero bonario del credito o Primo sollecito o Secondo sollecito: interruzione della prescrizione e messa in mora - Recupero coattivo del credito 3.1 RECUPERO BONARIO DEL CREDITO Invio primo sollecito L U.O. G.E.F. alla scadenza di ciascun trimestre, individuato sull anno solare, provvede all estrazione di tutte le fatture scadute al trimestre precedente e non ancora pagate. L U.O. G.E.F. procede ad inviare a ciascun debitore una lettera di sollecito inviata a mezzo posta prioritaria contenente: - l importo del debito; - l indicazione del termine di pagamento corrispondente al 30 giorno dalla data della lettera Invio secondo sollecito - Interruzione della prescrizione e messa in mora Decorsi 90 giorni dall invio dell avviso bonario, l U.O. G.E.F., dopo aver verificato l esatto abbinamento di tutti gli incassi ricevuti, estrae l elenco di tutte le fatture sollecitate e non riscosse. L U.O. G.E.F., per i crediti di importo superiore ad 15,00 procederà ad inviare a ciascun debitore il sollecito di pagamento tramite raccomandata A/R o, ove reperibile, una pec contenente: - l importo del debito comprensivo delle spese istruttorie per l importo aggiuntivo pari ad 5,00 ai sensi dell art. 6, comma 2 della L.R. 81/2012 recante misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria; - l indicazione del termine di pagamento corrispondente al 15 giorno dalla data di ricezione del sollecito; - l indicazione degli interessi maturati dalla scadenza della fattura fino alla data di stesura della lettera; - l indicazione dell interruzione dei termini di prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all art c.c. 1 di 3
5 In questa fase il recupero coattivo comporterà l applicazione di interessi legali per i crediti derivanti dall erogazione di prestazioni rientranti nell attività istituzionale e l applicazione degli interessi moratori secondo il D. Lgs. 231/02 per i crediti derivanti dall erogazione di prestazioni rientranti nell attività commerciale. Si definiscono crediti da attività commerciale i crediti derivanti da servizi che prevedono l applicazione del regime ordinario IVA. 3.2 RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO Affidamento ad Equitalia per riscossione tramite ruolo Decorsi 90 giorni dall invio del secondo sollecito, l U.O. G.E.F. dopo aver verificato l esatto abbinamento di tutti gli incassi ricevuti entro il termine indicato nel secondo sollecito di pagamento, estrae l elenco di tutte le fatture intimate e non riscosse. L U.O. G.E.F. provvederà ad inviare la pratica per il recupero del credito tramite ruolo al soggetto individuato per la riscossione coatta dei crediti. 4. CASI PARTICOLARI 4.1 Contestazione del credito da parte del debitore Qualora il debitore non provveda al pagamento del dovuto e contesta il credito vantato dall A.O.U.P., l U.O. G.E.F. trasmette la pratica alla UO responsabile della richiesta di fatturazione che, con il supporto dell U.O. Legale, procede ad un supplemento di istruttoria e a gestire la contestazione, compresi i rapporti con il terzo debitore. Le UU.OO. competenti comunicano alla U.O. G.E.F. l esito dell istruttoria e l eventuale importo da recuperare, oppure la chiusura del credito. La U.O. G.E.F. trasmette al debitore un nuovo sollecito di pagamento secondo le indicazioni ricevute dalle UO competenti. Nel caso in cui il credito contestato porti all apertura di un contenzioso la competenza della pratica passerà all Ufficio Legale. 4.2 Crediti di modesta entità La procedura del recupero crediti per i crediti fino ad 15,00 prevede l invio al debitore del primo sollecito. Nel caso in cui non si ottenga il pagamento nei termini prefissati l U.O. G.E.F., previa dichiarazione di inesigibilità della UO responsabile della fatturazione, procederà a portare il credito a chiusura. 4.3 Dilazione e/o rateizzazione del credito Su richiesta del debitore, per crediti con importi superiori a 250,00, possono essere concesse dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti. La rateizzazione del credito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall entità della somma da riscuotere maggiorata degli interessi calcolati, così determinate: - da 250,00 a 3.000,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili; - da 3.000,00 ad 6.000,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili; - da 6.000,00 ad ,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili; - da ,00 ad ,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili; - oltre ,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi. Le rate mensili scadono l ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all unità di euro più vicina. Il soggetto che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione deve inoltrare specifica domanda all U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie. La domanda dovrà contenere: - l indicazione espressa della richiesta di rateizzazione o di sospensione dei termini di scadenza del debito per un periodo massimo pari a un anno e di eventuale successiva rateizzazione; - l esatta indicazione degli estremi del documento cui scaturisce il debito (numero e data di emissione della fattura). 2 di 3
6 In tal caso la U.O. G.E.F. provvede ad inviare una proposta di piano di rientro del credito mediante raccomandata A/R o, ove reperibile, tramite pec nella quale dovrà specificare: - la modalità di rateizzazione accordata; - il numero e la decorrenza delle singole rate; - l ammontare degli interessi dovuti; - l indicazione della decadenza dal beneficio concesso e la ripresa della regolare procedura di recupero crediti nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. La proposta di dilazione e/o rateizzazione, accompagnata dalla copia di un documento di identità, dovrà essere sottoscritta dall interessato e rinviata per accettazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi (legali o moratori) in vigore alla data di presentazione all Azienda della richiesta. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite. Nel caso di contestazioni la pratica di dilazione e/o rateazione viene sospesa e l' U.O. G.E.F. provvederà a riprendere la regolare procedura di recupero crediti. 4.5 Mancato recapito del debitore Nel caso di mancato recapito per debitore trasferito/sconosciuto oppure per indirizzo inesistente, l U.O. G.E.F. predispone una lettera di richiesta dati all Ufficio Anagrafe/Agenzia Entrate per avere notizie sulla nuova residenza del debitore. Sulla base della risposta pervenuta, invia una nuova lettera di sollecito. In caso di mancato recapito, la U.O. di competenza che ha richiesto l emissione della fattura, preso atto dell inesigibilità, propone chiusura del credito. L U.O. G.E.F. ne prende atto con deliberazione e provvede alle relative scritture contabili di chiusura. 4.6 Morte del soggetto debitore Nel caso in cui il soggetto debitore tenuto al pagamento delle somme sia deceduto, diventano debitori dell AOUP gli eredi dello stesso che abbiano accettato l eredità del defunto, subentrando conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo al debitore-deceduto ad eccezione dei casi relativi a crediti e debiti non trasferibili ( ad es. sanzioni amministrative ). L U.O. G.E.F. o la U.O. responsabile della fatturazione, venute a conoscenza, ne trasmettono notizia all U.O. Legale che provvederà all individuazione degli eredi e alle attività di recupero del credito in collaborazione con la UO responsabile della fatturazione. 5. Inesigibilità dei crediti Nell eventualità che tutti i tentativi espletati per il recupero del credito non vadano a buon fine, l U.O. di competenza provvede a comunicare all U.O G.E.F. la dichiarazione di inesigibilità del credito stesso anche se l importo supera il limite indicato di modesta entità. L U.O. G.E.F. ne prende atto con deliberazione e provvede alle relative scritture contabili di chiusura. 3 di 3
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