COMUNE DI RICCIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E PER LA REALIZZAZIONE DELL ARREDO DI ARREDO DELL AREA COLLOCATA SU V.LE.. * * * * L anno duemila, addì. del mese di.. nella Residenza Comunale con la presente scrittura privata, fra i Signori: 1).. nato a il, nella qualità di Dirigente del Settore Urbanistica, SIT, Progetti Speciali, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Riccione C.F. e P.IVA 00324360403, ai sensi e per gli effetti dell art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di seguito indicato più brevemente SPONSEE; 2) nato a. (.) il, in qualità di della Società. con sede legale in.. Via.. P.Iva.. C.F... seguito indicato più brevemente SPONSOR. PREMESSO CHE - l art. 43 della L. n. 449 del 1997 e l art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. consente a tutte le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire l innovazione e la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi; - tali norme si ritengono estensibili alla fattispecie dei lavori pubblici di competenza
comunale; - il Comune di Riccione intende realizzare iniziative tese al miglioramento qualitativo ed all abbellimento di aree pubbliche collocate all interno di talune rotatorie stradali al fine di elevare lo standard conservativo arricchendone altresì il livello estetico attraverso opere d arte, il verde o altri elementi decorativi similari mediante contratti di sponsorizzazione; - la sponsorizzazione è finalizzata a creare delle produttive interazioni tra soggetti pubblici e privati in relazione al miglioramento dell attività del Comune con particolare riguardo per i benefici per l utenza di riferimento; - con avviso di sponsorizzazione pubblicato in data.. è stata avviata l evidenza pubblica per la ricerca di sponsor per la realizzazione dell arredo di aree collocate all interno di talune rotatorie stradali situate nel territorio comunale di Riccione ; - con determina n. del. la sponsorizzazione per è stata assegnata a., la quale ha formulato la una proposta di sponsorizzazione per la realizzazione dell arredo dell area verde collocata all interno della rotatoria di ; Pertanto le parti dando reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Articolo 1) Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione intercorrente tra lo sponsee e lo sponsor per la realizzazione dell arredo dell area collocata all interno della rotatoria di
.. ; Articolo 2) Obblighi dello sponsor Lo sponsor si impegna a realizzare a propria cura e spese l arredo dell area collocata in. con un opera d arte, il verde o altri elementi decorativi similari in favore dell Amministrazione Comunale di Riccione a fronte delle obbligazioni assunte da parte di quest ultima. Lo sponsor si obbliga ad iniziare la realizzazione dell opera d arte, del verde o di altri elementi similari offerti in sede di gara per l abbellimento della rotatoria assegnata entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto nel caso in cui la rotatoria sia già esistente; nel caso in cui la rotatoria sia in fase di costruzione ovvero debba essere ancora realizzata da parte dell Amministrazione Comunale, lo sponsor dovrà iniziare i lavori di cui sopra entro 3 mesi dalla messa in disponibilità dell opera. Lo sponsor dovrà rispettare il tempo di esecuzione dell arredo concordato con l Amministrazione Comunale al successivo art.4. Lo sponsor si impegna realizzare l arredo offerto in sede di gara a totale cura e spese, ivi comprese le spese di progettazione, di direzione tecnica dei lavori, la sicurezza e quant altro necessario alla realizzazione dei lavori sollevando il Comune di Riccione da qualsiasi impegno economico e/o controversie che potrebbero insorgere con fornitori, progettisti, personale tecnico esterno e le imprese esecutrici. Gli interventi di valorizzazione dell area dovranno essere effettuati dallo sponsor in conformità agli elaborati grafici presentati. In caso di danni alle alberature e/o alle strutture esistenti durante l esecuzione dell arredo, lo sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e alla sostituzione delle piante qualora esistenti o alle strutture danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi secondo le indicazioni del settore comunale competente.
La realizzazione della targhetta di cui al successivo art. 3 avverrà a cura e spese dello sponsor. [ Se offerto e qualora lo sponsor abbia i requisiti di legge in materia di sicurezza] Lo sponsor inoltre si obbliga ad assumere la manutenzione dell area a verde per la durata del presente contratto con l effettuazione delle seguenti attività: - interventi di sfalcio del manto erboso; - raccolta delle foglie; - pulizia e tutela igienica; - potature siepi o alberi; - ; -..; Articolo 3) Obblighi dello Sponsee Lo sponsee si obbliga ad apporre una targhetta di ottone, marmo o altri materiali similari delle dimensioni massime di 40x60 cm riportante la dicitura Rotatoria arredata a cura di. nell area a verde all interno della rotatoria assegnata allo sponsor. Lo sponsee si obbliga a dare visibilità e riconoscibilità allo sponsor nelle conferenze stampa e nelle manifestazioni correlate all opera (es. inaugurazione). Lo sponsee si obbliga a riportare in termini di assoluta evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative all iniziativa, il nome dello sponsor; Lo sponsor, previo assenso dello sponsee, può utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione e pubblicità. Lo sponsee riconosce allo sponsor la possibilità di divulgazione e di pubblicità del nome attraverso altre modalità che sono state proposte dallo sponsor stesso in sede di offerta e precisamente.
. [ Se offerta] Qualora il concorrente offra in sede di gara anche la manutenzione dell opera e dell area all interno della rotatoria, lo stesso avrà diritto di collocare oltre alla targhetta di cui sopra anche ulteriori due targhette di dimensione massime 40x130 (o comunque di dimensioni che saranno stabilite dall Amministrazione Comunale a secondo della grandezza della rotatoria) da porsi all interno della medesima. Articolo 4) Durata dei lavori di esecuzione dell arredo La durata dell esecuzione dell arredo è stabilita in proporzione alla complessità dell opera e quindi in. giorni dalla consegna dell area collocata all interno della rotatoria da parte del Responsabile del Procedimento da effettuarsi mediante apposito verbale di consegna e comunque non potrà superare i 180 giorni. Articolo 5) Garanzie Lo sponsor a garanzia del contributo offerto presta una specifica garanzia di importo pari a mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La garanzia deve avere validità pari alla durata dei lavori decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e deve contenere la specifica clausola che obbliga l'istituto fideiussore a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune di Riccione, con l esclusione del beneficio di cui al 2 comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la pronuncia dei Giudici. Inoltre la garanzia deve contenere la clausola con cui il fideiussore rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile, volendo ed intendendo che il fideiussore resta obbligato in solido con lo sponsor. Articolo 6) Durata del Contratto Il presente contratto di sponsorizzazione avrà una durata di 10 anni decorrenti dalla
sottoscrizione dello stesso fatta salva la facoltà per l Ente di prorogare il termine contrattuale alla scandenza. L Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà di ridurre il termine sopra specificato sino ad un minimo di 5 anni nel caso in cui l arredo realizzato presenti evidenti problemi di manutenzione o conservazione. Articolo 7) Proprietà dell opera L opera d arte, il verde o gli altri elementi decorativi realizzati a cura e spese dello sponsor ed inseriti all interno della rotatoria assegnata diverranno di proprietà del Comune al termine della realizzazione dell arredo. Articolo 8) Risoluzione Lo Sponsee ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., con conseguente rimozione dalla rotatoria della targhetta contenente il nome dello sponsor e il nome di quest ultimo da qualsiasi forma pubblicitaria legata all opera, a cura del Sponsee ed a spese dello Sponsor. Nel caso di risoluzione del contratto per causa dello sponsor, il Comune ha la facoltà di rimuovere in tutto o in parte l opera realizzata dalla rotatoria. Inoltre in caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato al Sponsee. Articolo 9) Responsabile del Procedimento L Amministrazione Comunale nominerà il Responsabile del Procedimento, il quale verificherà il rispetto delle obbligazioni assunte con il presente contratto da parte dello Sponsor. Lo "Sponsor" è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Responsabile del Procedimento, nei limiti delle sue prerogative di legge. Ogni comunicazione formale che lo
"Sponsor" intende inoltrare allo "Sponsee" deve essere indirizzata al Responsabile del Procedimento che ne garantirà il successivo inoltro agli organi ed uffici competenti. Articolo 10) Penali In caso di mancato rispetto del termine contrattuale specificato al precedente art. 4 sarà applicato allo sponsor una penale nella misura di per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra richiamato. Articolo 11) Imposte e tasse Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Le parti dichiarano che il presente atto assolve l imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d uso a norma dell art. 5, comma 2, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Articolo 12) Controversie Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definitive in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di Rimini. Articolo 13) Riservatezza Le parti si impegnano a considerare riservate le informazioni reciprocamente conosciute nell'esecuzione del presente contratto ed a trattare i reciproci dati secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003. Articolo 14) Richiamo alle norme generali Per quanto altro non espressamente stabilito con il presente contratto, si applicano le disposizioni di legge e regolanti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente accordo.
Per il COMUNE Il Dirigente.. Per...