del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)



Documenti analoghi
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

734.6 Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE)

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi

Commento relativo alla modifica 1 dell ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc)

Prodotti destinati ai consumatori, strumenti di lavoro e beni d investimento Sicurezza dei prodotti. SECO Condizioni di lavoro

1. Situazione iniziale

Commento relativo alla modifica dell ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione, OSRP)

Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2)

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sugli esplosivi

Decisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine»

Commento relativo alla modifica dell ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP)

1. Situazione iniziale

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Dipartimento federale dell ecomomia della formazione e della ricerca DEFR

TABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE

Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione

Certifico S.r.l. IT 26/07/ di 107 ATEX Prodotti Direttiva 2014/34/UE Ed. 1.0 Luglio 2019

del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD)

TABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/31/UE

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Realizzazione. Certifico S.r.l. Sede op.: Via Antonio de Curtis Ponte San Giovanni PERUGIA

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Il D.P.R. 10 gennaio 2017 è costituito da 5 Articoli (Artt. 1 e 2 modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 e Artt. 3, 4, 5 nuove disposizioni.

(Ordinanza sulle competenze in materia di esecuzione della LSIT) del 23 agosto 2005 (Stato 29 dicembre 2009)

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Legge federale concernente i prodotti da costruzione

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza dell USAV sull importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

E I D G. I N S P E K T O R AT F Ü R A U F Z Ü G E I S P E T T O R AT O F E D E R A L E D E G L I A S C E N S O R I

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Ordinanza sugli esplosivi

Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

Ordinanza sull energia

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Realizzazione. Certifico S.r.l. Sede op.: Via Antonio de Curtis Ponte San Giovanni PERUGIA

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all aperto

Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza concernente l immissione sul mercato e l utilizzazione di biocidi

ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento. Workshop. Il Nuovo Regolamento Europeo 2016/425 sui DPI. 20 Settembre Dr.

Realizzazione. Regolamento DPI Regolamento (UE) 2016/425

Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l etichettatura dell elettricità

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ministero dello Sviluppo Economico

Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS ) Revisione totale

Realizzazione. PED Pressure Equipment Directive Consolidato 2018

alla modifica dell ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS )

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l etichettatura dell elettricità

Decreto federale Disegno

CONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N.

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

Direttiva PED : dalla 97/23/CE alla Nuova 2014/68/UE

Transcript:

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) 930.112 del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 2 sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902 3 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 4 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina: Art. 1 Oggetto, campo d applicazione, definizioni e diritto applicabile 1 La presente ordinanza disciplina ai sensi della direttiva 2014/33/UE 5 (direttiva UE sugli ascensori): a. l immissione sul mercato e la messa in servizio di ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti; b. l immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di componenti di sicurezza per ascensori elencati all allegato III della direttiva UE sugli ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti. 2 Il campo d applicazione è retto dall articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori. 3 Sono applicabili le definizioni di cui all articolo 2 della direttiva UE sugli ascensori. Le definizioni di cui all articolo 2 numeri 13 15 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell allegato alla presente ordinanza. 4 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell allegato alla presente ordinanza. RU 2016 219 1 RS 930.11 2 RS 832.20 3 RS 734.0 4 RS 946.51 5 Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251. 1

930.112 Industria in generale 5 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano le disposizioni dell ordinanza del 19 maggio 2010 6 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro). Art. 2 Condizioni per l immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio 1 Gli ascensori possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se: a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni; b. soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all articolo 5 paragrafo 1 della direttiva UE sugli ascensori 7 e all allegato I menzionato in tale disposizione; e c. i vani di corsa contengono solo le tubazioni o le installazioni necessarie alla sicurezza e al funzionamento dell ascensore. 2 I componenti di sicurezza per ascensori possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se: a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni; e b. soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all articolo 5 paragrafo 2 della direttiva UE sugli ascensori e all allegato I menzionato in tale disposizione. Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione 1 Alla valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14 17 della direttiva UE sugli ascensori 8 e agli allegati I, II e IV XII menzionati in tali disposizioni. 2 L obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l articolo 19 paragrafi 3 5 della direttiva UE sugli ascensori. 3 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza: a. essere accreditati ai sensi dell ordinanza del 17 giugno 1996 9 sull accreditamento e sulla designazione (OAccD); 6 RS 930.111 7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 1. 8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 1. 2

O sugli ascensori 930.112 b. essere riconosciuti dalla nel quadro di un accordo internazionale; oppure c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale. 4 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24 34c) dell OAccD. Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici 1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sugli ascensori 10 : a. installatori, articolo 7; b. fabbricanti, articolo 8; c. rappresentanti autorizzati, articolo 9; d. importatori, articolo 10; e. distributori, articolo 11. 2 L applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall articolo 12 della direttiva UE sugli ascensori. 3 L identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall articolo 13 della direttiva UE sugli ascensori. Art. 5 Definizione delle norme tecniche La definizione delle norme tecniche è retta dall articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell economia. Art. 6 Sorveglianza del mercato 1 La sorveglianza del mercato relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori è retta dagli articoli 19 29 OSPro 11. 2 Nel caso di componenti o impianti elettrici, la competenza in materia di sorveglianza del mercato è retta dalla legislazione sull elettricità. Art. 7 Notifica di ascensori immessi sul mercato 1 L installatore dell ascensore notifica agli organi di controllo designati in base alla LSPro dal Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei 30 giorni successivi all immissione sul mercato, i nuovi ascensori che immette sul mercato. 9 RS 946.512 10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 1. 11 RS 930.111 3

930.112 Industria in generale 2 Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni: a. l impresa che immette sul mercato gli ascensori; b. l indirizzo del luogo di montaggio; c. la data dell immissione sul mercato; d. a seconda del tipo di ascensore: 1. l ambito di impiego (nell impresa o fuori dell impresa), 2. il tipo di trazione (elettrica o idraulica; con o senza sala macchine), 3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale. Art. 8 Registro degli ascensori 1 Il DEFR designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori a scopo di sorveglianza del mercato (organo di registrazione). 2 Il registro degli ascensori contiene le indicazioni necessarie all adempimento dei compiti connessi alla sorveglianza del mercato, ma almeno le indicazioni di cui all articolo 7 capoverso 2. 3 L organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, le indicazioni di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti, ma almeno le indicazioni di cui all articolo 7 capoverso 2. Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 23 giugno 1999 12 sugli ascensori è abrogata. Art. 10 Disposizioni transitorie 1 Gli ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell ordinanza del 23 giugno 1999 13 sugli ascensori possono essere messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016. 2 I componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori possono essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 20 aprile 2016. 3 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo la sezione 2 dell ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori rimangono validi anche con la presente ordinanza. 12 [RU 1999 1875, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785 all. 2 n. 2, 2010 2583 all. 4 n. II 7, 2011 1755 n. III] 13 [RU 1999 1875, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785 all. 2 n. 2, 2010 2583 all. 4 n. II 7, 2011 1755 n. III] 4

O sugli ascensori 930.112 4 L articolo 3 non è applicabile agli ascensori immessi sul mercato prima del 1 agosto 1999 o secondo l articolo 18 dell ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori e che vengono trasformati o rinnovati. Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016. 5

930.112 Industria in generale Allegato (art. 1 cpv. 3 e 4) Concordanza terminologica e del diritto applicabile 1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sugli ascensori 14 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza: a. Espressioni tedesche UE Union Mitgliedstaat Drittstaat Unionsmarkt EU-Rechtsvorschriften Amtsblatt der Europäischen Union Notifizierte Stelle Notifizierende Behörde Einführer EU-Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung EU-Entwurfsprüfbescheinigung Schweiz Schweiz Anderer Staat Schweizer Markt Rechtsvorschriften Bundesblatt Konformitätsbewertungsstelle Bezeichnungsbehörde Importeur Konformitätserklärung Baumusterprüfung Baumusterprüfbescheinigung Entwurfsprüfbescheinigung b. Espressioni francesi UE Union Etat membre Pays tiers Journal officiel de l Union européenne Organisme notifié Autorité notifiante Déclaration UE de conformité Suisse Suisse Autre pays Feuille Fédérale Organisme d évaluation de la conformité Autorité de désignation Déclaration de conformité 14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all art. 1 cpv. 1. 6

O sugli ascensori 930.112 UE Examen UE de type Attestation d examen UE de type Attestation d examen UE de la conception Examen de type Attestation d examen de type Attestation d examen de la conception c. Espressioni italiane UE Unione Stato membro Paese terzo Gazzetta ufficiale dell Unione europea Organismo notificato Autorità di notifica Dichiarazione di conformità UE Esame UE del tipo Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame UE del progetto Altro Paese Foglio federale Organismo di valutazione della conformità Autorità di designazione Dichiarazione di conformità Esame del tipo Certificato di esame del tipo Certificato di esame del progetto 2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero: Direttiva 2006/42/CE: direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24. Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (OMacch, RS 819.14) 7

930.112 Industria in generale 8