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CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA REGOLAMENTO TIROCINIO FORENSE Approvato con delibera del 11/11/2020 ART. 1 - ISCRIZIONE Condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale è l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati. L'iscrizione deve essere presentata all'ordine del circondario ove il richiedente intenda stabilire il proprio domicilio professionale, sul presupposto che il dominus ossia l'avvocato presso il quale e sotto la cui responsabilità sarà svolto il tirocinio - sia iscritto all'albo del medesimo Ordine; per l'iscrizione al Registro tenuto dall' Ordine di Monza è dunque necessario che il dominus sia iscritto all'ordine di Monza e che il domicilio professionale del praticante sia indicato presso uno studio del dominus collocato nel circondario del Tribunale di Monza. La domanda di iscrizione deve essere presentata con le modalità, il contenuto e gli allegati previsti dalla modulistica resa disponibile sul sito istituzionale o presso la Segreteria. Laddove svolga attività di lavoro autonomo o subordinato, pubblico o privato, il tirocinante deve farne espressa dichiarazione all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nel successivo momento in cui il rapporto lavorativo abbia inizio - indicando gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro e comunicando tempestivamente ogni relativa variazione; ciò al fine di consentire al Consiglio di verificare l'assenza di ragioni di conflitto di interessi e la compatibilità tra l'attività lavorativa ed il tirocinio Il tirocinio decorre dal momento in cui verificati i relativi presupposti il Consiglio delibera l'iscrizione. ART. 2 - DOMINUS Il dominus: deve essere iscritto all'albo degli Avvocati da almeno 5 anni, non può rivestire tale qualifica per più di 3 praticanti contemporaneamente, deve essere in regola, ove non esentato, con l'assolvimento dell'obbligo formativo professionale continuo, come risultante da Attestato di formazione continua da allegarsi alla domanda. 1

Ove la mole del lavoro del dominus non sia tale da consentire al praticante una sufficiente offerta formativa ed il rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 ed 8 del D.M. 70/2016, il tirocinio può essere svolto anche presso due Avvocati contemporaneamente, entrambi del Foro di Monza, previa richiesta del praticante ed autorizzazione del Consiglio dell'ordine. Il dominus, nella attestazione di frequenza da allegare alla domanda di iscrizione, deve dichiarare e garantire che il tirocinante disponga all'interno dello studio di uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato, nonché autorizzare l elezione di domicilio professionale del praticante presso il proprio studio. Nella medesima attestazione il dominus dovrà dichiarare l eventuale esenzione dall obbligo di formazione continua ai sensi dell art. 11 comma 2 Legge 247/2012. Il dominus deve assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso evitando che al tirocinante sia affidata attività di mera segreteria (non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione della pratica), altresì riconoscendo al tirocinante l'integrale rimborso delle spese ed un'indennità o compenso commisurata all'effettivo apporto professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 comma 11 della Legge 247/12. ART. 3 - FREQUENTAZIONE STUDIO Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, nel rispetto delle norme di deontologia professionale, secondo le modalità previste dal D.M. 70/2016 (in particolare articoli 3 e 8). Il tirocinante dovrà frequentare assiduamente lo studio del dominus - preferibilmente quotidianamente e comunque per non meno di 20 ore settimanali collaborando attivamente, in misura commisurata alla esperienza e preparazione acquisita, allo studio delle questioni giuridiche nonché alla predisposizione di atti e pareri. Al tirocinante dovrà essere assicurata la possibilità di frequentare i corsi di formazione di cui all'art. 43 delle Legge 247/2012 nonché con modalità che non risultino incompatibili con l'attività dello studio ed in ogni caso in misura sufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi formativi ove applicabili di partecipare ad ulteriori corsi, convegni, seminari in materia giuridica. ART. 4 - UDIENZE Il tirocinante dovrà assistere ad almeno 20 udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, auspicabilmente distribuite in modo omogeneo nel semestre ed aventi ad oggetto materie diversificate 2

In ogni caso non potranno essere annotate e considerate più di due udienze al giorno e meno di due al mese (escluso il periodo feriale) Nel novero delle udienze possono essere conteggiati anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la presenza del tirocinante sia documentata. La partecipazione alle udienze dovrà preferibilmente riguardare le cause patrocinate dal dominus o da altri avvocati dello studio. Ove ciò sia strettamente indispensabile al fine del rispetto di quanto sopra previsto sia per quanto riguarda il numero minimo di udienze che per quanto riguarda la loro diversificazione il tirocinante potrà assistere ad udienze patrocinate da altro legale, non necessariamente del Foro di Monza, il quale dovrà garantire la conoscenza delle questioni giuridiche trattate La partecipazione alle udienze dovrà essere attestata con la attenta compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale o presso la Segreteria dell'ordine, completo della sottoscrizione del Magistrato, di quella del dominus ed eventualmente dell'avvocato diverso dal dominus che ha patrocinato in udienza, i quali in tal modo attestano sotto la propria responsabilità la effettiva e consapevole partecipazione alle attività di udienza. Ove non fosse possibile acquisire la sottoscrizione del Magistrato, al modulo dovrà essere allegata la copia del verbale dalla quale risulti la presenza e la partecipazione del tirocinante. ART. 5 LIBRETTO Ai fine di consentire al Consiglio le verifiche ad esso demandate in ordine all'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, il praticante dovrà compilare e tenere aggiornato il libretto di pratica professionale, nel quale per ogni semestre, dovranno essere registrate: le udienze alle quali il tirocinante ha assistito; i più rilevanti atti processuali o relativi ad attività stragiudiziale alla cui predisposizione e redazione il tirocinante ha partecipato; le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione in praticante abbia assistito o collaborato; ciascuna di esse in numero non inferiore a 5 dovrà essere oggetto di una sintetica ma effettiva esplicazione (che non si riduca dunque alla mera enunciazione, a mo' di titolo, della questione trattata) 3

Al termine di ogni semestre il libretto deve essere sottoscritto dal dominus che in tal modo, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle annotazioni in esso contenute. Entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, il libretto deve essere depositato presso la Segreteria dell'ordine ai fini della verifica e della vidimazione, unitamente al modulo per l annotazione delle udienze (compilato e sottoscritto secondo quanto previsto all'articolo precedente). Al termine del primo anno e/o al termine dell'ultimo semestre di tirocinio, al libretto dovrà essere altresì allegata una relazione dell'attività sin lì svolta presso lo studio, corredata da una sintetica relazione su una tematica di carattere deontologico approfondita dal tirocinante. Il ritardato deposito del libretto sarà valutato dal Consiglio dell'ordine ai fini della verifica dell'effettività e continuità del tirocinio. ART. 6 - DURATA, INTERRUZIONI Fatte salve specifiche disposizioni di legge, la durata del tirocinio professionale è fissata in 18 mesi, che decorrono dalla data in cui il Consiglio abbia deliberato l'iscrizione nel Registro dei tirocinanti. Il tirocinio deve essere svolto in modo ininterrotto. Nel caso in cui il tirocinante abbandoni lo studio per qualsiasi motivo ovvero interrompa il tirocinio per un periodo prolungato, il dominus è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'ordine; allo stesso modo comunicherà la cessazione del periodo di interruzione. Ove il Consiglio accerti una interruzione nell'effettivo svolgimento del tirocinio per un periodo superiore a 6 mesi e non sussista alcun motivo di giustificazione tra quelli previsti dall'art. 7 comma 2 del D.M. 70/2016 sarà disposta la cancellazione del tirocinante dal Registro dei praticanti e l'intera pratica svolta resterà priva di effetto. Ove l'interruzione sia inferiore a 6 mesi ma superiore ad 1 mese senza che sussista alcuna delle giustificazioni previste dall'art. 7, comma 2 e 3 D.M. 70/2016 e ferma restando la necessità di presentare in tal caso domanda al Consiglio ai sensi del comma 4 della medesima disposizione non si farà luogo alla cancellazione ma, fermi restando i semestri già convalidati, il tirocinio compiuto nel semestre ove si sia registrata l'interruzione sarà privo di effetto ed il semestre comincerà a decorrere dalla data della cessata interruzione. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore ad un mese, ove non sia giustificata e non ricada nel periodo feriale, non comporta alcuna conseguenza sul periodo di tirocinio 4

svolto, ma il periodo di interruzione dovrà essere recuperato al termine del semestre in corso. ART. 7 - CAMBIO STUDIO Qualora il praticante si trasferisca presso altro Avvocato, anch'esso iscritto all'albo del Foro di Monza, dovrà darne immediata comunicazione all'ordine, allegando la dichiarazione di disponibilità del nuovo dominus, accompagnata dall'attestato di formazione continua, ove richiesto. Il precedente dominus dovrà attestare sotto la sua responsabilità la frequenza del tirocinante presso il suo studio per il solo ed intero periodo antecedente il trasferimento così come il nuovo dominus attesterà sotto la propria responsabilità lo svolgimento del solo ed intero periodo di tirocinio nel quale il tirocinante abbia effettivamente frequentato il suo studio. Ove vi sia un periodo intermedio che non formi oggetto né dell'attestazione del precedente dominus né del nuovo, tale periodo ferme le previsioni di cui all'articolo precedente dovrà essere integralmente recuperato al termine del semestre nel quale il trasferimento si è verificato. ART. 8 -TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE Il tirocinante che intenda proseguire la pratica presso Avvocato iscritto ad altro Ordine e che dunque debba trasferire la propria iscrizione presso tale Ordine, deve chiedere al Consiglio di Monza il rilascio di autorizzazione (nulla osta). Il rilascio del nulla osta al trasferimento non comporta la cancellazione dal Registro dei praticanti tenuto dall'ordine di Monza, cancellazione che verrà disposta nel momento in cui l'ordine di destinazione abbia comunicato l'avvenuta iscrizione del tirocinante nel proprio registro e con effetto dalla data di tale iscrizione. A richiesta del tirocinante il Consiglio rilascerà un certificato di compiuta pratica parziale, certificando - sulla base di quanto attestato dal dominus del Foro di Monza e/o di quanto altrimenti accertato il periodo di tirocinio che risulta effettivamente svolto. Sino alla data dell'avvenuta iscrizione presso altro Ordine, il tirocinante è tenuto a proseguire effettivamente la pratica presso il proprio dominus del Foro di Monza, né ai fini della convalida del periodo di pratica potrà prendersi in considerazione una attestazione rilasciata da Avvocato del Foro di destinazione. Reciproca disposizione vale per il caso in cui il tirocinante si iscriva presso il registro dell'ordine di Monza proveniente da altro Ordine che a ciò lo abbia autorizzato; anche in tal caso, sino all'iscrizione presso il Registro dell'ordine di Monza, il tirocinante è tenuto a 5

proseguire effettivamente la pratica presso il proprio dominus del foro di provenienza, né in ogni caso ai fini della convalida del periodo di pratica potrà prendersi in considerazione una attestazione rilasciata da Avvocato del Foro di Monza relativa a periodo antecedente la delibera di iscrizione presso l'ordine di Monza. Ove vi sia un periodo intermedio che non formi oggetto della legittima attestazione né del precedente dominus né del nuovo, tale periodo ferme le previsioni di cui all'articolo 6 dovrà essere integralmente recuperato al termine del semestre nel quale il trasferimento si è verificato. ART. 9 -VERIFICHE E COLLOQUI Il Consiglio dell'ordine è tenuto a verificare l'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio. Tale verifica si attua anzitutto attraverso l esame del libretto, compilato e depositato nelle forme e nei tempi di cui all art. 5 del presente Regolamento. Il Consiglio dell Ordine potrà accertare con i mezzi più idonei la veridicità delle informazioni riportate sul libretto o comunque fornite dai tirocinanti e dai rispettivi domini e attraverso l apposita Commissione costituita al proprio interno, anche con la partecipazione di membri esterni convocherà il tirocinante per colloqui finalizzati all accertamento della effettiva pratica svolta. Il tirocinante sarà in ogni caso convocato quando, dopo il primo semestre di pratica, richieda l autorizzazione all esercizio del patrocinio sostitutivo, nonché al termine del periodo di tirocinio oltre che in caso di richiesta di trasferimento. L esito positivo di tali colloqui è condizione, rispettivamente, per il rilascio dell autorizzazione al patrocinio e per il rilascio del certificato di compiuta pratica o del nulla osta richiesto dal tirocinante. Il Consiglio può negare la convalida dell intero periodo di tirocinio, o anche di un singolo semestre. ART. 10 - MODALITA' ALTERNATIVE Fermo restando l obbligo di svolgimento di un periodo non inferiore a sei mesi di effettivo ed ininterrotto tirocinio presso uno studio professionale o presso l'avvocatura dello Stato, il tirocinante può sostituire in tutto o in parte il restante periodo con una delle forme alternative previste dalla Legge. In particolare il tirocinante, dopo aver effettivamente svolto un semestre di pratica presso lo studio professionale di un avvocato iscritto all Albo ordinario tenuto dall'ordine di Monza - e purché abbia superato positivamente il colloquio di verifica della pratica al termine di 6

tale semestre e non abbia chiesto l abilitazione o non sia già abilitato - può chiedere di essere ammesso a espletare il tirocinio, per un periodo non superiore a 12 mesi, prestando attività di praticantato, anche full-time, presso il Tribunale di Monza, ai sensi dell art. 44 Legge 247/12 e del D.M. 58/16. Tra la data di cessazione della pratica presso un Avvocato e l'inizio del tirocinio presso gli uffici giudiziari dovrà decorrere, fatta salva l'ipotesi in cui l'inizio del tirocinio sia differito per esigenze dell'ufficio e comunque indipendenti dalla volontà del tirocinante, un periodo di tempo non superiore a due mesi. Il tirocinio deve necessariamente essere svolto presso uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove è costituito il Consiglio dell'ordine al quale è iscritto il praticante avvocato (art. 2 comma 2 D.M. 70/58) sicché, ove intenda svolgere il tirocinio presso un Ufficio Giudiziario fuori dal Circondario del Tribunale di Monza, il praticante dovrà trasferire immediatamente la propria iscrizione, pena il mancato riconoscimento del tirocinio. Il tirocinio ex art. 44 L. 247/12 sarà riconosciuto dal Consiglio dell'ordine al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato solo per il tempo effettivamente prestato, purché la sua durata non sia inferiore a 6 mesi e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi. Durante il tirocinio presso gli uffici giudiziari, il praticante avvocato può proseguire il tirocinio professionale presso un Avvocato iscritto all'albo del Tribunale di Monza, restando in tal caso tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 e 8 comma 4 del D.M. 70/16. In ogni caso, anche laddove sussista lo svolgimento contestuale del tirocinio presso l'ufficio Giudiziario e presso lo studio di Avvocato iscritto all'ordine, il periodo di tirocinio complessivo non può essere inferiore a 18 mesi di calendario, ai sensi dell'art. 41 comma 5 primo periodo Legge 247/2012 Il tirocinio presso gli uffici giudiziari fatta salva l'ipotesi in cui sia svolto contemporaneamente alla pratica presso lo studio di un Avvocato ai sensi del precedente comma - è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato pubblico o privato purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto. Il tirocinante può altresì sostituire un anno di pratica presso lo Studio con 18 mesi di stage presso gli Uffici Giudiziari compresi nel circondario del Tribunale di Monza, ex art. 73 D.L. 69/13. In tal caso il semestre di tirocinio presso lo studio professionale può essere anche contestuale allo stage presso gli Uffici Giudiziari e svolgersi indifferentemente al principio o alla fine del periodo di tirocinio. Affinché il periodo di tirocinio ex art. 44 L. 247/12 e di stage ex art. 73 D.L. 69/13 vengano riconosciuti ai fini della pratica forense, è necessario 7

che il Magistrato affidatario abbia attestato la loro effettività ed il loro positivo esito; in mancanza, il periodo non verrà riconosciuto ai fini della pratica, che dovrà essere regolarmente completata per il periodo di 18 mesi. Poiché tanto il tirocinio ex art. 44 L. 247/12 quanto lo stage ex art. 73 D.L. 69/13 sono e restano parte della formazione del praticante avvocato e come tale finalizzati a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche (art. 41, comma 1 L. 247/12), il Consiglio dell'ordine rilascerà il certificato di compiuta pratica ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari non diversamente che agli altri tirocinanti previa verifica non solo della conoscenza delle fondamentali norme sostanziali e processuali civile e penali ma anche delle disposizioni del Codice Deontologico Forense. Il tirocinante può infine sostituire un anno di tirocinio professionale con la frequenza delle Scuole di Specializzazione ex art. 16 D.Lgs 398/97 conclusasi con il rilascio del relativo diploma, frequenza che può essere anche contestuale al tirocinio professionale. Ove al termine della Scuola il tirocinante non consegua il diploma, il tirocinio dovrà essere regolarmente completato per il periodo di 18 mesi Art. 11 - CLAUSOLA FINALE Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, trovano integrale applicazione le disposizioni dettate dalla Legge 247/2012 (Legge Professionale) e dal D.M. 70/2016 (Regolamento recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio). 8