Regime forfetario per autonomi - Fruibilità dell agevolazione contributiva. SELLITTI RAFFAELLA Consulente del Lavoro raffaellasellitti@gmail.



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Transcript:

SELLITTI RAFFAELLA Consulente del Lavoro raffaellasellitti@gmail.com Regime forfetario per autonomi - Fruibilità dell agevolazione contributiva 1

1 REGIME FORFETARIO PER GLI AUTONOMI L art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) aveva introdotto, a decorrere dall 1.1.2015, il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. forfetario), destinato agli esercenti attività d impresa, di arte o professione in forma individuale. Il regime è stato per alcuni aspetti modificato dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016). Gli interventi riguardano: alcune condizioni per l accesso e la permanenza nel regime; l agevolazione per i soggetti che iniziano l attività; il regime contributivo agevolato opzionale. 1.1 CONDIZIONI D ACCESSO AL REGIME DAL 2016 L accesso al regime forfetario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono, al contempo e con riferimento all annualità precedente, le seguenti caratteristiche: ricavi conseguiti o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori ai seguenti limiti, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l attività esercitata: 45.000,00 euro per industrie alimentari e delle bevande con codici attività 10 e 11; 50.000,00 euro per commercio all ingrosso e al dettaglio con codici attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7 e 47.9; 40.000,00 euro per commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande con codice attività 47.81; 30.000,00 euro per commercio ambulante di altri prodotti con codici attività 47.82 e 47.89; 25.000,00 euro per costruzioni e attività immobiliari con codici attività 41, 42, 43 e 68; 25.000,00 euro per intermediari del commercio con codice attività 46.1; 50.000,00 euro per attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con codici attività 55 e 56; 30.000,00 euro per attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi con codici attività da 64 a 66, da 69 a 75 e da 85 a 88; 30.000,00 euro per tutte le altre attività con codici attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84 e da 90 a 99; spese complessivamente non superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.; costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000,00 euro. Oltre ai predetti requisiti, occorre considerare che l utilizzo del nuovo regime è precluso ai soggetti che si trovino, nel corso dell applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni: si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; non sono residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell Unione Europea o aderenti all Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; 2

esercitano attività di lavoro autonomo o d impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza; hanno percepito, nell anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l importo di 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 1.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGIME L utilizzo del regime consente di determinare in modo forfetario il reddito imponibile, mediante un coefficiente di redditività differente in base alla tipologia di attività svolta, e di tassarlo applicando un imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale pari al 15%. Il regime contempla, altresì, l esclusione da IVA, IRAP e studi di settore, l esonero dalle ritenute fiscali (da operare sulle somme corrisposte e da subire sulle somme percepite) e la determinazione agevolata dei contributi previdenziali. Con riferimento all agevolazione relativa alla determinazione dei contributi previdenziali, il suo utilizzo necessita la presentazione di un apposita domanda secondo le modalità e i termini di seguito riepilogati. 2 AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA L agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato: ai soli imprenditori individuali (con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, oppure alle Casse professionali private); che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il nuovo regime forfetario a fini reddituali. 2.1 CONTENUTO DELL AGEVOLAZIONE Limitatamente al 2015, l agevolazione consisteva nella determinazione della contribuzione dovuta: applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti sul reddito d impresa dichiarato; senza considerare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento di tali contributi, ai sensi dell art. 1 co. 3 della L. 233/90 (c.d. contributi fissi ). A seguito delle modifiche della L. 208/2015, dal 2016, l agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfetario (assoggettato ad imposta sostitutiva) la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Al riguardo, la Relazione tecnica al Ddl. di stabilità per il 2016 ha indicato che la norma stabilisce la reintroduzione del minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento. Accredito contributivo Per l accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti, ridotte del 35%) sul minimale di reddito (per il 2016, pari a 15.548,00 euro), attribuisce il diritto all accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. 3

2.2 DECADENZA DELL AGEVOLAZIONE Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d accesso o la verifica di una delle cause ostative), anche l agevolazione contributiva viene meno a partire dall anno successivo a quello in cui si verifica l evento (opzione o fuoriuscita). Qualora il regime cessi per effetto dell accertamento, da parte dell Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall anno per il quale è stata accertata l assenza dei presupposti per il regime forfetario. Effetti della decadenza La cessazione dell agevolazione determina: ai fini previdenziali, l applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta; in ogni caso, l impossibilità di fruire nuovamente dell agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali. 2.3 ESCLUSIONE DI ULTERIORI RIDUZIONI CONTRIBUTIVE Optando per l agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di: coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, ai quali spetterebbe una riduzione dell aliquota contributiva di 3 punti percentuali; soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell INPS e con più di 65 anni di età, ai quali sarebbe applicabile una riduzione del 50% dei contributi dovuti. 2.4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA L agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circ. 10.2.2015 n. 29. Attività in corso I soggetti forfetari già esercenti attività d impresa al 31.12.2015 hanno l onere di compilare: a pena di decadenza, entro il prossimo 28.2.2016 (il termine va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, posto che non sembra applicabile a questa ipotesi il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo); il modello telematico appositamente predisposto all interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell INPS, oppure, per coloro che, pur esercitando attività d impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. 10.2.2015 n. 29, da consegnare alla sede INPS competente. Con il messaggio INPS 25.1.2016 n. 286 è stato indicato che la predetta domanda deve essere presentata anche dai soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime forfetario e che avevano, a suo tempo, presentato domanda per l applicazione della previgente agevolazione contributiva; infatti, posto che le domande presentate l anno scorso sono state chiuse d ufficio al 31.12.2015, l adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda. 4

Se la domanda è presentata oltre detto termine, l accesso all agevolazione è precluso per l anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell anno successivo; in tal caso, l agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Nuova attività I soggetti che intraprendono una nuova attività d impresa dall 1.1.2016 aderendo al regime agevolato, per utilizzare l agevolazione contributiva, devono presentare: la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell INPS; con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS. 2.5 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AGEVOLATI Il versamento dei contributi determinati in forza dell agevolazione sopra indicata dovrebbe essere effettuato: per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d anno alle consuete scadenze trimestrali; per l eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello UNICO. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro). 5