INPS.HERMES.02/04/2007.0008478

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INPS.HERMES.02/04/2007.0008478 Mittente 0013 /D.C. Prestazioni Ufficio Area Procedure E Gestione Banche Dati Messaggio N. 008478 del 02/04/2007 16.22.31 Tipo Messaggio Standard Classificazione Gestione Pensioni Destinatari ALL Inizio Pagina Vai Fine Testo Oggetto: Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 inerente la totalizzazione dei periodi assicurativi. Procedure di liquidazione delle pensioni. Errata corrige. Testo Il presente messaggio annulla e sostituisce il precedente di pari oggetto n.8461 inviato in data odierna. DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE Oggetto: Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 inerente la totalizzazione dei periodi assicurativi. Procedure di liquidazione delle pensioni. Si fa seguito alla circolare n. 69 del 9 maggio 2006 e si comunica che la procedura di liquidazione delle pensioni IVS74 è stata aggiornata per consentire la liquidazione delle pensioni dirette di categoria VOTOT e IOTOT derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi, a seguito del Decreto Legislativo del 2 febbraio 2006, n. 42. Per tali prestazioni la decorrenza non può essere antecedente il mese di febbraio 2006.

In attesa che il Ministero del Lavoro fornisca risposta ai quesiti inviati, si precisa che le Sedi dovranno continuare a tenere in evidenza e a non liquidare le pensioni dirette contenenti richiesta di maggiorazioni sociali e trattamenti di famiglia; con successivo messaggio inoltre saranno fornite le istruzioni per la liquidazione delle pensioni ai superstiti. Si comunica con l occasione che sono in corso di stipula le convenzioni con gli altri Enti/Casse Previdenziali previste dall art. 5 del decreto citato e si allega copia della convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, al fine di consentire a tutti gli Enti/Casse di dialogare in tempo reale per acquisire le domande degli interessati, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l esito della domanda e il trattamento spettante, è stata realizzata una procedura informatica che si trova attualmente in fase di test e che sarà oggetto di successivo rilascio. Tale procedura consentirà di eliminare del tutto la comunicazione cartacea tra gli Enti, necessaria ai fini della liquidazione delle domande in totalizzazione, attraverso la condivisione in una banca dati aggiornata in tempo reale da tutti gli Enti interessati, con il risultato di ottenere, quindi, notevoli vantaggi in termini di tempo e di trasparenza nel servizio al cittadino. Si fa presente, infine, che il rilascio della procedura informatica di colloquio sopra descritta, non deve condizionare l attività di liquidazione e pagamento delle pensioni agli aventi diritto. Le Sedi, a norma dell art. 19 della citata convenzione, debbono utilizzare le consuete modalità di comunicazione per ottenere o rilasciare le informazioni necessarie all accertamento del diritto e alla definizione della domanda. Si descrivono di seguito le funzioni che debbono essere attivate per consentire la liquidazione delle pensioni in totalizzazione. Per eventuali chiarimenti in merito all utilizzazione della procedura le Sedi potranno rivolgersi agli analisti amministrativi della Direzione Centrale Prestazioni: Eliana BRUGNOLI tel 06/59054984 045/938359 Maria Rosa PINTAVALLI tel 06/59054264 091/6562539 1. Inserimento domande in EAD75/WEBDOM 1.1 Procedura EAD75 La procedura è stata aggiornata per consentire la gestione delle domande di pensione in totalizzazione dei periodi assicurativi e pertanto, per l inserimento in EAD75 delle stesse, deve essere acquisita una delle nuove categorie assegnate e di seguito riportate: Tipo pensione Categoria alfabetica Categoria numerica Domanda di pensione di vecchiaia o di anzianità VOTOT 070 Domanda di pensione di inabilità IOTOT 071 Domanda di pensione ai superstiti SOTOT 072

I campi dell EAD75 devono essere compilati con le modalità previste per le corrispondenti categorie di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La compilazione del campo 36 viene resa obbligatoria: è necessaria, infatti, per evidenziare l Ente di istruttoria, che identifica l Ente di ultima iscrizione, e per rilevare se l INPS è coinvolto nella totalizzazione come Ente ricettore di contributi e non solo come Ente che effettua il pagamento. La tabella sottostante riporta i codici da utilizzare in relazione all Ente di ultima iscrizione; nel caso in cui l INPS sia coinvolto non solo per il pagamento, la lettera I premessa al codice dell Ente di istruttoria, contraddistinguerà tale circostanza. È evidente che se il codice Ente di istruttoria corrisponde ad A0, che identifica l INPS, diventa superfluo premettere la lettera I. Codice A0 C0 D0 E0 F0 F1 G0 H0 I0 J0 K0 L0 N0 O0 P0 Q0 R0 S0 INPS INPDAP IPOST Ente Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti ( ENPALS ) Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ( INPGI ) Gestione separata per i giornalisti professionisti dell Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ( INPGI ) Cassa Nazionale di Previdenza avvocati e procuratori legali ( CF ) Cassa di Previdenza tra dottori commercialisti ( CNPADC ) Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri ( CPG ) Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e Architetti liberi professionisti ( INARCASSA ) Cassa nazionale del notariato Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali ( CNPR ) Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro ( ENPACL ) Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ( ENPAM ) Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti ( ENPAF ) Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari ( ENPAV ) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi ( ENPAP ) Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli

T0 U0 V0 Z0 attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali dei geologi ( EPAP ) Ente nazionale di previdenza e assistenza della Professione infermieristica ( ENPAPI ) Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi ( ENPAB ) Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti laureati ( EPPI ) Gestione separata per agrotecnici e periti agrari ( ENPAIA ) 1.2 Procedura WEBDOM La procedure WEBDOM è stata aggiornata per consentire la gestione anche di queste domande. Per acquisire le informazioni descritte al precedente punto 1.1. è necessario selezionare nell apposita finestra gestione la voce totalizzazione e nella finestra fondo scegliere dal menu a tendina l Ente di istruttoria, che identifica l Ente di ultima iscrizione. Qualora l INPS sia coinvolto nella totalizzazione come Ente ricettore di contributi e non solo come Ente che effettua il pagamento, dovrà essere selezionato l Ente di istruttoria in abbinamento con l INPS. 2. Procedura IVS74 La generalità dei dati da acquisire ha le stesse caratteristiche delle pensioni INPS a carico del FPLD; la particolarità riguarda la mancanza dei dati relativi alle retribuzioni pensionabili, sostituiti dagli importi delle quote di pensione riguardanti le diverse gestioni che compongono la pensione stessa. Si riportano di seguito le informazioni relative ai campi dei pannelli della procedura, la cui acquisizione si differenzia dalle consuete modalità.. 2.1. - Pannello MNLAN20 Il campo Codice Ente/Cassa Profess. deve essere acquisito obbligatoriamente e deve contenere i codici della tabella di seguito esposta; il dato viene memorizzato nel data base delle pensioni in GP1CENTCRD e consente di identificare l Ente di istruttoria, ossia di ultima iscrizione. CODICE (GP1CENTCRD) DESCRIZIONE ENTE/GESTIONE 801 INPS Istituto Nazionale Previdenza 802 INPDAP Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amm.ne Pubblica 803 IPOST Istituto Postelegrafonici

804 ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti 805 INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 806 CF -Cassa Nazionale di Previdenza avvocati e procuratori legali 807 CNPADC - Cassa di Previdenza tra dottori commercialisti 808 CPG - Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri 809 INARCASSA - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti 810 CNN Cassa Nazionale del Notariato 811 CNPR - Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali 813 ENPACL - Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del Lavoro 814 ENPAM - Ente nazionale di previdenza e assistenza medici 815 ENPAF - Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti 816 ENPAV - Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari 817 ENPAP - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi 818 EPAP - Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali dei geologi 819 ENPAPI - Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica 820 ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi 821 EPPI - Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti laureati 822 ENPAIA Gestione separata per agrotecnici e periti agrari 2.2. - Pannello MNLAN30 Il campo codice arretrati può contenere, in questa prima fase, il solo codice 1 Nel caso in cui il richiedente la pensione in totalizzazione, abbia raggiunto un requisito autonomo in una delle gestioni interessate, inteso come perfezionamento del requisito di contribuzione e assicurazione, di età, della c.d. finestra nel caso di pensione di anzianità, il calcolo della pensione segue le regole previste da quella gestione stessa e quindi potrebbe corrispondere ad un sistema retributivo/misto: in questo caso dovrà essere indicato il valore NO nel campo contributiva. Inoltre, sempre nell ipotesi di liquidazione con requisito autonomo, è necessario indicare nel campo codici natura, secondo byte, la lettera N, qualora il diritto autonomo sia stato raggiunto presso una Cassa Professionale o la gestione parasubordinati, e la lettera M in tutti gli altri casi. I campi att. ec. e prof. ind., qualora l Ente di istruttoria sia diverso da INPS, vengono precompilati in modo automatico.

Nel caso in cui l Ente di istruttoria sia l INPS, i suddetti campi devono essere acquisiti con le consuete modalità. 2.3. - Pannello MNLCR11 Il pannello è stato ristrutturato per l acquisizione delle quote predeterminate di pensione, in relazione al tipo di contribuzione, dell Ente e/o della Cassa Professionale presso cui è stata versata la contribuzione stessa. MNLCR11 Sede 7000 Categoria VOTOT Certificato 6400008 ROSSI MARIO Data inizio assicurazione Data fine assicurazione Quote di pensione Ente/Gestione-Fondo n. settimane Importo quota Invio=Acquisizione e controllo F12=Pannello precedente F3=Uscita Il campo Ente/Gestione-Fondo, composto da 2 bytes alfanumerici, deve contenere i codici riportati nella tabella sottostante. Ogni Ente/Cassa Professionale è contraddistinto da una lettera alfabetica diversa, indicata nel primo byte, con eccezione di INPS al quale sono state attribuite due lettere, e da un numero che contraddistingue la gestione all interno dell Ente/Cassa Professionale, indicato nel secondo byte. Il dato viene memorizzato in GP2BB05N del GAPNE. Codice A1 A2 A3 A4 Ente/Gestione o Fondo INPS Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni INPS Gestione Artigiani INPS Gestione Esercenti Attività Commerciali

A5 INPS Fondo ex INPDAI A6 INPS Pensioni ex Dipendenti FF.SS A7 INPS Gestione Speciale per il Personale degli Enti Pubblici creditizi A8 INPS Gestione Previdenza Marinara A9 INPS Fondo Personale di volo dipendente da Aziende di navigazione aerea B1 INPS Fondo personale dipendente da pubblici Servizi di trasporto B2 INPS Fondo personale addetto ai pubblici servizi di telefonia B3 INPS Fondo personale addetto alle gestione delle Imposte di consumo B4 INPS - Fondo personale dipendente dall ENEL e da aziende elettriche private B5 INPS Fondo clero secolare e ministri di culto delle confessioni religiose diverse da cattolica B6 INPS Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge 335/1995 C0 INPDAP D0 IPOST E0 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti (ENPALS ) F0 Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI ) F1 Gestione separata per i giornalisti professionisti dell Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI ) G0 Cassa Nazionale di Previdenza avvocati e procuratori legali (CF ) H0 Cassa di Previdenza tra dottori commercialisti (CNPADC ) I0 Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri (CPG ) J0 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e Architetti liberi professionisti ( INARCASSA ) K0 Cassa nazionale del notariato (CNN) L0 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali(cnpr) N0 Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL ) O0 Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) P0 Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) Q0 Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) R0 Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) S0 Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali dei geologi ( EPAP ) T0 Ente nazionale di previdenza e assistenza della Professione infermieristica (ENPAPI) U0 Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi ( ENPAB ) V0 Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti laureati ( EPPI ) Z0 Gestione separata per agrotecnici e periti agrari ( ENPAIA )

Il campo Importo quota deve contenere l importo della quota predeterminata, relativa alla gestione di riferimento, che deve essere messa in pagamento alla decorrenza della pensione stessa, indipendentemente dal sistema di calcolo. Gli altri campi del pannello devono essere acquisiti con le consuete modalità. 3. Numerazione delle nuove categorie Alle nuove categorie vengono riservate le seguenti serie numeriche: categoria 070: da 6.400.000 a 6.499.999; categoria 071: da 6.500.000 a 6.599.999; categoria 072: da 6.600.000 a 6.699.999. 4. Calcolo centrale Il calcolo, per le pensioni dirette, provvede a sommare le diverse quote da porre in pagamento già predeterminate e così memorizzate in GP2BB06. La pensione totalizzata costituisce un unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti. Nel caso di bititolarità, quindi, si applica il principio della cosiddetta perequazione cumulata in funzione dell importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti, come per la generalità delle altre categorie di pensione. 5. Modalità di memorizzazione dei dati sul data base centrale La particolarità consiste nel fatto che i dati memorizzati in GP2BB06 si riferiscono direttamente alla quota da porre in pagamento alla decorrenza della pensione. Le varie gestioni che compongono la prestazione sono registrate in GP2BB05, secondo l elenco riportato al precedente punto 2.3. Inoltre ogni quota che compone la pensione viene evidenziata nei GP5HG01, nei GP6HG01 e nei GP8MD42 con il codice fondo attribuito ad ogni Cassa/Ente-Gestione come da tabella di seguito riportata: Ente/Gestione o Fondo Codici fondo 700 INPS Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 701 INPS Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni 702 INPS Gestione Artigiani 703 INPS Gestione Esercenti Attività Commerciali 704 INPS Fondo ex INPDAI

705 INPS Pensioni ex Dipendenti FF.SS 706 INPS Gestione Speciale per il Personale degli Enti Pubblici creditizi 707 INPS Gestione Previdenza Marinara 708 INPS Fondo Personale di volo dipendente da Aziende di navigazione aerea 709 INPS Fondo personale dipendente da pubblici Servizi di trasporto 710 INPS Fondo personale addetto ai pubblici servizi di telefonia 711 INPS Fondo personale addetto alle gestione Imposte di consumo 712 INPS - Fondo personale dipendente dall ENEL e da Aziende elettriche private 713 INPS Fondo clero secolare e ministri di culto delle confessioni religiose diverse da cattolica 714 INPS Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge 335/1995 715 INPDAP 716 IPOST 717 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti (ENPALS) 718 Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ( INPGI ) 719 Gestione separata per i giornalisti professionisti dell Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ( INPGI ) 720 Cassa Nazionale di Previdenza avvocati e procuratori legali ( CF ) 721 Cassa di Previdenza tra dottori commercialisti ( CNPADC ) 722 Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri (CPG ) 723 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e Architetti liberi professionisti ( INARCASSA ) 724 Cassa nazionale del notariato 725 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali ( CNPR ) 727 Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro ( ENPACL ) 728 Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ( ENPAM ) 729 Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti ( ENPAF ) 730 Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari ( ENPAV ) 731 Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) 732 Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali dei geologi (EPAP) 733 Ente nazionale di previdenza e assistenza della Professione infermieristica ( ENPAPI )

734 Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) 735 Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti laureati (EPPI) 736 Gestione separata per agrotecnici e periti agrari (ENPAIA) 6 Codici errori da calcolo passante Il calcolo passante scarta le posizioni secondo i controlli già in essere per le altre tipologie di prestazioni. 7. Stampe modello TE08 La procedura invia in modo automatico, e con le stesse modalità delle altre prestazioni, il modello TE08. IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI Nori IL DIRETTORE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI Spadaccia Allegato 1 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE AL FINE DELL EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE, AI SENSI DELL ART.5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42 DEL 2 FEBBRAIO 2006. L anno 2007, il giorno..del mese di. TRA L Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (codice fiscale 80078750587) con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, di seguito per brevità denominato anche INPS, in persona del suo Presidente pro tempore, Avv. Gian Paolo

Sassi, nato a Varese l 11 dicembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede legale dell Istituto, e L Ente/Cassa (codice fiscale.) con sede legale in Via.n. in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore..nato a. il. autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta procura rilasciata da...in data. mediante atto..., domiciliato per la carica presso la sede legale dell Ente/Cassa, in seguito anche denominato per brevità Ente/Cassa PREMESSO CHE il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 ha disciplinato la totalizzazione dei periodi assicurativi conseguibile a domanda dell interessato nel rispetto del principio del pro-quota tra le singole gestioni previdenziali presso le quali sono maturati i relativi periodi contributivi; l art.5 del citato decreto legislativo dispone che l onere dei trattamenti pensionistici è a carico delle singole gestioni ciascuna in relazione alla propria quota e che il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall INPS; il citato art.5 stabilisce che, al fine di provvedere al pagamento di cui al precedente capoverso, l INPS stipula con gli Enti interessati all erogazione di una quota dei trattamenti pensionistici apposite convenzioni; Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella direttiva del 2 marzo 2006 ha affidato all INPS il compito di mettere a disposizione degli altri Enti/Casse una procedura informatica che operi in tempo reale per consentire di acquisire le domande, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l esito e procedere alla liquidazione del trattamento spettante; pertanto, si rende necessario disciplinare convenzionalmente le modalità procedurali per provvedere alla corresponsione delle pensioni mediante totalizzazione in favore degli aventi diritto;

alla presente convenzione si applicano anche le disposizioni del codice civile in quanto compatibili e laddove non diversamente disposto dalle norme della convenzione medesima; per ente di istruttoria si intende l ente di ultima iscrizione del lavoratore assicurato che presenta la domanda di totalizzazione, quindi tanto l INPS che l Ente/Cassa stipulante; tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue. Art.1 Premessa La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art.2 Trasferimento dati e accertamento requisiti L INPS mette a disposizione dell Ente/Cassa una procedura automatizzata condivisa, per consentire di acquisire in tempo reale le domande degli interessati, raccogliere tutte le informazioni necessarie, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l esito della domanda e il trattamento pensionistico spettante. Art.3 Sistemi di sicurezza e di accesso alla procedura La procedura è caratterizzata da sistemi di controllo ed autenticazione degli accessi per garantire la sicurezza e l integrità dei dati. L Ente/Cassa dovrà comunicare all ufficio incaricato della sicurezza dell INPS i nominativi delle persone autorizzate all accesso ed al trattamento dei dati. Art.4 Acquisizione della domanda La domanda viene presentata dagli interessati presso l Ente/Cassa di ultima iscrizione, utilizzando modelli unificati concordati dai soggetti che sottoscrivono la presente convenzione.

L Ente/Cassa di istruttoria presso il quale la domanda è stata presentata procede in tempo reale e, di norma entro 24 ore, all acquisizione della domanda nella procedura messa a disposizione dall INPS. In caso di pensione di reversibilità la domanda viene presentata all INPS che provvede a determinare le quote di competenza di ciascun Ente/Cassa chiedendone la preventiva conferma prima di effettuare il pagamento della pensione. Art.5 Inserimento periodi assicurativi Gli Enti/Casse competenti, indicati dal richiedente nella domanda di prestazione, una volta effettuata la propria istruttoria, provvedono ad inserire attraverso la procedura messa a disposizione dall INPS i dati relativi all anzianità contributiva maturata presso ciascun Ente e al pro-rata da corrispondere in caso di accoglimento della domanda. Tale inserimento ha carattere certificativo e solleva l Ente/Cassa istruttore da ogni responsabilità e controllo con riferimento ai dati relativi alle altre gestioni e, solleva l INPS dalla responsabilità afferente le validazioni aventi valore certificativo dichiarato dagli Enti/Casse gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Art.6 Definizione della domanda Sulla base delle informazioni pervenute e convalidate dagli Enti competenti, l Ente/Cassa di istruttoria avvia gli adempimenti necessari per la definizione della domanda determinando l esistenza del diritto a pensione e la relativa decorrenza. L Ente/Cassa di istruttoria adotta quindi il provvedimento, che può essere di accoglimento o di reiezione della domanda, dandone comunicazione sia all interessato, sia a tutti gli Enti coinvolti nella totalizzazione nonché, in ogni caso, all INPS. Art.7 Ente competente per la gestione dei ricorsi

I provvedimenti assunti dall Ente/Cassa di istruttoria, potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza dell Ente/Cassa medesimo. Gli altri Enti/Casse dovranno concorrere alla fase di istruttoria del ricorso per quanto di competenza. La decisione del ricorso è deliberata previa acquisizione del parere vincolante di tutti i soggetti coinvolti nella totalizzazione. Art.8 Creazione della provvista L INPS comunica, entro il giorno 10 di ciascun mese, attraverso la procedura informatica, gli importi lordi delle quote di pensione da porre in pagamento nel mese successivo, di pertinenza di ciascun Ente/Cassa. Con la stessa modalità l INPS comunica l eventuale importo degli interessi spettanti al pensionato in caso di liquidazione della prestazione oltre i termini previsti dalla legge, il cui onere è ripartito proporzionalmente in base alla quota a carico di ciascun Ente/Cassa. L Ente/Cassa precostituisce, in favore dell INPS, i fondi necessari alla copertura delle somme di cui ai precedenti capoversi nei 5 gg. lavorativi successivi (data operazione) e con valuta non oltre il penultimo giorno bancabile, del mese precedente a quello di pagamento dei trattamenti pensionistici, mediante bonifico bancario con causale trattamenti pensionistici da totalizzazione mese anno. Le relative coordinate bancarie saranno comunicate successivamente da parte dell INPS. L Ente/Cassa provvede a trasmettere all INPS tramite fax e nello stesso giorno della provvista fondi, copia del bonifico bancario di cui al precedente capoverso. D accordo tra le Parti, potrà essere presa in considerazione una diversa modalità di comunicazione dei dati relativi al bonifico stesso, nel momento in cui verrà messa a disposizione la procedura informatica di cui in premessa. Art.9 Modalità di pagamento e comunicazioni delle quote in pagamento

L INPS, come Ente pagatore, provvede ad erogare le prestazioni, di cui alla presente convenzione, con le medesime modalità, procedure e periodicità in uso, per il pagamento ai pensionati INPS. L INPS comunica agli interessati e agli Enti/Casse, con la periodicità in uso, il dettaglio delle quote di pertinenza dei predetti Enti/Casse. Art.10 Recupero di prestazioni In caso di decesso del pensionato, l Ente/Cassa che ne viene a conoscenza, ha l obbligo di darne immediata comunicazione all INPS, nonché agli altri Enti/Casse, mediante la procedura informatica messa a disposizione, in modo che l INPS provveda alla interruzione dei pagamenti. Eventuali somme poste in pagamento successivamente alla data di cessazione del diritto alla prestazione verranno restituite all Ente/Cassa entro il mese successivo a quello di contabilizzazione del riaccredito da parte degli Enti pagatori ovvero del recupero effettuato direttamente dall INPS. Qualora non sia possibile procedere al recupero da parte dell INPS, ognuno degli Enti/Casse erogatori dovrà provvedere direttamente al recupero per la quota di pensione di propria competenza. Eventuali somme sospese a seguito del termine di validità del mandato di pagamento o per altre cause e che risultino non più dovute verranno restituite all Ente/Cassa entro il mese successivo a quello in cui è stata accertata la cessazione del diritto alla prestazione. Art.11 Manleva L INPS inoltre manleva espressamente la Cassa da ogni e qualsivoglia pretesa da parte dei pensionati in ordine al mancato o inesatto accredito della quota parte del trattamento pensionistico, qualora l Ente/Cassa abbia regolarmente adempiuto agli obblighi posti a suo carico.

Art.12 Comunicazione di variazioni da parte dell Ente/Cassa L Ente/Cassa è tenuto a comunicare all INPS, tramite la procedura informatica messa a disposizione, ogni variazione relativa alle quote di propria competenza, fermo restando quanto precisato all art.10 per il recupero delle somme indebitamente riscosse. Art.13 Adempimenti a carico dell INPS L INPS provvede all aggiornamento della propria banca dati e ad ogni successivo intervento di rettifica e/o conguaglio dell importo messo in pagamento comunicato dall Ente/Cassa, secondo quanto previsto al precedente art.12 ovvero determinato automaticamente dall INPS nei casi di perequazione automatica delle pensioni e gestione anagrafica (variazioni banca, indirizzi ecc.). Art.14 Rimborso oneri L Ente/Cassa si impegna a corrispondere all INPS gli oneri derivanti dalle attività finalizzate alla erogazione delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, costituiti da commissioni e rimborsi comunque riconosciuti da apposite convenzioni o accordi in vigore all atto del pagamento tra l INPS e gli Enti pagatori (Istituti di credito e le Poste Italiane SPA) per i pagamenti dagli stessi effettuati, compresi i rimborsi relativi a spese postali, ripartiti sulla base del numero degli Enti/Casse che concorrono al pagamento della singola prestazione. Il rimborso di tali oneri verrà regolato su base semestrale. Art.15 Obblighi ex decreto legislativo n.196/2003

E fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della presente convenzione per fini diversi da quelli previsti dalle leggi citate in premessa, da quelli inerenti di propri fini istituzionali nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese. E fatto assoluto divieto di cedere a terzi i dati oggetto di scambio ai sensi della presente convenzione, o di utilizzarli per usi commerciali. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione ipso iure della convenzione, fatta salva l eventuale risarcibilità dei danni. Le Parti comunicheranno vicendevolmente per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e avranno cura di impartire le relative istruzioni agli addetti dei rispettivi Istituti/Enti/Casse di appartenenza. Tali addetti, operando in qualità di incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell art.30 del decreto legislativo n.196/2003, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dai rispettivi responsabili. Art.16 Gruppo tecnico INPS/Rappresentanza Enti/Casse per l attuazione della convenzione Le Parti costituiranno un Gruppo tecnico congiunto con l incarico di organizzare e gestire le procedure amministrative ed informatiche afferenti l attuazione del presente accordo. Art.17 Controversie In caso di controversia in ordine all applicazione della presente convenzione le parti si impegnano a nominare una commissione di arbitrato costituita da un rappresentate scelto da ciascuna delle parti e dal presidente nominato dal Direttore del Dipartimento Previdenza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Nelle cause promosse dinanzi all Autorità giudiziaria ordinaria dagli assicurati o pensionati è fatta comunque salva la facoltà della parte convenuta in giudizio di chiamare nel processo l altro contraente. Art.18 Domande di pensione presentate in vigenza dell art.71, comma 2, L.388/2000 Al fine di ottenere una semplificazione gestionale, le parti concordano che la presente convenzione, a partire da una data che sarà definita dal gruppo tecnico di cui all art.16, dovrà trovare applicazione anche per la gestione delle domande di pensione presentate in vigenza dell art.71, comma 2, L. n. 388/2000. Art.19 Norma Transitoria Nelle more della messa a disposizione delle procedure informatiche, previste dalla presente convenzione, le parti contraenti si impegnano a garantire la definizione e il pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, utilizzando le consuete modalità di comunicazione. Gli Enti/Casse si impegnano reciprocamente a fornire l elenco delle strutture territoriali competenti per la trattazione delle domande di pensione in totalizzazione. Art.20 Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi degli artt.5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e le relative spese sono a carico della Parte che vi provvede. Letto, confermato e sottoscritto. Roma, PER L INPS IL PRESIDENTE Avv. Gian Paolo Sassi Per l Ente/Cassa