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PS6755 - TREVIMOTOR-FALSO CHILOMETRAGGIO Provvedimento n. 23150 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 15 novembre 2007; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Trevimotor S.r.l. (di seguito, anche Trevimotor ), con sede in Villorba (TV), in qualità di professionista ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Trevimotor, attiva nel commercio di autoveicoli, ha conseguito nel 2010 ricavi per circa 5,5 milioni di euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nelle informazioni fornite circa le caratteristiche e lo stato delle vetture usate che egli commercializza. 3. In particolare, con segnalazione pervenuta in data 19 novembre 2010, un consumatore ha rappresentato di avere acquistato nell agosto 2010, presso Trevimotor, un autovettura usata, modello Mercedes CLS 320 CDI, targata DS743EH, con una percorrenza indicata, nel quadro strumenti dell autovettura e nel contratto di compravendita, pari a km 122.500, valore che sarebbe inferiore a quello della percorrenza effettiva che risulterebbe da successive ricerche effettuate dal segnalante. Secondo il segnalante, inoltre, gli professionista gli avrebbe consegnato, al momento della vendita, il libretto d uso e manutenzione dell autovettura privo di due fogli dove presumibilmente potrebbero essere indicati gli ultimi interventi effettuati sulla vettura. La vendita della vettura in oggetto è stata promossa tramite un messaggio pubblicitario pubblicato su un portale di annunci on-line, Auto Scout 24 non allegato alla segnalazione. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1. L iter del procedimento 4. In relazione alla condotta oggetto della segnalazione pervenuta in data 19 novembre 2010, in data 2 agosto 2011 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS6755, per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l ingannevolezza della pratica commerciale, in quanto consistente nella divulgazione di informazioni non veritiere circa una caratteristica del prodotto - il chilometraggio - incidente su parametri sui quali il consumatore medio basa generalmente la propria valutazione in ordine all acquisto di un veicolo usato. 5. Contestualmente all avvio del procedimento istruttorio è stato richiesto al professionista di fornire alcune informazioni utili alla valutazione della pratica commerciale in esame. La risposta del professionista è pervenuta in data 7 settembre 2011. 6. A seguito della citata risposta alla richiesta di informazioni, con la quale è stato acquisito agli atti il messaggio diffuso on line, in data 14 settembre 2011 è stata comunicata al professionista un integrazione oggettiva del procedimento informando la parte che nell ambito del procedimento in oggetto sarebbe stato valutato anche il messaggio di cui sopra. Con l integrazione oggettiva si è ipotizzata la possibile violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo delle informazioni circa lo stato dell autovettura, ed il chilometraggio indicati nel messaggio. 7. In data 11 ottobre 2011 è pervenuta la risposta del professionista alla richiesta di informazioni formulata contestualmente all integrazione dell oggetto del procedimento. 8. In data 21 ottobre 2011 è stata comunicata al professionista la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 9. Il professionista ha fatto pervenire ulteriore documentazione riguardante l oggetto del procedimento, in data 21 ottobre 2011, e la propria memoria conclusiva in data 2 novembre 2011.

2. Le evidenze acquisite 10. Dall istruttoria risulta che Trevimotor ha venduto al consumatore segnalante, in data 31 agosto 2010, al prezzo di 26.900 euro, un autovettura usata, modello Mercedes CLS 320 CDI, colore blue metallizzato, targata DS743EH, numero di telaio WDD2193221A049757, prima immatricolazione avvenuta in data 20 gennaio 2006, con un chilometraggio indicato in km 122.500 nel quadro strumenti della vettura e nel contratto di compravendita 1. 11. Tale autovettura era stata consegnata a Trevimotor, in data 30 luglio 2010, in permuta, da un cliente in occasione di un proprio acquisto di un auto nuova presso la stessa Trevimotor. Nel relativo contratto, l auto usata era stata valutata 25.000 euro e il chilometraggio risultava paria a 120.000 km 2. 12. Trevimotor ha messo in vendita l indicata autovettura con un messaggio diffuso su un portale di annunci on-line, Auto Scout 24. Nel messaggio è stato indicato: Mercedes-Benz CLS 320 CDI Blu/Azzurro metallizzato Condizioni Superiori - euro 26.900 - Anno 08/2006 (in realtà, come sopra riportato, la prima immatricolazione dell autovettura è avvenuta il 20 gennaio 2006) - Chilometraggio 122.500 km [ ] 3. 13. Successivamente all acquisto, il segnalante, a seguito di alcune disfunzioni dell auto, ha interpellato il servizio Customer Assistance di Mercedes-Benz, il quale ha risposto affermando, come risulta da una e-mail dell 11 ottobre 2010, riferita alla vettura CLS targata CH961MF (numero di targa diverso da quello dell autovettura in discorso) con telaio n. WDD2193221A049757 (numero di telaio corrispondente a quello dell autovettura stessa): l ultima percorrenza registrata per tale vettura, a seguito del passaggio della stessa presso la Rete di Assistenza Mercedes-Benz, era pari a km 119.516 nel novembre 2007 4. 14. A seguito della citata comunicazione del servizio Customer Assistance della Mercedes-Benz, il consumatore si è rivolto all officina di una società operante quale concessionaria nella rete Mercedes-Benz, chiedendo di conoscere gli interventi di manutenzione effettuati sulla vettura in questione. In risposta, la concessionaria ha indicato per iscritto che la lettura dei dati di manutenzione [ ] ha evidenziato una serie di incongruenze. La concessionaria ha comunque fornito una tabella riportante gli interventi di manutenzione registrati in centralina, l ultimo dei quali sarebbe avvenuto a 194.125 km 5. 15. Il libretto di uso e manutenzione allegato alla segnalazione pervenuta, pur riportando lo stesso numero di telaio indicato nella carta di circolazione della vettura in discorso, WDD2193221A049757, fa riferimento, al pari di quanto indicato nella citata comunicazione del servizio assistenza clienti della casa automobilistica, alla targa CH961MF, anziché alla targa della vettura acquistata dal segnalante, DS743EH 6. Tale libretto indica che sono avvenuti interventi di manutenzione a 24.533 km in data 8 maggio 2006; a 49.732 km in data 9 ottobre 2006; a 71.600 km in data 26 settembre 2007; a 83.267 km in data 16 luglio 2008; ed a 113.721 km in data 22 maggio 2010 7. 16. Nel corso del procedimento Trevimotor si è attivata per recuperare tutti i dati della vettura in questione ed ha fornito copia del contratto con cui la vettura è stata acquistata da colui che l ha poi ceduta alla stessa Trevimotor 8. In tale contratto, datato 5 novembre 2008, il chilometraggio dell autovettura è indicato in 75.632 km, valore inferiore a quello, sopra indicato, annotato in data precedente (16 luglio 2008) nel libretto di uso e manutenzione fornito da Trevimotor al consumatore segnalante. Trevimotor ha fornito anche copia di una fattura emessa da una concessionaria Mercedes-Benz per una manutenzione effettuata in data 27 novembre 2008, indicante a tale data una percorrenza di 76.494 km 9. 17. La controversia tra il consumatore segnalante e Trevimotor è stata sottoposta al giudice civile, dopo che una proposta di risoluzione consensuale del contratto, formulata dal consumatore alla Società in data 27 ottobre 2010, con richiesta di restituzione del prezzo di 26.900 euro e di una somma pari alla tassa di proprietà nel frattempo pagata, non era stata integralmente accolta dalla Trevimotor stessa, la cui controproposta, formulata in data 2 novembre 2010, e non accettata dal consumatore, era consistita nella restituzione limitata a 24.000 euro, in ragione dell uso dell auto da parte del consumatore per circa due mesi. 18. Quanto alle modalità seguite in via generale da Trevimotor ai fini della verifica dello stato delle vetture usate da essa vendute, la Società, in risposta ad una richiesta di informazioni inviatale nel corso dell istruttoria, ha affermato che le vetture vengono sottoposte ad un controllo riguardante oltre 30 fattori (relativi allo stato qualitativo della 1 [Copia del contratto stipulato e della carta di circolazione della vettura sono allegati alla segnalazione pervenuta, doc. n. 1 del fascicolo del procedimento.] 2 [Doc. n. 5.] 3 [Doc. n. 5.] 4 [La stampa della e-mail è allegata al doc. n. 1.] 5 [Allegato al doc. n. 1. Non sono rilevate le date delle manutenzioni registrate in centralina.] 6 [Tale incongruità non viene rilevata nella segnalazione pervenuta.] 7 [Allegato al doc. n. 1.] 8 [Doc. n. 9.] 9 [Un intervento di manutenzione a 76.494 km non è riportato, invece, nella citata tabella degli interventi di manutenzione registrati in centralina secondo la concessionaria Mercedes-Benz alla quale si è rivolto il segnalante dopo il proprio acquisto.]

meccanica, alle caratteristiche strutturali, ecc.), ciascuno dei quali viene annotato, all interno di una scheda, come ok oppure rip. Uno dei fattori oggetto di verifica è il libretto di uso e manutenzione della vettura. In proposito, il professionista ha fornito copia della scheda relativa alle verifiche effettuate per la vettura di cui trattasi. In tale scheda il libretto di uso e manutenzione della vettura di cui trattasi è stato considerato ok. 3. Le argomentazioni difensive della Parte 19. Trevimotor ha affermato di non essere stata consapevole della presunta difformità tra il chilometraggio risultante dalla strumentazione della vettura e quello effettivo. In proposito il professionista ha sostenuto di avere sottoposto la vettura, in occasione della valutazione del suo valore ai fini della stipulazione del contratto con il precedente proprietario, ad accurate e approfondite verifiche, all esito delle quali la vettura si presentava in condizioni di usura compatibili con i circa 120.000 km indicati. 20. Quanto al libretto di uso e manutenzione, Trevimotor ha sostenuto che esso si presentava integro e completo quando la Società l ha ricevuto dal precedente proprietario e nelle stesse condizioni è stato consegnato al consumatore segnalante. Nel libretto, l ultimo intervento di manutenzione effettuato veniva riferito alla data del 22 maggio 2010 ed a 113.721 km, dati questi, coerenti con il chilometraggio di circa 120.000 km risultante sulla strumentazione di bordo al momento della permuta con il precedente proprietario. 21. Il professionista ha fatto inoltre presente che la fattura emessa da una concessionaria Mercedes-Benz per una manutenzione effettuata in data 27 novembre 2008, indicante una percorrenza di 76.494 km, smentirebbe quanto affermato nella e-mail del servizio Customer Assistance di Mercedes-Benz, secondo cui l ultima percorrenza registrata per la vettura era dell anno 2007 e pari a 119.516 km. L erroneità del contenuto della e-mail sarebbe evidenziato, secondo il professionista, anche dal fatto che in essa si fa riferimento a una targa diversa da quella della vettura di cui trattasi. IV. PARERE DELL AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 22. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo internet, in data 9 novembre 2011 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 23. Con parere pervenuto in data 1 dicembre 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: la pratica commerciale è consistita nell offerta di un autovettura usata con un ingannevole indicazione dei chilometri percorsi; in tal modo è stato orientato il comportamento economico del consumatore medio, ingenerando l erronea convinzione del possibile acquisto di un autovettura recante un determinato chilometraggio, ad un prezzo congruo. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 24. La pratica commerciale oggetto del procedimento consiste nelle informazioni fornite da Trevimotor circa lo stato della vettura usata che ha venduto al segnalante. In particolare, il professionista ha venduto, nel 2010, un autovettura modello Mercedes CLS 320 CDI, indicando all acquirente che la stessa aveva percorso 122.500 km. La stessa percorrenza è stata indicata in un messaggio pubblicitario relativo all offerta di tale vettura, diffuso attraverso il portale Auto Scout 24, dal seguente tenore: Mercedes-Benz CLS 320 CDI Blu/Azzurro metallizzato Condizioni Superiori - euro 26.900 - Anno 08/2006 - Chilometraggio 122.500 km. 25. Dalle evidenze agli atti risulta che i Km indicati nel tachimetro dell autovettura di cui trattasi, pari a 122.550 non corrispondono a quelli effettivi percorsi dalla macchina in oggetto. Altresì, sempre dagli atti acquisiti al fascicolo risulta difficile stabilire quali sono i reali Km percorsi dall autovettura acquistata dal segnalante in quanto, da un lato, vi sono le affermazioni del servizio Customer Assistance di Mercedes- Benz - secondo cui l ultima percorrenza registrata per la vettura era pari a km 119.516 nel novembre 2007 e di una società concessionaria di tale casa automobilistica, che, in risposta alla richiesta di un preventivo di manutenzione formulata dal consumatore segnalante, ha indicato che i dati della centralina della vettura presentavano una serie di incongruenze circa le manutenzioni precedenti, l ultima delle quali risultava registrare, a, una data imprecisata, ben 194.125 km. Dall altro lato, le affermazioni sopra riportate sono contraddette da quanto indicato in una fattura emessa da un altra società concessionaria della stessa Mercedes-Benz relativamente ad una manutenzione effettuata in data 27 novembre 2008, indicante una percorrenza di 76.494 km. 26. Un altra incongruenza risiede nel fatto che la citata affermazione del servizio Customer Assistance di Mercedes- Benz e il libretto di uso e manutenzione fanno riferimento una vettura avente una targa, CH961MF, diversa da quella della vettura consegnata al segnalante, DS743EH, pur nell identità del numero di telaio, WDD2193221A049757.

27. Va poi osservato che la percorrenza di 122.550 km indicata da Trevimor è compatibile con la sequenza delle manutenzioni annotate nel libretto di uso e manutenzione. Non sussistono, poi, prove a sostegno di quanto prospettato dal segnalante circa la presunta alterazione da parte di Trevimotor del libretto di uso e manutenzione. 28. Non vi sono, pertanto, elementi tali da far ritenere che il professionista abbia in qualche modo alterato i chilometri della vettura venduta al segnalante, o abbia fornito informazioni fraudolente in merito al chilometraggio della vettura stessa. 29. Ciò premesso, Trevimotor in qualità di professionista operante nel settore della vendita delle automobili usate avrebbe dovuto prima di procedere alla vendita della vettura di cui trattasi, verificare la reale percorrenza chilometrica della stessa, previa adeguata verifica della veridicità della percorrenza indicata nel quadro strumenti della vettura in vendita. 30. Il professionista avrebbe dovuto non limitarsi a considerare compatibile il chilometraggio di 122.500 km con la sequenza delle manutenzioni annotate nel libretto di uso e manutenzione, bensì chiedere anche informazioni alla rete di assistenza della casa automobilistica o effettuare ricerche presso i precedenti proprietari della vettura, appurare comunque le reali caratteristiche e lo stato attuale al momento della proposta in vendita dell autovettura in oggetto. 31. Si rileva, inoltre, che nel messaggio pubblicitario diffuso attraverso il portale Auto Scout 24 l indicazione relativa alla prima immatricolazione dell autovettura non è corretta. Infatti, come è emerso nel corso del procedimento questa è avvenuta non nell agosto 2006, come indicato nel messaggio pubblicitario, bensì oltre sei mesi prima, il 20 gennaio 2006. 32. La pratica commerciale risulta pertanto ingannevole ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo relativamente a caratteristiche rilevanti del prodotto offerto in vendita e suscettibile di indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la pratica commerciale in esame risulta inoltre, scorretta ai sensi dell articolo 20, comma 2 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale che ci si può ragionevolmente attendere da un professionista che commercializza autovetture usate. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 33. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 35. Con riguardo alla gravità, si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione economica del professionista - che nel 2010 ha realizzato ricavi per circa 5,5 milioni di euro - e dell importanza economica dell acquisto di un autovettura per un consumatore. 36. Per quanto riguarda la durata della violazione, la pratica commerciale risulta posta in essere nell agosto 2010. 37. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Trevimotor nella misura di 8.000 (ottomila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 21 comma 1, lettera b), e 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante la diffusione di informazioni ingannevoli in merito allo stato dell autovettura, e contraria alla diligenza professionale, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto offerto dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Trevimotor S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Trevimotor S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.000 (ottomila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e

CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella