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ORDINANZA REGISTRO GENERALE N. 174 DEL 13/12/2013 Ordinanza n. Oggetto: Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM 10 ). Attuazione terzo modulo dopo tre superamenti consecutivi ANNO 2013. IL SINDACO Visto l art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività Vista la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM 10 ; Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria; Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 Norme per la tutela della qualità dell aria ambiente ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione; Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge suddetta i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche; Vista la Delibera del 6 dicembre 2010 n. 1025 con la quale la Giunta Regionale ha individuato una zona territoriale omogenea denominata Agglomerato di Firenze che comprende i Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa ed ha

precisato le stazioni di misura della rete di rilevamento degli inquinanti che sono rappresentative dell'intera area; Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM 10 ammessi nell anno civile risulta essere di 35 e che il calcolo annuale dei superamenti va riferito alle centraline di tipo urbana-fondo, rappresentative dell esposizione della popolazione Vista la Delibera del 17 gennaio 2011 n. 22 con la quale la Giunta Regionale ha individuato i Comuni tenuti all adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme definiti per la qualità dell aria ambiente e in particolare stabilisce: i criteri secondo i quali i Sindaci attivano gli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero ammesso dei superamenti del valore limite giornaliero del particolato PM 10, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata; che i Sindaci adottino gli interventi individuati, a partire dal 15 superamento del valore limite giornaliero di PM 10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione di Arpat; che le stazioni della rete regionale di riferimento per la determinazione del superamento del valore limite giornaliero di PM 10 per l Agglomerato di Firenze sono identificate in quelle di FI-Boboli, FI-Bassi e Scandicci-Buozzi; Rilevato che questo Comune, compreso nell Agglomerato di Firenze, risulta interessato da situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ed è tenuto all adozione degli interventi contingibili, intervenendo in via preventiva con interventi graduali e della opportuna durata per limitare le emissioni dalle principali fonti di inquinamento rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici; Preso atto che la Provincia di Firenze ha coordinato i Comuni dell Agglomerato di Firenze per la definizione di interventi contingibili condivisi e omogenei a livello territoriale ampio in modo da ottenere una azione efficace nella riduzione degli inquinanti; Considerato che la Provincia di Firenze ha comunicato alla Regione Toscana con lettera del 01/03/2012 prot. 0094984 i provvedimenti urgenti per la lotta all inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM 10 ) concordati dal Coordinamento dei Comuni dell Agglomerato fiorentino e relativi al secondo e terzo modulo; Preso atto che nella riunione del 03/12/2013 del Coordinamento dei Comuni dell Agglomerato fiorentino per la qualità dell aria presieduto dalla Provincia sono stati riconfermati per il 2013 i provvedimenti adottati nel 2011 e 2012 relativi al terzo modulo;

Vista la nota del 06/03/2012 prot. 3923 con la quale il Sindaco di Lastra a Signa ha trasmesso alla Regione Toscana l'elenco degli interventi contingibili da mettere in atto per limitare l emissione del particolato atmosferico PM 10; Rilevato che in caso di superamento del valore limite di 50 μg/m 3 per l'inquinante PM 10, Arpat ne dà comunicazione giornaliera al Comune tramite fax e posta elettronica entro le ore 10 del primo giorno feriale successivo a quello di superamento, il Sindaco attiva i provvedimenti urgenti stabiliti, a partire dal giorno successivo all emissione di apposita ordinanza; Vista la comunicazione di ARPAT pervenuta in data 11/12/2013 da cui risulta che le centraline di tipo urbana fondo hanno rilevato in data 10/12/2013 il 15 superamento annuale del valore giornaliero di 50 μg/m 3 per l'inquinante PM 10; Viste le comunicazioni di ARPAT pervenute alla scrivente amministrazione in data 9-10-11-12/12/2013, con la quale è stato comunicato per i giorni 5-6-7-8- 9-10-11/12/2013 il superamento del valore limite di 50 μg/m 3 per l'inquinante PM 10 ; Rilevato che la suddetta comunicazioni avviene per il superamento dei limiti per sette giorni naturali consecutivi oltre i 15 ed entro i 35 superamenti dall inizio dell anno in corso; Preso atto quindi che debbano essere attuati i provvedimenti del terzo modulo, stabiliti come da comunicazione del Sindaco con nota del 06/03/2012 prot. 3923; Visti gli artt. 5,6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell art.147bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell art.9 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso; ORDINA 1) a decorrere dalle ore 8,30 del 1 giorno successivo all emanazione della presente ordinanza, quindi dal giorno13/12/2013: a) il divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nei centri abitati di Lastra a Signa, Ponte a Signa, Porto di Mezzo e Ginestra Fiorentina; Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

Motocicli a 2 tempi Euro 1 identificati dal Codice della Strada all art. 53 lettera a), non conformi alla Direttiva 2002/51/CE fase A e successive. Autovetture a benzina Euro 1 identificati dal Codice della Strada all articolo 54 lettera a), categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o normative successive; Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3 identificati dal Codice della Strada all articolo 54, lettera a) categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative successive. Veicoli diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all articolo 54, lettera c), d), e), h), i), categorie N1, N2 e N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE.6.2.1 B o normative successive; Che sono esonerati dal divieto di cui al precedente punto 1 i seguenti veicoli: autovetture con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling); veicoli a metano o GPL o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l alimentazione a gas; veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e delle Pubbliche Amministrazioni, solo se in servizio di istituto; veicoli di assistenza pubblica, per i servizi essenziali e urgenti di soccorso e assistenza e veicoli della Guardia Medica; veicoli adibiti all igiene urbana, compresi i servizi di raccolta e allontanamento dei rifiuti; veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada; veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica o per esigenze sanitarie urgenti previa autocertificazione (in carta libera); veicoli al seguito di cerimonie con esposizione di autocertificazione (in carta libera) in cui si dichiarino il percorso ed i motivi per cui avviene la circolazione; veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che

effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia); veicoli attrezzati per il pronto intervento relativo agli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell'intervento; veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario; veicoli impegnati per manifestazioni autorizzate dall Amministrazione Comunale muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli organizzatori della manifestazione stessa; veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale; veicoli storici nell ambito di manifestazioni, purché in possesso dell Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo; 2) Che in deroga al divieto di transito di cui alla presente Ordinanza sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari : A) Centro abitato di Lastra a Signa, per i mezzi in uscita dalla SGC FI-PI-LI, o provenienti dal Comune di Scandicci è consentita la percorrenza delle seguenti Vie: - Via Livornese limitatamente al tratto compreso fra l incrocio con Via di S. Ilario e l incrocio con via di Stagno, - Via di Stagno, - Via degli Scalpellini, - Via dei Ceramisti, - Piazza delle Trecciaiole; B) Centro abitato di Lastra a Signa, per i mezzi provenienti da Malmantile lungo la SP. 72 km. 1+000 all altezza del cd. Ponte Torto, verrà istituito un divieto di transito per i mezzi diretti a Lastra a Signa, agli stessi sarà consentita l inversione di marcia in loco; C) Centro abitato di Porto di Mezzo, per i mezzi provenienti da Montelupo Fiorentino, verrà fatta fare inversione di marcia in direzione di Montelupo, all altezza dell abitato della Lisca; D) Centro abitato di Ginestra Fiorentina: - per i mezzi provenienti dall abitato della Luna percorrendo Via Maremmana, giunti all incrocio con via Chiantigiana, è consentita la svolta a destra per immettersi in Via Chiantigiana in direzione Montelupo, fino a raggiungere la

nuova variante all abitato di Ginestra Fiorentina, lo stesso percorso è consentito per coloro che dalla nuova variante, devono andare ad immettersi nella Via Maremmana, in direzione dell abitato della Luna; - per i mezzi provenienti dall abitato di Carcheri percorrendo la Via di Carcheri, giunti all incrocio con Via Chiantigiana è consentita la svolta a sinistra per andare a immettersi in Via Chiantigiana in direzione San Vincenzo a Torri, fino a raggiungere la nuova variante all abitato di Ginestra Fiorentina, lo stesso percorso è consentito per coloro che dalla nuova variante, devono andare ad immettersi nella Via di Carcheri, in direzione dell abitato di Carcheri; - per i mezzi provenienti dagli abitati di Carcheri o di Inno percorrendo la Via di Ripalta, giunti all incrocio con Via Chiantigiana è consentita la svolta a sinistra per andare a immettersi in Via Chiantigiana in direzione San Vincenzo a Torri, fino a raggiungere la nuova variante all abitato di Ginestra Fiorentina, lo stesso percorso è consentito per coloro che dalla nuova variante, devono andare ad immettersi nella Via di Ripalta, in direzione degli abitati di Carcheri o di Inno; DISPONE 1) la validità della presente ordinanza per 4 (quattro) giorni naturali consecutivi, ovvero fino alle ore 8,30 del giorno 17/12/2013 salvo eventuale proroga effettuata tramite ordinanza del Sindaco; 2) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Lastra a Signa; 3) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per i controlli di competenza; 4) la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana - Assessore all'ambiente e all'energia, Settore Qualità dell'aria, Rischi Industriali, Prevenzione e Riduzione Integrata dell'inquinamento, alla Provincia di Firenze Assessore all Ambiente, al Dipartimento Provinciale ARPAT di Firenze; INFORMA - Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. - Che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1) lettera A, lettera B. e lettera C saranno sanzionati ai sensi dell art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000; i trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1) lettera D saranno sanzionati ai sensi dell art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Lastra a Signa li 12.12.2013 IL Sindaco

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