Comune di MONTE SAN BIAGIO (Provincia di LATINA) REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 25 novembre 2014)
INDICE Art.1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Soggetti organizzatori Art. 3 Attività non consentite Art. 4 Luogo e modalità di svolgimento Art. 5 Durata Art.6 Programmazione annuale Art. 7 Iniziative concomitanti Art. 8 Requisiti Art. 9 Procedimento Art. 10 Sanzioni Art. 11 Vigilanza Art. 12 Entrata in vigore
Art.1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di manifestazioni quali sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari nell ambito del territorio comunale, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici abitualmente venduti dalla rete distributiva locale. 2. Per sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari nel presente Regolamento si intendono tutte quelle manifestazioni aventi come elemento caratterizzante, ma non esclusivo, la somministrazione di alimenti e bevande che sono legate a tradizioni locali e folcloristiche, culturali ed enogastronomiche, organizzate in modo occasionale e temporaneo e finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche o culturali o di interesse pubblico. 3. Per tali manifestazione l Amministrazione comunale può concedere il Patrocinio gratuito e, quindi, non oneroso. Art. 2 Soggetti organizzatori 1.I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari sono: a) enti pubblici, associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, pro-loco, organizzazioni politiche e del sindacato e altri soggetti no profit, nonché consorzi per la produzione e valorizzazione di prodotti tipici locali ed associazioni di categoria, purché regolarmente costituiti; b) comitati parrocchiali. Art. 3 Attività non consentite 1. Non è consentito ai soggetti di cui all art. 2 lo svolgimento di sagre e feste paesane e di quartiere nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l attività di somministrazione di alimenti e bevande. 2. L attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico. 3. Non è consentita l organizzazione di tali eventi da imprese che non commercializzano prodotti tipici ed enogastronomici del territorio e che intendano realizzare iniziative con intento esclusivamente speculativo. Art. 4 Luogo e modalità di svolgimento 1. Le sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari potranno svolgersi solo su aree o locali idonee allo svolgimento delle stesse. 2. Per le strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.) dovranno essere forniti prima dell inizio dell evento, i certificati di omologazione dei materiali, il corretto montaggio, l eventuale collaudo e i certificati di conformità alla regola d arte degli impianti elettrici aggiuntivi. 3. Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere le strutture temporanee al termine delle sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali culturali o eventi locali straordinari, a pulire l area e rimetterla in pristino.
Gli organizzatori delle manifestazioni assumono altresì impegno di eliminare l utilizzo dell usa e getta di plastica, differenziare gli scarti prodotti e de partecipanti, ridurre la produzione di rifiuti ed imballaggi durante le feste mediante utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili o in materiale compostabile. A garanzia dei suddetti obblighi dovrà essere presentata apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità del legale rappresentante del soggetto organizzatore. La presente disposizione entra in vigore a decorrere dal 1.01.2016. Per l anno 2015 è in facoltà degli organizzatori conformarsi a quanto da essa previsto. 4. La mancata rimozione delle attrezzature in area pubblica o ad uso pubblico comporta inoltre il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico maggiorata del 50% per ogni giorno in più. 5. Per i locali o le strutture fisse private dovrà essere prodotta agibilità urbanistica o titolo edilizio autorizzatorio. 6. Nelle aree pubbliche o ad uso pubblico dovrà essere presentata domanda di concessione di suolo pubblico e dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune. 7. I soggetti organizzatori dovranno versare i tributi comunali dovuti prima del rilascio dell autorizzazione comunale con esibizione dei relativi versamenti agli uffici comunali competenti al rilascio della stessa. 8. Si applica alle manifestazioni disciplinate dal presente Regolamento, in quanto compatibile, la riduzione della tariffa di occupazione di spazio pubblico prevista dal Regolamento TOSAP nella misura dell 80% ai sensi dell art. 45 comma 7 del D. Lgs. 507/1993. Art. 5 Durata 1. Ogni soggetto di cui all art. 2 potrà effettuare manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande per un periodo massimo di 12 giorni all anno, frazionabile per durate non superiori a 5 giorni, fermo restante il rispetto della normativa vigente. 2. Tali manifestazioni non possono svolgersi durante il mese di agosto, a meno che la Giunta ne autorizzi lo svolgimento qualora le stesse abbiano acquisito nel tempo un riconosciuto significato di valorizzazione dei prodotti locali o del territorio o che abbiano un forte radicamento nelle tradizioni locali. Art. 6 Programmazione annuale 1. Il Comune redige il calendario-programma annuale delle sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di bevande e alimenti. 2. I soggetti interessati all organizzazione di manifestazioni temporanee con somministrazioni di alimenti e bevande, dovranno dare comunicazione entro il 30 novembre (in sede di prima applicazione la comunicazione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2015) di ciascun anno indirizzata all ufficio Turistico del Comune, della manifestazione che intendono organizzare nell anno successivo, indicando: a) denominazione dell iniziativa; b) luogo e data di svolgimento; c) programma di massima dell iniziativa; d) relazione che illustri le finalità dell evento e gli scopi sociali e/o culturali e/o di valorizzazione del territorio a cui verranno destinate le risorse raccolte con l evento;
e) relazione e rendiconto consuntivo dell edizione precedente che dimostri la destinazione dei proventi della manifestazione (non dovuta per gli eventi alla prima edizione). 3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle manifestazioni temporanee con somministrazioni di alimenti e bevande che potranno svolgersi nell anno solare successivo. 4. Il calendario approvato sarà affisso all Albo Pretorio e comunicato ai richiedenti e costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione del territorio. Le manifestazioni non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo, salvo che la Giunta non disponga l inserimento successivo dell evento qualora lo stesso abbia un comprovato carattere di rilevanza per il territorio e compatibilmente con le iniziative già programmate. 5. E facoltà della Giunta Comunale escludere l inserimento nel calendario suddetto le manifestazioni che siano in contrasto con il pubblico interesse, con leggi penali o che istighino l odio razziale. Art. 7 Iniziative concomitanti 1.Non è ammessa la concomitanza di manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale o con manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall Amministrazione Comunale. 2.Nel caso di iniziative concomitanti per luogo di svolgimento, sarà data priorità all iniziativa organizzata da soggetto che ha sede in quel territorio, frazione o quartiere, in caso di parità di condizioni sarà data priorità alla manifestazione storicamente più antica e in caso di ulteriore parità sarà effettuato apposito sorteggio. 3.In caso di iniziative alla prima edizione concomitanti sarà effettuato un apposito sorteggio per individuare la manifestazione che potrà avere svolgimento nel luogo oggetto di più richieste. Art. 8 Requisiti 1.L esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande nell ambito delle manifestazioni temporanee, è subordinato al rispetto della Legge Regionale n.21/2006, ed è limitato alla durata della manifestazione e ai locali o area a cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui all articolo 71 del D. Lgs. 59/2010 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l attività di somministrazione. 2.L attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti (in particolare reg. CE 852/04) ambientali, nonché di quelle in materia di sicurezza. 3.Per lo svolgimento dell attività di somministrazione di cui al comma 1, nell ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all articolo 71 D. Lgs. 59/2010 nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie, ambientali e di quelle in materia di sicurezza. Art. 9 Procedimento 1. Gli organizzatori delle manifestazioni inserite nel calendario di cui all art. 6 sono tenuti a presentare: a) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di somministrazione temporanea.
b) domanda di autorizzazione almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, utilizzando uno dei modelli disponibili presso gli uffici comunali e scaricabili dal sito comunale www.comunedimontesanbiagio.it. c) per la diffusione musicale all aperto dovrà essere presentata dichiarazione di rispetto dei limiti o richiesta di deroga ai limiti di rumorosità. 2. Il mancato rispetto della presentazione della S.C.I.A. o la mancanza e/o carenza degli allegati rende l istanza irricevibile. 3. Al momento del ritiro dell autorizzazione dovranno essere prodotti: a) certificato di conformità degli impianti elettrici aggiuntivi o dichiarazione sostitutiva; b) certificati di corretto montaggio ed eventuale collaudo delle strutture temporanee allestite o dichiarazione sostitutiva; c) quietanza di avvenuto versamento dei tributi locali previsti dai Regolamenti vigenti. 4. Qualora il programma della sagra o festa preveda anche installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante o gonfiabili, competizioni sportive, raduni o simili, concerti e spettacoli dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti apposita e separata istanza di autorizzazione almeno quindici giorni prima della manifestazione. 5. E fatto obbligo di presentare la notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 per l attività di somministrazione e in caso di vendita alimentare. Art. 10 Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 previste dall art. 7/bis d.lgs. 18/08/2000 n.267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, per le violazioni dei regolamenti comunali. 2.Le procedure relative all accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alle Legge 689/81 e successive modificazioni. Art. 11 Vigilanza 1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell Ordine. Art. 12 Entrata in vigore 1. Si applicano alle manifestazione disciplinate nel presente Regolamento le norme attualmente in vigore in quanto compatibili con le attività ivi disciplinate. 2. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.