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Danno alllle mercii trasportate Tecnica Redatto da Euroconsul s.r.l.. Tutti i diritti sono riservati Pag.1)

SOMMARIO 01. BREVI NOTE SULL ACCERTAMENTO DEI SINISTRI... 3 INTRODUZIONE... 3 IL COMMISSARIO D AVARIA E IL PERITO... 3 INTERVENTO DEL COMMISSARIO D'AVARIA O DEL PERITO... 3 MERCI TRASPORTATE VIA MARE... 3 MERCI TRASPORTATE PER VIA AEREA... 4 MERCI SPEDITE PER FERROVIA... 4 MERCI SPEDITE A MEZZO POSTA... 5 MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRI... 5 IL CERTIFICATO DI DANNO... 6 02. CAUSE DI DANNO PIÙ RICORRENTI... 6 INTRODUZIONE... 6 BAGNAMENTO DA ACQUA DI MARE... 6 BAGNAMENTO DA UMIDITÀ DI STIVA... 6 BAGNAMENTO DA ACQUA DOLCE... 7 ROTTURA... 7 COLAGGIO... 7 PERDITA DI PESO - AMMANCO E/O CALO... 7 FURTO PARZIALE - MANOMISSIONE... 8 FURTO TOTALE... 8 MANCATA CONSEGNA... 8 DIFETTO, VIZIO, INSUFFICIENZA D IMBALLAGGIO... 9 VIZIO PROPRIO DELLA MERCE... 9 03. COSE DA FARE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO DOCUMENTI RELATIVI... 10 PREMESSA... 10 ESEMPLIFICANDO... 10 IN CASO DI SINISTRO SI DOVRÀ FARE:... 10 SCHEDA A) MERCI MARITTIME... 11 SCHEDA B) MERCI VIA AEREA... 12 SCHEDA C) MERCI SPEDITE A MEZZO AUTOCARRO... 13 SCHEDA C.1 PER IL TRASPORTO DI MERCI DELL'AZIENDA... 14 SCHEDA C.2 A GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ VETTORIALE... 15 SCHEDA C.3 POLIZZA PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE STIPULATA DAL VETTORE/SPEDIZIONIERE... 16 SCHEDA D) MERCI SPEDITE A MEZZO FERROVIA... 18 SCHEDA E) MERCI SPEDITE A MEZZO POSTA... 19 Pag.2)

01. BREVI NOTE SULL ACCERTAMENTO DEI SINISTRI Introduzione Le brevi note che seguono non vogliono essere un organica e completa trattazione dei compiti dei Commissari d Avaria o dei Periti, bensì un promemoria che, mentre ricorda ai già esperti i punti basilari di questo lavoro, fornisca ai meno esperti una traccia da seguire. Il Commissario d Avaria e il Perito Le Condizioni Generali delle polizze in uso nel Ramo Trasporti dispongono che il danno deve essere constatato dal Perito nominato dall'assicuratore. In alcuni tipi di polizza si parla ancora di Commissario d'avaria (terminologia proveniente da altri paesi e recepita naturalmente, anche dalla giurisprudenza italiana). Essi sono pertanto, liberi professionisti, cui la fiducia dell'assicuratore - per il Perito - o di entrambe le parti - per il Commissario d'avaria - demanda contrattualmente il compito di accertare le cause, natura ed estensione del danno. Sono genericamente considerate avarie o sinistri le perdite o i danni che colpiscono il mezzo di trasporto e le merci da questo trasportate nonché le spese straordinarie fatte per il contenimento del danno. Anche se, per motivi di praticità, il nome del Commissario d'avaria o del Perito viene proposto dall'assicuratore all'assicurato (salva la facoltà di entrambi, in caso di disaccordo, di avvalersi della clausola compromissoria) restano esclusi dai compiti del Perito, come del Commissario d'avaria, gli atti liquidatori, riservati invece all'assicuratore: le constatazioni - riportate nel Certificato di Danno vengono infatti rilasciate salvi e impregiudicati i diritti derivanti all'assicuratore dalle condizioni della polizza di assicurazione. Il perito ed il Commissario d Avaria debbono, comunque, agire in ogni circostanza con l equità e la competenza richiesta dall'incarico commessogli. Intervento del Commissario d'avaria o del Perito Avuto riguardo ai vari mezzi sui quali le merci vengono trasportate, occorre tener presente i diversi modi e tempi di richiesta delle prestazioni del Perito. In linea generale: Merci trasportate via mare Il nome e indirizzo dei Commissario d'avaria o Perito figura in calce alla polizza o al certificato di assicurazione; pertanto, spetta al ricevitore nel porto di sbarco, per conto dell'assicurato o del destinatario, chiedere tempestivamente l'intervento del Commissario d'avaria affinché i danni subiti dalla merce siano constatati - se evidenti - prima dei ritiro di questa dall'ambito portuale o comunque al magazzino di finale destinazione e Pag.3)

siano raccolti tutti i dati e i documenti occorrenti all'assicuratore per la liquidazione del danno; superfluo sottolineare che tale intervento dovrà essere chiesto con pari tempestività non appena il destinatario noti tracce di danneggiamento. I documenti da raccogliere, esaminare, ed allegare al Certificato di danno, da compilarsi, sono i seguenti: originale della polizza o dei certificato di assicurazione; originale o copia fotostatica della fattura della merce; distinta pesi d'origine dei colli (se ciò non risulta dalla fattura); distinta del contenuto dei colli (se ciò non risulta dalla fattura); polizza di carico: insistere affinché sia consegnato uno degli originali multipli (o copia fotostatica compieta),nei quali la Polizza di carico è stata emessa. (E noto che solo sugli originali figurano eventuali «osservazioni» dei vettore per danni preesistenti alla sua presa in consegna, circa lo stato degli imballaggi, la caricazione sopraccoperta, anziché in stiva, nonché clausole particolari circa il carico e lo scarico); fotocopia dei buono di consegna scambiato tra ricevitore e vettore; copia della lettera raccomandata di reclamo agli agenti dei vettore; originale della risposta. Merci trasportate per via aerea Vale in linea generale, quanto richiamato a proposito delle merci trasportate via mare. È tuttavia da tener presente che il ritiro delle merci trasportate per via aerea non avviene, di solito, presso l'impresa aerea vettrice, bensì presso i magazzini di Società di gestione dei servizi aeroportuali; ne consegue che la constatazione dei danni - se evidenti - deve essere richiesta ed effettuata in quest ambito ma prima del ritiro della merce da parte del ricevitore, per conto dell'assicurato o destinatario. Se la merce deve essere inoltrata per via terrestre dall'aeroporto d arrivo alla località di finale destinazione a cura del vettore aereo (perché così stipulato nella Lettera di vettura aerea) l'accertamento dei danni sarà fatto a destino, fermo l'obbligo per il destinatario - in caso di danni evidenti - di apporre sul buono di consegna le dovute osservazioni. I danni ricorrenti sono costituiti da furto e rottura. I documenti da raccogliere, esaminare ed allegare al Certificato di danno da compilarsi sono pressoché identici a quelli indicati per le merci via mare; in luogo della Polizza di Carico, il trasporto aereo è regolato, appunto, dalla Lettera di vettura aerea. Merci spedite per ferrovia Generalmente l'assicurazione delle merci spedite con questo mezzo viene stipulata per caricazione su vagoni chiusi. Poiché, a norma di regolamento, l'amministrazione ferroviaria riconosce la propria responsabilità - con modesto indennizzo forfetizzato per Kg. lordo - soltanto quando questa sia provata, è indispensabile che il ricevitore della merce, al momento dello svincolo ma prima della presa in consegna, chieda - in caso di danni evidenti - l'accertamento degli stessi in contraddittorio coi rappresentanti di quella Amministrazione. Prima della firma del relativo verbale, se il ricevitore non concorda sulla causa ed estensione dei danni, è necessario si Pag.4)

faccia assistere dal Perito, la cui esperienza può indurre l'amministrazione ferroviaria a modificare le primitive impostazioni. La documentazione da raccogliere è sostanzialmente identica; il documento inerente il trasporto è rappresentato dalla Lettera di vettura. Le principali cause di danno sono costituite da furto, bagnamento, rottura. Merci spedite a mezzo posta Questa forma di spedizione ha scarsa rilevanza nell'assicurazione delle merci (ad eccezione dei cosiddetti «valori»). Il ricorso alla constatazione dei danni a cura dei Perito è infrequente in quanto l'irregolarità del pacco generalmente evidente alla consegna può essere eccepita dal ricevitore che ne motiva le ragioni sul bollettino postale. Possono tuttavia riscontrarsi danni - non evidenti alla consegna - la cui constatazione deve essere comunque richiesta al Perito. Documentazione: il documento di trasporto è rappresentato dal bollettino di consegna e la protesta è sostituita dal modulo di reclamo amministrativo delle Poste e Telecomunicazioni. Merci trasportate a mezzo autocarri L'enorme sviluppo del trasporto delle merci su strada e l'assicurazione dei rischi ad esso connessi affida al Perito un ruolo assai importante. Il suo intervento viene richiesto dall'assicuratore o direttamente dall'assicurato nel luogo di destinazione per constatare i danni subiti dalla merce a seguito di avvenimenti di modesta portata occorsi nel viaggio, ma anche più frequentemente sul luogo del sinistro (le autostrade e le altre grandi arterie del traffico) in conseguenza di sinistri di particolare gravità (urto, collisione, ribaltamento, incendio, ecc.) che, impediscono all'automezzo di portare a termine il viaggio. L'intervento dei Perito sul posto, il più sollecito possibile, consente già la determinazione delle cause del sinistro (rilevazione fotografica prima che le Autorità di P.S. impongano la rimozione del mezzo) e la scelta delle misure da prendere, di concerto con l'assicuratore e l'assicurato, per ridurre il danno (protezione e conservazione, trasbordo, vendita della merce danneggiata, ecc.). Nei casi gravi prima accennati, oltre alle misure che il caso rende necessarie, il Perito deve sempre esaminare la carta di circolazione dell'autocarro per accertare la validità e la portata consentita ottenendone copia fotostatica. Particolare rilievo assume il compito dei Perito nel caso di furto della merce conseguente al furto dell'autocarro, come vedremo in seguito. Prevalentemente, tale garanzia, è concessa dall'assicuratore a condizione che l'autocarro sia o custodito o munito di apparecchio antifurto approvato (vedi clausole di polizza). Documentazione: sostanzialmente identica a quella prevista per le spedizioni per via marittima. La polizza di carico è sostituita dal buono di consegna e dalla bolletta di accompagnamento della merce. In caso di furto, deve essere ottenuta copia della denuncia dell'evento, sporta dall'assicurato o dai suoi autisti, alle Autorità di P.S. e copia della dichiarazione di ritrovamento delle stesse Autorità, nel caso il veicolo sia ritrovato. Pag.5)

Il Certificato di danno Il Certificato di Danno costituito da un formulario che il Perito è pregato di compilare in ogni sua parte, costituisce il punto di arrivo degli accertamenti eseguiti e dei documenti esaminati. I Periti designati per le località portuali e aeroportuali operano generalmente per più Società assicuratrici; sono quindi già in possesso delle necessarie istruzioni in linea generale e per particolari generi di merce, per la constatazione in contraddittorio con i rappresentanti del Vettore, la raccolta dei documenti (in particolare quelli riguardanti la salvaguardia dei diritti di rivalsa verso irresponsabili del danno) nonché - caso non infrequente - per la nomina di un proprio perito che lo assista con specifica conoscenza della merce o per ottenere dal Tribunale la nomina di un perito giudiziario. Il Certificato di Danno corredato dai documenti in precedenza richiamati. È richiesto dalle condizioni di assicurazione affinché l'assicurato, o chi per esso debitamente legittimato, possa esperire l'azione risarcitoria. 02. Cause di danno più ricorrenti Introduzione Numerosissime sono le cause - a prescindere da eventi catastrofici - del danneggiamento delle merci durante il trasporto. Alcune sono tipiche del trasporto per via marittima, come ad esempio il bagnamento da acqua di mare e l'umidità di stiva; altre sono comuni ad ogni tipo di trasporto, come il bagnamento da acqua dolce, la rottura, il colaggio delle merci liquide, la perdita di peso, l'ammanco, il furto e la manomissione, il difetto od insufficienza d'imballaggio, il vizio proprio di alcune merci, ecc. Premesso che non tutti i generi di danno vengono inclusi tra i rischi assicurati e che, come detto al principio di queste note, è indispensabile che il Perito fornisca al liquidatore una precisa individuazione delle cause che hanno prodotto i danni lamentati, sottolineiamo qui di seguito alcune delle caratteristiche più evidenti delle cause soprarichiamate. Bagnamento da acqua di mare L'acqua marina penetra abbastanza facilmente nelle stive dove raggiunge le merci ivi depositate. Non sarà difficile stabilire queste causali poiché allo sbarco i colli appaiono impregnati d'acqua in modo più o meno uniforme e talora si possono notare le tracce sugli involucri lasciate dal contatto col fasciame interno e con le numerose tubazioni che si trovano nelle stive. In ogni modo, l'analisi chimica per campione risolve generalmente, ogni dubbio. Bagnamento da umidità di stiva La condensazione dell'umidità atmosferica sulle, pareti della stiva si traduce in goccioline che cadono in modo ricorrente sui colli imbevendone gli Pag.6)

imballaggi e, penetrando infine all'interno, provocando macchie diffuse a causa dei residui oleosi o metallici trascinati. Analogo processo di danneggiamento può aversi anche all'interno dei «containers,, per condensazione dell'umidità atmosferica assorbita nel luogo di riempimento e, anche se meno frequentemente, all'interno di vagoni ferroviari chiusi, in seguito ai mutamenti di clima durante lunghi percorsi. Bagnamento da acqua dolce I danni si presentano generalmente sotto forma di una bagnatura uniforme (causata da pioggia, neve, grandine) sulla superficie della parte superiore dei colli, che tuttavia non penetra troppo profondamente all'interno e non colpisce i colli con la stessa estensione. Rottura L'evidenza del danno non svela di per sé la sua causa. Un esame accurato dovrà stabilire se, per caso, la rottura non sia dovuta a difetto di fabbricazione dell'oggetto o si sia prodotta in epoca precedente il trasporto o se sia dovuta a difetto o insufficienza di imballaggio. Verificandosi una concorrenza di cause, il Perito specificherà la quota imputabile a ciascuna di esse. Particolare attenzione occorre fare per il macchinario accertando innanzitutto se si tratta di merce nuova o usata; prima di pronunciarsi sul costo della riparazione e/o rimpiazzo e sull'eventuale deprezzamento (quest'ultimo è generalmente escluso dai rischi assicurati) il Perito prenderà contatto con la Società Assicuratrice in ordine alla necessità o meno di ottenere preventivi da più aziende riparatrici. Nel trasporto a mezzo ferrovia è molto importante stabilire - mediante il contraddittorio che condurrà alla redazione dei processo verbale - se la rottura dell'oggetto è dovuta a urti anormali dei carro; ciò, per l'attribuzione della relativa responsabilità all'amministrazione ferroviaria. Colaggio Per i liquidi confezionati in latte e lattine, bidoni, fusti metallici o di materiale plastico, occorre innanzitutto verificare se la perdita del prodotto possa dipendere da imperfezione dei contenitore o da cause esterne (uso di ganci nella caricazione, urto contro le pareti dei mezzo dì trasporto, ecc.); causa non infrequente di questo tipo di danno è la dilatazione dei contenuto per influenza di calore con conseguente fuoriuscita dal contenitore. Nei grossi contenitori (autobotti e carri cisterna) il «colaggio,> dei prodotto è spesso dovuto a difetto delle chiusure (valvole e bocchettoni). Perdita di peso - ammanco e/o calo Oltre alla rilevazione, mediante pesatura, dei colli in sospetto di calo peso o ammanco è indispensabile constatare se le differenze di peso siano dovute ad un fatto accidentale o a vizio proprio (ad esempio evaporazione, essiccazione, ecc.) od anche a pesatura difettosa all'origine. È consigliabile che il Perito assista - o almeno prenda visione dei risultati - alla pesatura ufficiale anche dei colli ritenuti conformi, per la comparazione dei pesi dei vari colli. Pag.7)

Furto parziale - manomissione Il Perito non deve limitarsi a constatare il fatto, ma cercare di stabilire il luogo ed il tempo dell'evento. L evidente che se egli sarà chiamato quando lo scarico dei mezzo di trasporto è in corso, o poco dopo, il suo compito sotto questo profilo sarà facilitato dall'esame a caldo dello stato esterno dei colli, così da rendere chiaramente attribuibile al vettore la responsabilità per la merce mancante. Se il ricevitore, dopo aver ritirato la merce apparentemente in buono stato, rileva - all'apertura dei colli - mancanza di contenuto, il Perito farà sospendere il disimballo, invitando per iscritto gli Agenti del vettore a presenziare all'accertamento in contraddittorio. Per merci in container, prima di ogni altra operazione è indispensabile esaminare i sigilli con la massima attenzione. Se il container è spedito con la formula «door to door» (da porta a porta) generalmente è sottoposto a ispezione doganale a destino: in questo caso, prima della visita, ci si dovrà accertare che i,sigilli originali siano intatti; se l'ispezione doganale avviene invece nel porto o aeroporto di sbarco, il container sarà risigillato a cura della Dogana per l inoltro a destino; qualora i sigilli doganali appaiano manomessi, il Perito procederà, previa iscrizione di riserve dei ricevitore sul buono dì consegna, all'esame dei contenuto dopo avervi invitato il rappresentante dei vettore. Nessun risarcimento potrà essere riconosciuto in caso di riconsegna a destino dei container con i sigilli originali intatti. Furto totale Il Perito incaricato di esaminare, con l'urgenza che il caso richiede, un autocarro - già avente carico a bordo - sottratto dai ladri e successivamente rintracciato con mancanza totale o parziale del carico, osserverà e descriverà scrupolosamente sia lo stato delle serrature, portiere, deflettori, cristalli, portelli laterali e posteriori che lo stato dell'apparecchio antifurto (se questo ha ancora inserita la chiave di comando o no, se vi sono manomissioni o guasti in altre parti dell'apparecchio stesso). Egli svolgerà pure indagini circa la località in cui l'assicurato (ma più frequentemente gli autisti dell'impresa vettrice) dichiara che è avvenuto il furto e circa i motivi e orari della presenza dell'autocarro nella località stessa. Il controllo dei cronotachigrafo può risultare utile per la determinazione dei tempi, della velocità e dei chilometri percorsi dall'autocarro. Mancata consegna Si ha mancata consegna quando il vettore, all'arrivo del mezzo di trasporto nel luogo stabilito per lo scarico della merce, non è in grado di mettere a disposizione del ricevitore uno o più colli. La mancata consegna può essere imputabile a cause diverse, quali il furto del collo o colli durante il tempo in cui la merce era sotto la responsabilità dei vettori, un errore di scaricazione (disguido, avvio ad altra destinazione) smarrimento durante trasbordi da un mezzo all'altro). Ovviamente il ricevitore dovrà iscrivere le opportune osservazioni sul buono di consegna. Il Perito oltre all'emissione dei Certificato di Danno dovrà dare la sua collaborazione al ricevitore affinché questi - in esito al reclamo scritto verso il Vettore - ottenga da quest'ultimo un'attestazione della mancata consegna della merce. Pag.8)

Difetto, vizio, Insufficienza d imballaggio Se l'imballaggio della merce è giudicato inidoneo al trasporto cui la merce era soggetta, il Perito è tenuto a specificarne le 'ragioni. L intuibile che l'arrivo della merce a destino nelle buone condizioni in cui essa ha iniziato il viaggio dipende in larga parte dalla bontà dei tipo d'imballaggio; pertanto il Perito dovrà essere dei tutto esplicito a questo riguardo. Il massiccio, spesso irrazionale impiego degli involucri di plastica, la pallettizzazione dei colli o l'uso dei container non implicano di per sé l'assenza di difetto, vizio o insufficienza d'imballaggio. Anzi l'uso non adeguato di questi mezzi di imballaggio è spesso causa di avaria o di aggravamento dei danno. Vizio proprio della merce Il danneggiamento parziale o totale delle merci è spesso dovuto a cause identificabili come «vizio proprio» delle stesse, rischio dei quale l'assicuratore «Trasporti» non è mai responsabile. In tali circostanze infatti, il danno è una conseguenza inevitabile dell'ordinario trasporto e della durata dello stesso, cioè di fattori che influiscono negativamente sulla natura della merce anche in assenza di eventi straordinari. In caso di dubbio, il Perito farà intervenire immediatamente un esperto di quel genere di merce o disporrà, al caso, l'analisi chimica per campione. Il danneggiamento da vizio proprio si verifica in vari modi, ad esempio per cambiamento di clima e di temperatura, prolungata permanenza sul mezzo di trasporto o nei magazzini, che danno origine a differenti generi di avaria: evaporazione, putrefazione, irrancidimento, muffe, riscaldamento, combustione spontanea, ecc. Alcune di queste avarie hanno analogia con altre invece risarcibili dall'assicuratore e pertanto il Perito dovrà usare la massima attenzione per distinguere quali possano imputarsi alla natura della merce e quali ad altre specifiche cause comprese tra i rischi assicurati. Pag.9)

03. COSE DA FARE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO DOCUMENTI RELATIVI Premessa Ai fini di una più agevole e tempestiva liquidazione dei danni che interessano polizze del Ramo Trasporti, richiamiamo la Vostra attenzione sugli obblighi specifici che fanno carico agli Assicurati/Contraenti in caso di sinistro. Esemplificando In caso di sinistro si dovrà fare: immediata denuncia del danno alla Società di Brokeraggio o all'agenzia che detiene il contratto; eventuale richiesta di intervento del perito da concordarsi con la Società Assicuratrice per il tramite della Società di Brokeraggio e/o l Agenzia che detiene il contratto; salvaguardia dell'azione di rivalsa nei confronti del vettore responsabile, fornendo massima collaborazione all Assicuratore. Di seguito trascriviamo su schede, distinte per tipo di trasporto, i documenti necessari all'esame ed apertura di un danno: Scheda A) Scheda B) Scheda C) Scheda D) Scheda E) Merci marittime; Merci spedite via aerea; Merci spedite a mezzo autocarro: C1) per il trasporto delle merci dell'azienda; C2) a garanzia della responsabilità vettoriale; C3) per conto dei proprietario della merce rilasciata al vettore; Merci spedite a mezzo ferrovia Merci spedite a mezzo posta Pag.10)

Scheda A) Merci marittime Premesso che i danni di una certa rilevanza conseguenti al trasporto marittimo dovranno essere constatati dal Perito di fiducia dell Assicuratore in contraddittorio con il perito dei Vettore, i documenti richiesti per tali sinistri sono i seguenti: copia dei bollettino di applicazione o originale dei certificato di assicurazione; copia della fattura delle merci; copia del packing-list; copia non negoziabile della polizza di carico marittima; buono di consegna tra vettore e ricevitore con le annotazioni di riserva circa i danneggiamenti o la mancata consegna delle merci; copia della lettera di protesta agli Agenti nave con richiesta del loro intervento alla perizia (lettera da inviare raccomandata entro il periodo previsto dalla polizza di carico); originale della risposta ricevuta; Pag.11)

Scheda B) Merci via aerea Fermo restando che l'accertamento di eventuali danni alla merce assicurata dovrà essere effettuato prima del ritiro dai magazzini doganali da parte dello Spedizioniere, ricordiamo i documenti necessari per l'esame di un sinistro aereo: copia del bollettino di applicazione o originale dei certificato di assicurazione; copia della fattura delle merci; copia del packing-list; copia non negoziabile della lettera di vettura aerea (AWB); buono di consegna tra vettore e ricevitore con le annotazioni di riserva circa i danneggiamenti o la mancata consegna delle merci; copia della lettera di protesta alla Compagnia aerea e/o ai suoi Agenti con richiesta del loro intervento alla perizia (lettera da inviare raccomandata entro il periodo previsto dalla lettera di vettura); originale della risposta ricevuta; Pag.12)

Scheda C) Merci spedite a mezzo autocarro Tenuto conto che questo tipo di spedizioni possono essere coperte, a secondo dei casi, dalle polizze: C.1 per il trasporto di merci dell'azienda; C.2 a garanzia della responsabilità Vettoriale; C.3 polizza per conto del proprietario della merce stipulata dal vettore/spedizioniere. riteniamo opportuno evidenziarvi i documenti richiesti a seconda del caso, di seguito suddivisi nelle Schede C.1, C.2 e C.3. Pag.13)

Scheda C.1 Per il trasporto di merci dell'azienda a) trasporto effettuato da terzi vettori (nel caso il danno sia evidente alla consegna) copia della bolla di accompagnamento merci o lettera di vettura a mani del ricevitore con le annotazioni dei danno controfirmate dall'autista; (nel caso il danno non sia evidente alla consegna) oltre ad una copia della bolla di accompagnamento merci, copia della lettera di protesta fatta al vettore responsabile (nei termini previsti dal contratto di trasporto: generalmente 3 giorni) con la richiesta di risarcimento; (nel caso non ci sia consegna) lettera di comunicazione del danno da parte dei vettore; inoltre: copia della fattura di vendita (o di acquisto) dalla quale sia possibile calcolare il prezzo e la quantità in peso della merce danneggiata o mancante. In caso contrario integrare la fattura con altro documento che contenga questi dati; b) trasporto in conto proprio copia della bolla di accompagnamento merci con le annotazioni di riserva da parte della ricevitrice; copia della fattura di vendita (o di acquisto); eventuale richiesta di risarcimento dei danno da parte della ricevitrice; copia della denuncia effettuata dall'autista all'autorità competente nel caso di furto o rapina dell'intero autocarro o furto parziale di merce. c) trasporto a mezzo ferrovia o posta vedi scheda relativa a tale mezzo di spedizione. Pag.14)

Scheda C.2 A garanzia della responsabilità vettoriale Al momento in cui perverrà al vettore un preciso reclamo scritto in caso di danno evidente: dichiarazione, su carta intestata dell'assicurato/vettore, attestante le cause dei danno; copia della fattura e della Bolla di accompagnamento della merce emessa dalla mittente integrata dalla lettera di vettura prevista dalla legge; buono di consegna al sub-vettore o altro documento equipollente nell'eventualità che il trasporto sia affidato a quest'ultimo per l'inoltro o il proseguimento della merce a destino; lettera di riserve del ricevitore per danni e/o perdita alla merce se le stesse non sono state annotate sulla BAM o sul Buono di consegna; copia della successiva corrispondenza intercorsa con il proprietario della merce e relativa al risarcimento del danno; copia della denuncia effettuata dall'autista all'autorità competente nel caso di furto dell'intero autocarro o furto parziale di merce; copia dei libretto di circolazione e dichiarazione dei contraente su eventuali danni ad altre partite oggetto dei trasporto (sempreché non trattasi di carico completo). Inoltre per i trasporti in regime di CMR: copia della lettera di vettura CMR. Pag.15)

Scheda C.3 Polizza per conto del proprietario della merce stipulata dal vettore/spedizioniere 1) Per spedizioni Marittime: copia dei bollettino di applicazione o originale del certificato di assicurazione; copia della fattura delle merci; copia del packing-list; copia non negoziabile della polizza di carico marittima; buono di consegna tra vettore e ricevitore con le annotazioni di riserva circa i danneggiamenti o la mancata consegna delle merci; copia della lettera di protesta agli Agenti nave con richiesta del loro intervento alla perizia; originale della risposta ricevuta. 2) Per spedizioni Aeree: copia del bollettino di applicazione o originale dei certificato di assicurazione; copia della fattura delle merci; copia del packing-list; copia non negoziabile della lettera di vettura aerea (AWB); buono di consegna tra vettore e ricevitore con le annotazioni di riserva circa i danneggiamenti o la mancata consegna delle merci; copia della lettera di protesta alla Compagnia aerea e/o ai suoi Agenti con richiesta del loro intervento alla perizia; originale della risposta ricevuta. 3) Autocarro trasporto effettuato da terzi vettori: copia della bolla di accompagnamento delle merci (indispensabile l indicazione del peso); copia della fattura di vendita e/o acquisto; originale della lettera di comunicazione del danno da parte del Vettore; copia della denuncia effettuata dal Vettore all Autorità competente nel caso di furto o rapina dell intero autocarro o furto parziale e smarrimento di colli interi; copia della fattura di addebito emessa nei confronti del Vettore/Spedizioniere. Pag.16)

4) Autocarro trasporto effettuato in proprio: copia della bolla di accompagnamento delle merci (indispensabile l indicazione del peso) con annotazioni di riserva da parte della ricevitrice; copia della fattura di vendita; eventuale richiesta di risarcimento del danno da parte della ricevitrice; in caso di furto, smarrimento e rapina di colli interi copia della denuncia presentata all autorità; 5) Ferrovia: Copia della bolla di accompagnamento merci (indispensabile indicare il peso); Copia della fattura di vendita e/o acquisto; Processo verbale delle Ferrovie mod. CH100; Copia del bollettino di spedizione e/o lettera di vettura; Copia del bollettino di svincolo; 6) Posta: Ricevuta d'impostazione; Copia del reclamo all'amm.ne Postale (completato nelle parti I e II - mod. 266 A.P.); Risposta dell'amministrazione Postale; Copia della Bolla di accompagnamento merci; Copia della fattura della merce. Pag.17)

Scheda D) Merci spedite a mezzo ferrovia (Polizze singole o stipulate di volta in volta) 1) Originale del bollettino di consegna (costituito dalla seconda parte della lettera di vettura se il reclamo è presentato dal destinatario) Originale della lettera di vettura se trattasi di trasporto internazionale. 2) Originale della ricevuta di spedizione (quinta parte della lettera di vettura se il reclamo è presentato dal mittente) Duplicato della lettera di vettura se trattasi di trasporto internazionale 3) Copia dei processo verbale delle Ferrovie mod. CH100 4) Bolla di accompagnamento merci 5) Copia della fattura 6) Lettera di cessione dei diritti nei confronti della ns. compagnia da parte dei destinatario o dei mittente (a seconda dei casi vedi punti 1 e 2). N. B. La lettera di cessione dei diritti, deve essere formulata dal cessionario su carta intestata come da seguente testo: La sottoscritta... con sede in...... cede incondizionatamente alla (nome della Società Assicuratrice) di (sede legale della Società Assicuratrice) tutti i diritti derivanti dal Bollettino di Spedizione n.... del da a Pag.18)

Scheda E) Merci spedite a mezzo posta (Polizze singole o stipulate di volta in volta) Ricevuta d'impostazione; Copia del reclamo all'amm.ne Postale (completato nelle parti I e II - mod. 266 A.P.); Risposta dell'amministrazione Postale; Copia della Bolla di accompagnamento merci; Copia della fattura della merce. Pag.19)

Pagina 1 DENUNCIA DI SINISTRO A POLIZZA R.C. VETTORIALE (Fac-simile) Spett.le (Società di Brokeraggio) Spett.le (Agenzia Generale di..) Luogo e Data In relazione alla Pol. n. portiamo a Vostra conoscenza che la spedizione di cui a bolla di accompagnamento n. è stata colpita da perdita e/o avaria durante il corso del viaggio nelle seguenti circostanze: Pertanto, essendoci pervenuta una nota di addebito da parte del proprietario delle merci, Vi invitiamo a liquidare a nostro favore l'indennizzo da noi dovuto ai sensi di legge al proprietario delle merci in base ai seguenti dati: Spedizione soggetta a tariffa: (portata utile del veicolo Kg. C.M.R. (peso merce danneggiata Kg. Distinti saluti L Assicurato Pagina 2 Pag.20)