STATUTO. L Associazione ha sede in Gorla Maggiore, via E. Toti n. 7.



Documenti analoghi
STATUTO SOCIALE DELL ASSOCIAZIONE. "Rialzati LegnaGO"

STATUTO (aggiornato al 19/12/2011)

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO IL POLIFONICO ADIEMUS Art. 1 Costituzione e denominazione E costituita l Associazione musicale denominata IL

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

STATUTO 1) COSTITUZIONE 1. E costituita l Associazione denominata ASSOCIAZIONE LORENZO GUARNIERI ONLUS. 2) SEDE 1. L Associazione ha sede in Firenze,

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. IL GERMOGLIO Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MusicaFacendo

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

Statuto dell Associazione (comprendente la modifica introdotta in data 13 luglio 2011)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

Il Fondaco per Feltre

Associazione UNIONE NAZIONALE PER L INNOVAZIONE SCIENTIFICA FORESTALE ONLUS Codice fiscale S T A T U T O

STATUTO dell Associazione SOLIDARIETA OLTRE CONFINE - ONLUS

STATUTO ART.1 ART.2 ART.3 BANDA MUSICALE COMUNALE MOENA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA SALVADOR GANDINO PORCIA (PN) Art. 4. (Associati)

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

Statuto Associazione culturale Altidona Belvedere

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE IL SOLE SPLENDE PER TUTTI ONLUS *** *** ***

COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE " OSPEDALE IN PROSA " ********* Associazione senza scopo di lucro ********* STATUTO DELLA COMPAGNIA ********* ART.

AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA I am Fortunato

STATUTO. della ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE "LINO AGNINI"

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8 della legge 11/08/1991 n 266)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AQUILONI (ONLUS) Art. 1 - Sede. Art. 2 - Finalità

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI GLI SCRICCIOLI DI SERAFINO ONLUS

Art.1) - Costituzione E Costituita l Associazione senza fini di lucro di utilità sociale denominata Unione Bonsaisti Italiani U.B.I.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE STEFANO GUERESI ETS ARTICOLO 1. Denominazione ARTICOLO 2. Sede

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

dell'associazione di volontariato NOI NUOVA ONCOLOGIA INTEGRATA

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

La denominazione dell associazione comprende il nome dei soci fondatori.

Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit

S T A T U T O. E costituita un Associazione denominata Progetto AITA - ONLUS. L Associazione è una Organizzazione non Lucrativa ai sensi del D. Lgs.

UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

STATUTO ASSOCIAZIONE Amici della Casa di Dio. ART. 1- Costituzione. ART. 2 - Statuto

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

Associazione Nolite Timere onlus

STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE

BENCHEN KARMA TEGSUM TASHI LING STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CORO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

"STAND BY ME ACQUI ONLUS" STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Collettivo Tango. Essa è costituita con la veste legale prevista dall art. 36 e seguenti del C.C.

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

S T A T U T O ART.1 E' costituita l'associazione d'arte, cultura e spettacolo denominata "CECILIA PISANO" Organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L ALTROMARSUPIO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. Italia. STATUTO Approvato dal Consiglio Nazionale Il 25 Maggio 1995 STATUTO. Art.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. - alfa1-at - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI. art. 1 - Costituzione. art.2 - Statuto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE TRADE UP. Titolo I Costituzione e scopi

STATUTO ASSOCIATIVO Modificato dall Assemblea dei Soci in data 8 febbraio 2011

Transcript:

STATUTO Articolo 1 E costituita un organizzazione non lucrativa di utilità sociale sotto la forma di Associazione denominata Pubblica Assistenza Lombardia Soccorso onlus. L Associazione ha sede in Gorla Maggiore, via E. Toti n. 7. Articolo 2 L Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e mediante l attività di volontariato dei propri associati svolge la propria attività nel campo dell assistenza sociale e socio sanitaria. L'Associazione e' apartitica e democratica e si ispira ai principi di carità e solidarietà cristiana ed umana. Articolo 3 L'attività dell Associazione principalmente consiste in: a) Attività di organizzazione e supporto nel servizio di guardia medica e di pronto soccorso con ambulanza; b) trasferimenti su lunghe distanze, anche all'estero, con ambulanze; c) trasferimenti ordinari di malati; d) assistenza con ambulanze a manifestazioni, gare sportive, meeting, eventi fieristici, feste popolari,festival; e) organizzazione di corsi di primo soccorso; f) assistenza ad anziani e bambini; g) assistenza a portatori di handicap, anche con organizzazione di attività ricreative; h) organizzazione, nel periodo natalizio, di visite e di raccolta doni in scuole ed enti; i) interventi in team con la protezione civile sul territorio nazionale ed estero; j) missioni umanitarie a popolazioni straniere bisognose in Italia ed all estero; k) trasporto di organi ed emoderivati; l) trasporto di equipe mediche e chirurgiche; L Associazione potrà inoltre: m) costituire, occorrendo, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio ed approvato dall Assemblea entro i limiti delle norme statutarie; n) partecipare a congressi, seminari, incontri in generale nazionali e/o internazionali nei quali si dibattono i problemi inerenti il primo soccorso o la pubblica assistenza. L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'attività e' svolta mediante l'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti ai quali potranno essere rimborsate unicamente le spese vive effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti di spesa preventivamente stabiliti dall'organizzazione. Potrà, tuttavia, essere assunto personale dipendente per assicurare la continuità e/o la regolarità dell'attività e la qualificazione dei servizi. Per lo svolgimento dell attività l Associazione si può avvalere anche dell opera di volontari anche esterni all Associazione. Articolo 4 Il patrimonio dell Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l adempimento dei suoi compiti l Associazione dispone delle seguenti entrate: a) versamenti effettuati dai fondatori, versamenti ulteriori effettuati dai fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all Associazione; b) redditi derivanti dal suo patrimonio; c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota annuale di iscrizione all Associazione. L adesione all Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E comunque facoltà degli aderenti all Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non attribuisce quote né diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Articolo 5 Possono far parte dell'associazione persone di ambo i sessi, di accertata buona condotta morale e civile, che abbiano compiuto il 16 anno di età. L'ammissione e' decisa a giudizio insindacabile del Consiglio. La qualifica di associato non e' trasmissibile. I partecipanti all'associazione si dividono in: a) soci fondatori; b) soci effettivi; c) benemeriti dell Associazione; Articolo 6 L adesione all Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L adesione all Associazione comporta per l associato maggiore di età il diritto di voto nell assemblea per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell Associazione. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell Associazione stessa. Sono soci effettivi coloro che aderiscono all Associazione nel corso della sua esistenza. Sono benemeriti dell Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell Associazione. Chi intende aderire all Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l Associazione si propone e l impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

Articolo 7 Tutti coloro che intendono prestare servizio in ambulanza devono partecipare ai corsi di addestramento tecnico e di pronto soccorso che l'associazione ritiene idonei e saranno coadiuvati da un direttore sanitario. Articolo 8 La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni; b) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di accertata e motivata grave trasgressione ai principi di condotta morale e disciplinare propri dell'associazione; c) per inadempienza agli obblighi di versamento. Articolo 9 La rappresentanza legale compete al Presidente del Consiglio Direttivo che dura in carica cinque anni. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire, per procura e per singoli atti, la rappresentanza dell Associazione a persone estranee al Consiglio stesso. Egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo; dà esecuzione alle delibere del Consiglio; assume, in caso di urgenza, ogni provvedimento di competenza del Consiglio, riferendo a quest ultimo, per l eventuale ratifica, nel più breve termine; sorveglia il buon andamento amministrativo dell Associazione, verifica l osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio / rendiconto preventivo e del bilancio / rendiconto consuntivo da sottoporre per l approvazione, al Consiglio Direttivo ed all assemblea, corredandoli di idonee relazioni illustrative. Per assicurare la continuità dell'attività dell'associazione il Consiglio, contemporaneamente alla nomina del Presidente, potrà nominare un vice Presidente al quale, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, sono attribuiti gli stessi poteri del Presidente. Articolo 10 Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; Le cariche in seno all'associazione sono gratuite. Non sono eleggibili coloro che, sotto qualsiasi forma, svolgono attività remunerata dall'associazione. L elezione degli organi dell Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all elettorato attivo e passivo. Articolo 11 L'Assemblea dei Soci e' composta da tutti i soci dell Associazione ed è l organo sovrano dell Associazione stessa. Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio con delega scritta. Un socio non potrà avere più di tre deleghe. I soci minori di età parteciperanno all'assemblea a mezzo di chi ne ha la rappresentanza legale. Il Presidente e/o il Consiglio hanno facoltà di invitare di volta in volta ai lavori dell'assemblea anche non soci, la cui partecipazione sia ritenuta utile agli scopi dell'associazione, perché espongano il loro pensiero e le loro eventuali iniziative.

Articolo 12 L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o dal vice Presidente o, in loro mancanza, da un socio designato dai presenti. Il Presidente designa il Segretario. I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. Spetta al Presidente, od a chi ne fa le veci, il controllo della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento all'assemblea. Articolo 13 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. Articolo 14 L Assemblea si riunisce almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio / rendiconto consuntivo e del bilancio / rendiconto preventivo. Essa inoltre: a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere; b) delinea gli indirizzi generali dell attività dell Associazione; c) delibera sulle modifiche allo statuto; d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell attività dell Associazione; e) approva la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo su tutta l attività dell Associazione, dei suoi organi direttivi e dei componenti; f) approva il bilancio/rendiconto preventivo ed il bilancio/rendiconto consuntivo; g) delibera eventuali accordi di collaborazione con altre Associazioni; h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con le quote associative o da almeno un terzo dei consiglieri. L Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o e-mail o con qualunque altro mezzo purchè sia data prova di avvenuta conoscenza da parte del socio. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta, mediante le medesime modalità, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione. L Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la nomina del Presidente, l approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Articolo 15 Il Consiglio Direttivo e' eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica cinque anni. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo determinazione dell'assemblea, compresi il Presidente, il vice Presidente e il Tesoriere. I Consiglieri devono essere aderenti all Associazione e sono rieleggibili. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante comunicazione contenente l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione e l elenco delle materie da trattare, inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o e-mail a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede alla cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, il cui ordine del giorno deve prevedere la sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione. Articolo 16 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: - la gestione dell Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall Assemblea e, in particolare, il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria conseguenti agli indirizzi ricevuti; - la nomina del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti e del Comitato Esecutivo; - l ammissione all Associazione di nuovi aderenti; - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; - la nomina del Direttore Sanitario; quest ultimo ultimi potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo come consulente, ma senza voto. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell Associazione. Le decisioni del Consiglio sono valide se decise dalla maggioranza dei presenti. Articolo 17 Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell amministrazione dell Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del libro degli aderenti all Associazione. Articolo 19 L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio / rendiconto preventivo e un bilancio / rendiconto consuntivo. Entro cento giorni dalla chiusura dell esercizio finanziario il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell esercizio precedente da sottoporre all approvazione dell Assemblea. Articolo 20 All Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 21 In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l Associazione ha l obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3 co. 190 della L. 23-12-1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 22 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell arbitro sarà provveduto dal Presidente del tribunale di Busto Arsizio. Articolo 23 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del codice civile, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e delle leggi emanate ed emanande in materia.