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Vigilanza bancaria e finanziaria Documento per la consultazione ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ASSETTI PARTECIPATIVI ENTI (A.P.E.) Il presente documento contiene uno schema delle istruzioni per la compilazione della segnalazione Assetti partecipativi Enti (A.P.E.). Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento al/ai seguente/i indirizzo/i: Banca d'italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, via Milano, 53 00184 ROMA. Banca d'italia, Servizio Rapporti esterni e Affari Generali, via Milano, 64 00184 ROMA In alternativa, possono essere inviati ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: npv.normativa_prudenziale@bancaditalia.it rea.abdsi@bancaditalia.it I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione. Luglio 2012

I Oggetto della segnalazione Al fine di gestire e controllare i dati relativi alle partecipazioni e ai diritti di voto, presso la Banca d Italia è istituito un archivio elettronico denominato Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.), aggiornato sulla base delle segnalazioni prodotte dagli intermediari. Sono tenuti alla segnalazione i destinatari della disciplina indicati nel titolo V capitolo IV Sezione I paragrafo 4 della Circolare 263. Per i gruppi bancari l obbligo di segnalazione compete esclusivamente all impresa capogruppo. Formano oggetto di segnalazione: le partecipazioni dirette (detenute anche attraverso società fiduciarie o soggetti interposti), indirette (cioè detenute attraverso società controllate) nonché gli investimenti indiretti in equity effettuati attraverso l organismo interposto, italiani ed esteri pari o superiori a uno dei seguenti limiti: a) 2 per cento del capitale sociale dell impresa partecipata; b) 0,50 per cento del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario o della banca partecipante; c) 5 milioni di euro di valore di bilancio della partecipazione. i diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente derivanti da rapporti diversi da quelli di partecipazione (azioni per negoziazione, pegni ecc.), quando tali diritti sommati a quelli eventualmente posseduti per finalità partecipative siano pari o superiori al 10 per cento del totale dei diritti di voto dell assemblea ordinaria o altro organo equivalente. Nel caso in cui il gruppo bancario o la banca segnalante possieda una partecipazione di controllo congiunto in un impresa che partecipa a sua volta in altre imprese, nella segnalazione occorre rilevare anche le società controllate in via esclusiva, direttamente o indirettamente, dall impresa controllata in modo congiunto. Ove fra tali società controllate figurino società bancarie e finanziarie vigilate dalla Banca d Italia, le partecipazioni da queste detenute non devono essere segnalate. Vanno altresì segnalate le informazioni relative alle partecipazioni detenute dai seguenti soggetti (cfr. Tit. VI, Cap. 2, delle presenti Istruzioni): a) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca (soggetti a latere ). In caso di segnalazione di un soggetto a latere, occorre rilevare anche le società controllate in via esclusiva (direttamente o indirettamente) da quest ultimo; dalla rilevazione vanno escluse le partecipazioni detenute dalle società vigilate dalla Banca d Italia; b) società finanziarie, aventi sede in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo di un gruppo bancario o una singola banca, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d Italia; c) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al punto b); d) società, diverse dalla capogruppo di un gruppo bancario e dalle società finanziarie di cui al punto b), che controllano almeno una banca. 2

II Struttura della segnalazione La segnalazione è organizzata in voci, sottovoci e attributi informativi, ciascuno dei quali consente di rilevare un aspetto specifico del fenomeno. I singoli rapporti partecipativi sono rilevati dal binomio partecipante-partecipato. La concatenazione delle coppie nelle quali un soggetto figura, da un lato, come partecipato e, dall altro, come partecipante consente di rappresentare la catena dei rapporti facenti capo all ente segnalante (cf. gli esempi alla fine delle presenti istruzioni). Ad ogni coppia partecipante-partecipato sono associate una o più voci, che consentono di rilevare le caratteristiche del rapporto (percentuale dei diritti di voto disponibili nell assemblea ordinaria o altro organo equivalente, valore di bilancio della partecipazione), nonché gli attributi informativi riguardanti il legame fra l ente segnalante e il soggetto partecipato (controllo esclusivo, controllo congiunto, strumentalità ecc.). Il rapporto intercorrente fra l ente segnalante e il soggetto partecipato è classificato nelle seguenti fattispecie, per le cui definizioni si fa rinvio al titolo V capitolo IV Sezione I paragrafo 3 della Circolare 263: controllo esclusivo: maggioranza assoluta dei diritti di voto o influenza dominante nell assemblea ordinaria o altro organo equivalente; controllo esclusivo: accordi con altri soci; controllo esclusivo: altre forme di controllo; controllo congiunto; controllo congiunto indiretto; influenza notevole; altri casi di legame durevole; soggetti a latere ; altri legami. Va segnalato il valore di bilancio della partecipazione distinto per le seguenti tipologie: a) azioni; b) quote nel capitale di un altra impresa non rappresentate da azioni; c) possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell attività ovvero a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare; d) stipula di contratti derivati o possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di equity di cui al punto precedente, comportino per la banca o il gruppo bancario l impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un influenza notevole su un impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante; e) stipula di contratti derivati o possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, 3

comportino per la banca o per il gruppo bancario l assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Il legame con un impresa partecipata è classificato in modo univoco all interno della segnalazione, aggregando le partecipazioni detenute a livello di gruppo. Ad esempio, nel caso in cui il controllo di una società sia raggiunto attraverso una pluralità di partecipazioni di minoranza possedute da varie società del gruppo, tutte le partecipazioni devono essere classificate come di controllo. In caso di controllo congiunto di una società, le imprese controllate in via esclusiva da quest ultima vanno classificate nella fattispecie controllo congiunto indiretto. È inoltre rilevato se la partecipazione è: strumentale, nel caso di partecipazioni in imprese che esercitano un attività ausiliaria all attività bancaria 1 ; detenuta per recupero crediti 2 ; acquisita in impresa in temporanea difficoltà finanziaria mediante conversione crediti; investimento indiretto in equity, qualora gli investimenti sono effettuati attraverso un organismo interposto e siano conosciuti gli effettivi investimenti (full e partial look-through); detenuta nell ambito di consorzi di garanzia e collocamento per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi; altra. III Regole di compilazione A. Diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria o altro organo equivalente Nel caso di partecipazioni o di diritti di voto posseduti in società di diritto estero occorre applicare in via analogica la distinzione fra assemblea ordinaria o altro organo equivalente e straordinaria. A.1 Partecipazione In tale sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto esercitabili relativi ad azioni o altri strumenti partecipativi posseduti a titolo di partecipazione. Per quanto riguarda le partecipazioni in società a capitale variabile (società cooperative, SICAV ecc.), la percentuale dei diritti di voto va calcolata convenzionalmente ponendo al numeratore i diritti di voto esercitabili alla data di riferimento della segnalazione e al denominatore i diritti di voto esistenti alla data dell ultimo bilancio approvato. 1 Comprende, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale della banca, la fornitura di servizi informatici, l erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento, i servizi di intestazione fiduciaria e di trustee (cfr. titolo V capitolo IV Sezione I paragrafo 3 della Circolare 263). 2 Le partecipazioni dirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa (cfr. titolo V capitolo IV Sezione IV paragrafo 3 della Circolare 263). 4

I diritti di voto il cui esercizio sia stato ceduto in via esclusiva a terzi (a seguito di un accordo di voto, della costituzione delle azioni in pegno ecc.) devono formare oggetto di segnalazione solo nella voce Diritti di voto ceduti. A.2 Partecipazione su base consolidata Nella presente sottovoce occorre segnalare la percentuale dei diritti di voto esercitabili relativi ad azioni o altri strumenti partecipativi posseduti per finalità diverse da quelle di partecipazione, quando le interessenze complessivamente detenute dal gruppo (capogruppo e imprese controllate) nell impresa partecipata siano pari o superiori alla soglia del 10 per cento. Se, ad esempio, due società del gruppo Alfa possiedono, rispettivamente, il 5 per cento a titolo di negoziazione e il 6 per cento a titolo di partecipazione delle azioni emesse dall impresa A, il totale delle azioni complessivamente detenute dal gruppo (11 per cento) supera l anzidetta soglia di presunzione, qualificandosi come partecipazione su base consolidata e, pertanto, l interessenza del 5 per cento detenuta dalla prima società va imputata alla presente sottovoce (cfr. esempio 5). A.3 Operazioni di credito: con diritto di voto pieno Nella presente sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto, non soggetti a limitazioni, relativi ad azioni o altri strumenti partecipativi acquisite a fronte di operazioni di credito (anticipazioni attive su titoli, prestiti garantiti da pegni, pronti contro termine ecc.). Vanno segnalati in questa sottovoce i diritti di voto in una società le cui azioni o altri strumenti partecipativi sono stati ricevuti in garanzia dalla banca creditrice qualora la banca intervenga nella gestione ordinaria della società. In questo caso vanno segnalati anche i rapporti a valle qualora ricorra anche una situazione di controllo di tale società. A.4 Altri rapporti Nella presente sottovoce va indicata la percentuale dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria o altro organo equivalente derivante da operazioni e rapporti (azioni di negoziazione, usufrutto, accordi di voto, azioni per investimento dei fondi di previdenza del personale, ecc.) diversi da quelli indicati nelle precedenti sottovoci 3. B. Diritti di voto esercitabili nell assemblea straordinaria deliberante modifiche statutarie La percentuale dei diritti di voto esercitabili nell assemblea straordinaria deliberante modifiche statutarie va segnalata unicamente quando differisce da quella relativa all assemblea ordinaria o altro organo equivalente. C. Diritti di voto ceduti Deve formare oggetto di segnalazione nella presente voce la percentuale dei diritti di voto relativi ad azioni o altri strumenti partecipativi posseduti a titolo di partecipazione, il cui esercizio sia stato ceduto in via esclusiva a terzi (accordo di voto, pronti contro termine, pegno ecc.). C.1 Nell assemblea ordinaria o altro organo equivalente 3 Dalla rilevazione vanno esclusi i diritti di voto esercitati dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento relativamente alle azioni incluse nei portafogli dei fondi stessi. 5

C.2 Nell assemblea straordinaria La percentuale dei diritti di voto ceduti relativi all assemblea straordinaria va segnalata esclusivamente quando differisce da quella relativa all assemblea ordinaria o altro organo equivalente. D. Valore di bilancio del rapporto Va indicato il valore utilizzato per le attività di cui ai punti a), b), c) e d) del Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 11 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, classificate in bilancio nel portafoglio attività finanziarie disponibili per la vendita, al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività 4. D.1 Valore di bilancio delle Azioni; D.2 Valore di bilancio delle Quote nel capitale di un altra impresa non rappresentate da azioni; D.3 Valore di bilancio degli strumenti finanziari di cui al punto 3 della classificazione; D.4 Valore di bilancio degli strumenti finanziari o derivati di cui al punto 4 della classificazione; D.5 Valore di bilancio degli strumenti finanziari o derivati di cui al punto 5 della classificazione; D.6 Totale valore di bilancio della partecipazione su base consolidata Va indicato il totale del valore di bilancio delle azioni o altri strumenti partecipativi i cui diritti di voto sono rilevati nella sottovoce A.2 Partecipazione su base consolidata (cfr. Tav. 1 del presente Allegato). IV Moneta di conto e arrotondamenti Nelle voci in cui vanno riportate le percentuali dei diritti di voto vanno segnalate le percentuali arrotondate al secondo decimale. I dati da segnalare in unità di euro devono essere arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. La conversione in euro delle partite in valuta va operata sulla base del tasso di cambio a pronti corrente alla data di riferimento della segnalazione. Le partecipazioni in valuta possono essere convertite al tasso di cambio corrente alla data dell acquisto, se in bilancio l ente segnalante ha fatto ricorso a tale facoltà secondo la disciplina contabile in vigore. V Modalità e termini di invio La segnalazione, compilata secondo le istruzioni tecniche fornite dalla Banca d Italia - Servizio RES, va trasmessa su supporto elettronico con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) entro il giorno 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento della 4 Cfr. Sezione I Sottosezione III paragrafo 3.4 della Circolare 155. 6

segnalazione (rispettivamente, 25 maggio, 25 agosto, 25 novembre, 25 febbraio) dalle capogruppo dei gruppi bancari e dalle banche non appartenenti a gruppi. Qualora i destinatari delle presenti istruzioni non detengano partecipazioni o diritti di voto da segnalare, essi sono tenuti a produrre, relativamente al periodo di riferimento, la c.d. segnalazione negativa (cfr. istruzioni tecniche del Servizio RES). Essa va effettuata una sola volta e interrompe l inoltro delle segnalazioni successive fino a quando non risultino nuovamente verificati i presupposti per l invio di una segnalazione positiva (ad esempio, l acquisto di una partecipazione o il superamento della soglia di rilevazione prevista per i diritti di voto derivanti da rapporti diversi da quelli di partecipazione). VI Esempi A. Azioni ordinarie La società A partecipa al capitale dell impresa B nella misura del 7 per cento dei diritti di voto nell assemblea ordinaria. Il valore di bilancio della partecipazione è pari a 120. Supponendo che il capitale della società B sia formato esclusivamente da azioni ordinarie, i diritti di voto detenuti nell assemblea ordinaria coincidono per definizione con quelli posseduti nell assemblea straordinaria. Di conseguenza, la rilevazione va limitata alla sola voce Diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria, sottovoce partecipazione : A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO PARTECIPANTE PARTECIPATO VALORE TIPO NATURA A.1 Partecipazione Soc. A Soc. B 7,00 99 99 D. VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO D.1 Azioni Soc. A Soc. B 120 99 99 B. Azioni ordinarie e privilegiate La società A partecipa al capitale ordinario dell impresa B nella misura del 7 per cento. Il valore di bilancio della partecipazione è pari a 120. Assumendo che il capitale dell impresa B sia formato in misura paritetica da azioni ordinarie e da azioni privilegiate, l anzidetta percentuale scende al 3,5 per cento dei diritti di voto nell assemblea straordinaria. In questo caso, poiché le due percentuali differiscono, vi è l obbligo di compilare sia la voce Diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria sia la voce Diritti di voto esercitabili nell assemblea straordinaria : 7

PARTECIPANTE PARTECIPATO VALORE TIPO NATURA A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO A.1 Partecipazione Soc. A Soc. B 7,00 99 99 B. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA STRAORD. Soc. A Soc. B 3,50 99 99 D. VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO D.1 Azioni Soc. A Soc. B 120 99 99 C. Azioni in garanzia a fronte di operazione di credito 5 La società A partecipa al capitale dell impresa B nella misura dell 1 per cento dei diritti di voto nell assemblea ordinaria. Il valore di bilancio della partecipazione è pari a 120. La società A detiene anche il 10 per cento dei diritti di voto (non soggetti a limitazioni) nell assemblea ordinaria della medesima impresa B relativi ad azioni acquisite in garanzia da un cliente a fronte di un operazione di credito. I diritti di voto detenuti a titolo diverso da quello di partecipazione (10 per cento), sommati a quelli posseduti per finalità di partecipazione (1 per cento), superano la soglia segnaletica del 10 per cento e pertanto devono essere rilevati: A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO PARTECIPANTE PARTECIPATO VALORE TIPO NATURA A.1 Partecipazione Soc. A Soc. B 1,00 99 99 A.3 Operazioni di credito: con diritto di voto pieno Soc. A Soc. B 10,00 99 99 D. VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO D.1 Azioni Soc. A Soc. B 120 99 99 5 In questo esempio e in quelli successivi si ipotizza che la percentuale dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria sia identica a quella dell'assemblea straordinaria. 8

D. Cessione in pegno La società A partecipa al capitale dell impresa B nella misura dell 8 per cento dei diritti di voto nell assemblea ordinaria. Il valore di bilancio della partecipazione è pari a 120. Inoltre la società A ha ceduto in pegno il 5 per cento delle azioni suddette e dei relativi diritti di voto. La segnalazione va effettuata nel seguente modo: A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO PARTECIPANTE PARTECIPATO VALORE TIPO NATURA A.1 Partecipazione Soc. A Soc. B 3,00 99 99 C. DIRITTI DI VOTO CEDUTI C.1 Nell assemblea ordinaria o altro organo equivalente Soc. A Soc. B 5,00 99 99 D. VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO D.1 Azioni Soc. A Soc. B 120 99 99 E. Segnalazione delle partecipazioni all interno di un gruppo Il gruppo composto dalla capogruppo A e dalle sue controllate B, C e D (secondo l articolazione di seguito indicata), possiede la partecipazione nell impresa E nella misura del 20 per cento. In tale situazione la capogruppo invia la seguente segnalazione: 9

PARTECIPANTE PARTECIPATO VALORE TIPO NATURA A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO A.1 Partecipazione Soc. A Soc. B 100,00 10 99 A.1 Partecipazione Soc. B Soc. C 90,00 10 99 A.1 Partecipazione Soc. B Soc. D 60,00 10 99 A.1 Partecipazione Soc. C Soc. E 20,00 99 99 Dovranno inoltre essere compilate le voci D con il valore di bilancio del rapporto ripartito per strumento partecipativo. F. Partecipazione a livello consolidato Le società B e C, controllate al 100 per cento dalla capogruppo A 6, detengono azioni della società D in misura pari, rispettivamente, al 5 per cento a scopo di negoziazione (per un valore di bilancio di 20) e al 6 per cento a titolo di partecipazione (per un valore di bilancio di 34). Poiché il gruppo possiede nel suo insieme interessenze in D (11 per cento) in misura superiore alla soglia segnaletica del 10 per cento, si ha partecipazione a livello consolidato del gruppo (facente capo alla capogruppo A) nella società D: A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO PARTECIPANTE PARTECIPATO VALORE TIPO NATURA A.1 Partecipazione Soc. A Soc. B 100,00 10 99 6 Le partecipazioni di controllo in B e in C hanno un valore di bilancio pari, rispettivamente, a 340 e a 450 10

PARTECIPANTE PARTECIPATO VALORE TIPO NATURA A.1 Partecipazione Soc. A Soc. C 100,00 10 99 A.1 Partecipazione Soc. B Soc. D 5,00 99 99 A.1 Partecipazione Soc. C Soc. D 6,00 99 99 A.2 Partecipazione su base consolidata Soc. A Soc. D 11,00 99 99 D. VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO D.1 Azioni Soc. A Soc. B 340 10 99 D.1 Azioni Soc. A Soc. C 450 10 99 D.1 Azioni Soc. B Soc. D 20 99 99 D.1 Azioni Soc. C Soc. D 34 99 99 D.7 Valore di bilancio della partecipazione su base cons. Soc. A Soc. D 54 99 99 G. Controllo congiunto indiretto La società A controlla in modo congiunto (50 per cento) l impresa B; questa controlla a sua volta in modo totalitario la società C. Il valore di bilancio delle due partecipazioni è pari, rispettivamente, a 321 e a 220. Quest ultimo rapporto va classificato nella categoria controllo congiunto indiretto : 11

PARTECIPANTE PARTECIPATO VALORE TIPO NATURA A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO A.1 Partecipazione Soc. A Soc. B 50,00 40 99 A.1 Partecipazione Soc. B Soc. C 100,00 50 99 D. VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO D.1 Azioni Soc. A Soc. B 321 40 99 D.1 Azioni Soc. B Soc. C 220 50 99 12

TAV. 1 - SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO VOCE PARTECIPANTE PARTECIPATO IMPORTO TIPO NATURA 95000 Partecipazione 02 X X P Y Z Partecipazione su base consolidata Operazioni di credito: con diritto di voto pieno 04 X X P Y Z 08 X X P Y Z Altri rapporti 10 X X P Y Z DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA STRAORDINARIA DIRITTI DI VOTO CEDUTI Nell assemblea ordinaria o altro organo equivalente 95010 00 95020 X X P Y Z 02 X X P Y Z Nell assemblea straordinaria 04 X X P Y Z VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO 95030 Azioni (*) 06 X X I Y Z Quote (*) 08 X X I Y Z Strumenti finanziari con diritti sugli utili o patrimonio (*) Strumenti finanziari o derivati con diritti su azioni o altre forme di equity (*) Strumenti finanziari o derivati con il solo rischio economico (*) Totale valore di bilancio della partecipazione (**) Valore di bilancio della partecipazione su base consolidata 10 X X I Y Z 12 X X I Y Z 14 X X I Y Z 02 X X I Y Z 04 X X I Y Z 13

LEGENDA PARTECIPANTE / PARTECIPATO: codice identificativo nell Anagrafe Soggetti della Banca d Italia. IMPORTO: quando nello schema è indicato P, occorre segnalare la percentuale dei diritti di voto; quando nello schema è indicato I, va rilevato un importo in unità di euro. TIPO: l attributo riguarda la natura del rapporto partecipativo e può assumere i seguenti valori: 10 controllo: maggioranza assoluta dei diritti di voto o influenza dominante nell assemblea ordinaria o altro organo equivalente; 20 controllo: accordi con altri soci; 30 controllo: altre forme di controllo; 40 controllo congiunto; 50 controllo congiunto indiretto; 60 influenza notevole; 65 altri casi di legami durevoli (*); 70 soggetti a latere ; 99 altri legami. NATURA: l attributo assume i seguenti valori: 01 partecipazioni in imprese non finanziarie che abbiano i requisiti previsti dalla vigente disciplina di vigilanza per essere qualificate come strumentali (carattere ausiliare dell attività, controllo o controllo congiunto); 03 partecipazioni acquisite per recupero crediti; 04 partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria (*); 06 investimenti indiretti in equity, per la parte per cui il segnalante sia a conoscenza degli effettivi investimenti effettuati attraverso l organismo interposto (*); 08 acquisizione nell ambito di consorzi di garanzia e collocamento per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi (*); 99 altri casi. (*) a partire dalla segnalazione riferita al 31 marzo 2013. (**) sino alla segnalazione riferita al 31 dicembre 2012. 14