Bollettino di Vigilanza
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- Gilberto Casini
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1 Bollettino di Vigilanza Numero 3 - Marzo 2000
2 ± ±±± ±±±,1',&( PARTE PRIMA 35299(',0(17,',&$5$77(5(*(1(5$/( '(//($8725,7 &5(',7,=,( I REGOLAMENTI E ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA 1. Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese Operazioni di cartolarizzazione Requisiti di professionalità dei sindaci Schemi di bilancio delle società per la cartolarizzazione dei crediti PARTE SECONDA 35299(',0(17,5,/(9$17,',&$5$77(5(3$57,&2/$5( I VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE 1. Iscrizioni Cancellazioni Altre variazioni II VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI 1. Iscrizioni Cancellazioni Variazioni nella composizione Altre variazioni III VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 1. Iscrizioni Cancellazioni Altre variazioni III
3 2SHUD]LRQLGLFDUWRODUL]]D]LRQH 3UHPHVVD Le operazioni di cartolarizzazione dei crediti stanno assumendo nel panorama finanziario italiano una crescente rilevanza. Molte banche e istituzioni finanziarie hanno fatto ricorso alla cartolarizzazione al fine di rendere possibile la negoziabilità di una parte delle loro attività. In questo quadro la recente legge n. 130 del ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti") consente di costituire società finanziarie di diritto italiano specializzate nell'emissione di titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione (c.d. "società veicolo"). Le Istruzioni di vigilanza prevedono che le banche portino a conoscenza della Banca d'italia la struttura tecnico-giuridica delle operazioni e forniscano ogni elemento utile che consenta di valutare l'effettiva allocazione dei rischi a seguito della cartolarizzazione (cfr. Titolo IV, Cap. 2, Sez. II, par. 2.5). La Banca d'italia rammenta, in particolare, che formano oggetto di tale valutazione anche i titoli detenuti da banche diverse da quelle che hanno ceduto i crediti. Il ricorso sempre più frequente a tale tecnica richiede di fornire taluni chiarimenti di carattere generale in ordine al trattamento prudenziale delle operazioni. Resta fermo che le banche continueranno a sottoporre alla Banca d'italia la citata informativa sulle operazioni di cartolarizzazione. La Banca d'italia fa presente, inoltre, che la complessiva regolamentazione di vigilanza in materia di cartolarizzazione potrà subire modifiche in relazione all'evoluzione del quadro normativo internazionale. /DSRQGHUD]LRQHGHJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDULHPHVVLLQUHOD]LRQHDRSHUD]LRQLGLFDUWR ODUL]]D]LRQH Nel marzo 1999 (1) e, successivamente, con il 3 aggiornamento delle Istruzioni di Vigilanza delle banche dell' (2), è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 98/32/CE; in tale occasione, tra l'altro, è stato consentito di ponderare al 50 per cento gli strumenti finanziari emessi a fronte di crediti ipotecari su immobili, precisando che tra tali strumenti rientrano i titoli denominati "mortgage-backed securities", con esclusione di quelli caratterizzati dal maggior grado di subordinazione nel rimborso (c.d. "junior notes"), emessi a seguito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti ipotecari. In relazione a ciò, si è posto il problema, anche a seguito di taluni quesiti qui pervenuti, concernente l'estensione della migliore ponderazione ai titoli derivanti dalla cartolarizzazione ("asset-backed securities") di finanziamenti con ponderazione 0 oppure 20 per cento. Su tale materia, occorre innanzi tutto avere presente che, nelle operazioni di cartolarizzazione, i titoli emessi vengono ripartiti in tranches diverse, denominate "senior", "mezzanine" e "junior", che sono caratterizzate da un grado crescente di subordinazione ai fini del rimborso. Pertanto, le banche con riferimento a una medesima operazione della specie possono avere in portafoglio una sola tipologia di titoli o una combinazione degli stessi. Di seguito, la Banca d'italia illustra il trattamento prudenziale che occorre applicare ai titoli "asset-backed securities" distinguendo le possibili situazioni che si possono trovare nei portafogli delle banche. (1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 3/1999 p. 10 ss. (2) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 2/2000 p. 14 ss. 4
4 %DQFDFRQVROLWLWROLMXQLRU In via generale, i titoli "junior", in quanto titoli subordinati emessi da un ente finanziario (la società veicolo), vanno dedotti dal patrimonio di vigilanza. Qualora, tuttavia, la società veicolo abbia nel proprio attivo unicamente i crediti oggetto di cartolarizzazione e non possa indebitarsi ulteriormente rispetto al capitale e ai titoli emessi, salvo che per far fronte a momentanee esigenze di liquidità, i titoli "junior" non vanno dedotti dal patrimonio di vigilanza (cfr. Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Capitolo 1, Sez. II, par. 9.1). Tali ultime, condizioni devono ritenersi soddisfatte nel caso in cui la società veicolo sia costituita ai sensi della legge n. 130 del Nel caso in cui non siano dedotti dal patrimonio di vigilanza, sui titoli "junior" (ivi inclusi quelli del tipo "mortgage-backed securities") occorre applicare un requisito patrimoniale che non ecceda quello che la banca avrebbe "pagato" se le attività cartolarizzate, per una quota corrispondente alla frazione di titoli "junior" in possesso della banca rispetto al totale dei titoli "junior" emessi, fossero state nel proprio bilancio. Pertanto, il requisito patrimoniale è pari al minor importo tra (cfr. esempio riportato nell'allegato A): D) l'ammontare dei titoli "junior" detenuti dalla banca; E) il prodotto tra il requisito patrimoniale di pertinenza del complesso delle attività oggetto di cartolarizzazione (di seguito "requisito attività cartolarizzate") e la quota dei titoli "junior" detenuti dalla banca rispetto al totale dei titoli "junior" stessi. Per il calcolo del "requisito attività cartolarizzate" occorre seguire una modalità (analoga a quella stabilita per le quote di O.I.C.R.) che consiste nell'applicare al portafoglio oggetto di cartolarizzazione la ponderazione maggiore tra quelle riferibili alle singole attività che lo compongono (3). %DQFDFRQVROLWLWROLPH]]DQLQH I titoli "mezzanine", in quanto titoli subordinati emessi da un ente finanziario (la società veicolo), analogamente ai titoli "junior" vanno dedotti dal patrimonio di vigilanza. Essi non vanno dedotti qualora la società veicolo rispetti le condizioni richiamate per i titoli "junior". In quest'ultimo caso, per il calcolo del requisito patrimoniale sui titoli "mezzanine" occorre distinguere tra le due seguenti situazioni: D) l'ammontare totale dei titoli "junior" emessi dalla società veicolo è pari o superiore al "requisito attività cartolarizzate"; E) l'ammontare totale dei titoli "junior" emessi dalla società veicolo è inferiore al "requisito attività cartolarizzate". Nel caso sub D), il requisito patrimoniale dei titoli "mezzanine" è pari all'8 per cento dei titoli "mezzanine" (detenuti dalla banca) ponderati per il fattore di rischio di controparte (4). Nel caso sub E), l'ammontare di "requisito attività cartolarizzate" non coperto dai titoli "junior" (di seguito indicato come "requisito non coperto") (5) va imputato ai titoli "mezzanine". Il requisito patrimoniale sarà pertanto pari al minor importo tra (i) l'ammontare dei titoli "mezzanine" detenuti dalla banca e (ii) il prodotto tra la quota di tali titoli rispetto al totale dei titoli "mezzanine" emessi e il "requisito non coperto" con il vincolo che non si può scendere al di sotto dell'8 per cento dell'ammontare dei titoli "mezzanine" (detenuti dalla (3) A tal fine, si tiene conto anche delle eventuali garanzie (reali o personali) che consentono l applicazione di una ponderazione più favorevole (ad esempio, crediti assistiti da garanzie emesse da "Governi e banche centrali della zona A", 0 per cento, ovvero da "Enti del settore pubblico e banche della zona A", 20 per cento). (4) Il fattore di rischio di controparte corrisponde alla ponderazione maggiore tra quelle riferibili alle singole attività rientranti nel portafoglio cartolarizzato (cfr. "requisito attività cartolarizzate"). (5) A titolo di esempio, si ipotizzi che il "requisito attività cartolarizzate" sia pari a 10 e che il totale dei titoli "junior" emessi dalla società veicolo sia pari a 6, il "requisito non coperto" è pari a 4 (10-6). 5
5 banca) ponderati per il fattore di rischio di controparte (cfr. esempio riportato nell allegato B). %DQFDFRQVROLWLWROLVHQLRU In questo caso ai titoli "senior" si applica un requisito patrimoniale pari al prodotto tra l 8 per cento e l ammontare dei titoli "senior" ponderati per il fattore di rischio di controparte. %DQFDFRQWLWROLMXQLRUHWLWROLPH]]DQLQH Qualora i titoli "junior" e "mezzanine" non debbano essere dedotti dal patrimonio di vigilanza, per il calcolo del requisito patrimoniale occorre distinguere tra le due situazioni indicate al punto 2.2. Nel caso sub D), il requisito a carico della banca si calcola come nella situazione di cui al punto 2.1. Nel caso sub E), esso è pari alla somma dei titoli "junior" e del "requisito non coperto" imputato ai titoli "mezzanine" (caso E) del punto 2.2). In entrambi i casi, tuttavia, non si può scendere al di sotto dell'8 per cento dell'ammontare dei titoli "junior" e "mezzanine" (detenuti dalla banca) ponderati per il fattore di rischio di controparte (cfr. allegato B). %DQFDFRQWLWROLMXQLRUHWLWROLVHQLRU Qualora i titoli "junior" non debbano essere dedotti dal patrimonio di vigilanza, il requisito patrimoniale si calcola in maniera analoga alla situazione di cui al punto 2.1, con il vincolo che non si può scendere al di sotto dell'8 per cento dell'ammontare dei titoli "junior" e "senior" (detenuti dalla banca) ponderati per il fattore di rischio di controparte. %DQFDFRQWLWROLPH]]DQLQHHWLWROLVHQLRU Qualora i titoli "mezzanine" non debbano essere dedotti dal patrimonio di vigilanza, il requisito patrimoniale si calcola in maniera analoga alla situazione di cui al punto 2.2, con il vincolo che non si può scendere al di sotto dell'8 per cento dell'ammontare dei titoli "mezzanine" e "senior" (detenuti dalla banca) ponderati per il fattore di rischio di controparte. * * * La Banca d'italia fa, altresì, presente che: ) se i titoli "junior", "mezzanine" o "senior" appartengono al portafoglio non immobilizzato, il vincolo anzidetto dell'8 per cento del valore ponderato è sostituito dai requisiti prescritti per la copertura patrimoniale del rischio specifico, ivi inclusi quelli previsti per gli "emittenti qualificati". A tali titoli va anche applicato il requisito patrimoniale a fronte del rischio generico; quando il requisito patrimoniale per il rischio di controparte è pari all'8 per cento del valore dei titoli emessi dalla società veicolo, tale importo va rilevato utilizzando le pertinenti voci della matrice dei conti e delle segnalazioni su base consolidata relative al coefficiente di solvibilità e al rischio specifico; negli altri casi, invece, il requisito patrimoniale va convenzionalmente segnalato nella sottovoce ("requisiti patrimoniali altri requisiti") della matrice dei conti e nella corrispondente sottovoce delle segnalazioni consolidate; 6
6 ) le operazioni di cartolarizzazione possono prevedere anche una linea di credito ("servicer s advance facility") in base alla quale una banca si impegna, qualora i flussi di cassa rivenienti dal portafoglio cartolarizzato non raggiungano minimi contrattualmente predefiniti, ad anticipare gli incassi entro un ammontare massimo prestabilito. Ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità (cfr. le Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Capitolo 2 e le Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali, pag ) la "servicer's advance facility" costituisce un impegno di finanziamento ad utilizzo incerto (fattore di conversione 0 per cento o 50 per cento a seconda che abbia una durata originaria, rispettivamente, inferiore o pari a 1 anno, superiore a 1 anno) ovvero, se liquidata, un credito per cassa. Nella misura in cui tale linea di credito goda di priorità nel rimborso (in linea capitale e interessi) pari o superiore ai titoli "senior" essa va trattata come tali ultimi titoli; ) ai fini della regolamentazione sulla concentrazione dei rischi l'intera esposizione verso la società veicolo (6) deve essere ripartita "pro quota" tra i singoli debitori cui si riferiscono le attività oggetto di cartolarizzazione (in base al peso di ciascuna attività) considerato che i titoli e le altre esposizioni verso la società veicolo rappresentano attività a rischio frazionato per la pluralità delle attività cartolarizzate. Le banche diverse da quella cedente le attività cartolarizzate, ove la ripartizione "pro quota" dovesse risultare eccessivamente onerosa, possono imputare il complesso dell'esposizione verso la società emittente i titoli a quest'ultima società. (6) La Banca d Italia precisa che la "servicer s advance facility" va considerata al valore nominale, in quanto nel computo dei grandi rischi non è possibile applicare alle attività di rischio "fuori bilancio" relative a garanzie rilasciate e impegni i fattori di conversione previsti dalle disposizioni sul coefficiente di solvibilità (cfr. le Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Capitolo 5 e le Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali, pag ). 7
7 $OOHJDWR$ a) crediti (ponderazione 20%) 1000 mld. b) titoli "senior" 500 mld. c) titoli "mezzanine" 300 mld. d) titoli "junior" 200 mld. e) titoli "junior" sottoscritti dalla banca X 80 mld. f) titoli "mezzanine" sottoscritti dalla banca Y 150 mld. g) quota di titoli "junior" della banca X rispetto al totale dei titoli "junior" 40% h) quota di titoli "mezzanine" della banca Y rispetto al totale dei titoli "mezzanine" 50% i) requisito patrimoniale sui crediti (a*20%*8%) 16 mld. j) requisito patrimoniale connesso con i crediti di pertinenza dei titoli "junior" della banca X (g*i) 6,4 mld. k) requisito patrimoniale della banca X [min. (e, j)] 6,4 mld. l) requisito patrimoniale connesso con i crediti di pertinenza dei titoli "mezzanine" della banca Y (20%*8%*f) 2,4 mld. 8
8 $OOHJDWR% a) crediti (ponderazione 20%) 1000 mld. b) titoli "senior" 640 mld. c) titoli "mezzanine" 350 mld. d) titoli "junior" 10 mld. e) titoli "junior" sottoscritti dalla banca X 4 mld. f) titoli "mezzanine" sottoscritti dalla banca Y 175 mld. g) quota di titoli "junior" della banca X rispetto al totale dei titoli "junior" 40% h) quota di titoli "mezzanine" della banca Y rispetto al totale dei titoli "mezzanine" 50% i) requisito patrimoniale sui crediti (a*20%*8%) 16 mld. j) requisito patrimoniale connesso con i crediti di pertinenza dei titoli "junior" della banca X (g*i) 6,4 mld. k) requisito patrimoniale della banca X [min. (e, j)] 4 mld. l) requisito patrimoniale connesso con i crediti di pertinenza dei titoli "mezzanine" della banca Y [h * (i - d)] 3 mld. requisito patrimoniale della banca Y m) 1 step min. (l; f) n) 2 step max (m; 8% * 20% * f) : max (3; 2,8) 3 mld. 3 mld. 9
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