I crediti nei bilanci 2016

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1 I crediti nei bilanci 2016 di Francesco Ballarin (*) Il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, pubblicato nella G.U. del 4 settembre 2015 ha recepito la Direttiva contabile 34/UE/2013 nel nostro ordinamento, introducendo nel Codice civile il criterio del costo ammortizzato per i crediti, i debiti e i titoli obbligazionari immobilizzati. In questo articolo verranno trattati il criterio del costo ammortizzato, dell attualizzazione dei crediti e i relativi impatti nei bilanci 2016, anche alla luce delle indicazioni in tema di prima applicazione fornite nella bozza del nuovo OIC 15 messo in consultazione lo scorso marzo Le novità introdotte dalla nuova Direttiva contabile Come è noto lo scorso agosto è stata recepita (1) la Direttiva 34/UE/2013 che ha abrogato le Direttive quarta e settima in materia di bilancio d esercizio e consolidato. Tra le principali novità introdotte nell ordinamento italiano spiccano il criterio del costo ammortizzato e del fattore temporale per la valutazione dei crediti e dei debiti. Si tratta di una novità assoluta in quanto il criterio del costo ammortizzato era un concetto presente unicamente nei principi contabili internazionali IAS/IFRS che vengono ora richiamati dalla norma italiana quale fonte per le definizioni delle attività e passività finanziarie e dei modelli e delle tecniche di valutazione. La Direttiva 34/UE/2013 si applicherà ai bilanci d esercizio e consolidati che inizieranno il 1 gennaio La riforma contabile introduce il modello del costo ammortizzato e del fattore temporale, da utilizzare per la valutazione dei crediti e dei debiti. In particolare l art del Codice civile al comma 1, n. 8) prevede ora che i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Diventa pertanto obbligatorio attualizzare i crediti e i debiti il cui incasso o pagamento è previsto oltre il normale ciclo operativo. Il nuovo criterio può non dare impatti per le operazioni che non avranno esaurito i loro effetti nel bilancio 2015 (2), dal 2016 sarà invece obbligatorio l utilizzo del nuovo modello di misurazione. Il criterio del costo ammortizzato Il Codice civile rinvia ai principi contabili internazionali IFRS per la definizione di costo ammortizzato. In particolare il paragrafo 8 dello IAS 39 definisce il costo ammortizzato come il valore a cui è stata valutata al momento della rilevazione iniziale l attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione... a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.. Inoltre lo IAS 39.8 definisce il tasso di interesse effettivo come un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell attività o passività finanziaria.. Pertanto il costo ammortizzato è il criterio attraverso il quale la rilevazione iniziale di un attività o di una passività finanziaria si modifica nel tempo per ammortizzare con un criterio sistematico e Note: (*) Senior manager - BDO Italia S.p.A. (1) Il recepimento in Italia della Direttiva 34/UE/2013 è avvenuto nell agosto 2015 con due regolamenti: i) il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 e ii) il D.Lgs. 136 del 18 agosto (2) L art. 12 del D.Lgs. n. 139/2015 prevede che si possa non applicare il criterio del costo ammortizzato a crediti, debiti e titoli già esistenti che non abbiano esaurito i loro effetti alla data del 1 gennaio Amministrazione & Finanza n. 6/2016

2 finanziario gli oneri e i proventi iniziali sostenuti (maturati). In altre parole il costo ammortizzato è il metodo che consente di spalmare nel tempo la differenza tra il valore iniziale e il valore di rimborso finale dell attività o della passività finanziaria, attraverso l utilizzo di un tasso d interesse effettivo che tiene conto di tutti i flussi finanziari dell operazione. Il modello è basato sul tasso interno di rendimento (TIR) che è una tecnica tipica per la valutazione degli investimenti che permette di esprimere la convenienza economica di un progetto o il costo effettivo di un finanziamento, consentendo una migliore rappresentazione delle componenti reddituali. Rilevazione iniziale e misurazioni successive Il criterio del costo ammortizzato è una novità assoluta nell ordinamento italiano: era un concetto presente unicamente nei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il criterio del costo ammortizzato sarà riferito sia alla rilevazione iniziale che alle successive valutazioni del credito. In particolare nella rilevazione iniziale si dovrà tener conto oltre al credito di tutte le componenti riferibili alla transazione come ad esempio: onorari; commissioni; tasse e oneri di trasferimento direttamente attribuibili. Mentre non si deve tener conto dei costi amministrativi interni o di gestione. I costi da considerare sono pertanto quei costi marginali, ovvero che non si sarebbero sostenuti se lo strumento finanziario non fosse stato acquisito o emesso/dismesso. In base al criterio del costo ammortizzato tali costi andranno imputati lungo la vita utile dello strumento tramite il tasso di interesse effettivo in luogo del tasso nominale da contratto. Per calcolare il tasso d interesse effettivo occorrerà stimare i flussi attesi sulla base dei termini contrattuali senza considerare le perdite attese e tenendo conto di tutte le prestazioni accessorie pagate o ricevute come ad esempio i costi di transazione. Nel caso in cui il tasso contrattuale è un tasso fisso, il tasso d interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale non viene ricalcolato. Mentre se il tasso contrattuale è un tasso variabile (3), il tasso d interesse effettivo andrà aggiornato periodicamente in base alle variazioni del tasso contrattuale andando a ricalcolare il tasso d interesse effettivo sulla base dei flussi finanziari futuri rideterminati per riflettere le variazioni del tasso di mercato. Il procedimento per la valutazione dei crediti al costo ammortizzato prevede i seguenti step: 1) si calcola l ammontare degli interessi in base al tasso di rendimento effettivo; 2) il valore nominale del credito viene rettificato dei costi della transazione; 3) il credito viene quindi incrementato dell ammontare degli interessi effettivi e decrementato a seguito degli incassi per interessi e capitale; 4) il credito viene eventualmente decrementato per tener conto di eventuali svalutazioni sul presumibile valore di realizzo e delle perdite su crediti. Il fattore temporale Relativamente al criterio del fattore temporale, in base all art. 2426, comma 1, n. 8) del Codice civile, emerge ora la necessità di effettuare l attualizzazione in sede di rilevazione iniziale dei crediti che al momento della rilevazione iniziale non sono produttivi di interessi o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato. L attualizzazione andrà considerata solo in sede di rilevazione iniziale dei crediti confrontando il tasso di interesse effettivo del credito ed il tasso di mercato. Ne consegue che i crediti infruttiferi o con tasso significativamente diverso da quello di mercato andranno attualizzati ad un tasso di mercato per la loro rilevazione iniziale. In particolare il tasso di interesse di mercato è il tasso che due parti indipendenti avrebbero applicato nel negoziare un operazione di finanziamento similare con condizioni comparabili. Se non fosse possibile determinare Nota: (3) Il paragrafo 51 della bozza dell OIC 15 specifica che quando il tasso contrattuale varia in maniera prestabilita, come nel caso di clausole di stepup o stepdown (ad es. il primo anno il tasso contrattuale è pari al 4%, il secondo anno al 6% e così via) non occorre aggiornare il calcolo del tasso di interesse effettivo. Amministrazione & Finanza n. 6/

3 attendibilmente tale tasso o fosse troppo oneroso, è possibile approssimare il tasso di mercato ai tassi di finanziamento relativi alla gestione caratteristica della società, ossia il costo medio dei finanziamenti utilizzati. Per i crediti di natura finanziaria il differenziale tra il valore nominale del credito (al netto dei costi della transazione) ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri attualizzati al tasso di interesse di mercato andrà rilevato al momento della rilevazione iniziale tra gli oneri/proventi finanziari. Per i crediti commerciali il predetto differenziale andrà a rettificare i ricavi registrati in bilancio. In caso di finanziamenti infruttiferi il tasso di interesse determinato in sede di rilevazione iniziale non viene successivamente In Italia anche il fattore temporale è un concetto nuovo, ora necessario alla valutazione dei crediti e dei debiti. ricalcolato e si applica fino all estinzione del credito. Se il tasso nominale contrattuale è variabile i flussi finanziari futuri andranno rideterminati periodicamente in base alla variazione dei tassi di interesse di mercato. NelleTavole1e2si riportal esempio del trattamento contabile di un finanziamento infruttifero erogato il 1 gennaio 2016 che prevede il rimborso entro il 31 dicembre 2020 e le relative scritture contabili per tener conto sia del criterio del costo ammortizzato che del fattore temporale. Come si può vedere dall esempio, al momento della rilevazione iniziale sarà necessario: (i) individuare i costi della transazione che andranno a rettificare il valore nominale del credito e calcolare il relativo tasso di interesse Tavola 1 - Erogazione di un finanziamento infruttifero a cinque anni con tasso effettivo in linea con il tasso di mercato 1 Il tasso di rendimento effettivo è il tasso che eguaglia i flussi di cassa futuri al costo iniziale, nell esempio: 4.500=5.000/((1+2,13%)^5). 34 Amministrazione & Finanza n. 6/2016

4 effettivo - nell esempio riportato in Tavola 1 pari al 2,13%; (ii) confrontare il tasso d interesse effettivo con il tasso di mercato - nell esempio riportato nella Tavola 2 pari al tasso medio dei finanziamenti utilizzati del 5%; (iii) attualizzare i flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di mercato. Prima applicazione del costo ammortizzato e dell attualizzazione In base all art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2015 i nuovi criteri possono non essere applicati ai crediti iscritti nel bilancio antecedente all esercizio che inizia a partire dal 1 gennaio Se la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e del fattore temporale andranno applicati a tutti i crediti in bilancio antecedentemente all esercizio avente inizio dal 1 gennaio In particolare i predetti criteri andranno applicati retroattivamente ovvero come se fossero sempre stati applicati i nuovi criteri. Nella bozza del principio OIC 15 al paragrafo 86 viene indicato che, qualora la società non si avvalga della predetta facoltà di applicare i Tavola 2 - Erogazione di un finanziamento infruttifero a cinque anni con tasso effettivo non in linea con il tasso di mercato 1 Il calcolo del valore attuale del credito nell esempio è 3.917,63=5.000/((1+5%)^5). Amministrazione & Finanza n. 6/

5 nuovi criteri ai crediti iscritti in precedenza, gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell esercizio precedente alla data di bilancio in cui si applica la nuova disciplina, e il valore del credito calcolato al costo ammortizzato ed eventualmente attualizzato all inizio del primo esercizio di applicazione dei nuovi criteri, sono imputati agli utili e perdite portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell effetto fiscale. Conclusioni Con l entrata in vigore della nuova Direttiva contabile, gli impatti derivanti dal nuovo modello di valutazione dei crediti saranno diffusi e potrebbero essere rilevanti nel caso di significativi costi della transazione come oneri e commissioni, in quanto gli interessi attivi sulle attività finanziarie saranno ora imputati al conto economico in base al tasso di interesse effettivo, mentre prima venivano imputati in base al tasso di interesse nominale previsto dal contratto. Inoltre il valore di iscrizione iniziale dei crediti a medio-lungo termine subirà un processo di attualizzazione nei casi in cui non maturino interessi o siano emessi a tassi di favore come ad esempio per le società dello stesso gruppo i c.d. crediti intercompany. Tuttavia, anche in relazione ai crediti si dovrà considerare il postulato della rilevanza introdotto dalla stessa Direttiva contabile (4), pertanto sarà possibile non applicare il criterio del costo ammortizzato e del fattore temporale se si reputano irrilevanti gli effetti che si producono con l utilizzo di tale criterio. Nota: (4) Il comma 4 dell art del Codice civile prevede ora che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 36 Amministrazione & Finanza n. 6/2016

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