IL NUOVO VOLTO DEL BILANCIO. La rivoluzione contabile degli OIC e la convergenza agli IFRS
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1 IL NUOVO VOLTO DEL BILANCIO La rivoluzione contabile degli OIC e la convergenza agli IFRS
2 PRINCIPI CONTABILI AGGIORNATI OIC 9 OIC 10 OIC 12 OIC 13 OIC 14 OIC 15 OIC 16 OIC 17 OIC 18 OIC 19 Svalutazione per perdite durevoli di valore delle imm. mat. e immat. Rendiconto finanziario Composizione e schemi del bilancio di esercizio Rimanenze Disponibilità liquide Crediti Immobilizzazioni materiali Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Ratei e risconti Debiti
3 PRINCIPI CONTABILI AGGIORNATI OIC 20 Titoli di debito OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie OIC 23 Lavori in corso su ordinazione OIC 24 Immobilizzazioni immateriali OIC 25 Imposte sul reddito OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto OIC 32 Strumenti finanziari derivati
4 REGOLE DI TRANSIZIONE ART 12 Decreto Legislativo 18 agosto 215 n.139 Disposizioni finali, transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto entrano i vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio da quella data. 2. Le modificazioni previste dal presente decreto all articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 3. L Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all articolo 9 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.
5 PRIMA ADOZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI Applicazione retroattiva Il nuovo principio contabile viene applicato anche ad eventi ed operazioni verificatesi in esercizi precedenti a quelli in cui interviene il cambiamento e quindi come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato NB L applicazione retroattiva è obbligatoria Applicazione prospettica Il nuovo principio contabile viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento del principio contabile Gli eventi e le operazioni rilevate nei precedenti esercizi continuano ad essere riflesse in bilancio conformemente al precedente esercizio NB L applicazione prospettica è facoltativa
6 CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI ( OIC 29 ) Cambiamenti obbligatori Sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili In assenza di specifiche disposizioni transitorie i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati come previsto da OIC 29 Cambiamenti volontari Sono adottati autonomamente dal redattore del bilancio nell ambito della propria responsabilità e discrezionalità per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (contabilizzati in base a quanto previsto dall OIC 29)
7 Effetti Retroattivi Il cambiamento di un principio contabile viene rilevato nell esercizio in cui viene adottato tale nuovo principio. Gli effetti del cambiamento sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell esercizio in corso. Tale rettifica viene di norma rilevata negli utili portati a nuovo salvo il caso che possa essere apportata ad un altra componente del patrimonio netto se più appropriato. Rideterminazione degli effetti a fini comparativi L applicazione retroattiva fa si che vi sia la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se si fosse da sempre applicato il nuovo principio contabile. La società deve rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto ed i dati comparativi dell esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.
8 Facilitazioni Se, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non sia fattibile determinare l effetto di competenza dell esercizio precedente, o ciò risulti eccessivamente oneroso, la società non dovrà presentare i dati comparativi rettificati e si limiterà ad applicare il nuovo principio al valore contabile delle attività e passività all inizio dell esercizio in corso ed effettuerà una rettifica corrispondente sul saldo di apertura del patrimonio netto dell esercizio in corso. Se, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non sia fattibile calcolare l effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, la società applicherà il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile. Se tale data coincide con l inizio dell esercizio in corso, il nuovo principio contabile verrà applicato prospetticamente.
9 Cambiamenti principi contabili e nota integrativa Illustrazione delle motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile, degli effetti sulle voci di stato patrimoniale e di conto economico e delle motivazioni alla base dell utilizzo delle facilitazioni ( bilancio in forma ordinaria ). Illustrazione delle motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile e dell ammontare delle modifiche apportate alle voci dell esercizio precedente che sono state adattate o le motivazioni alla base dell impossibilità di adattare le voci dell esercizio precedente ( bilancio in forma abbreviata ).
10 COSTI DI PUBBLICITA E DI RICERCA I costi di pubblicità in base alla nuova normativa non sono più capitalizzabili qualora però soddisfino i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento ( esempio costi legati ad una fase di start up, o relativi ad una nuova costituzione, ad un nuovo settore di attività, processo produttivo o localizzazione ) possono essere riclassificati in tale voce e gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai soli fini di riclassificazione. In caso contrario, saranno eliminati con effetti retroattivi dall attivo dello stato patrimoniale ( voce BI2 ) in contropartita del patrimonio netto ( in genere utili portati a nuovo o altra voce se più appropriata ) all inizio dell esercizio 2016, si rileverà la fiscalità differita e si ridetermineranno i dati del 2015 ai fini comparativi ai sensi dell OIC 29 come se da sempre si fosse applicato il nuovo criterio ( divieto di capitalizzazione ). Quindi bisognerà rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell esercizio precedente ed i dati comparativi dello stesso esercizio. Riguardo ai costi di ricerca fino all esercizio chiuso al 31/12/2015 era possibile capitalizzare la ricerca applicata ed i costi di sviluppo non la ricerca di base. Il Dlgs 139/2015 ha disposto la capitalizzazione dei soli costi di sviluppo ed ha abrogato il riferimento ai costi ricerca dall ambito delle immobilizzazioni immateriali comprese nella voce BI2 dello stato patrimoniale.
11 Questo ha comportato l eliminazione della categoria della ricerca applicata precedentemente capitalizzabile, si è, inoltre, introdotta una nuova definizione di ricerca di base e si è chiarito che lo sviluppo può comprendere tra l altro i costi per l applicazione della ricerca di base. In sede di prima applicazione i costi di ricerca (applicata) capitalizzati negli esercizi precedenti al 2016 continueranno ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano le condizioni richieste per la capitalizzazione dall OIC 24 ( paragrafo 49 ). In caso contrario si dovranno eliminare tali costi in contropartita del saldo di apertura del patrimonio netto all inizio del 2016 ( in genere utili portati a nuovo o altra posta ritenuta più appropriata), rilevare la fiscalità differita e rideterminare i dati 2015 ai fini comparativi ai sensi dell OIC 29 come se da sempre si fosse applicato il nuovo criterio (divieto di capitalizzazione ). Quindi bisognerà rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell esercizio precedente ed i dati comparativi dello stesso esercizio. Altra novità riguarderà il fatto che i costi di sviluppo saranno ammortizzati secondo la loro vita utile e, qualora, non fosse possibile stimarne in maniera attendibile la vita utile, l ammortamento dovrà avvenire entro un periodo non superiore a cinque anni. Si segnala, da ultimo, che l eliminazione dei costi di pubblicità e di ricerca ( applicata ), potrebbe ridurre il patrimonio e determinare gli effetti di cui agli artt e 2447 del Codice civile.
Dott. Leonardo Piombino Technical Principal OIC
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