COMUNE DI TEANA (Provincia di Potenza)



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COMUNE DI TEANA (Provincia di Potenza) UFFICIO TECNICO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE I SERVIZI FUNEBRI, E CIMITERIALI. Approvato con delibera di consiglio comunale n.33 del 30/11/2011, esecutiva ai sensi di legge. IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CRISTINA CAPALBO IL RESPONSABILE DELL UFFICIO TECNICO Geom. Nicola Trupa

Art. 1 Oggetto del regolamento. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui: - al Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte; - al Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni; - al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ; Art. 2 Responsabilità del Comune. Il Comune, mentre a cura perché nell interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi. Art. 3 Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali. L organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente prospetto: -Figura Professionale:-Custode Cimitero; qualifica funzionale: A3; totale posti di organico: 1 Art. 4 Organizzazione dei servizi cimiteriali. I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Responsabile dell Ufficio Tecnico. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell unità sanitaria locale (U.S.L.) con le procedure di cui all art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Art. 5 Obblighi del custode del Cimitero. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico, una copia del presente regolamento Comunale; Art. 6 Disciplina del trasporto dei cadaveri. Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Art. 7 Facoltà di disporre della salma e dei funerali. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto,

dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. L ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.). Art. 8 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri. Il Sindaco, al momento del rilascio dell autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza. Art. 9 Ricevimento di cadaveri. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria,approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica; b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune. Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti. Art. 10 Sepoltura nei giorni festivi. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzare. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile. Art. 11 Orario di apertura dei cimiteri al pubblico. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l orario fissato dall Amministrazione Comunale, affisso all ingresso. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche. Art. 12 Divieto di ingresso nei cimiteri. Nei cimiteri è vietato l ingresso: a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte; b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l opportunità del divieto. Art. 13 Comportamenti vietati all interno dei cimiteri. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare: a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare; b) introdurre armi, cani o altri animali; c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi; e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri; g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero; h) prendere fotografie di opere funerarie senza l autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l autorizzazione del concessionario della sepoltura; i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l autorizzazione o richiesta dei concessionari; j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero; m) l accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero. Art. 14 Riti religiosi all interno dei cimiteri. Nell interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Art. 15 Inumazioni e tumulazioni Normativa. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del Regolamento di Polizia mortuaria,approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento. Art. 16 Inumazioni e tumulazioni Termini. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 9. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell unità sanitaria locale (U.S.L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di tre giorni. Il quest ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l ora in cui si svolgeranno le operazioni. L accordo dovrà risultare in calce alla richiesta. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si

presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile cosi come previsto dall art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Art. 17 Epigrafi. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi. Art. 18 Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri. E consentita l introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all esaurimento della capienza. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela. Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad un testa, debitamente intonacato. L introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali. Art. 19 Esumazioni ed estumulazioni Normativa. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento. Art. 20 Esumazione ordinarie. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile. Almeno 90 giorni prima dell inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l esatta data dell esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. Inoltre, a cura dell ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l avviso con indicato il giorno e l ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l esumazione sarà rinviata. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni. Art. 21 Esumazioni straordinarie. Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Art. 22 Verbale delle operazioni. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati. Art. 23 Estumulazioni Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all art.86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo. Art. 24 Inumazioni-Tumulazioni- Esumazioni -Estumamulazioni Oneri. Tutte le operazioni relative alle Inumazioni-Tumulazioni- Esumazioni -Estumamulazioni,sono a carico dei privati richiedenti. Art. 25 Sepolture private normativa. Per le sepolture private nei cimiteri saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al capo XVIII XX e al Capo XXI, del Regolamento di Polizia mortuaria approvati con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché quelle integrative del presente Regolamento Comunale. Art. 26 Caratteristiche e uso delle sepolture private. Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d uso, temporaneo, di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura. Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione anche per la durata inferiore a quella della precedente concessione, in tal caso il richiedente sarà tenuto a corrispondere al Comune una somma proporzionale al periodo richiesto.

Art. 27 Trasmissione del diritto d uso. Il diritto d uso delle sepolture private plurime o tombe di famiglia è riservato agli enti concessionari ed è trasmissibile jure sanguinis o, estinta la famiglia, jure ereditatis. Art. 28 Concessionari doveri generali. Le sepolture sono sempre concesse secondo disponibilità anche a persone residenti fuori Comune. La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dell apposito atto di concessione, quando è previsto. In particolare l uso della sepoltura dev essere nei limiti prestabiliti dall atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione. Nel periodo di validità della concessione le salme a richiesta dei familiari possono essere trasferite in altra sepoltura solo se la nuova sepoltura sia di pari grado o superiore, per durata e decoro. Art. 29 Sepoltura di famiglia o collettive. Le sepolture per famiglia, o collettività possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità. Art. 30 Costruzione delle tombe private. La concessione di aree per la costruzione di tumuli, di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la decadenza della concessione entro un termine fissato nell atto di Concessione. Qualora l area non sia ancora disponibile, quest ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell area stessa. Per l esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ovvero restauri, riparazioni,si deve ottenere l autorizzazione da parte del Comune. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private debbono ottenere le prescritte autorizzazioni, disposte dalla normativa vigente in materia. Art. 31 Doveri del concessionario di sepoltura. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l Amministrazione ritiene indispensabile o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.in caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con apposite Ordinanze. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, con Ordinanza, può essere sospesa la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti,ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella

esecuzione delle opere stesse. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse Comuni. Art. 32 Sepolture private 1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. 2. In ambito cimiteriale, possono essere individuate aree da concedersi a privati, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture. 3. Attualmente le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto l uso di manufatti costruiti dal Comune e riguardano: a) loculi; b) ossari. 4. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni - contratto redatte nella forma pubblica amministrativa con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano i diritti di segreteria. 5. Ogni concessione - contratto deve contenere l individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l esercizio del diritto d uso. In particolare, la concessione contratto deve indicare: a) la natura della concessione e la sua identificazione da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla gestione degli spazi cimiteriali; b) il numero dei posti assegnati; c) la durata; d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce; e) gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza; possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione. 6.Il Comune si riserva nove loculi esistenti, nonché il 30% di quelli che saranno eventualmente realizzati in futuro da concedersi al momento del decesso e non a richiesta preventiva; 7.Il corrispettivo per la concessione dei loculi, per la durata di anni n.30 viene determinato in.1.500,00; 8.L assegnazione degli spazi cimiteriali e l istruttoria per addivenire alla stipula della concessione - contratto è svolta dal Settore Tecnico. 9. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento di canoni vigenti al momento della stipula della concessione - contratto, che devono essere versati in unica soluzione. 10.Il corrispettivo per la concessione in uso delle aree cimiteriali per la costruzione di tombe singole e plurime è determinato in.200,00 al mq; 11. Il corrispettivo per la concessione in uso delle aree cimiteriali per la costruzione di cappelle gentilizie è determinato in.400,00 al mq; 12.Le sopraelevazioni di tombe esistenti, richieste dagli interessati aventi titolo, potranno autorizzarsi, nel rispetto della tipologia esistente nell ambito della stessa fila; 13.Le sopraelevazioni possono essere concesse per un massimo di tre loculi, e per un altezza totale non superiore a m. 2,70; 14.Le richieste di sopraelevazioni per le tombe situate nella prima fila sovrastante il muro divisorio dell area cimiteriale inferiore da quella superiore, potranno essere autorizzate previa verifica, da parte dell Ente, della stabilità del muro stesso, nel rispetto delle prescrizioni poste nei commi precedenti;

15.Ove la concessione in uso dell area cimiteriale, inerente la tomba oggetto di sopraelevazione, non risultasse da atto redatto in forma pubblico-amministrativa, occorrerà provvedere alla regolarizzazione, previo versamento di un canone concessorio pari ad. 200,00 al mq; Art.33 Durata delle concessioni 1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell art.92 del D.P.R.n.285/1990, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima dell entrata in vigore di detta normativa. 2. La durata è fissata: a) in 99 anni per le cappelle di famiglia; b) in 50 anni per gli ossari; c) in 30 anni per i loculi, d) in 60 anni per le tombe singole e plurime. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti. 3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell ossario comune. E riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione versando l 80% delle tariffe in vigore per le suddette concessioni al momento del rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo. La richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata entro tre mesi prima della scadenza della concessione. In caso di decesso del concessionario, gli aventi causa, potranno richiedere la riutilizzazione della sepoltura mediante un nuovo atto, alle medesime condizioni di cui sopra. Art.34 Cause di cessazione della concessione 1. Le concessioni cessano per: a) rinuncia; b) decadenza; c) revoca; d) estinzione; In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune. Art.35 Rinuncia 1. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dagli eredi, ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

Art.36 Decadenza 1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall Amministrazione nei seguenti casi: a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione; b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati; c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando via sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore Tecnico comunale; d) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali. 2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo. 3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio Comunale on line e presso il Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme. Art.37 Revoca 1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell Amministrazione Comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico. 2. Il ricorso all istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato. Art.38 Estinzione 1. L estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi: a) naturale scadenza della concessione; b) estinzione della famiglia che deriva dal decorso di 20 anni dalla morte del concessionario o, in caso di più concessionari dall ultimo di essi avente diritto. 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'albo Pretorio Comunale on line e presso il cimitero, rispettivamente nel campo comune, e nell'ossario comune. Art. 39 Cantiere di Lavoro. I cantieri di lavoro operanti all interno del Cimitero Comunale, dovranno osservare l orario di lavoro previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria. Le imprese edilizie sono tenute ad operare correttamente,riordinando a fine giornata lavorativa,il materiale utilizzato,con obbligo al termine dell esecuzione dei lavori,di ripristino dello stato dei luoghi. E vietato far sostare

nell interno del Cimitero Comunale, i veicoli impiegati nel trasporto dei materiali oltre il tempo necessario per le operazioni di scarico. I materiali occorrenti all esecuzione delle opere, devono essere depositati nello spazio indicato dal Custode. Anche nel corso dei lavori,il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali ed attrezzi. Gli imprenditori e gli esecutori di lavoro hanno la responsabilità delle opere assunte, e degli eventuali danni che al Comune,o a terzi,derivassero in conseguenza all esecuzione dei lavori. Alle ore 13,00 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività, e i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendersi solo il giorno successivo a quello festivo. Nel periodo dal 28 Ottobre al 10 Novembre, è vietato introdurre nel Cimitero Comunale materiali edili, e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri, mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti i lavori di riordino o abbellimento. Art. 40 Sanzioni. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 41 Abrogazione di precedenti disposizioni. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento. Art. 42 Pubblicità del regolamento. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il Servizio. Art.43 Entrata in vigore. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.