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Circolare INPS del 16 giugno 2003 n. 104 Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Indennità una tantum per i superstiti. Decreto ministeriale 13 gennaio 2003. Emanata dall'istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle prestazioni. e.p.c. Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali Al Coordinatore generale medico legale e Dirigenti medici Al Commissario straordinario Al Vice Commissario straordinario Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Al Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Premessa L'articolo 1, comma 20, terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità». Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha determinato, con D.M. 13 gennaio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2003, n. 34, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (allegato 1). Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative del decreto in parola.

1. Destinatari L'articolo 1 del decreto dispone che l'indennità una tantum spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo. I superstiti di assicurato, come individuati dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 richiamato dal D.M. 13 gennaio 2003, aventi titolo all'indennità sono: a) il coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli stata addebitata la responsabilità della separazione. Anche il coniuge separato cui sia stata addebitata la responsabilità della separazione, ha diritto all'indennità nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto (circolare n. 277 del 28 dicembre 1989); b) i figli minori degli anni 18; c) i figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito; d) i figli studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26 anno di età; e) i figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte; f) genitori di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e risultino a carico dell'assicurato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità; g) fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte dell'assicurato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti né genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità. Si ricorda che a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, ha diritto alla pensione ai superstiti il coniuge divorziato alle condizioni previste dal medesimo articolo. Pertanto il predetto coniuge deve intendersi avente diritto all'indennità una tantum, anche in concorso con il coniuge superstite (v. circolare n. 132 del 27 giugno 2001.) 2. Condizioni. L'articolo 2 del decreto in parola dispone che l'indennità una tantum spetta ai superstiti a condizione che: - non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta; - non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato; - si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del decesso dell'assicurato. Si ricorda che i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il riconoscimento del diritto a pensione in favore dei superstiti di assicurato sono: - cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di morte (articolo 13, sub-articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222); ovvero - quindici anni di contribuzione (articolo 3 comma 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 55 ed articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.)

Si rammenta che in deroga ai requisiti contributivi di cui sopra, i superstiti di iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché: 1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio; 2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici(v. circolare n. 53616 del 3 dicembre 1984, p. 3). Da ultimo si ricorda che i superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno diritto alla pensione supplementare indiretta quando: - non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per difetto dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata in mancanza dei requisiti richiesti per la stessa; - abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria, alla quale il lavoratore deceduto era stato iscritto, sostituiva dell'assicurazione generale IVS o che ne comporti l'esclusione o l'esonero. Per i superstiti di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto alla pensione supplementare indiretta si consegue anche in presenza di titolarità di pensione indiretta a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti (circolare n. 112 del 25 maggio 1996 parte II, punto 3). Per quanto riguarda le condizioni reddituali che il richiedente l'indennità in parola deve far valere alla data del decesso del dante causa, è riportato in allegato l'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 (allegato 2). Per espressa previsione normativa alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno ed il reddito della casa di abitazione. Non concorre infine a formare il reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge di riforma, a carico di gestioni ed enti pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (circolare n. 303 del 14 dicembre 1995). La condizione reddituale deve essere verificata alla data del decesso del lavoratore, considerando il reddito maturato fino alla fine del mese del decesso dal richiedente la prestazione rapportato a mese (reddito diviso per il numero dei mesi da gennaio al mese del decesso compreso). Detto reddito deve esser posto a confronto con il limite reddituale mensile (limite annuo diviso 12) riportato nell'allegato 3. Ai fini del riconoscimento del diritto dell'indennità una tantum le condizioni illustrate sopra sono riferite singolarmente a ciascun superstite e, quindi, qualora ad un soggetto non spetti l'indennità in presenza di rendita I.N.A.I.L. o di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennità deve essere ripartita tra gli altri aventi titolo. 3. Importo dell'indennità una tantum.

L'indennità una tantum è erogata, ai superstiti aventi diritto, nell'importo corrispondente all'ammontare mensile dell'assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dello stesso (allegato 4). Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Si precisa che per periodo di contribuzione deve intendersi quello coperto da contribuzione di qualunque tipo (obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto, ecc.). L'importo dell'indennità in questione è ripartito fra i beneficiari in base ai criteri seguiti per la pensione ai superstiti (allegato 5). 4. Presentazione della domanda. La liquidazione dell'indennità una tantum è subordinata alla presentazione della domanda da parte degli aventi diritto. A tal fine potrà essere utilizzato il Mod. S0.1. Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale. 5. Modalità operative. 5.1 - Acquisizione delle domande Le domande di indennità una tantum devono essere inserite in EAD75 indicando la categoria di pensione ai superstiti nella cui gestione risulta versata la contribuzione: SO, SR, SOART, SOCOM, ecc., il codice tipo domanda uguale a "0" e al campo 36 il codice "SUT". 5.2 - Procedura di liquidazione La procedura di liquidazione delle pensioni è in corso di aggiornamento per consentire la liquidazione anche dell'indennità una tantum. Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità. 6. Indennità una tantum (articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218). Nulla è innovato per quanto concerne i casi di decesso di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato nel sistema retributivo o misto. Infatti al coniuge del lavoratore deceduto o, in mancanza, ai figli che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge, spetta una indennità rapportata all'ammontare dei contributi versati al coniuge o in mancanza, ai figli, spetta una indennità rapportata all'ammontare dei contributi versati se: a) il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione diretta a carico dell'assicurazione generale I.V.S. o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta dell'assicurazione generale I.V.S. o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi; c) risulta complessivamente accreditata in favore del lavoratore, nel periodo di cinque anni che precede la morte, contribuzione dell'assicurazione I.V.S. e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi pari a 52 contributi settimanali ovvero ad un numero di contributi di periodicità diversa che sia corrispondente a 52 contributi settimanali. La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di morte del lavoratore assicurato. Per la determinazione del diritto alla indennità per morte si computano tutti i contributi utili per il diritto alla pensione ("Atti Ufficiali", Supplemento al mese di luglio 1992, Norme Coordinate e circolare n. 234 del 25 agosto 1995) Il Direttore generale

Prauscello Allegato 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI D.M. 13 gennaio 2003 Modalità e termini per il conseguimento dell'indennità una tantum ai superstiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 1, commi 19 e 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto l'articolo 3, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995; Visti l'articolo 13, sub-articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e l'articolo 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222; Visti l'articolo 3 comma 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; Considerato che, ai sensi del predetto articolo 1, comma 20, le modalità ed i termini per il conseguimento dell'indennità una tantum ai superstiti devono essere determinate con decreto interministeriale; Decreta: Articolo 1 L'indennità una tantum, di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335; spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo. Articolo 2 L'indennità una tantum di cui all'articolo 1 del presente decreto compete ai superstiti: per i quali non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta; che non hanno diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato; che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, alla data del decesso dell'assicurato. Articolo 3 L'indennità una tantum viene erogata, ai superstiti di cui all'articolo 2, nell'importo corrispondente all'ammontare mensile dell'assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato stesso. Per i periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Articolo 4

L'indennità una tantum viene liquidata a domanda, da presentarsi ai competenti enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, sostitutiva ed esclusiva, negli ordinari termini prescrizionali. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 2 Legge 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare Articolo 3 Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale 6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo, a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Allegato 3 Limiti di reddito Anno Soggetto coniugato non Soggetto coniugato Reddito annuo Reddito mensile Reddito annuo Reddito mensile 1996 6.240.000 520.000 12.480.000 1.040.000 1997 6.483.100 540.258 12.966.200 1.080.517 1998 6.593.600 549.467 13.187.200 1.098.933 1999 8.012.550 667.713 16.025.100 1.335.425 2000 8.374.600 697.883 16.749.200 1.395.767 2001 8.592.350 716.029 17.184.700 1.432.058 euro

2002 4.557,41 379,78 9.114,82 759,57 2003 4.666,87 388,91 9.333,74 777,81 ------------------------ Allegato 4 Importo dell'assegno sociale Anno Importo mensile Lire Euro 1996 480.000 247,90 1997 498.700 257,56 1998 507.200 261,95 1999 616.350 318,32 2000 644.200 332,70 2001 660.950 341,35 2002 350,57 2003 358,99 Allegato 5 Indennità una tantum Quote percentuali spettanti ai superstiti Aventi diritto coniuge solo 100 Quota per il coniuge coniuge e 1 figlio 75 25 coniuge e due figli 60 20 coniuge e 3 figli 60 13,33 un figlio - 100 due figli - 50 tre figli - 33,33 quattro figli - 25 cinque figli - 20 1 genitore - 100 2 genitori - 50 1 fratello o 1 sorella - 100 2 fratelli o sorelle - 50 3 fratelli o sorelle - 33,33 Quota per ciascun figlio, genitore, fratello o sorella

4 fratelli o sorelle - 25 5 fratelli o sorelle - 20