Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere Nota sulla circolare Inps relativa agli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione. L INPS con circolare n. 14 del 1 febbraio 2008 ha comunicato gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, aumento dell assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità relativi all anno 2008. A partire dall anno 2008 con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, l articolo 1, comma 27, della legge di recepimento del Protocollo sul Welfare, n. 247 del 24 Dicembre 2007, in G.U. n. 301 de 29 dicembre 2007 ha disposto, che l aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, è determinato nella misura del 100%(fino al 2007 era l 80%) dell aumento derivante dalla variazione media annuale dell indice ISTAT dei prezzi al consumo. p. Il Settore Previdenza ed Assistenza p. Il Collegio di Presidenza Morena Rocchi Luigina De Santis NOTA RIEPILOGATIVA (A CURA DI RENATO ROLLINO) Nelle tabelle di seguito riprodotte sono indicati gli importi delle diverse prestazioni temporanee che verranno erogate dall INPS nel corso del 2008 (a confronto con gli importi in vigore nel 2007), relativi ai seguenti istituti: 1 - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Ordinaria e Straordinaria) 2 - INDENNITA DI MOBILITA 3 - DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILIZIA 4 - INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NORMALE E CON REQUISITI RIDOTTI 5 - ASSEGNO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI E LAVORI DI PUBBLICA UTILITA (ASU ex LSU) Si ricorda che i predetti importi, salvo nelle eccezioni richiamate, vengono rivalutati nella misura media annuale delle variazioni dell indice ISTAT - famiglie operai ed impiegati. Laddove i predetti trattamenti sono indicati anche nel valore netto, s intende che i medesimi sono soggetti alla ritenuta previdenziale fissata nella misura del 5,84%. Per gli aspetti di carattere fiscale occorre invece fare riferimento alla disciplina legislativa operante in materia.
1 - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Viene erogata nella misura dell 80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13, 14 ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimali: Indennità mensile lorda 858,58 Euro 844,06 Euro Indennità mensile netta 808,44 Euro 794,77 Euro Indennità mensile lorda 1031,93 Euro 1014,48 Euro Indennità mensile netta 971,67 Euro 955,23 Euro 1/A Cassa Integrazione Settori Edilizia e Lapidei limitatamente per gli eventi meteorologici: Indennità mensile lorda 1030,30 Euro 1.012,87 Euro Indennità mensile netta 970,13 Euro 953,72 Euro
Indennità mensile lorda 1238,32 Euro 1.217,38 Euro Indennità mensile netta 1166,00 Euro 1146,29 Euro Nota: Ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti i trattamenti di CIG sono erogati dall INPGI. 2 - INDENNITA DI MOBILITA Per i primi 12 mesi viene erogata nella misura dell 80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13, 14 ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimali: Indennità mensile lorda 858,58 Euro 844,06 Euro Indennità mensile netta 808,44 Euro 794,77 Euro Indennità mensile lorda 1031,93 Euro 1014,48 Euro Indennità mensile netta 971,67 Euro 955,23 Euro Dal 13 mese in avanti l indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del 5,84%. L indennità da corrispondersi è quindi pari all indennità mensile lorda, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle che precedono, ridotta della predetta aliquota del 20%. Si ricorda che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell indennità di mobilità negli anni successivi è quello in vigore alla data in cui è avvenuto il licenziamento. Non è soggetto quindi alle successive rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell indice ISTAT - famiglie
operai ed impiegati, come invece avviene per la CIG, nei casi in cui il lavoratore sia titolare del trattamento di mobilità ordinaria o di quella prolungata. Nota: In deroga alla normativa generale, come già avvenuto in passato, i trattamenti di CIGS o Mobilità dei lavoratori di talune aziende situate in aree di crisi, anche in riferimento a settori produttivi ed aree regionali, possono essere ulteriormente prorogati, nell attesa dell attivazione di nuove iniziative occupazionali. Nel 2008, per i casi previsti dalla legge Finanziaria, art 2, comma 521, con concessione, attraverso appositi Decreti del Ministro del Lavoro, il trattamento economico corrisposto viene ridotto del 10 per la prima proroga, del 30% per la seconda e del 40% per le successive proroghe. 3 - DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILIZIA Indennità mensile lorda 858,58 Euro 844.06 Euro Indennità mensile netta 808,44 Euro 794,77 Euro Indennità mensile lorda 1031,93 Euro 1014,98 Euro Indennità mensile netta 971,67 Euro 955,23 Euro Dal 13 mese in avanti l indennità di disoccupazione speciale in edilizia subisce una riduzione nella misura del 20% ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del 5,84%. L indennità da corrispondersi è quindi pari all indennità mensile lorda, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle che precedono, ridotta della predetta aliquota del 20%. Si ricorda che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell indennità di disoccupazione speciale in edilizia negli anni successivi è quello in vigore alla data del licenziamento. Non è soggetto quindi alle rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell indice ISTAT - famiglie operai ed impiegati, come invece avviene per la CIG. La corresponsione di questo trattamento è condizionato dalla presenza di uno dei seguenti requisiti: a) - Il lavoratore deve avere maturato un anzianità aziendale di almeno 36 mesi, di cui almeno 24 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro per ferie, festività
ed infortunio e risultare licenziato per riduzione di personale da parte di un azienda per la quale è stato approvato un programma di CIGS(art.3,c.3 legge 451/94); b) - Il lavoratore deve essere licenziato da un azienda edile impegnata nella realizzazione o completamento di una grande opera pubblica ed essere in possesso di un anzianità di lavoro in tale attività di almeno 18 mesi ed alla condizione che lo stato di avanzamento dei lavori (al momento del licenziamento), non sia inferiore al 70% (art.11,c.2 legge 223/91). Questo requisito viene riconosciuto mediante l emanazione di apposito decreto da parte del Ministro del Lavoro. Per quanto riguarda l entità dell indennità di disoccupazione speciale in edilizia, valgono le stesse condizioni previste per il trattamento di mobilità, fermo restando la diversa durata. L indennità di disoccupazione speciale in edilizia per fine lavoro (legge 427/75) non viene rivalutata annualmente, rispetto alle variazioni dell indice ISTAT - famiglie operai ed impiegati. Pertanto l importo dell indennità resta fissato anche per il 2008 in 579,49 Euro lordi (545,65 Euro netti). Per avere diritto a tale trattamento al lavoratore nel biennio precedente: - devono essere stati versati o dovuti almeno 43 contributi settimanali o 10 mensili e nell anno precedente non deve avere percepito altro trattamento speciale di disoccupazione. Si ricorda che in alcuni casi l indennità di disoccupazione ordinaria, essendo l importo, dal 1/01/2008, fissato nella misura del 60% della retribuzione per i primi sei mesi, risulta piu favorevole del trattamento speciale. Naturalmente il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti per il diritto all indennità di disoccupazione ordinaria. L interessato deve essere informato,in questo caso, del fatto che la contribuzione figurativa non è utile ai fini della pensione di anzianità. 4 - INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE Dal 1 gennaio 2008 viene erogata nella misura del 60% per i primi 6 mesi, al 50% per i due mesi successivi e al 40% per i restanti mesi, della retribuzione media di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13, 14 ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimali: 4/A Non agricola con requisiti normali Indennità mensile 858,58 Euro 844,06 Euro Indennità mensile 1031,93 1014,48 Euro
L indennità ordinaria di disoccupazione non è soggetta alla ritenuta previdenziale del 5,84%. 4/B Per l indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola normale e con requisiti ridotti che saranno liquidate per l attività svolta nel 2007 si applicano gli importi stabiliti per tale anno rispettivamente di euro 844,06 e 1014,48 Euro. 5 - ASSEGNO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI (ASU ex LSU) a) Per i lavoratori disoccupati ancora impegnati nelle attività socialmente utili ( LSU) ai sensi della legge 608/96 e successive modifiche ed integrazioni l importo dell assegno mensile per l anno 2008 è pari 512,59 Euro (anno 2007: 503,92 Euro) b) Per i lavoratori inoccupati impegnati nei Lavori di Pubblica Utilità ai sensi dell art. 45 della legge 144/99 l importo dell assegno mensile per l anno 2008 è pari a 413,16 Euro (non è soggetto alle rivalutazioni annuali).