INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA LEGGE CASATI 13 NOVEMBRE 1859 ART. 315 ART. 374 di dal attengono L istruzione elementare comprende l insegnamento religioso Gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati seguire le lezioni di religione e dall assistere agli esercizi che vi si LEGGE 15 LUGLIO 1877 Abolisce l insegnamento religioso CONSIGLIO DI STATO 2 MAGGIO 1904 Nelle scuole elementari l insegnamento religioso deve essere impartito in ore che siano fuori dal periodo ordinario della scuola stessa GIOVANNI GENTILE RIFORMA DELLA SCUOLA 1923 L insegnamento religioso deve essere impartito nelle scuole elementari L idoneità dei maestri all insegnamento religioso deve essere stabilita dalla autorità ecclesiastica L introduzione dell insegnamento religioso scaturisce da una visione storicistica dell educazione pubblica che parte dalla tradizione per arrivare alla libertà del pensiero consapevole di sé. La subordinazione della idoneità al parere della autorità ecclesiastica introduce nella scuola una autorità estranea
CONCORDATO CON LA SANTA SEDE LEGGE N 810 27 MAGGIO 1929 ART. 36 L Italia considera fondamento e coronamento dell istruzione pubblica l insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. Consente che l insegnamento religioso impartito nelle scuole elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie secondo un programma da stabilirsi d accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dalla autorità ecclesiastica, di sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, muniti di un certificato idoneità da rilasciarsi da un ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell ordinario priva l insegnante della capacità di insegnare. Per il detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica. LEGGE 5 GIUGNO 1930 N 824 ART. 2 Sono dispensati dall obbligo di frequentare l insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo di Istituto all inizio dell anno scolastico. ART. 3 L insegnamento religioso è impartito per un ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime classi del corso superiore dell istituto magistrale saranno assegnate due ore.
ART. 4 Per l insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella, riguardante l interesse con il quale segue l insegnamento e il profitto che ne trae. ART. 7 Gli incaricati dell insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante, intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale. LEGGE N 121 25. 03. 1985 INTESA TRA LA SANTA SEDE E LO STATO ITALIANO ART. 9 La Repubblica italiana, in conformità del principio della libertà della scuola e dell insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali anche per quanto concerne l esame di Stato. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All atto della iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta della autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
D.P.R. 751 DEL 16.12.1985 Esecuzione dell Intesa tra l autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche I programmi di insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa. Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni. La scelta operata su richiesta dell autorità scolastica all atto dell iscrizione ha effetto per l intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l iscrizione d ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di iscrizione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell insegnamento della religione cattolica. L insegnamento della religione cattolica è impartito..da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica La collocazione oraria delle lezioni di religione cattolica è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell ambito della scuola e per ciascuna classe. Nelle scuole materne ed elementari.sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all insegnamento della religione cattolica. L insegnamento della religione cattolica è impartita da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d intesa con l ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Nelle materne ed elementari l insegnamento della religione cattolica..può essere affidato dall autorità scolastica, sentito l ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo Gli insegnanti incaricati di religione cattolica: fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti,
partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell insegnamento della religione cattolica L insegnamento della religione cattolica deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline Detto insegnamento deve essere impartito..da insegnanti riconosciuti idonei dall autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata. Nelle scuole secondarie di 1 e 2 grado l insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli: titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore; diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; diploma di laurea valido nell ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana. Nella scuola materna ed elementare l insegnamento della religione cattolica può essere impartito.dagli insegnanti del circolo che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l insegnamento della religione cattolica o comunque siano riconosciuti idonei dall ordinario diocesano.