COMUNE DI VILLACIDRO Provincia di Cagliari. Regolamento DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. (art. 21 legge regionale n. 17 del 17.5.



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COMUNE DI VILLACIDRO Provincia di Cagliari Regolamento DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (art. 21 legge regionale n. 17 del 17.5.99) Approvato dal Consiglio Comunale con atto N. 09 del 17/03/2005 PUBBLICATO ALL ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 14/04/05 AL 29/04/05

Titolo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla Legge Regionale 17/05/1999 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall art. 21, nonché quelli finanziati dalle L.R. 36/89 e 36/78. Art. 2 Uso e classificazione impianti 1. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. 2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale attualmente in essere vengono classificati come segue: a) IMPIANTI COPERTI Palestra - Palazzetto dello Sport Località Is Begas Palestra annessa alla scuola media Via Stazione Palestra annessa alla scuola media Via Cavour Palestra annessa alla scuola elementare Via Farina Palestra Via Tirso b) IMPIANTI SCOPERTI Campo di calcio Via Stazione n. 2 Campi di calcio Località Is Begas n. 2 Campi da tennis Località Is Begas Campo da tennis Via Parrocchia Crossodromo 3. Gli inserimenti di nuovi impianti o di impianti esistenti da classificare avverranno con ulteriore provvedimento deliberativo della Giunta Comunale. Art. 3 Tipologia di gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell Amministrazione comunale. La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui all art. 113 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. In particolare per: a) Gestione diretta Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici. b) Gestione mista Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all albo comunale istituito ai sensi dell art. 10 della L.R. 17/99. c) Gestione convenzionata Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all albo comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni. La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all Albo della Prefettura, individuate mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal D. Lgsvo 157/95 e dagli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/24. Art. 4 Quadro delle competenze In relazione al razionale utilizzo ed all ottimale gestione degli impianti sportivi: a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport: individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini. b) La Giunta sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport: individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi. Definisce e aggiorna annualmente le tariffe per l utilizzo degli impianti sportivi. Individua i criteri per l assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.

c) Il Responsabile del Servizio Sport dell Amministrazione Comunale: provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell uso degli impianti sportivi. provvede all assegnazione in concessione d uso degli impianti sportivi; esercita ogni altro compito gestionale inerente allo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune d) Il Responsabile del Servizio Tecnico dell Amministrazione Comunale: dà attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti ; predispone un piano di sicurezza dell impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio di impianti sportivi ; esercita ogni altro compito gestionale inerente allo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune. La documentazione d ogni impianto sportivo Comunale relativa all agibilità e al rispetto della normativa, è depositata presso il Servizio Tecnico e il Servizio Sport. Gli impianti possono essere concessi per: Art. 5 Tipologia concessione a) manifestazioni sportive b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli convegni congressi mostre ecc.) Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall Amministrazione Comunale. TITOLO II CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI Art. 6 Principi generali La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetti agli obiettivi prefissati. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione: - Concessione in uso annuale;

- Concessione per uso straordinario; - Concessione in autogestione di cui al punto C dell art. 3. A tutti i concessionari degli spazi, qualunque sia la forma della concessione, si applica il Titolo IV del presente Regolamento. Art. 7 Concessione in uso annuale: criteri per l assegnazione degli spazi e modalità di concessione Ai fini della programmazione di cui all art. 4 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l adeguatezza dell impianto in relazione al tipo d attività sportiva che il richiedente intende praticarvi. Le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta, in carta legale, all'assessorato comunale allo Sport entro il 30 Agosto, in riferimento alla stagione successiva, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta e un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché delle manifestazioni collaterali da indire nel corso dell anno. Le domande pervenute oltre la scadenza di cui al precedente comma verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario d utilizzo e accolte se compatibili con esso. Il Responsabile del Servizio Sport, esaminate le domande, in base ai criteri di cui al successivo art. 8 e previo parere del Responsabile del Servizio Tecnico sull agibilità dei locali, assegna con provvedimento di concessione gli spazi a disposizione nei vari impianti sportivi comunali con indicati i giorni, il monte ore e le fasce orarie di utilizzo per ciascun soggetto. La richiesta di eventuali variazioni temporanee deve pervenire, di norma, con almeno quindici giorni di anticipo. I concessionari devono provvedere all individuazione e alla nomina di un proprio responsabile della sicurezza. Art. 8 Criteri per l assegnazione ai soggetti utilizzatori L Amministrazione Comunale per l assegnazione degli spazi negli impianti sportivi terrà conto dei seguenti criteri di priorità elencati nell ordine: livello campionati cui partecipa il sodalizio; numero degli atleti tesserati; risultati agonistici ottenuti; anni di attività del sodalizio; attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare. Art. 9 Pubblicità sulle modalità d uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l assegnazione, l eventuale diniego, i tariffari, gli orari d uso, le manifestazioni e le gare e quant altro riguarda l utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni. Art. 10 Mancato accoglimento richieste d uso L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti. Art. 11 Concessione per uso straordinario. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente articolo, possono essere autorizzate, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti. Le domande dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data per la quale viene richiesto l uso dell impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l ora d inizio e di fine dell attività, le generalità del Responsabile dell attività stessa e l indicazione dell impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l Amministrazione. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d assegnazione, per manifestazioni promosse dall Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. In tal caso, la società o il singolo atleta non corrisponde all Amministrazione Comunale il compenso stabilito per ore non usufruite. TITOLO III AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL IMPIANTO A TERZI Art. 12 Concessione in gestione Qualora l'amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse. La convenzione avrà, comunque, la durata massima di 9 anni. Art. 13 Manutenzione e gestione ordinaria

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia data in concessione, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario. Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi straordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto all effettuazione dei lavori. Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'amministrazione comunale e per conoscenza alla Commissione comunale allo sport, relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta. Art. 14 Manifestazioni al pubblico 1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico. 2. I concessionari rispondono nei confronti dell'amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico. 3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale. 4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva. 5. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi ai sensi del Titolo II del presente Regolamento, qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico. TITOLO IV UTILIZZO DELL IMPIANTO Art. 15 Uso dell impianto Il richiedente o il legale rappresentante della Società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate. Il mancato rispetto del Regolamento e delle disposizioni impartite dai Responsabili dei Servizi interessati può comportare la decadenza della concessione degli spazi. I soggetti autorizzati all uso degli impianti dovranno sollevare l Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell uso suddetto. Art. 16 Tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento della Giunta Comunale di approvazione del tariffario. Art. 17 Uso gratuito - Si propone l esonero dal pagamento delle tariffe nei seguenti casi: - Manifestazioni svolte da associazioni in collaborazione o con il patrocinio del Comune. - Manifestazioni organizzate da istituti scolastici, enti ecclesiastici, associazioni culturali e di volontariato per la frequenza delle quali il pubblico non sostenga alcun onere. - Manifestazioni volte a raccolta di fondi per scopi umanitari. Art. 18 Uso pubblico sociale impianti Per gli impianti dati in concessione sarà garantito da parte dell Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05.1999 n 17. Art. 19 Riprese televisive Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare, previo atto della Giunta Comunale, le quote previste nel tariffario. Art. 20 Concessione d uso Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia, anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale. Art. 21 Doveri del concessionario Il Concessionario dovrà: a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata; b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione, salvo il caso in cui l uso sia espressamente autorizzato dall Amministrazione;

c) p prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno; d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune; e) praticare le quote agevolate per quegli utenti per i quali l'amministrazione ha previsto la gratuità; f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune per iniziative organizzate dal Comune; g) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'amministrazione comunale. h) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 626/94). i) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell impianto. Art. 22 Risarcimento danni Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. è a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto. Art. 23 Polizza assicurativa L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature. Detta polizza, da concordare con l'amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'organo Comunale competente prima della stipula della convenzione. In caso di gestione in concessione, l'amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti. Art. 24 Decadenza e revoca della concessione Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verifichino le condizioni seguenti: 1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsti dal tariffario; 2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento; 3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento; 4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;

5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo degli impianti. In caso di rinuncia agli spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata. In assenza di comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti. L Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell impianto. Art. 25 Vigilanza e custodia impianti La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso. Qualora l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti. Art. 26 Deposito cauzionale Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'amministrazione comunale o all'ente concessionario gestore responsabile di spesa un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto. Art. 27 Responsabilità per la custodia di valori o effetti d uso e per danni materiali L'Amministrazione Comunale o l'ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali. L Amministrazione non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero esser lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti e ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità. Art. 28 Vigilanza durante le manifestazioni Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'amministrazione per i

danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche. Art. 29 Rilascio copie Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90. Art. 30 Disposizioni finali Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo sport, attenendosi alle disposizione di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati..