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ACCORDO DI PROGETTO GIOVANI PROFESSIONISTI Oggi, 13 maggio 2009, in Firenze Tra La Regione Toscana, codice fiscale 01386030488, rappresentata dall Assessore competente in materia di Professioni Agostino Fragai, nato a Serravalle Pistoiese (PT) il 30/7/1955 e Le seguenti banche: - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., codice fiscale 00884060526, rappresentata dal dirigente addetto alla Direzione Commerciale Banking Distribution Network Stefano Aiazzi, nato a Casole d Elsa (SI) il 11/07/1954; - Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a., codice fiscale 01217600509, rappresentata dal Responsabile della Direzione Sviluppo Attività Commerciali Piero Romoli, nato a Piteglio (PT) il 25/8/1960; - CariPrato Cassa di Risparmio di Prato S.p.a., codice fiscale 00515340974, rappresentata dal Responsabile del Coordinamento Commerciale Marco Nichele, nato a Cittadella (PD) il 16/7/1962; - Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a., codice fiscale 01225610508, rappresentata dal Vice Direttore Generale Andrea Nacci, nato a Volterra (PI) il 10/5/1948; 1

- Cassa di Risparmio di Carrara S.p.a., codice fiscale 00581810454, rappresentata dal Procuratore Banca del Monte di Lucca Adolfo Davini (Gruppo Carige), nato a Lucca il 13/1/1951; - Banca Federico del Vecchio S.p.a., codice fiscale 00609910484, rappresentata dal Direttore Generale Vezio Manneschi, nato a Laterina (AR) il 5/10/1957; - Banca Etruria, codice fiscale 00367210515, rappresentata dal Direttore Area Marketing e Prodotti Donato Neri, nato a Domodossola (NO) il 3/2/1960; - Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, codice fiscale 00588520486, in nome e per conto delle Banche di Credito Cooperativo da essa rappresentate, rappresentata dal Vicepresidente Nedo Ferrari, nato a S. Marcello Pistoiese (PT) il 20/07/1952; - Banca del Monte di Lucca, codice fiscale 01459540462, rappresentata dal Quadro Direttivo Servizio Crediti Adolfo Davini, nato a Lucca il 13/1/1951; - Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a., codice fiscale 00657440483, rappresentata dal Responsabile Ufficio Crediti Speciali Andrea Corradini, nato a Empoli (FI) il 2/7/1965; - Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a., codice fiscale 00092220474, rappresentata dal Responsabile Servizio Rete Fabio Frilli, nato a Firenze il 30/4/1958; - Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., codice fiscale 10810700152, rappresentata dal Direttore Generale Banca CR Firenze SpA Luciano Nebbia, nato a Palestro (PV) il 1/9/1953; 2

- Cassa di Risparmio della Spezia S.p.a., codice fiscale 00057340119 rappresentata dal Dirigente Capo Area Arnaldo Natali, nato a Arcola (SP) il 27/11/1952; - Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, codice fiscale 01460540469, rappresentata dal Dirigente Mauro Mosca, nato a Caselle Lurani (LO) il 3/8/1962; (d ora in avanti per brevità Banche ) Le Banche firmatarie in qualità di capogruppo coordineranno tutte le società facenti parte dei rispettivi gruppi bancari al fine dell attuazione del presente accordo per ciò che attiene alla loro specificità di intervento negli strumenti ivi previsti. Premesso: - che il Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e banche sottoscritto il 14 dicembre 2007 (d ora in avanti per brevità Protocollo ), prevede la volontà comune delle parti di addivenire alla definizione di eventuali e specifici Accordi correlati agli interventi posti in essere dalla Regione, avendo come obiettivo comune la creazione delle migliori condizioni di accesso al credito per i soggetti che operano nel territorio toscano, ivi incluse anche le persone fisiche; - che la Legge Regionale 30.12.2008 n. 73 Norme in materia si sostegno alla innovazione delle attività professionali all art. 9 ha disposto la costituzione di un fondo regionale per la concessione di garanzie per i giovani professionisti; 3

- che il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R del 6/5/2009 ha approvato il regolamento di attuazione previsto ai sensi dell art. 9 della suddetta L.R. 73/2008; - che la Giunta regionale ha promosso la sottoscrizione del presente Accordo; - che le Banche, tenuto conto dell informativa sul suddetto strumento di intervento pubblico che la Regione intende porre in essere, si impegnano a collaborare con l amministrazione regionale fornendo il proprio supporto alla realizzazione dello specifico progetto rivolto ai suddetti beneficiari. - le parti convengono sulla necessità di definire tale collaborazione, mediante la firma del presente Accordo di Progetto (d ora in avanti per brevità Accordo ), elaborato sulla base dello schema allegato al Protocollo e approvato con delibera di Giunta n. 790 del 12/11/2007, definendo gli obiettivi, le procedure e le condizioni alle quali le Banche si impegnano a contribuire alla realizzazione del suddetto progetto di intervento regionale; - che le parti, al fine di conseguire una maggiore operatività e diffusione degli strumenti di intervento previsti nel presente atto, ritengono opportuno proporne l adesione a tutto il sistema bancario operante in Toscana; Tutto ciò premesso, Resta inteso 4

Art. 1 Descrizione del progetto regionale La Regione Toscana, con l art. 9 della Legge Regionale 30.12.2008 n. 73 Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali, ha disposto la costituzione di un fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie a favore giovani professionisti toscani (d ora in avanti per brevità Fondo ). Il fondo è costituito da risorse regionali per un importo pari a 1.000.000 ed è disciplinato dal Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23/R del 6/5/2009, il cui schema è allegato al presente atto per formarne parte integrante (All. A) (d ora in avanti per brevità Regolamento ). Art. 2 - Collaborazione fornita dal sistema bancario Le Banche, preso atto delle modalità operative e delle finalità a cui risponde il suddetto fondo, avendo come obiettivo la creazione delle migliori condizioni di accesso al credito e la diffusione capillare dell intervento regionale per i soggetti beneficiari, si impegnano, previa istruttoria positiva, a mettere a disposizione finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo alle condizioni di seguito stabilite: - importo massimo pari a 3.000 ovvero 9.000, in base al tipo di beneficiario, così come definito nel Regolamento; - durata massima pari a 60 mesi; - definizione di un tasso fisso, effettivo e omnicomprensivo rispetto a qualsiasi voce di commissione o spesa, risultante dalla somma del tasso "I.R.S. lettera della durata dell'operazione" con lo spread massimo, di seguito indicato per ogni Banca: 5

Banca Monte dei Paschi di Siena Spa: 1,50% Banca Cassa di Risparmio di San Miniato Spa: 2,50% Banca CariPrato Cassa di Risparmio di Prato Spa: 1,25% Banca Cassa di Risparmio di Volterra Spa: 1,25% Banca Cassa di Risparmio di Carrara Spa: 3% Banca Federico del Vecchio Spa: 2% Banca Etruria: 2% Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo: 2,50% Banca del Monte di Lucca Spa: 3% Banca di Credito Cooperativo di Cambiano: 1,50% Banca Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa: 1,50% Banca Cassa di Risparmio di Firenze Spa: 1,50% Cassa di Risparmio della Spezia Spa: 1,50% Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno: 1,75% Nel caso della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, l'indicazione dello spread massimo si riferisce al complesso delle associate, fermo restando la possibilità di ciascuna di loro di poter prevedere l'applicazione di spread massimi più bassi. - non sono richieste spese di istruttoria; - l imposta di bollo o sostitutiva e gli altri eventuali oneri fiscali sono a carico del debitore; - è consentita in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi l estinzione anticipata totale: in tal caso il debitore è tenuto a rimborsare il debito residuo. 6

Art. 3 Operatività del Fondo Le parti rinviano la definizione dei criteri d amministrazione e d operatività specifica del fondo ad un apposita convenzione, da stipularsi tra il soggetto gestore del fondo e le singole banche aderenti. Art. 4 Azioni promozionali e comunicative La Regione e le Banche aderenti, ai sensi dell articolo 2 del Protocollo, provvederanno a dare la più ampia diffusione al contenuto del presente Accordo, nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune. Art. 5 Validità dell Accordo Il presente Accordo ha validità fino al 31/12/2010 e comunque fino al termine di operatività del Fondo. Su richiesta motivata delle parti, potrà essere annualmente integrato e/o modificato. Le modifiche e/o integrazioni concordate saranno formalizzate con scambio di corrispondenza. La Regione e le Banche convengono che l adesione da parte di altre Banche comporterà per queste ultime la sottoscrizione del presente atto. Regione Toscana Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Cassa di Risparmio di San Miniato Spa CariPrato Cassa di Risparmio di Prato Spa 7

Cassa di Risparmio di Volterra Spa Cassa di Risparmio di Carrara Spa Banca Federico del Vecchio Spa Banca Etruria Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo Banca del Monte di Lucca Spa Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Scpa Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa Cassa di Risparmio di Firenze Spa Cassa di Risparmio della Spezia Spa Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 8

Allegato A Regolamento di attuazione dell art. 9 della L.R. 73/2008 FONDO DI ROTAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE PER I GIOVANI PROFESSIONISTI (art. 9 l.r. 73/2008) Art. 1 (Soggetti beneficiari della garanzia) 1. Possono beneficiare della garanzia del fondo regionale di rotazione di cui all articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) (di seguito denominata legge), i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell art. 4 comma 4 e che, alternativamente, sono: a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali; b) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità giuridica di cui all articolo 5 della legge, espressione di professionisti prestatori d opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche; Art. 2 (Oggetto, natura e misura della garanzia) 9

1. La garanzia di cui al comma 1 è fornita per prestiti: a) d onore a favore di giovani di età non superiore a trenta anni per l acquisizione di strumenti informatici ai sensi della lettera a) del comma 2 dell articolo 9 della legge; b) a favore di giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell articolo 9 della legge. 2. La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile. 3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari al 60 per cento con riferimento all importo di ciascun finanziamento; l importo è elevabile fino all 80 per cento per i finanziamenti concessi ai progetti di avvio studi associati od intersettoriali. 4. In attuazione del comma 5 dell articolo 9 della legge sulla disciplina delle condizioni di accesso delle donne al fondo, la garanzia ordinaria di cui al comma 3, è elevata all 80 per cento quando la domanda di ammissione è presentata da giovani professioniste. 5. Nei limiti dell importo di cui al comma 3, la garanzia rilasciata copre l ammontare dell esposizione del soggetto finanziatore nei confronti del professionista; l ammontare è comprensivo capitale e interessi contrattuali e di mora. 10

6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali; il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, al netto del capitale rimborsato, di: a) tremila euro per i prestiti d onore per l acquisizione di strumenti informatici di cui alla lettera a) del comma 1; b) novemila euro per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on line, di cui alla lettera b) del comma 1. Nel caso di studi on line il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell art. 4 comma 4. 7. La garanzia può essere richiesta: a) per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori; b) per operazioni già deliberate ma non ancora concesse dai soggetti finanziatori, a condizione che le richieste arrivino al soggetto gestore entro due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori. 8. Mediante delibera della Giunta regionale gli importi massimi di cui al comma 6 possono essere aumentati, in relazione all aumento delle risorse rese disponibili in applicazione delle determinazioni inerenti le quote di accantonamento dei fondo ai sensi della lettera d) del comma 2 dell articolo 3. Art. 3 (Individuazione e obblighi del soggetto gestore) 11

1. La Giunta regionale individua il gestore del fondo mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti. 2. Il soggetto gestore: a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti ; b) delibera, in ordine alle singole operazioni, l ammissione e la non ammissione al fondo, tenuto conto dell obbligo di riservare il 50 per cento dell ammontare del fondo ai finanziamenti per prestiti d onore per giovani professionisti di età non superiore ai trenta anni, ai sensi del comma 3 dell articolo 9 della legge; c) comunica ai soggetti finanziatori di cui al comma 1 dell articolo 4 l ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla propria decisione sulla domanda di finanziamento, con le modalità stabilite dalla convenzione; d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori; e) consente ai funzionari regionali in ogni momento l ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4; 12

f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all attuazione degli interventi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 3. La Giunta regionale procede alla revoca del fondo di rotazione al soggetto individuato ai sensi del comma 1 recuperando i relativi conferimenti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi: a) di gravi e reiterate inadempienze all osservanza del presente regolamento; b) stabiliti dall atto di affidamento. 4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta procede alla richiesta al soggetto gestore di tutto o parte degli importi conferiti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi di: a) utilizzo degli importi conferiti per operazioni non conformi al presente regolamento; b) mancato invio delle informazioni richieste. Art. 4 (Modalità di presentazione della domanda di garanzia) 1. I soggetti finanziatori presentano le domande di ammissione a garanzia da parte del fondo al soggetto gestore per conto dei professionisti. 13

2. Le domande di ammissione, sottoscritte dal professionista, sono presentate, anche mediante posta elettronica certificata ai sensi di legge, ove questo sia espressamente previsto dai soggetti finanziatori, con le modalità stabilite mediante convenzione fra i finanziatori ed il soggetto gestore. 3. Le domande di ammissione contengono: a) le generalità e il codice fiscale del professionista; b) l accettazione di ogni norma di disciplina del fondo, comprese quanto definito dal decreto dirigenziale di cui all articolo 8; c) l autorizzazione al soggetto finanziatore per il trattamento dei dati nel rispetto del d.lgs. 196/2003, compresa la trasmissione di notizie al soggetto gestore sulla propria situazione finanziaria nonché copia della documentazione istruttoria. 4. Alla domanda di ammissione è allegata: a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale il professionista attesta che ha domicilio professionale prevalente in Toscana; ai fini esclusivi del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende la realizzazione di almeno il 60 per cento del reddito da attività professionale svolta in Toscana. b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 con la quale il professionista dichiara: 14

1) l iscrizione ad albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini e collegi professionali; 2) alternativamente a quanto stabilito al numero 1), l iscrizione ad associazioni o fondazioni riconosciute espressioni di prestatori d opera intellettuali di cui all articolo 5 della legge; 3) di non aver riportato condanne penali, sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale nei cinque anni precedenti per reati che incidono sulla moralità professionale o delitti finanziari; 4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 5. La domanda di ammissione, complete della documentazione necessaria, sono deliberate dal soggetto gestore entro dieci giorni lavorativi, rispettando l ordine cronologico di presentazione delle domande. 6. Nel caso di richiesta di chiarimenti da parte del soggetto gestore, il termine di dieci giorni di cui al comma 5 inizia nuovamente a decorrere dalla ricezione della risposta alla richiesta; le domande decadono qualora il soggetto gestore non riceva alcuna risposta entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Articolo 5 (Attivazione della garanzia) 15

1. In caso di inadempimento dei beneficiari, i soggetti finanziatori inviano ai beneficiari inadempienti e, per conoscenza, al soggetto gestore l intimazione del pagamento dell ammontare dell esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora. 2. L intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data dell inadempimento fatta salva eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine suddetto. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta. 3. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti il soggetto finanziatore può richiedere l attivazione del Fondo. 4. La richiesta di attivazione del fondo deve essere inviata al soggetto gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1, fatta salva l eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine indicato. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione: a) copia della delibera di concessione del finanziamento o altro documento comprovante la concessione del finanziamento; b) copia del contratto di finanziamento; c) copia dell atto di erogazione se già non incluso o allegato nel contratto di finanziamento ; 16

d) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze ; e) dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: 1) la data di inadempimento; 2) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; 3) l ammontare dell esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora. 5. Nel limite dell importo massimo garantito di cui all articolo 2, il soggetto gestore liquida al finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all articolo 2, commi 3 e 4. Art. 6 (Variazioni e controlli) 1. I beneficiari della garanzia del fondo comunicano al soggetto gestore ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita. 2. La Regione ovvero il soggetto gestore svolgono le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari. 17

Art. 7 (Limite di intervento del fondo) 1. Il soggetto gestore delibera l ammissione al fondo nei limiti delle risorse impegnabili del fondo alla data della stessa ammissione e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti finanziatori nei limiti delle risorse disponibili alla data di eventuale attivazione del fondo. 2. Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Giunta regionale stabilisce la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al fondo, dandone avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Art. 8 (Norma transitoria) 1. In sede di prima applicazione la quota di accantonamento al fondo di cui alla lettera d) del comma 2 dell articolo 3 è stabilità nella misura del 25 per cento. Art. 9 (Norma finale) 18

1. Il dirigente competente, con proprio decreto, definisce gli aspetti applicativi del presente regolamento necessari ad assicurare operatività al fondo. Art. 10 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 19

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