IMU 2013 UNITA IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO D USO MODALITA E TERMINI 1) Criteri per usufruire dell assimilazione a) Legame di parentela: primo grado in linea retta (GENITORI con FIGLI) b) Il parente che riceve in comodato l unità immobiliare deve esserci residente anagraficamente e dimorarci c) Il soggetto che concede in comodato l unità immobiliare deve avere un ISEE inferiore a Euro 45.000. 2) Esclusioni - Nel caso di più abitazioni concesse in comodato, SOLO UNA POTRA ESSERE ASSIMILATA all abitazione principale. - Sono escluse dall equiparazione all abitazione principale le cosiddette case di lusso, ossia quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. - Sono inoltre esclusi dalla fruizione del beneficio i soggetti passivi (cioè coloro che concedono in COMODATO l abitazione) il cui ISEE sia superiore a 45.000 Euro. 3) Trattamento delle pertinenze. Il trattamento di favore riservato all abitazione concessa in comodato si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7. 4) Decorrenza dell assimilazione Per l anno di imposta 2013 l assimilazione dell abitazione (e relative pertinenze) concessa in comodato all abitazione principale decorre dal 01.07.2013. Non è quindi previsto alcun rimborso per i versamenti effettuati in acconto. 5) Documenti necessari per fruire del beneficio e termini di presentazione - Per poter usufruire dell agevolazione il SOGGETTO PASSIVO (ossia il proprietario dell immobile concesso in comodato) entro il 16 dicembre 2013, deve presentare una apposita dichiarazione integrativa sul modello che verrà predisposto dal Comune. - Contestualmente alla dichiarazione, o comunque ENTRO e NON OLTRE il 31.01.2014 deve essere presentato il modello ISEE dal quale risulti che il suo importo sia inferiore a Euro 45.000. Nel caso di presentazione non contestuale
alla dichiarazione, sul modello ISEE dovrà essere riportato il numero di protocollo di presentazione della dichiarazione integrativa. ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU: Per quanto riguarda il Comune di Fiumicino, l IMU per abitazione principale e relative pertinenze NON DOVRA essere versata. Infatti l aliquota deliberata dal Comune di Fiumicino per l abitazione principale e per le relative pertinenze è del 4 mille, pari cioè a quella base individuata dallo Stato. Non ci sarà quindi alcun versamento integrativo da effettuare entro il 16.01.2014. L'abolizione del saldo IMU di dicembre riguarda le seguenti categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr n. 616/1977; c) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l immobile purché non censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia; e) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; f) i fabbricati rurali ad uso strumentale g) i fabbricati per i quali il Comune ha deliberato l'assimilazione all abitazione principale (COMODATO D USO) h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, i c.d. beni merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
L abolizione del saldo NON RIGUARDA né i terreni agricoli né i fabbricati rurali che non rientrino nelle definizioni di cui sopra: è quindi confermato che si dovrà versare sia sui terreni non posseduti da agricoltori (ad esempio, il privato che possiede un terreno agricolo, a prescindere dal fatto che esso sia coltivato o meno) sia sui fabbricati rurali non strumentali (ad esempio, le abitazioni rurali). IL VERSAMENTO (modalità e termini) L IMU si paga compilando il modello F24, negli appositi spazi vanno inseriti il codice ENTE del Comune di Fiumicino e i codici tributo che di seguito riportiamo: CODICE ENTE/ CODICE COMUNE M297 I codici tributo da inserire nel modello F24 sono i seguenti: 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze (comune) 3916 IMU aree fabbricabili (comune) 3918 IMU altri fabbricati (comune) 3925 IMU ad uso produttivo gruppo catastale D (stato) 3930 IMU ad uso produttivo gruppo catastale D (comune) Il versamento IMU 2013 è di sola competenza comunale e va versata al Comune, ad eccezione di quella dovuta per gli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi). ALIQUOTE IMU 2013 Abitazioni principali e assimilate (comprese pertinenze) Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili compresi quelli di proprietà di cittadini residenti all estero o iscritti all AIRE 4,00 per mille 9,50 per mille Cooperative edilizie a proprietà indivisa e istituti autonomi per le
case popolari Immobili di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l unità immobiliare non risulti locata Fabbricati categoria D non accatastati Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art.9, c 3-bis, del D.L. 557/1993 Immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell articolo 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 Aree fabbricabili Aree fabbricabili B4a che necessitano di piano attuativo Aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli esercitano l attività diretta alla coltivazione del fondo- art. 15 Reg. IMU Fondi agricoli di superficie inferiore a 15 ettari Fondi agricoli di superficie superiore a 15 ettari Concessioni demaniali aeroportuali 4,00 per mille 10,60 per mille 1,00 per mille 9,10 per mille 5,50 per mille 10,60 per mille RAVVEDIMENTO OPEROSO Per chi non ha potuto pagare l IMU entro le scadenze stabilite è possibile utilizzare il Ravvedimento Operoso: 1. Ravvedimento Sprint: entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale aumentato di 2 punti percentuali. 2. Ravvedimento Breve applicabile dal 15 al 30 giorno di ritardo prevede una sanzione fissa del 3% dell importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale aumentato di 2 punti percentuali. 3. Ravvedimento Lungo
applicabile dopo il 30 giorno di ritardo ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale aumentato di 2 punti percentuali.