Orari dei pubblici esercizi e similari



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ORDINANZA N. 46 DEL 20/1/06 PROT. 2871 OGGETTO: orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate o assimilabili, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Nuova disciplina Vista la seguente normativa: IL SINDACO - Legge Regionale del 22.07.1998, n 38 "Governo del t empo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città"; - Visto il D.Lgs 18/07/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 50 sulle competenze del sindaco in materia di regolazione degli orari ; - Visto l art. 54 comma 3 del D.lgs. 267/00 che detta testualmente: in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie, si verifichino particolari necessità dell utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ; - Vista la L.R. 07/02/2005 n. 28 - Codice del Commercio - "Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aeree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" ed in particolare l'art. 81 sugli orari dei pubblici esercizi; Richiamata la propria ordinanza n. 196 del 26/03/2002 sulla disciplina degli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento e che modificava il contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale del 31/05/89 n. 311 in materia di orari di pubblici esercizi, polizia amministrativa ecc.; Richiamati in particolare, gli artt. 2, 6 e 13 della menzionata ordinanza 196/02; Attesa la necessità di adeguare la disciplina degli orari di cui alla menzionata ordinanza n. 196/02 alla nuova normativa nazionale e regionale; Ritenuto pertanto opportuno sostituire l'ordinanza n. 196/02 con la presente; Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative; D I S P O N E Che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle attività ad essi collegate o assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento; CAPO I Orari dei pubblici esercizi e similari Articolo 1 Definizioni

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle attività: di pubblico esercizio, costituita da un'unica tipologia, definita "esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande". Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati; di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi misti cioè quelli autorizzati anche al commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio; di tipo artigianale (pasticceria, rosticceria, gelateria, yogurteria, creperia, gastronomia, paninoteche, e similari) non munite di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande; Per orario estivo si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale. Per orario invernale si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora solare. Per turno di chiusura si intende la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana. In tali esercizi sono fissati i seguenti orari: Articolo 2 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ORARIO MINIMO: 5 ore di apertura giornaliera effettiva; ORARIO MASSIMO: 18 ore di apertura giornaliera, comprensiva dell'eventuale chiusura di cui all'art.11, 2 comma. Detti orari devono essere compresi fra le 05,00 e le 02,00. L orario di chiusura può essere prorogato alle ore 04,00 del giorno successivo nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi. Non è consentito derogare a detti limiti di orario, salvo quanto previsto dal successivo art.11. Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, diversificando tra periodo estivo ed invernale e tra un giorno e l'altro della settimana. In ogni caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Sindaco dell'orario prescelto. Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno tre mesi e dovranno essere resi noti come previsto all'art.18. E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione ed in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezz ora successiva all'orario di chiusura stesso. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti in spazi adibiti a pubblico spettacolo ed intrattenimento come disciplinato al successivo CAPO II, artt. 13,14,15 e 16, si osserva l'orario previsto per l'espletamento di tali attività Articolo 3

attività all'aperto degli esercizi di somministrazione Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente punto 2, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere compresa fra le ore 07,00 e le ore 01,00 anche qualora l'esercizio, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti in spazi adibiti a pubblico spettacolo ed intrattenimento come disciplinato al successivo CAPO II, artt. 13,14,15 e 16, osservano l'orario previsto per l'espletamento di tali attività. Per le attività all'aperto, non si applicano le disposizioni indicate all'art.2, 5 comma. Articolo 4 esercizi misti Gli esercizi misti devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle rispettive attività, nell'ambito delle norme che li disciplinano. Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di genere di monopolio deve essere sospesa la vendita dei relativi generi, qualora venga tenuto aperto l'esercizio per svolgere l'attività di somministrazione. Articolo 5 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in particolari strutture Gli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali, mercati ortofrutticoli, carnei ed ittici, al dettaglio o all'ingrosso, osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui operano. E' consentito effettuare un orario più ampio di quello adottato dal centro commerciale, qualora il gestore ottenga il consenso dall'amministrazione del centro ed eserciti nel rispetto degli orari come stabilito agli artt.2 e 3. Articolo 6 pasticcerie, rosticcerie, ed altre attività similari Gli esercizi che esercitano attività prevalente di tipo artigianale nel settore alimentare (pasticceria, rosticceria, gelateria, yogurteria, creperia, gastronomia, paninoteche, e similari) che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore finale, anche se non munite di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, seguono le disposizioni stabilite per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'orario delle attività deve essere ricompreso inderogabilmente fra le ore 7 e le ore 01,00. Non si applica loro la disposizione prevista dall'art. 2, comma 5 sulla proroga dell'orario di chiusu ra alle ore 04,00. Articolo 7 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privato ed affiliati ad Enti a carattere nazionale L'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo favore dei soci di circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,di cui al D.P.R. 235/2001, si svolge nel rispetto degli orari così come disciplinati ai precedenti artt. 2 e 3, eccetto la proroga alle ore 04,00 del giorno successivo nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi.

Articolo 8 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande annesse a strutture alberghiere L'attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere svolte, in favore delle sole persone alloggiate, anche al di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi. Articolo 9 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti in autostrade, stazioni ecc. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, di autolinee è consentita l'apertura ininterrotta 24 ore su 24. Articolo 10 attività musicale in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande In esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei locali al chiuso, é possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo e con apparecchi meccanici ed elettronici (anche mediante l'impiego di Disc Jockey) in orario compreso fra le ore 08,00 e le ore 03,00. Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente capoverso possono effettuarsi dalle ore 10,00 alle ore 00,30, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte previo rilascio di autorizzazione. L'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo o mediante l'impiego di un disc-jockey non possono, comunque, essere autorizzati per una durata superiore a quattro giorni settimanali. I gestori dei suddetti esercizi, già autorizzati ad effettuare trattenimenti musicali in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza. Articolo 11 Deroghe generali E' consentito all'esercente degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura giornaliera, fino ad un massimo di un ora rispetto all'orario prescelto. Agli stessi è consentito altresì effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive. Articolo 12 giochi leciti Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si possono effettuare giochi leciti, se in regola con la relativa normativa, dalle ore 12,00 e fino al termine dell'orario di apertura. Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i giochi leciti possono essere effettuati durante tutto l'orario di apertura.

Negli esercizi non elencati dall'art. 1, comma 2 del D.M. 27/01/2003 (commercio al dettaglio, attività artigianali, tabaccai, ecc.) i giochi leciti possono essere effettuati dalle ore 12,00 e fino al termine dell'orario di apertura dell'attività. Negli esercizi autorizzati come sale-giochi, l'orario di apertura deve essere compreso fra le ore 12,00 e le ore 24,00. CAPO II Orari delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento Articolo 13 discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione e locali di arte e cultura varia Le attività di cui al presente articolo, poste negli spazi al chiuso e all'aperto, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 15,30 e le ore 03,00. I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura del locale fino a due ore, dalle ore 19,30 alle ore 21,30. E' data inoltre facoltà ai gestori di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 04,00 del giorno successivo nei giorni: 24,25,26 e 31 dicembre, 14 febbraio (festa San Valentino), ultimo di carnevale e 31 ottobre (festa Halloween). Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di comporto sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito dei quello previsto al 1 comma del presente articolo. Articolo 14 teatri, cinematografi, manifestazioni sportive e concerti al chiuso Nei locali di cui al presente articolo, le rispettive attività al chiuso, devono concludersi entro le ore 01,00. E' fatto obbligo al responsabile di indicare mediante cartello l'orario d'inizio delle rappresentazioni. Articolo15 teatri, cinematografi, manifestazioni sportive e concerti, all'aperto Le attività teatrali all'aperto, devono svolgersi dalle ore 16,00 alle ore 01,00. Le attività cinematografiche all'aperto, devono svolgersi dalle ore 20,30 alle ore 01,00. Le attività sportive all'aperto invece, devono terminare alle ore 24,00. Si applicano in ogni attività le disposizioni indicate all'art.14, 2 comma.

Possono essere stabiliti orari in deroga, in relazione alla tipologia dell'evento, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per la deroga ai rumori di cui al regolamento comunale per l'applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Articolo 16 festivals, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto Gli orari di esercizio delle attività di trattenimento e svago svolte in occasione di festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, devono di norma svolgersi in orario compreso fra le ore 09,00 e le ore 01,30. Possono essere stabiliti orari in deroga, in relazione alla tipologia dell'evento, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per la deroga ai rumori di cui al regolamento comunale per l'applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. CAPO III Disposizioni comuni Articolo 17 Turni di chiusura I gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno la facoltà di osservare la chiusura di un'intera giornata nel corso della settimana, dandone preventiva comunicazione al Sindaco. Il turno di chiusura settimanale prescelto, dovrà rimanere invariato per almeno tre mesi. I gestori dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento stabiliscono i giorni della settimana di chiusura dell'esercizio. Articolo 18 Cartello orario E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare: l'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana; l'eventuale giorno o gli eventuali giorni (per quanto concerne le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di chiusura settimanale; All'interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale.

Articolo 19 Riduzione, modifica degli orari Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, nonché gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale. In occasione delle festività natalizie, di carnevale, ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, il gestore che abbia optato per il giorno di chiusura settimanale, può rimanere aperto senza darne preventiva comunicazione al Sindaco. Articolo 20 Insonorizzazione Le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla normativa vigente ed dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico. Pertanto, ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione. Il gestore dovrà inoltre ottemperare a quanto previsto dal regolamento comunale di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A) in materia di tutela dall'inquinamento acustico e, secondo la casistica prevista, richiedere le relative autorizzazioni in deroga ai limiti acustici ovvero compilare le autocertificazioni per il rispetto del valori stabiliti nel PCCA. Articolo 21 Norme finali La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dal 20/01/2006. La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento. IL SINDACO